Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto per trasferimento d’autorità dall’art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dal Comando NRDC – GR con sede in -OMISSIS- al Comando SETAF – AF con sede in -OMISSIS-, oltre interessi legali e rivalutazione;
nonché per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente il 29 luglio 2022 al Comando USA SETAF - AF Ufficio del Senior Italian Officer – -OMISSIS-, inoltrata in pari data al comando forze operative nord -OMISSIS- – -OMISSIS- ed in data 1° agosto 2022 al Comando Nazionale Amministrativo Esercito;
con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento d’autorità dal Comando NRDC – GR con sede in -OMISSIS- al Comando SETAF – AF con sede in -OMISSIS-, oltre interessi legali e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. GI De PI come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, tenente colonnello dell’Esercito italiano, già assegnato al Comando NRDC – ITA con sede a -OMISSIS- presso il quale prestava servizio, per effetto del provvedimento (cd. «dispaccio») n. -OMISSIS- del 19 giugno 2015 dello Stato Maggiore dell’Esercito era trasferito d’autorità a -OMISSIS- presso il Comando NRDC - GR con decorrenza dal 24 agosto 2015.
Con successivo «dispaccio» n. -OMISSIS- /-OMISSIS-10 luglio 2019 il ricorrente veniva nuovamente trasferito sempre d’autorità presso il SETAF a -OMISSIS- con decorrenza dal 5 agosto 2019.
In dipendenza di ciò il ricorrente, con istanza del 29 luglio 2022 indirizzata al Comando di appartenenza, chiedeva la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001 per il caso di trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza
2. L’Amministrazione restava inerte e non riscontrava l’istanza, ragion per cui il ricorrente presentava ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza e l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico previsto per il trasferimento d’autorità e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennità di trasferimento con interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
In particolare, con il primo motivo il ricorrente rappresentava che, al ritorno dall’assegnazione temporanea a sede estera, non era stato inviato alla precedente sede di servizio (in -OMISSIS-) ma era stato trasferito d’autorità definitivamente a -OMISSIS-, per cui era sorto il diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’eccesso di potere per disparità di trattamento, sostenendo che il mancato riconoscimento dell’indennità de qua lo discriminava rispetto agli altri militari cui la medesima indennità era stata puntualmente riconosciuta, considerato che la ratio della norma sopra ricordata è quella di consentire al militare trasferito ad altra sede di fronteggiare le prime esigenze ed i disagi connessi allo spostamento.
3. L’Amministrazione intimata non si costituiva, malgrado la ritualità della notifica.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 73 c.p.a., ribadendo quanto esposto nel ricorso introduttivo.
4. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Secondo l’art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001, “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.
Dal tenore letterale della norma emerge che la stessa prevede un trattamento economico a tutela del personale appartenente a corpi connotati da una struttura fortemente gerarchica e da una vasta articolazione territoriale, trasferiti d’ufficio (e quindi “d’autorità”) per il perseguimento dei compiti d’istituto presso una sede di servizio situata in un Comune diverso rispetto alla precedente, al fine di sovvenire alle maggiori necessità che il trasferimento normalmente comporta e di compensare forfettariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente.
2. È dimostrato dalla documentazione versata in atti (in modo particolare il «dispaccio» n.-OMISSIS-del 19 giugno 2015) che il ricorrente era assegnato ad una sede di servizio situata in -OMISSIS- e al rientro da un periodo di quattro anni di servizio prestato all’estero veniva assegnato d’autorità ad una nuova sede di servizio, ubicata a -OMISSIS- (come da «dispaccio» n. -OMISSIS--OMISSIS- del 10 luglio 2019).
La disposta assegnazione d’autorità ad una sede diversa (-OMISSIS-) da quella ove il ricorrente prestava precedentemente servizio (-OMISSIS-) integra il presupposto normativamente prefigurato per il sorgere del diritto, in capo al ricorrente medesimo, di percepire l’indennità stabilita dall’art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001.
3. Risulta irrilevante – ai fini del sorgere del diritto – che l’assegnazione alla nuova sede di servizio sia avvenuta all’atto del rientro da un periodo di servizio trascorso all’estero in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, i presupposti che giustificano la corresponsione in favore del militare dell’indennità de qua « non vengono meno a causa della cesura alla continuità del servizio svolto in Italia determinata dal periodo di servizio svolto all’estero », posto che i disagi cui va incontro il dipendente trasferito e che costituiscono la ratio dell’attribuzione dell’indennità in suo favore « si presentino in modo identico sia che il trasferimento d’autorità avvenga nei confronti di un militare presente in Italia senza soluzione di continuità, sia che il predetto trasferimento avvenga nei confronti di un militare che tra la sede precedente, e quella di nuova assegnazione, sia stato impegnato per un periodo all’estero » (in questi termini T.A.R. Veneto, sez. I, 10 dicembre 2021, n. 1497).
Del resto, l’irrilevanza della circostanza del rientro da un periodo di servizio all’estero all’atto del trasferimento si ricava da un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che impedisce di riconoscere un trattamento differente (e deteriore) a chi è stato destinatario di un trasferimento d’autorità da una ad altra sede di servizio solo perché inviato temporaneamente all’estero nell’intervallo.
4. Riconosciuta quindi l’esistenza di un trasferimento disposto d’ufficio dall’Amministrazione, dev’essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità stabilita dall’art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001, ed il Ministero intimato deve essere conseguentemente condannato a corrispondere le relative somme.
Le somme da erogare in favore del ricorrente costituiscono debito di valuta, per cui è esclusa la rivalutazione, e sulle stesse vanno applicati soltanto gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza degli stessi dalla data di maturazione del credito (corrispondente al momento in cui è divenuto efficace il disposto trasferimento) sino all’effettivo pagamento.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l’indennità richiesta secondo le modalità e con la decorrenza indicate in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , a corrispondere in favore del ricorrente l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001, secondo le modalità e con la decorrenza indicate in motivazione, oltre interessi legali come parimenti indicato in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
GI De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI De PI | AR PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.