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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3048/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1932/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156740280000 TASSA AUTO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1069/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto nei confronti di Agenzia Entrate OS e nei confronti della REGIONE
CAMPANIA, con atto notificato il 03/02/2025, ricorso avverso la cartella di pagamento n.
07120240156740280000 eccependo: 1) mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
2) prescrizione della pretesa. In data 03/02/2025 il ricorrente si è costituito in giudizio. Si sono costituite in giudizio le parti resistenti, le quali hanno contestato la fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La Regione Campania si è costituita in giudizio ed ha dedotto e provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento il 1.12.2020 a mani di Battaglia Ricorrente_1. La prescrizione è stata poi interrotta il 12.5.2023 con notifica di atto riemesso avente n. 734328244773 scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n. 734023898684.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese di lite devono essere compensate integralmente, tenuto conto che la costituzione della Regione è effettivamente tardiva. La documentazione è utilizzabile a parere della CORTE
e, tuttavia, appare conforme ai principi in tema di soccombenza provvedere alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1932/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156740280000 TASSA AUTO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1069/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto nei confronti di Agenzia Entrate OS e nei confronti della REGIONE
CAMPANIA, con atto notificato il 03/02/2025, ricorso avverso la cartella di pagamento n.
07120240156740280000 eccependo: 1) mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
2) prescrizione della pretesa. In data 03/02/2025 il ricorrente si è costituito in giudizio. Si sono costituite in giudizio le parti resistenti, le quali hanno contestato la fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La Regione Campania si è costituita in giudizio ed ha dedotto e provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento il 1.12.2020 a mani di Battaglia Ricorrente_1. La prescrizione è stata poi interrotta il 12.5.2023 con notifica di atto riemesso avente n. 734328244773 scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n. 734023898684.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese di lite devono essere compensate integralmente, tenuto conto che la costituzione della Regione è effettivamente tardiva. La documentazione è utilizzabile a parere della CORTE
e, tuttavia, appare conforme ai principi in tema di soccombenza provvedere alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico