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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, TO
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1054/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030200464-2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come legalmente rappresentata, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, dell'importo di € 132.098,89 (comprensivo di sanzioni e interessi), relativo all'anno d'imposta 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lecce- il 03/03/2025, con il quale l'Ufficio ha contestato l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da Nominativo_1 -società cooperativa- nell'ambito di un contratto d'appalto di servizi alberghieri dissimulante un'illecita somministrazione di manodopera, in quanto tale cooperativa risultava priva sia dei mezzi che della struttura necessari al conseguimento delle prestazioni pattuite.
Ha eccepito l'intervenuta decadenza dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2018; la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
la violazione dell'onere della prova, incombente sull'amministrazione finanziaria;
l'infondatezza nel merito dell'atto impugnato;
illegittimità delle sanzioni e, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni alla luce del D.Lgs. 87/2024.
La ricorrente ha altresì prodotto ulteriori memorie illustrative alle quali ha allegato pronunce di questa stessa
Corte –altra sezione- con le quali è stato accolto il ricorso promosso dalla stessa contribuente, sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, in relazione all'anno d'imposta 2019, ed altre decisioni di merito e di legittimità inerenti la medesima questione giuridica.
L'A.F., costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per eccessiva frammentazione e farraginosità, ha contestato l'ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di causa.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare dell'Ufficio convenuto è totalmente destituita di fondamento e gratuitamente pretestuosa. Le censure di parte ricorrente, invero, sono sviluppate ed esposte in modo sintatticamente chiaro ed organico, tutt'altro che prolisso, con l'utilizzo di schemi e sommario per facilitarne la lettura e la comprensione, rispettando i limiti di lunghezza imposti dal processo telematico.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte ricorrente sulla pretesa intervenuta decadenza dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2018 atteso che, come evidenziato dalla difesa dell'Ufficio, l'avviso è stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto, il 21/11/2024, pertanto è da applicarsi la proroga ex art.
6-bis, comma terzo, della legge 27 luglio 2000 n. 212, che espressamente statuisce che
“Se la scadenza di tale termine (per controdeduzioni del contribuente allo schema d'atto) è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Ciò premesso, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, si ritiene di far ricorso al principio della c.d. "ragione più liquida" che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito ed alla qualificazione giuridica del supposto contratto intercorso tra la ricorrente e la società fornitrice, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. È stato evidenziato dalla ricorrente che sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, ossia:
− genuinità del contratto di appalto posto in essere da Nominativo_1 Soc. Coop.;
− effettività delle operazioni rese da Nominativo_1 Soc. Coop;
− sussistenza di un'autonoma organizzazione, dei mezzi nonché della struttura necessari al conseguimento delle prestazioni pattuite con Nominativo_1 Soc. Coop;
si è già pronunciata questa Corte, sia in primo che in secondo grado, con sentenze favorevoli alle società contribuenti (committenti) che avevano dedotto costi e detratto l'IVA sulle fatture emesse da Nominativo_1 Soc. Coop. e da altre società similari.
Questa Corte ritiene di condividere pienamente tale orientamento sottolineando, in punto di diritto, che in virtù dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La sussistenza dell'appalto c.d. “genuino” è dunque identificata, secondo una approfondita ricostruzione effettuata in più occasioni dalla Corte di Cassazione (cfr. Ord. n.18808 del 28 luglio 2017), dalla combinazione dell'indice dell'assunzione del rischio d'impresa e di quello dell'etero direzione, con rilievo preminente attribuito a quest'ultimo elemento;
con l'ulteriore precisazione che negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. civ., n. 21413 del 2019). Invero il requisito della
"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal citato art. 29 del D.lgs. n.276/2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche solo nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n.
30694 del 2018).
Ciò premesso si rileva che l'Agenzia delle entrate ha fondato il proprio accertamento sulla base della erronea qualificazione giuridica del contratto sottoscritto tra la ricorrente e la Nominativo_1 Soc. Coop. in quanto le prestazioni di servizi fatturate dalla predetta società fornitrice sono state considerate riconducibili ad operazioni giuridicamente inesistenti, in quanto asseritamente celanti un'illecita somministrazione di manodopera fittiziamente configurata come appalto di servizi.
In merito si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione dell'attività da parte del committente.
In particolare, per quel che attiene alla gestione del personale lavorativo, la C.S. ha di recente ribadito che:
"Il discrimine tra appalto di servizi e mera somministrazione di manodopera è ravvisabile nel potere di direzione e di organizzazione del personale che caratterizza la seconda. Pertanto, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente" (Cass. pen, III, 27.1.2022, n. 16302).
Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha stipulato un contratto d'appalto
(labour intensive), intendendosi per tale quello < esclusivamente nel lavoro>> e che il contratto intercorso tra le parti assume senz'altro natura giuridica di appalto di servizi.
Viceversa, la tesi dell'Amministrazione - secondo cui si tratterebbe di somministrazione di manodopera – è rimasta priva di prova: la valutazione dell'Amministrazione, invero, appare effettuata in base ad una superficiale lettura del supposto contratto e ad elementi di natura esclusivamente cartolare, senza tener conto della cospicua documentazione prodotta dalla contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto e delle risultanze dell'accesso ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuato presso la Nominativo_1 il 14/06/2018. Nè risulta minimamente provato che nel caso di specie il potere direttivo e organizzativo fosse interamente affidato al formale committente.
Ciò posto, inoltre, per quanto attiene la prova della consapevolezza della ricorrente, osserva la Corte che gli elementi evidenziati nell'avviso di accertamento non consentono di affermare che la società contribuente, facendo uso dell'ordinaria diligenza, sarebbe stata in grado di avere contezza che la Soc Coop Nominativo_1 risultasse priva sia dei mezzi sia della struttura.
Inoltre non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni relative alle fatture contestate nel presente procedimento, soprattutto a fronte della documentazione correlata, la quale consente di ritenere che le operazioni ritenute fittizie siano state, al contrario, effettivamente poste in essere.
Nella fattispecie concreta in esame, gli elementi presuntivi indiziari invocati dall'Ufficio, che hanno motivato l'avviso impugnato, non sono idonei a conferire agli stessi la rilevanza probatoria richiesta, ossia l'oggettiva fittizietà del fornitore. A tanto la Corte è pervenuta al termine della valutazione complessiva di tutti gli elementi documentali e della circostanze sottoposte al suo esame, sia quelli provenienti dall'Amministrazione finanziaria sia quelli della contribuente.
Per i motivi innanzi esposti, in accoglimento del ricorso, la Corte annulla l'atto impugnato con condanna alle spese della parte soccombente, come liquidate nel dispositivo.
L'accoglimento del descritto motivo comporta l'assorbimento di ogni altro motivo dedotto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in €. 2.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, Avv. Difensore_1.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, TO
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1054/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030200464-2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come legalmente rappresentata, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, dell'importo di € 132.098,89 (comprensivo di sanzioni e interessi), relativo all'anno d'imposta 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lecce- il 03/03/2025, con il quale l'Ufficio ha contestato l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da Nominativo_1 -società cooperativa- nell'ambito di un contratto d'appalto di servizi alberghieri dissimulante un'illecita somministrazione di manodopera, in quanto tale cooperativa risultava priva sia dei mezzi che della struttura necessari al conseguimento delle prestazioni pattuite.
Ha eccepito l'intervenuta decadenza dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2018; la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
la violazione dell'onere della prova, incombente sull'amministrazione finanziaria;
l'infondatezza nel merito dell'atto impugnato;
illegittimità delle sanzioni e, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni alla luce del D.Lgs. 87/2024.
La ricorrente ha altresì prodotto ulteriori memorie illustrative alle quali ha allegato pronunce di questa stessa
Corte –altra sezione- con le quali è stato accolto il ricorso promosso dalla stessa contribuente, sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, in relazione all'anno d'imposta 2019, ed altre decisioni di merito e di legittimità inerenti la medesima questione giuridica.
L'A.F., costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per eccessiva frammentazione e farraginosità, ha contestato l'ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di causa.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare dell'Ufficio convenuto è totalmente destituita di fondamento e gratuitamente pretestuosa. Le censure di parte ricorrente, invero, sono sviluppate ed esposte in modo sintatticamente chiaro ed organico, tutt'altro che prolisso, con l'utilizzo di schemi e sommario per facilitarne la lettura e la comprensione, rispettando i limiti di lunghezza imposti dal processo telematico.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte ricorrente sulla pretesa intervenuta decadenza dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2018 atteso che, come evidenziato dalla difesa dell'Ufficio, l'avviso è stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto, il 21/11/2024, pertanto è da applicarsi la proroga ex art.
6-bis, comma terzo, della legge 27 luglio 2000 n. 212, che espressamente statuisce che
“Se la scadenza di tale termine (per controdeduzioni del contribuente allo schema d'atto) è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Ciò premesso, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, si ritiene di far ricorso al principio della c.d. "ragione più liquida" che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito ed alla qualificazione giuridica del supposto contratto intercorso tra la ricorrente e la società fornitrice, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. È stato evidenziato dalla ricorrente che sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, ossia:
− genuinità del contratto di appalto posto in essere da Nominativo_1 Soc. Coop.;
− effettività delle operazioni rese da Nominativo_1 Soc. Coop;
− sussistenza di un'autonoma organizzazione, dei mezzi nonché della struttura necessari al conseguimento delle prestazioni pattuite con Nominativo_1 Soc. Coop;
si è già pronunciata questa Corte, sia in primo che in secondo grado, con sentenze favorevoli alle società contribuenti (committenti) che avevano dedotto costi e detratto l'IVA sulle fatture emesse da Nominativo_1 Soc. Coop. e da altre società similari.
Questa Corte ritiene di condividere pienamente tale orientamento sottolineando, in punto di diritto, che in virtù dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La sussistenza dell'appalto c.d. “genuino” è dunque identificata, secondo una approfondita ricostruzione effettuata in più occasioni dalla Corte di Cassazione (cfr. Ord. n.18808 del 28 luglio 2017), dalla combinazione dell'indice dell'assunzione del rischio d'impresa e di quello dell'etero direzione, con rilievo preminente attribuito a quest'ultimo elemento;
con l'ulteriore precisazione che negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. civ., n. 21413 del 2019). Invero il requisito della
"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal citato art. 29 del D.lgs. n.276/2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche solo nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n.
30694 del 2018).
Ciò premesso si rileva che l'Agenzia delle entrate ha fondato il proprio accertamento sulla base della erronea qualificazione giuridica del contratto sottoscritto tra la ricorrente e la Nominativo_1 Soc. Coop. in quanto le prestazioni di servizi fatturate dalla predetta società fornitrice sono state considerate riconducibili ad operazioni giuridicamente inesistenti, in quanto asseritamente celanti un'illecita somministrazione di manodopera fittiziamente configurata come appalto di servizi.
In merito si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione dell'attività da parte del committente.
In particolare, per quel che attiene alla gestione del personale lavorativo, la C.S. ha di recente ribadito che:
"Il discrimine tra appalto di servizi e mera somministrazione di manodopera è ravvisabile nel potere di direzione e di organizzazione del personale che caratterizza la seconda. Pertanto, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente" (Cass. pen, III, 27.1.2022, n. 16302).
Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha stipulato un contratto d'appalto
(labour intensive), intendendosi per tale quello < esclusivamente nel lavoro>> e che il contratto intercorso tra le parti assume senz'altro natura giuridica di appalto di servizi.
Viceversa, la tesi dell'Amministrazione - secondo cui si tratterebbe di somministrazione di manodopera – è rimasta priva di prova: la valutazione dell'Amministrazione, invero, appare effettuata in base ad una superficiale lettura del supposto contratto e ad elementi di natura esclusivamente cartolare, senza tener conto della cospicua documentazione prodotta dalla contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto e delle risultanze dell'accesso ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuato presso la Nominativo_1 il 14/06/2018. Nè risulta minimamente provato che nel caso di specie il potere direttivo e organizzativo fosse interamente affidato al formale committente.
Ciò posto, inoltre, per quanto attiene la prova della consapevolezza della ricorrente, osserva la Corte che gli elementi evidenziati nell'avviso di accertamento non consentono di affermare che la società contribuente, facendo uso dell'ordinaria diligenza, sarebbe stata in grado di avere contezza che la Soc Coop Nominativo_1 risultasse priva sia dei mezzi sia della struttura.
Inoltre non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni relative alle fatture contestate nel presente procedimento, soprattutto a fronte della documentazione correlata, la quale consente di ritenere che le operazioni ritenute fittizie siano state, al contrario, effettivamente poste in essere.
Nella fattispecie concreta in esame, gli elementi presuntivi indiziari invocati dall'Ufficio, che hanno motivato l'avviso impugnato, non sono idonei a conferire agli stessi la rilevanza probatoria richiesta, ossia l'oggettiva fittizietà del fornitore. A tanto la Corte è pervenuta al termine della valutazione complessiva di tutti gli elementi documentali e della circostanze sottoposte al suo esame, sia quelli provenienti dall'Amministrazione finanziaria sia quelli della contribuente.
Per i motivi innanzi esposti, in accoglimento del ricorso, la Corte annulla l'atto impugnato con condanna alle spese della parte soccombente, come liquidate nel dispositivo.
L'accoglimento del descritto motivo comporta l'assorbimento di ogni altro motivo dedotto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in €. 2.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, Avv. Difensore_1.