Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 799
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso sulla base dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Leg.vo 546/92, ritenendo che la comunicazione di coobbligazione non sia un atto impugnabile autonomamente e che le doglianze relative agli atti presupposti debbano essere sollevate nei termini previsti per tali atti, i quali risultano essere stati regolarmente notificati e non impugnati.

  • Inammissibile
    Nullità per prescrizione delle somme indicate

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso sulla base dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Leg.vo 546/92, ritenendo che la comunicazione di coobbligazione non sia un atto impugnabile autonomamente e che le doglianze relative alla prescrizione debbano essere sollevate nei termini previsti per gli atti presupposti, i quali risultano essere stati regolarmente notificati e non impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 799
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 799
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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