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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del magistrato Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20254/24 R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto: "Distribuzione”
VERTENTE TRA
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Milano, Corso Sempione 30, nella Parte_1 P.IVA_1 persona dell'A.U. sig. , nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO (C.F. ), del Foro di CodiceFiscale_1
Palmi, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Rosarno, alla Via Roma, Traversa Tito Speri 8, giusta procura in atti (pec: Email_1
ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di on sede in Moncalieri – Frazione Revigliasco Torinese (TO), Piazza Controparte_1 Amerigo Sagna n. 4 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 Leonardo Sagna, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 24 presso lo studio degli avv. Fabrizio Benintendi (C.F. ) e Donato Giacco (C.F. ) C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono, anche disgiunta-mente, per procura alle liti allegata alla busta contenente il presente atto e inviata telematicamente.
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
“accertare e dichiarare nullo e, quindi, revocare, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e per l'inesistenza del credito per come ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto;
3. accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte attrice, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
4. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
PER PARTE CONVENUTA Nel merito:
-rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5255/2024, condannando la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 12.112,99, oltre interessi di mora come da domanda ed alle spese liquidate nel decreto;
-dichiarare tenuto e condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in caso di soccombenza, al pagamento in favore di di una somma equitativa-mente determinata. CP_1 In subordine:
- rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. in ogni caso:
-con vittoria di spese, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Si procede qui di seguito ad una concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, secondo quanto previsto agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dagli artt. 45 e 52 della legge 69/09.
* * * La società ha agito in via monitoria per conseguire il pagamento di tre fatture emesse nei CP_1 confronti della per la vendita alla medesima di bottiglie di vino e champagne, ed in Parte_1 accoglimento del ricorso proposto questo Tribunale in data 30.9.2024 emetteva il decreto ingiuntivo n. 5255/2024, che risulta essere stato notificato alla debitrice via PEC in pari data. Avverso tale provvedimento monitorio la società debitrice ingiunta ha proposto opposizione eccependo il difetto di prova della consegna dei beni indicati in decreto ingiuntivo e più in generale la propria totale estraneità a qualsivoglia pregresso rapporto commerciale con l'ingiungente. La costituendosi nel presente giudizio di opposizione ha richiamato la documentazione CP_1 prodotta in fase monitoria ed in particolare i documenti di trasporto sottoscritti per ricezione dalla destinataria ha altresì prodotto estratto delle proprie scritture contabili invocandone Parte_1 l'efficacia nei confronti della opponente imprenditrice ai sensi dell'art. 2710 c.c., ha ancora richiamato copia di mail datata 24.5.2024 proveniente dalla debitrice contenente richiesta di dilazione del pagamento del debito per cui è causa ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 All'udienza del 30.5.2025, alla quale per parte attrice opponente nessuno comparso, il decreto ingiuntivo è stato munito di provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Senza alcun ulteriore incombente la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 27.6.2025.
* * * Alla luce della documentazione in atti l'opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio risulta infondata, e va rigettata per le ragioni di seguito precisate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Come sopra rilevato, parte attrice ha incentrato le sue difese nella contestazione di aver mai ricevuto il materiale descritto nelle fatture emessa nei suoi confronti dalla senza tuttavia nulla Parte_3 argomentare o disconoscere in ordine ai documenti di trasporto che risultano sottoscritti per ricezione ed accettazione della merce - all'indirizzo di Corso Sempione 30 in Milano, ove la attuale opponente debitrice risulta avere la propria sede legale - da persona (tale ) qualificatasi come Persona_1 incaricato della ricezione. L'attestazione di ricezione a seguito di consegna della merce curata da soggetto terzo incaricato della spedizione (Arco Spedizioni) è elemento documentale del tutto idoneo ad attestare l'esistenza dei rapporti commerciali dedotti nel ricorso monitorio, esistenza che trae ulteriore ed oggettiva conferma dal contenuto ricognitivo del debito scaturente dalla mail datata 24.5.2024 prodotta in copia dalla convenuta opposta, con la quale la – in risposta a sollecitazione di pagamento ricevuta dalla Parte_1 creditrice odierna opposta – aveva chiesto a concedersi dilazione di pagamento e rateizzazione CP_1
“a decorrere dal 20 giugno” Depone inoltre per la conclusione della vendita richiamata dalle fatture e documenti di consegna anche l'avvenuta registrazione delle fatture stesse nella contabilità della CP_1 Nessuna prova contraria alle risultanze documentali sopra richiamate è stata a tal proposito dedotta da parte opponente, la quale come detto si è limitata a contestare del tutto genericamente qualsivoglia pregresso rapporto commerciale con la ingiungente, senza nulla argomentare o confutare in ordine alle risultanze documentali di cui sopra. Per le ragioni che precedono, il credito azionato in via monitoria risulta pienamente provato, e l'opposizione proposta va rigettata. La decisione in termini di infondatezza dell'eccezione proposta da parte convenuta, con l'accoglimento della domanda di adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di vendita, è assorbente di ogni ulteriore questione sottoposta in giudizio dalle parti. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5255/2024 emesso da questo Tribunale in data 30.9.2024, che conferma;
pagina 3 di 4 condanna l'attrice opponente in persona del suo legale rappresentante, a rimborsare alla Parte_1 creditrice ingiungente opposta le spese della presente fase di opposizione che, tenuto conto CP_1 dei criteri di legge, liquida in complessive Euro 3.600,00 per onorari - di cui Euro 800,00 per ciascuna delle fasi di studio ed introduttiva ed Euro 2.000,00 per la fase della decisione oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 28 giugno 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del magistrato Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20254/24 R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto: "Distribuzione”
VERTENTE TRA
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Milano, Corso Sempione 30, nella Parte_1 P.IVA_1 persona dell'A.U. sig. , nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO (C.F. ), del Foro di CodiceFiscale_1
Palmi, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Rosarno, alla Via Roma, Traversa Tito Speri 8, giusta procura in atti (pec: Email_1
ATTRICE OPPONENTE
Nei confronti di on sede in Moncalieri – Frazione Revigliasco Torinese (TO), Piazza Controparte_1 Amerigo Sagna n. 4 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 Leonardo Sagna, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 24 presso lo studio degli avv. Fabrizio Benintendi (C.F. ) e Donato Giacco (C.F. ) C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono, anche disgiunta-mente, per procura alle liti allegata alla busta contenente il presente atto e inviata telematicamente.
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
“accertare e dichiarare nullo e, quindi, revocare, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e per l'inesistenza del credito per come ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto;
3. accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte attrice, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
4. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
PER PARTE CONVENUTA Nel merito:
-rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5255/2024, condannando la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 12.112,99, oltre interessi di mora come da domanda ed alle spese liquidate nel decreto;
-dichiarare tenuto e condannare la società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in caso di soccombenza, al pagamento in favore di di una somma equitativa-mente determinata. CP_1 In subordine:
- rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. in ogni caso:
-con vittoria di spese, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Si procede qui di seguito ad una concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, secondo quanto previsto agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dagli artt. 45 e 52 della legge 69/09.
* * * La società ha agito in via monitoria per conseguire il pagamento di tre fatture emesse nei CP_1 confronti della per la vendita alla medesima di bottiglie di vino e champagne, ed in Parte_1 accoglimento del ricorso proposto questo Tribunale in data 30.9.2024 emetteva il decreto ingiuntivo n. 5255/2024, che risulta essere stato notificato alla debitrice via PEC in pari data. Avverso tale provvedimento monitorio la società debitrice ingiunta ha proposto opposizione eccependo il difetto di prova della consegna dei beni indicati in decreto ingiuntivo e più in generale la propria totale estraneità a qualsivoglia pregresso rapporto commerciale con l'ingiungente. La costituendosi nel presente giudizio di opposizione ha richiamato la documentazione CP_1 prodotta in fase monitoria ed in particolare i documenti di trasporto sottoscritti per ricezione dalla destinataria ha altresì prodotto estratto delle proprie scritture contabili invocandone Parte_1 l'efficacia nei confronti della opponente imprenditrice ai sensi dell'art. 2710 c.c., ha ancora richiamato copia di mail datata 24.5.2024 proveniente dalla debitrice contenente richiesta di dilazione del pagamento del debito per cui è causa ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 All'udienza del 30.5.2025, alla quale per parte attrice opponente nessuno comparso, il decreto ingiuntivo è stato munito di provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Senza alcun ulteriore incombente la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 27.6.2025.
* * * Alla luce della documentazione in atti l'opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio risulta infondata, e va rigettata per le ragioni di seguito precisate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Come sopra rilevato, parte attrice ha incentrato le sue difese nella contestazione di aver mai ricevuto il materiale descritto nelle fatture emessa nei suoi confronti dalla senza tuttavia nulla Parte_3 argomentare o disconoscere in ordine ai documenti di trasporto che risultano sottoscritti per ricezione ed accettazione della merce - all'indirizzo di Corso Sempione 30 in Milano, ove la attuale opponente debitrice risulta avere la propria sede legale - da persona (tale ) qualificatasi come Persona_1 incaricato della ricezione. L'attestazione di ricezione a seguito di consegna della merce curata da soggetto terzo incaricato della spedizione (Arco Spedizioni) è elemento documentale del tutto idoneo ad attestare l'esistenza dei rapporti commerciali dedotti nel ricorso monitorio, esistenza che trae ulteriore ed oggettiva conferma dal contenuto ricognitivo del debito scaturente dalla mail datata 24.5.2024 prodotta in copia dalla convenuta opposta, con la quale la – in risposta a sollecitazione di pagamento ricevuta dalla Parte_1 creditrice odierna opposta – aveva chiesto a concedersi dilazione di pagamento e rateizzazione CP_1
“a decorrere dal 20 giugno” Depone inoltre per la conclusione della vendita richiamata dalle fatture e documenti di consegna anche l'avvenuta registrazione delle fatture stesse nella contabilità della CP_1 Nessuna prova contraria alle risultanze documentali sopra richiamate è stata a tal proposito dedotta da parte opponente, la quale come detto si è limitata a contestare del tutto genericamente qualsivoglia pregresso rapporto commerciale con la ingiungente, senza nulla argomentare o confutare in ordine alle risultanze documentali di cui sopra. Per le ragioni che precedono, il credito azionato in via monitoria risulta pienamente provato, e l'opposizione proposta va rigettata. La decisione in termini di infondatezza dell'eccezione proposta da parte convenuta, con l'accoglimento della domanda di adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di vendita, è assorbente di ogni ulteriore questione sottoposta in giudizio dalle parti. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5255/2024 emesso da questo Tribunale in data 30.9.2024, che conferma;
pagina 3 di 4 condanna l'attrice opponente in persona del suo legale rappresentante, a rimborsare alla Parte_1 creditrice ingiungente opposta le spese della presente fase di opposizione che, tenuto conto CP_1 dei criteri di legge, liquida in complessive Euro 3.600,00 per onorari - di cui Euro 800,00 per ciascuna delle fasi di studio ed introduttiva ed Euro 2.000,00 per la fase della decisione oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 28 giugno 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 4 di 4