Articolo 7 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 aprile 1989
Art. 7. Marchio distintivo comunitario 1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul materiale elettrico attesta che il medesimo e' conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformita' o di controllo ed e' stato sottoposto alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle norme armonizzate per il rilascio del certificato di conformita' o citate nel certificato di controllo.
2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato C, punto I, annesso alla presente legge.
3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun materiale elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e durevole.
4. Il fabbricante puo' apporre il marchio distintivo comunitario solo se possiede il corrispondente certificato di conformita' o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale elettrico corrisponda alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche attraverso gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del materiale elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo comunitario.
5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle norme armonizzate sia stato rilasciato un certificato di controllo, il marchio distintivo comunitario va completato in conformita' alle indicazioni contenute nell'allegato C, punto II, annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989