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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO RI, Presidente
GRASSI AS, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Provinciale Di Sottomonte 3 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L300441 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L300441 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lucca, con cui si accertava un maggior reddito di impresa nell'anno di imposta 2019 pari ad Euro 27.070, derivante da rettifica del valore delle rimanenze finali, costituite da cespiti immobiliari.
La società ricorrente eccepiva che il valore delle rimanenze finali era stato determinato da una perizia di stima che aveva svalutato i beni sulla base del valore di mercato alla data della chiusura dell'esercizio.
Contestava quindi la rettifica operata dalla Agenzia delle Entrate che aveva determinato il valore delle rimanenze finali come da costo di costruzione/acquisto rilevato dai bilanci degli anni precedenti.
Gradatamente eccepiva la nullità del provvedimento che irrogava le sanzioni, in quanto immotivato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, argomentando che, ai sensi dell'art. 92 TUIR, la valutazione delle rimanenze nel caso di beni infungibili, come gli immobili, deve essere effettuata a costi specifici, essendo irrilevante la svalutazione ai fini civilistici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In tema di valutazione delle rimanenze in chiusura di bilancio, il criterio del minore fra il valore di mercato ed il costo specifico, quale quello di acquisto o di produzione, di cui all'art. 92 comma 5 TUIR, non può essere applicato a beni valorizzati a costi specifici, come gli immobili, che sono beni infungibili. In questo caso quindi i principi civilistici ex art. 2426 n. 9 CC non hanno rilevanza fiscale: il disallineamento tra il dato civilistico e dato fiscale richiede una variazione in aumento del risultato di esercizio in sede di dichiarazione tributaria.
( Cass. N. 10773 del 2023).
L'interpretazione data dalla Suprema Corte pone l'accento sul dato letterale delle norme, in particolare sul
“catenaccio linguistico che avvince i commi 1 e 5 dell'art. 92 TUIR senza soluzione di continuità”.
Il principio contabile OIC 13 specifica i criteri per la determinazione del costo dei beni, distinguendo tra beni infungibili e beni fungibili, precisando che “il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. Per i beni infungibili appare agevole individuare il costo di acquisto dei singoli beni in rimanenza. In tale ipotesi pertanto, la variazione delle rimanenze si determina attraverso l'effettuazione di una valutazione a costi specifici.” Invece in presenza di beni fungibili ai fini di quantificare la variazione è necessario raggruppare i beni in categorie omogenee per attribuire a ciascun gruppo la corretta valutazione.
In relazione alla eccepita nullità/illegittimità del provvedimento che irroga le sanzioni, si osserva che le sanzioni sono state applicate al tributo accertato nei minimi edittali, in modo più favorevole al contribuente.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna la Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate di Lucca, liquidate in complessivi euro mille e duecento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.200,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO RI, Presidente
GRASSI AS, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Provinciale Di Sottomonte 3 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L300441 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L300441 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lucca, con cui si accertava un maggior reddito di impresa nell'anno di imposta 2019 pari ad Euro 27.070, derivante da rettifica del valore delle rimanenze finali, costituite da cespiti immobiliari.
La società ricorrente eccepiva che il valore delle rimanenze finali era stato determinato da una perizia di stima che aveva svalutato i beni sulla base del valore di mercato alla data della chiusura dell'esercizio.
Contestava quindi la rettifica operata dalla Agenzia delle Entrate che aveva determinato il valore delle rimanenze finali come da costo di costruzione/acquisto rilevato dai bilanci degli anni precedenti.
Gradatamente eccepiva la nullità del provvedimento che irrogava le sanzioni, in quanto immotivato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, argomentando che, ai sensi dell'art. 92 TUIR, la valutazione delle rimanenze nel caso di beni infungibili, come gli immobili, deve essere effettuata a costi specifici, essendo irrilevante la svalutazione ai fini civilistici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In tema di valutazione delle rimanenze in chiusura di bilancio, il criterio del minore fra il valore di mercato ed il costo specifico, quale quello di acquisto o di produzione, di cui all'art. 92 comma 5 TUIR, non può essere applicato a beni valorizzati a costi specifici, come gli immobili, che sono beni infungibili. In questo caso quindi i principi civilistici ex art. 2426 n. 9 CC non hanno rilevanza fiscale: il disallineamento tra il dato civilistico e dato fiscale richiede una variazione in aumento del risultato di esercizio in sede di dichiarazione tributaria.
( Cass. N. 10773 del 2023).
L'interpretazione data dalla Suprema Corte pone l'accento sul dato letterale delle norme, in particolare sul
“catenaccio linguistico che avvince i commi 1 e 5 dell'art. 92 TUIR senza soluzione di continuità”.
Il principio contabile OIC 13 specifica i criteri per la determinazione del costo dei beni, distinguendo tra beni infungibili e beni fungibili, precisando che “il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. Per i beni infungibili appare agevole individuare il costo di acquisto dei singoli beni in rimanenza. In tale ipotesi pertanto, la variazione delle rimanenze si determina attraverso l'effettuazione di una valutazione a costi specifici.” Invece in presenza di beni fungibili ai fini di quantificare la variazione è necessario raggruppare i beni in categorie omogenee per attribuire a ciascun gruppo la corretta valutazione.
In relazione alla eccepita nullità/illegittimità del provvedimento che irroga le sanzioni, si osserva che le sanzioni sono state applicate al tributo accertato nei minimi edittali, in modo più favorevole al contribuente.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna la Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate di Lucca, liquidate in complessivi euro mille e duecento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.200,00.