CASS
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 29979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29979 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AT NS TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 3 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NC MA RR che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Messina ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di GA NE IA, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società cooperativa GA NE, avente ad oggetto il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Patti il 12 ottobre 2023 con cui è stato disposto il sequestro preventivo in forma diretta o per equivalente della somma di 170.000 C circa, nella disponibilità del ricorrente e della società GA NE, ritenendo sussistenti concreti elementi indiziari in relazione al reato di truffa aggravata. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso GA NE IA, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 29979 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/06/2024 violazione di legge,e in particolare degli articoli 321 e 322-ter cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delícti. Si addebita al ricorrente di avere, in concorso con il nipote SC GA NE, indotto in errore la società Agea presentando domande di pagamento dei contributi, dall'anno 2016 al 2021, in forza di un illegittimo titolo di conduzione dei fondi, quale il contratto di comodato di terreni agricoli sottoscritto dallo stesso a favore della società cooperativa GA NE. Osserva la difesa che il contratto di comodato d'uso gratuito in favore della cooperativa non costituisce un artifizio o raggiro, ma al più integra un illecito civile, posto che gli indagati hanno concesso beni di cui avevano la disponibilità ad una società cooperativa in cui loro stessi erano soci ed hanno condotto questi terreni sino alla data di intimazione di rilascio degli immobili notificato dalla ME;
e r ciò che rileva ai fini della legittima richiesta dei contributi comunitari, non è la titolarità del fondo formale ma la effettiva conduzione e disponibilità. Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto dal GIP, i contratti stipulati con l'ME prevedevano l'immissione del comodatario nel possesso del fondo ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. sino al pagamento dell'ultima rata. Osserva,infiné il ricorrente che per la sussistenza del fumus commissi delicti è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali sussiste la possibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla figura astratta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, tez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli írrores in iudicando"che gli herrores in procedendd, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel provvedimento impugnato ) il Tribunale ha, in primis, valorizzato la sussistenza di una volontà ingannatrice e di false dichiarazioni che integrano gli estremi del 2 raggiro quale elemento costitutivo della provvisoria incolpazione;
ha,a1 riguardo, evidenziato che non solo l'odierno ricorrente ha falsamente dichiarato di essere proprietario di terreni, in realtà acquisiti con patto di riservato dominio, ma che/era perfettamente consapevole di non avere rispettato gli adempimenti che derivavano dal contratto di vendita con riservato dominio, non soltanto per averli ceduti in comodato alla cooperativa, ma soprattutto per non avere pagato il canone dovuto;
sapeva pertanto che, in forza della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, non avrebbe comunque potuto mantenere la detenzione del terreno a lui concesso dalla ME, ente proprietario dei terreni, detenzione che veniva utilizzata solo con finalità fraudolente per percepire indebite contribuzioni. Le censure proposte dal ricorrente non si confrontano con tutti questi aspetti della motivazione resa con il provvedimento impugnato e deducono una diversa interpretazione in punto di fatto delle risultanze probatorie che non può essere oggetto in questa sede di rivalutazione, trattandosi di asseriti vizi della motivazione che in sostanza si risolvono in censure di merito, non consentite nel giudizio di legittimità. L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni di condanna alle spese processuali e alla sanzione dell'ammenda che si ritiene equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 4 giugno 2024 Il consigliere estensore AR LA BO Il Presidente DR P IN
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NC MA RR che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Messina ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di GA NE IA, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società cooperativa GA NE, avente ad oggetto il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Patti il 12 ottobre 2023 con cui è stato disposto il sequestro preventivo in forma diretta o per equivalente della somma di 170.000 C circa, nella disponibilità del ricorrente e della società GA NE, ritenendo sussistenti concreti elementi indiziari in relazione al reato di truffa aggravata. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso GA NE IA, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 29979 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/06/2024 violazione di legge,e in particolare degli articoli 321 e 322-ter cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delícti. Si addebita al ricorrente di avere, in concorso con il nipote SC GA NE, indotto in errore la società Agea presentando domande di pagamento dei contributi, dall'anno 2016 al 2021, in forza di un illegittimo titolo di conduzione dei fondi, quale il contratto di comodato di terreni agricoli sottoscritto dallo stesso a favore della società cooperativa GA NE. Osserva la difesa che il contratto di comodato d'uso gratuito in favore della cooperativa non costituisce un artifizio o raggiro, ma al più integra un illecito civile, posto che gli indagati hanno concesso beni di cui avevano la disponibilità ad una società cooperativa in cui loro stessi erano soci ed hanno condotto questi terreni sino alla data di intimazione di rilascio degli immobili notificato dalla ME;
e r ciò che rileva ai fini della legittima richiesta dei contributi comunitari, non è la titolarità del fondo formale ma la effettiva conduzione e disponibilità. Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto dal GIP, i contratti stipulati con l'ME prevedevano l'immissione del comodatario nel possesso del fondo ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. sino al pagamento dell'ultima rata. Osserva,infiné il ricorrente che per la sussistenza del fumus commissi delicti è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali sussiste la possibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla figura astratta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, tez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli írrores in iudicando"che gli herrores in procedendd, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel provvedimento impugnato ) il Tribunale ha, in primis, valorizzato la sussistenza di una volontà ingannatrice e di false dichiarazioni che integrano gli estremi del 2 raggiro quale elemento costitutivo della provvisoria incolpazione;
ha,a1 riguardo, evidenziato che non solo l'odierno ricorrente ha falsamente dichiarato di essere proprietario di terreni, in realtà acquisiti con patto di riservato dominio, ma che/era perfettamente consapevole di non avere rispettato gli adempimenti che derivavano dal contratto di vendita con riservato dominio, non soltanto per averli ceduti in comodato alla cooperativa, ma soprattutto per non avere pagato il canone dovuto;
sapeva pertanto che, in forza della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, non avrebbe comunque potuto mantenere la detenzione del terreno a lui concesso dalla ME, ente proprietario dei terreni, detenzione che veniva utilizzata solo con finalità fraudolente per percepire indebite contribuzioni. Le censure proposte dal ricorrente non si confrontano con tutti questi aspetti della motivazione resa con il provvedimento impugnato e deducono una diversa interpretazione in punto di fatto delle risultanze probatorie che non può essere oggetto in questa sede di rivalutazione, trattandosi di asseriti vizi della motivazione che in sostanza si risolvono in censure di merito, non consentite nel giudizio di legittimità. L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni di condanna alle spese processuali e alla sanzione dell'ammenda che si ritiene equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 4 giugno 2024 Il consigliere estensore AR LA BO Il Presidente DR P IN