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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 123/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore De Gaetanis, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro
, C.F. n. , in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Anna De Giorgi, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 e risarcimento danni
La presente motivazione è redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato il 25.11.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, chiedendo, previo accertamento, in via principale, della CP_1 responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in alternativa, ex art. 2043 cod. civ., il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di una caduta a causa di un dissuasore di parchegggio in per complessivi CP_1
€ 25.608,60, a titolo di danno biologico valutato nella misura dell'8%, come da Tabelle approvate
1 dal Tribunale di Milano, nonché delle spese mediche sostenute e del danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, ovvero secondo giustizia all'esito dell'istruttoria, con la condanna del al pagamento delle spese di giudizio CP_1 da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In particolare, l'attore esponeva che, in data 28.8.2020, intorno alle ore 20.45, in mentre CP_1 transitava a piedi lungo Via Colonnello Archimede Costadura, passava tra due autovetture in sosta per salire sul marciapiede posto alla sinistra della Via Colonnello Archimede Costadura, dove urtava contro un dissuasore di parcheggio del tipo “panettone”, che lo faceva cadere rovinosamente in terra.
Il dissuasore di parcheggio in cemento, posto a ridosso delle strisce pedonali, costituiva situazione di pericolo non segnalata e non visibile stante sia la presenza delle auto parcheggiate lungo i margini del marciapiede che la scarsa illuminazione, come da documentazione in atti (all. n. 6 atto di citazione).
Soccorso dal 118, veniva diagnosticata come da documentazione sanitaria (all. nn. 4 e 5 atto di citazione) presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di la frattura CP_1 scomposta del capitello radiale e dell'oleocrano sinistro, che richiedevano ricovero presso lo stesso nosocomio per l'intervento chirurgico di osteosintesi con placche, con prognosi di giorni trenta come da atto di dimissioni del 05.09.2020, ulteriori trattamenti terapeutici e visite specialistiche, sino al successivo intervento del 24.5.2021 per la rimozione dei mezzi di sintesi e capitelloctomia, con dimissioni del 26.5.2021 ed un prognosi iniziale di giorni trenta, rinnovata per altri venticinque giorni all'atto del controllo ambulatoriale del 30.6.2021.
La costituzione in mora del convenuto con comunicazione a mezzo posta elettronica CP_1 certificata del 18.01.2021 nonché l'invito per la stipula della convenzione di negoziazione assistita del 25.11.2022, condizione di procedibilità ex art. 3 del D. Lgs. n. 132/2014, convertito in Legge n.
162/2014, rimanevano prive di riscontro.
La costituzione del convenuto: CP_1
Il convenuto, costituendosi, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attrice, in CP_1 subordine, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ., con vittoria di spese di giudizio.
Istruzione della causa:
La causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ., è stata istruita con prove orali: interrogatorio formale dell'attore all'udienza del 07.2.2024 e prove testimoniali di parte attrice all'udienza del 17.4.2024 nelle persone dei sigg.ri e , nonché CTU Testimone_1 Controparte_3 medico legale affidata al dott. . Persona_1
Con decreto del 10 settembre 2024 è stata assegnata all'odierno decidente che, all'udienza del
19.11.2024, fatte precisare le conclusioni, l'ha riservata per la decisione con l'assegnazione dei
2 termini ex art. 190 cod. proc. civ., ed il deposito da parte attrice sia della comparsa conclusionale dell'11.1.2025 che di replica del 23.1.2025 e da parte convenuta solo della comparsa conclusionale del 14.1.2025.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, in relazione alle risultanze della CTU medicolegale, esente da vizi logici.
In particolare, la fattispecie va ricondotta correttamente nell'alveo di operatività dell'art. 2051 cod. civ. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., infatti, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità (eziologico) tra la cosa in custodia e il danno, mentre, sul custode grava l'onere della prova liberatoria, del caso fortuito,
“senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”, e, indipendentemente dalla pericolosità
o meno della prima (Cassazione Civile sentenza n. 20943/2022, Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023).
Sostanzialmente, secondo le precisazioni della Suprema Corte Regolatrice, non è il soggetto danneggiato a “dove provare la diligenza e prudenza (l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la res oggetto di custodia, non trattandosi di elemento della fattispecie”.
Le lesioni occorse all'attore sono causalmente connesse all'esistenza di un dissuasore in cemento posto sul marciapiede, non segnalato in alcun modo, in una zona buia o comunque scarsamente illuminata, come anche risultato dalle prove testimoniali sulla cui credibilità, coerenza ed attendibilità non emergono dubbi.
Dall'esame della documentazione, peraltro, non è emerso se il dissuasore antiparcheggio in questione fosse stato autorizzato dal ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di esecuzione ed Controparte_1 attuazione del codice della strada.
Il convenuto si è infatti limitato a contestare apoditticamente la domanda attrice, chiedendo CP_1 in via principale l'operatività ex art. 2043 cod. civ. e, in via subordinata, il concorso di colpa dell'attore per la conseguente riduzione del risarcimento.
Tuttavia, la fattispecie ex art. 2043 cod. civ. ricorre qualora vi siano deduzioni di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche, salvo che non siano dirette a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, mentre, il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali, caratterizzato da imprevedibilità, inevitabilità, abnormità tali da interagire con la cosa.
Il non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del caso fortuito, infatti, l'evento lesivo Controparte_1 in danno dell'attore è avvenuto in ora serale, in una strada buia, tanto è confermato anche delle prove
3 testimoniali, non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un concorso di colpa dello stesso o un uso improprio del bene in custodia.
In relazione alla quantificazione del danno, il C.T.U. Dott. , con relazione Persona_1 del 01.9.2024, ha accertato il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni conseguenti riportate dall'attore, “venendo rispettati i criteri cronologico, topografico e della efficienza lesiva qualitativa
e quantitativa del trauma”, residuando algie con i cambiamenti climatici e lievi limitazioni del gomito, ha ritenuto il danno biologico occorso nella misura del 7%, un periodo di inabilità temporanea pari a 38 giorni al 100%, 50 giorni al 75%, 20 giorni al 50% ed ulteriori 20 al 25%, con spese mediche ritenute congrue nella misura di € 483,25.
In conclusione, in considerazione dell'età dell'attore 51 anni al momento del sinistro, il danno biologico nella misura del 7% va liquidato come segue, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano: percentuale di indennità permanente: € 10.016,28 (€ 947,30 punto base danno permanente), indennità giornaliera € 55,24, invalidità temporanea totale € 2.099,12, invalidità temporanea parziale al 75% €
2.071,50, invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40, invalidità temporanea parziale al 25% €
276,20 (totale danno biologico temporaneo € 4.999,22, € 5.004,67 per danno morale nella misura del
33,33%, per complessivi € 20.020,17, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo occorso all'attore del 28.8.2020 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese mediche ritenute congrue € 483,25. Totale generale: € 20.503,42.
Non risultano osservazioni alla CTU medico legale dalle parti costituite.
Nella liquidazione del danno, si è ritenuto di dover liquidare anche il danno morale, sofferenza interiore non suscettibile di valutazione medico legale.
Non vi sono dubbi infatti che le lesioni subìte e documentate dall'attore, la lesione interiore, abbiano inciso in modo rilevante sulle vicende dinamico relazionali della vita dello stesso, in considerazione non solo dei postumi invalidanti permanenti ma per tutto il decorso conseguente.
Con ordinanza n. 15733/2022 del 17/05/22 la Corte di Cassazione Sezione III ha dichiarato la totale autonomia del danno morale rispetto al danno biologico inteso come danno dinamico relazionale.
La Suprema Corte ha così precisato: “Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti pura- mente dinamico-relazionali della vita individuale“.
4 Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva svolta e dei valori minimi della tariffa professionale forense a titolo compensi professionali € 2.540,00, nonché IVA 22% e CAP 4%, oltre spese borsuali esenti € 264,00 (di cui €
237,00 a titolo contributo unificato + € 27,00), da distrarsi a favore del difensore dell'attore avv.
Salvatore De Gaetanis, dichiaratosi antistatario.
CTU come da decreto di liquidazione del 26.9.2024 a carico del convenuto dichiarato CP_1 soccombente.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e dichiara la responsabilità del
[...] in persona del sindaco pro tempore ex art. 2051 cod. civ., per la causazione CP_1 dell'evento lesivo ai danni dell'attore,
2) Per lo effetto, condanna il al risarcimento dei danni per complessivi € Controparte_1
20.020,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo
(28.8.2020) sino all'effettivo soddisfo, oltre spese mediche sostenute € 483,25,
3) Condanna il al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.540,00, nonché IVA 22% e CAP 4%, oltre spese borsuali esenti € 264,00
(di cui € 237,00 a titolo contributo unificato + € 27,00), da distrarsi a favore del difensore dell'attore avv. Salvatore De Gaetanis, dichiaratosi antistatario,
4) CTU medico legale a carico del dichiarato soccombente, come da Controparte_1 decreto di liquidazione del 26.9.2024.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
Lecce, 12 marzo 2025 (dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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