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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 210/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'Avv. DANIELA TORRISI, presso il cui studio legale C.F._1 in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata ad [...] il [...] (C.F.: , rappr. Parte_2 C.F._2
e dif. dall'Avv. AGATA COPPOLA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 16/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato ad AC CC (CT) il 27.07.1991 dal quale sono nati i figli: (nato a Per_1
Catania il 07.05.1992) ed (nato a [...] il [...]). Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 07.03.2012 nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano
1 copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2018 n. 4015/18, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...] sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2018 n. 4015/18 e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“-1) nulla disporre per i figli e , in quanto entrambi maggiorenni ed Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti;
-2) nulla disporre, quindi, in riferimento alla casa coniugale atteso che la stessa, per come sopra detto, non è più in essere;
-3) nulla disporre in favore di ciascun coniuge;
-4) spese legali compensate.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad AC CC (CT) il 27.07.1991 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
2 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AC CC (CT) dell'anno 1991, al n. 11, della parte 2, Serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 210/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'Avv. DANIELA TORRISI, presso il cui studio legale C.F._1 in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata ad [...] il [...] (C.F.: , rappr. Parte_2 C.F._2
e dif. dall'Avv. AGATA COPPOLA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 16/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato ad AC CC (CT) il 27.07.1991 dal quale sono nati i figli: (nato a Per_1
Catania il 07.05.1992) ed (nato a [...] il [...]). Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 07.03.2012 nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano
1 copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2018 n. 4015/18, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...] sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2018 n. 4015/18 e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“-1) nulla disporre per i figli e , in quanto entrambi maggiorenni ed Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti;
-2) nulla disporre, quindi, in riferimento alla casa coniugale atteso che la stessa, per come sopra detto, non è più in essere;
-3) nulla disporre in favore di ciascun coniuge;
-4) spese legali compensate.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad AC CC (CT) il 27.07.1991 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
2 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AC CC (CT) dell'anno 1991, al n. 11, della parte 2, Serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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