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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO I SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Rosanna Scillone, giudice onorario in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente tra
(già )., rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
ATTRICE CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilia Basile e Rocco CP_1 CP_2
Femia; CONVENUTI Oggetto: azione revocatoria: donazione. Conclusioni: come da verbale di udienza e scritti conclusionali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La banca attrice, con atto di citazione ha evocato in giudizio i convenuti e e ha CP_1 CP_2 proposto domanda di inefficacia dell'atto di donazione del 14 giugno 20
[...] donava a (moglie) la piena proprietà degli immobili meglio descritti CP_1 CP_2 in atti. A sostegno della domanda proposta, l'attrice ha dedotto di essere creditrice del Pace in qualità di garante della soc. Autoriace ArL, delle somme: € 235009,95 di cui al finanziamento n.51508992 del 26 febbraio 2010 di originari € 301000,00 e di € 117451,95 di cui al finanziamento n. 51527024 del 17 maggio 2010 di originari 146500,00, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 114\2013. Che, successivamente all'insorgere di tale pretesa creditoria il debitore, con l'atto di giugno 2013, donava alla moglie, i beni immobili di cui era titolare. Ha chiesto pertanto che la donazione venisse dichiarata inefficace sussistendo i presupposti per la sua revocatoria. Si costituivano i convenuti contestando l'avversa richiesta e chiedendo che venisse rigettata la domanda attrice confermando la validità dell'atto di donazione del 14 giugno 2013 a rogito notar . Persona_1
Il giudizio è stato istruito documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza del 3 maggio 2024. La domanda è fondata e va pertanto accolta. L'azione revocatoria in esame concerne un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente. L'esistenza del credito anteriormente all'atto dispositivo di cui si pretende in questa sede la declaratoria di inefficacia emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo). Risulta integrato il presupposto oggettivo dell'eventus damni tenuto conto del fatto che la donazione ha indubbiamente concretizzato quella semplice situazione di pericolo concreto, che i debitori non adempiano l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei loro confronti si riveli infruttuosa, elementi ritenuti dalla condivisa elaborazione giurisprudenziale idonei a fondare l'azione revocatoria. D'altra parte, come emerge dalla certificazione depositata dall'attrice i debitori sembrerebbe non avere altri beni immobili. Quanto al consilium fraudis va detto che nell'ipotesi di domanda revocatoria avente ad oggetto un atto di liberalità, quale la fattispecie concreta, non è necessaria la prova di tale elemento(art. 2901 co. 1 n. 2 c.c., cfr. Cass. n. 17867/2007 in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, Cass. n. 5072/2009 “l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso”). Quanto ai debitori, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore attraverso l'atto di disposizione a titolo gratuito può desumersi dalla stretta concomitanza temporale tra la donazione e l'esposizione debitoria. Il Tribunale ritiene quindi che la documentazione prodotta in atti consenta un positivo riscontro dei presupposti dell'azione revocatoria che va quindi accolta, rimanendo assorbite tutte le altre questioni sollevate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
dichiara l'inefficacia nei confronti di (già Controparte_3 Parte_2
), dell'atto di donazione del 14.6.2013 rep. 81507 racc. 29852 con il quale
[...] CP_1 ha donato alla moglie la piena proprietà del villino sito in Comune di Riace CP_2 alla via Nazionale disl i terra e primo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 16 part.lla 452 sub 2 e foglio 19 part.lla 870; quota di ½ dell'immobile sito in Riace in catasto al foglio 17 part.lla 233;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 5700.00, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20 gennaio 2025 IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa Rosanna Scillone
(già )., rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
ATTRICE CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilia Basile e Rocco CP_1 CP_2
Femia; CONVENUTI Oggetto: azione revocatoria: donazione. Conclusioni: come da verbale di udienza e scritti conclusionali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La banca attrice, con atto di citazione ha evocato in giudizio i convenuti e e ha CP_1 CP_2 proposto domanda di inefficacia dell'atto di donazione del 14 giugno 20
[...] donava a (moglie) la piena proprietà degli immobili meglio descritti CP_1 CP_2 in atti. A sostegno della domanda proposta, l'attrice ha dedotto di essere creditrice del Pace in qualità di garante della soc. Autoriace ArL, delle somme: € 235009,95 di cui al finanziamento n.51508992 del 26 febbraio 2010 di originari € 301000,00 e di € 117451,95 di cui al finanziamento n. 51527024 del 17 maggio 2010 di originari 146500,00, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 114\2013. Che, successivamente all'insorgere di tale pretesa creditoria il debitore, con l'atto di giugno 2013, donava alla moglie, i beni immobili di cui era titolare. Ha chiesto pertanto che la donazione venisse dichiarata inefficace sussistendo i presupposti per la sua revocatoria. Si costituivano i convenuti contestando l'avversa richiesta e chiedendo che venisse rigettata la domanda attrice confermando la validità dell'atto di donazione del 14 giugno 2013 a rogito notar . Persona_1
Il giudizio è stato istruito documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza del 3 maggio 2024. La domanda è fondata e va pertanto accolta. L'azione revocatoria in esame concerne un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente. L'esistenza del credito anteriormente all'atto dispositivo di cui si pretende in questa sede la declaratoria di inefficacia emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo). Risulta integrato il presupposto oggettivo dell'eventus damni tenuto conto del fatto che la donazione ha indubbiamente concretizzato quella semplice situazione di pericolo concreto, che i debitori non adempiano l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei loro confronti si riveli infruttuosa, elementi ritenuti dalla condivisa elaborazione giurisprudenziale idonei a fondare l'azione revocatoria. D'altra parte, come emerge dalla certificazione depositata dall'attrice i debitori sembrerebbe non avere altri beni immobili. Quanto al consilium fraudis va detto che nell'ipotesi di domanda revocatoria avente ad oggetto un atto di liberalità, quale la fattispecie concreta, non è necessaria la prova di tale elemento(art. 2901 co. 1 n. 2 c.c., cfr. Cass. n. 17867/2007 in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, Cass. n. 5072/2009 “l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso”). Quanto ai debitori, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore attraverso l'atto di disposizione a titolo gratuito può desumersi dalla stretta concomitanza temporale tra la donazione e l'esposizione debitoria. Il Tribunale ritiene quindi che la documentazione prodotta in atti consenta un positivo riscontro dei presupposti dell'azione revocatoria che va quindi accolta, rimanendo assorbite tutte le altre questioni sollevate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
dichiara l'inefficacia nei confronti di (già Controparte_3 Parte_2
), dell'atto di donazione del 14.6.2013 rep. 81507 racc. 29852 con il quale
[...] CP_1 ha donato alla moglie la piena proprietà del villino sito in Comune di Riace CP_2 alla via Nazionale disl i terra e primo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 16 part.lla 452 sub 2 e foglio 19 part.lla 870; quota di ½ dell'immobile sito in Riace in catasto al foglio 17 part.lla 233;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 5700.00, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20 gennaio 2025 IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa Rosanna Scillone