Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1540/2021. TRA
, nato a [...] il [...], e residente in Cancello ed Arnone (CE) Parte_1 alla via Chiapparo n. 17, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv.to Giovanni de Filippo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capodrise alla Via E. Tazzoli n. 7 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti P. Aquilone, E. Capasso, I. Verrengia, L. Cuzzupoli, I. De Benedictis presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.3.2021, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare irripetibili le somme richieste dall' con comunicazione del luglio 2020, come CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola dall'1.1.2008 al 31.12.2008. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Rappresentava di aver proposto avverso tale provvedimento ricorso ammnistrativo il 24.8.2020, senza tuttavia ottenere alcun esito. Deduceva, pertanto, la irripetibilità degli indebiti ex art. 52 della l. 88/89 e art. 13 della legge 412/91; la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La parte ricorrente, con il presente ricorso, richiede l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991 - per avere la stessa percepito le prestazioni in buona fede: pertanto, occorre stabilire se le disposizioni speciali in materia di indebito previdenziale e, quindi, la relativa sanatoria, si applichino al caso di specie.
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“prestazione pensionistica” (non avendo valore di trattamento pensionistico, né di integrazione al minimo dello stesso), né come “trattamento di famiglia”. In tal senso, si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale
“Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a CP_1 titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass. 12146/2003). Del pari, per le medesime ragioni già enunciate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989, relativa agli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, commessi dall'istituto con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché sulle pensioni sociali di cui all'art. 26 L. 153/69. Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento ad errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche. Nel caso di specie, dunque, non si verte in tema di indebito pensionistico atteso che parte ricorrente lamenta la richiesta di restituzione di somme relative all'indennità di disoccupazione che l'Istituto considera non dovute, pertanto agisce in ripetizione, giusta la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni di riferimento delle prestazioni richieste. Come correttamente evidenziato dall' pertanto, opera nel caso de quo la disciplina CP_1 dell'indebito sopravvenuto secondo cui “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (cfr. Cass. SU n. 5624 del 9 marzo 2009). Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 2033 c.c., il termine prescrizionale è decennale e non può che decorrere a partire dal momento in cui l'indebito si è verificato. Tanto premesso, l' costituendosi in giudizio ha dedotto che l'indebito è maturato per CP_1 effetto del disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo con la ditta AR TE avvenuto con verbale ispettivo del 28.6.2013 in conseguenza del quale il ricorrente è stato
2 cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli mediante pubblicazione telematica sul sito dell' degli elenchi di variazione del II trimestre 2014, pubblicato sul sito dal CP_1 CP_1
15.9.2014 al 30.9.2014, avverso cui in effetti non risulta effettuata alcuna impugnativa nel termine di decadenza, e con provvedimento del 20.11.2015 gli è stata comunicatala reiezione dell'indennità di disoccupazione (cfr. prod. CP_1
Infatti, quanto alla decorrenza della prescrizione, in applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c., tenuto conto che l' disconosceva il rapporto di lavoro del con la ditta CP_1 Pt_1
AR con il verbale ispettivo del 28.6.2013, appare evidente che l' solo da tale CP_1 momento poteva agire per ottenere la restituzione dell'indennità di disoccupazione versata. Pertanto, tenuto conto che la comunicazione di indebito per cui è causa è stata notificata nel luglio 2020 appare evidente che non era ancora maturata la prescrizione. Anche nel merito, il ricorso non può essere accolto, atteso che alcuna contestazione circa il merito della pretesa è stata avanzata dalla parte. Sul punto l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SU n. 18046 del 04.08.2010) con la conseguenza, quindi, che l'onere probatorio è interamente a carico del ricorrente. Essa si duole, piuttosto, della circostanza che il provvedimento di ripetizione dell' sia CP_1 intervenuto oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 412 del 199, normativa inapplicabile al caso di specie per le ragioni sopra esposte, né ha dedotto elementi dai quali desumere altrimenti l'irripetibilità dell'indebito e, per altro verso, l'insussistenza dell'errore dell' ammettendo, anzi, implicitamente la non debenza delle somme richieste dall'istituto. CP_1
La complessità della materia, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, induce all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti attesa anche l'inapplicabilità dell'art. 152 disp.att. trattandosi di causa in materia previdenziale e non assistenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso in S. Maria C. V. il 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
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