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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
GE Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 498373 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 08.08.2025, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 498373/2025 del 30/06/2025, quale erede del contribuente Nominativo_1, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica degli atti presupposti richiamati nella suddetta intimazione (I), prescrizione delle somme indicate (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto cautelare.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T S.p.A., a mezzo difensore di libero foro, eccependo, in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto la comunicazione di coobbligazione non è atto impugnabile e per tardività, la regolare notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi, la mancata prescrizione del credito e concludeva per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche il comune di Capaccio Paestum eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva, la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti e concludeva per il rigetto.
Con memoria illustrativa il ricorrente evideniava l'ammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di coobbligazione.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all' udienza camerale del 22 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammisisbile per violazione dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Leg.vo 546/92 alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammisisbilità del ricorso avverso la comunicazione di coobbligazione, in quanto mero invito al pagamento che ha la funzione solo di portare a conoscenza del contribuente la propria posizione debitoria ed oltretutto atto non previsto dall'art. 19 del D.Leg.vo 546/92.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, rileva che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Cio' comporta la facolta', non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessita' di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui e' natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Infatti gia' al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piu' modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. Al principio di diritto cosi' affermato va inclusa la comunicazione di coobligazione inviata che porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, senza necessita' di attendere sia successivamente tasfusa in uno degli atti espressamente impugnabili.
In applicazione del principio della ragione piu' liquida, la controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla notifica degli atti della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'odierna impugnata intimazione di pagamento, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle altre doglianze.
A tal fine va rilevato che l'impugnata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 498373/2025, e' stata preceduta dalla corretta notifica alla de cuius Nominativo_1 degli avvisi di accertamento e degli atti della riscossione individuati dalle pratiche n. 90020120160573684, n. 90020130014345020, n.
90020130231780030, n. 90020130234320041, n. 90020130234429015, n. 90020150064588535, n.
90020150065987878, n. 90020160030785543, n. 90020160038990466, n. 90020180009951885 e n.
90020180052876342, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalla resistente GE e vanamente contestata dal ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti atti.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di
GiustiziaTributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questo Giudice, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma
3, del D.Leg. vo 546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19, comma
3, e 21 del D.Leg.vo 546/92; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della GE SpA e del Comune di Capaccio Paestum, liquidate per ciascuna parte in euro 250,00, oltre accessori, se dovuti per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
GE Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 498373 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 08.08.2025, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 498373/2025 del 30/06/2025, quale erede del contribuente Nominativo_1, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica degli atti presupposti richiamati nella suddetta intimazione (I), prescrizione delle somme indicate (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto cautelare.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T S.p.A., a mezzo difensore di libero foro, eccependo, in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto la comunicazione di coobbligazione non è atto impugnabile e per tardività, la regolare notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi, la mancata prescrizione del credito e concludeva per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche il comune di Capaccio Paestum eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva, la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti e concludeva per il rigetto.
Con memoria illustrativa il ricorrente evideniava l'ammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di coobbligazione.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all' udienza camerale del 22 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammisisbile per violazione dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Leg.vo 546/92 alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammisisbilità del ricorso avverso la comunicazione di coobbligazione, in quanto mero invito al pagamento che ha la funzione solo di portare a conoscenza del contribuente la propria posizione debitoria ed oltretutto atto non previsto dall'art. 19 del D.Leg.vo 546/92.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, rileva che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Cio' comporta la facolta', non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessita' di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui e' natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Infatti gia' al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piu' modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. Al principio di diritto cosi' affermato va inclusa la comunicazione di coobligazione inviata che porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, senza necessita' di attendere sia successivamente tasfusa in uno degli atti espressamente impugnabili.
In applicazione del principio della ragione piu' liquida, la controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla notifica degli atti della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'odierna impugnata intimazione di pagamento, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle altre doglianze.
A tal fine va rilevato che l'impugnata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 498373/2025, e' stata preceduta dalla corretta notifica alla de cuius Nominativo_1 degli avvisi di accertamento e degli atti della riscossione individuati dalle pratiche n. 90020120160573684, n. 90020130014345020, n.
90020130231780030, n. 90020130234320041, n. 90020130234429015, n. 90020150064588535, n.
90020150065987878, n. 90020160030785543, n. 90020160038990466, n. 90020180009951885 e n.
90020180052876342, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalla resistente GE e vanamente contestata dal ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti atti.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di
GiustiziaTributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questo Giudice, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma
3, del D.Leg. vo 546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19, comma
3, e 21 del D.Leg.vo 546/92; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della GE SpA e del Comune di Capaccio Paestum, liquidate per ciascuna parte in euro 250,00, oltre accessori, se dovuti per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano