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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. MA AS Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1727 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
NI NA RE VI del Foro di Roma
Appellante
c.f. , in persona del procuratore speciale dottor Controparte_1 P.IVA_2
, in virtù di procura conferitagli il 21/3/2019 dal Consigliere Delegato e Controparte_2
Legale Rappresentante di dott. con atto a rogito del Controparte_1 CP_3 Notaio di Milano, repertorio 42540 – Raccolta 13795, rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Costantino Ciofalo per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in via preliminare, dichiarare pregiudizialmente inammissibile l'opposizione della controparte al decreto ingiuntivo n. 1532/2017 per assenza di legittimazione ad agire in capo al dr. che ha conferito il mandato difensivo per conto della banca senza averne Parte_3
i corrispondenti poteri in materia di recupero crediti e senza essere titolare della rappresentanza legale della banca che, secondo lo statuto della s.p.a., il consiglio di amministrazione della stessa banca non poteva conferirgli, e per l'effetto annullare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1646/2019 per inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione in primo grado privo di valida procura.
nel merito, qualora l'opposizione sia ritenuta ammissibile: annullare o riformare, con ogni statuizione ed in accoglimento dell'appello della , la sentenza n. 1646 Parte_1
del 29/3/2019 del Tribunale di Palermo nelle parti indicate con l'appello e per l'effetto dichiarare valido, legittimo ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1532/2017 emesso il 6/3/2017
dal Tribunale di Palermo e di conseguenza condannare la incorporante Controparte_4
che ha incorporato la in persona del rappresentante legale della banca
[...] Controparte_5
incorporante, a corrispondere alla la somma indicata nel il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1532/2017 (14.270,21 €).
2 con vittoria di tutte le spese del giudizio di primo e secondo grado nonché di quello monitorio.
Conclusioni di parte appellata:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare improcedibili,
inammissibili, revocare e, comunque, dichiarare infondate le domande formulate con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1646 del 25.3.2019, il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto monitorio con il quale, su istanza di , era stato ingiunto a il Parte_1 Controparte_5
pagamento di € 14.270,21 -di cui € 11.235,62 a titolo di interessi, € 564,10 per rivalutazione monetaria ed € 3.034,59 per rimborso di spese stragiudiziali- oltre interessi e spese di lite.
Respinta l'eccezione di difetto di poteri rappresentativi in capo ad che Parte_3
nell'interesse della banca opponente aveva conferito procura al difensore, ha osservato il
Tribunale che , quale cessionaria, da potere della curatela del Parte_1
fallimento di del credito vantato da tale società nei confronti di AT WE, CP_6
impresa commerciale avente sede in Germania -la quale, come infine appreso da aveva Pt_1
adempiuto al proprio debito poco tempo dopo la declaratoria di fallimento della creditrice mediante bonifico di € 23.504,20 pervenuto sul conto corrente intestato a tuttavia CP_6
non rimesso alla curatela fallimentare- era “priva di alcuna legittimazione a far valere gli
asseriti profili di responsabilità dell'istituto opponente (ossia un soggetto estraneo al
rapporto obbligatorio) nei riguardi della curatela fallimentare” (pag. 7 della sentenza). Ha
3 esplicato il Tribunale che la previsione dell'art. 1263 comma I c.c., a tenore della quale, per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi , le garanzie personali e reali e gli altri accessori, “va intesa nel senso che è ricompresa nella cessione la somma delle utilità che
il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni statuizione giuridica
direttamente collegata con il diritto stesso, la quale integri il suo contenuto economico o ne
specifichi la funzione, ma sia priva di profili di autonomia rispetto ad esso” (pag. 8 della sentenza). Autonomia nel concreto predicabile rispetto sia alla domanda di pagamento degli interessi moratori, sia a quella di rimborso delle spese stragiudiziali di recupero del credito,
al riconoscimento delle quali ostava altresì l'inconfigurabilità tra le parti di un rapporto qualificabile come transazione commerciale.
Avverso tale pronunzia ha proposto impugnazione articolando tre Parte_1
motivi con i quali:
I) ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione del dottor , conferente la procura difensiva, adducendo Parte_3
che le delibere del c.d.a della banca dal quale questi ripeterebbe il proprio potere:
* non erano state pubblicate sul registro delle imprese e non erano dunque opponibili ai terzi;
** promanavano comunque dal consiglio di amministrazione e non dal presidente della banca o dal direttore generale, ai quali unicamente compete, secondo statuto, la rappresentanza legale della società;
4 *** conferivano al responsabile dell'U.O. Legale delega solo in materia di “contenzioso
diverso” e non anche di “recupero di crediti e di ogni causa ad esso connessa”, ambito entro il quale andava ascritta la causa intercorrente tra le parti;
II) si duole della violazione degli artt. 1219, 1224, 1175, 1375 e 2043 c.c., nonché degli artt. 78, 44, 42, 52 e 86 della legge fallimentare. Osserva che, a motivo dell'illegittima condotta della banca, di fatto indebitamente appropriatasi del bonifico di € 23.504,20 disposto da AT WE, il titolo fondante la pretesa di (che nelle more aveva ottenuto il Pt_1
pagamento della sorte capitale) alla corresponsione degli interessi moratori risiede non in un contratto, ma in un fatto illecito, donde:
- l'inconferenza del richiamo allo “orientamento giurisprudenziale, peraltro isolato e
minoritario” (pag. 8 dell'atto di appello) che compara e distingue gli effetti della cessione del contratto e del credito, la quale ultima implica il trasferimento degli accessori del credito principale, quali appunto gli interessi di mora;
- la certa maturazione degli interessi moratori con decorrenza dal fatto illecito, in ossequio al disposto degli artt. 1219 e 1224 c.c.;
III) censura di illogicità e incoerenza interna il mancato riconoscimento del “credito
accessorio per spese stragiudiziali sostenute per il recupero del credito principale a causa
dell'ostruzionismo della banca debitrice”, fondato su un presupposto argomentativo
“(assenza di contratto) che non è compatibile con quello usato per respingere la domanda
sul primo credito accessorio (presenza di contratto)” (pag. 12 dell'appello), oltre che sul
5 travisamento del contenuto della domanda veicolata con il ricorso monitorio, nella quale era assente il richiamo al D.Lgs. 231/2002, speso solo in comparsa di costituzione, “in aggiunta
al motivo fondamentale e principale derivante dal fatto illecito della banca… essendo questa
la causale che determina il diritto alla rifusione delle spese sostenute creditrice”, in ragione del fatto che “all'origine della vicenda c'era sempre e comunque una transazione
commerciale contrattualizzata tra e la ditta AT WE senza il quale il credito CP_6
principale azionato ed ottenuto dalla non sarebbe esistito” (pag. 12 dell'appello). Parte_1
L'appello non è meritevole di accoglimento
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per carenza di potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura al difensore, vale osservare che:
- “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere
rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti,
la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale
anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere” (Cass. civ. sez. III, 10/06/2020, n.11091).
La mancata pubblicazione sul registro delle imprese delle delibere del consiglio di amministrazione della banca non produce, dunque, altro effetto se non quello di riversare sulla società opponente, oggi appellata, l'onere della dimostrazione degli atti attraverso i quali è
stato conferito al dottor , responsabile dell'Unità Operativa Legale, il potere di Parte_3
rappresentare l'ente;
6 - l'onere probatorio sorto in capo alla banca a seguito della contestazione di Parte_1
unipersonale è stato compiutamente assolto con la produzione:
i) della delibera del C.d.A della banca del 20.12.2011, con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento per la gestione del credito che, in un'ottica ampia -che supera e ingloba le attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione- di perimetrazione delle competenze e di pianificazione dell'attività dei diversi organi implicati nei processi decisionali, distribuisce tra questi le deleghe operative. Il punto 12.3.1 a) dell'aggiornato
Regolamento fornisce la definizione della locuzione “contenzioso diverso” in relazione al quale, entro il limite di valore di euro 50.000,00, è concessa al “responsabile U.O. Legale”
delega -tra le altre e per quel che qui maggiormente rileva- per la costituzione in giudizio della banca, il conferimento dell'incarico e del mandato difensivo a un legale esterno “nelle cause
passive promosse contro la Banca” (punto 12.3.2 a). Tale “contenzioso diverso” è costituito dalle “controversie legali diverse da quelle rientranti nell'attività di recupero crediti e,
quindi, in generale tutto il contenzioso, sia attivo che passivo, giudiziale e stragiudiziale della
banca, con esclusione solo del recupero crediti e di ogni causa adesso connessa nonché del
contenzioso particolare assegnato per funzionigramma ad altre Unità, come, ad esempio, il
tributario e le cause di lavoro”, ambito entro il quale è agevole includere il presente giudizio avente a oggetto la pretesa creditoria di un terzo verso la banca. Non corretta si palesa invece la proposta dell'appellante di ricondurre il contenzioso in esame entro la categoria “recupero
crediti” (punto 12.2 lett. d del Regolamento) per la quale è contemplata una differente
7 ripartizione delle deleghe, con valorizzazione della competenza specifica dei responsabili di altre unità operative (U.O. Sofferenza, U.O. Crediti Anomali, U.O. Analisi Crediti di
Direzione) e riserva delle questioni economicamente più rilevanti alle determinazioni degli organi apicali dell'istituto. Invero, poiché il Regolamento è atto interno alla banca,
l'espressione “recupero crediti” non può che essere intesa, secondo basilari criteri di logica ermeneutica, come riferita ai crediti vantati dalla banca verso terzi e, dunque, al contenzioso in cui la banca rivendichi e tuteli una posizione creditoria, restandone escluso il contenzioso in cui questa sia debitrice di terzi. Ne offre -ove occorra- conferma letterale la definizione di
“attività di recupero crediti” di cui alla lett. b) del punto 12.2.1. che considera tale “ogni
iniziativa e/o ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, attiva o passiva, volta ad assicurare la
tutela e la salvaguardia dei crediti della Banca appostati al conto sofferenze”, ove l'inequivocabile riconduzione della titolarità dei crediti alla banca assegna agli aggettivi
“attiva e passiva” il significato di sinonimi di attore o convenuto;
ii) della delibera del C.d.A della banca del 23.1.2013 che ha approvato l'ulteriore aggiornamento del “Regolamento in materia di gestione del credito in , CP_5
replicando i criteri in precedenza adottati;
iii) dalla nota di conferma di a Responsabile della U.O. Legale del settembre Parte_3
2014.
Conclusivamente, considerato che la presente controversia ha un valore dichiarato di euro
14.270,21, inferiore dunque al limite di 50.000, e che in essa la banca è chiamata a resistere
8 alle altrui pretese, non resta che confermare che il dottor ha validamente Parte_3
esercitato il potere di rappresentanza accordatogli conferendo il mandato difensivo per l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Quanto al merito, appare opportuna una breve ricapitolazione delle vicende che hanno proceduto l'instaurazione del giudizio. Consta dalla documentazione acquisita agli atti che:
- il 13.1.2012, concluse un contratto di vendita di prodotti CP_6
agroalimentari con AT WE, impresa avente sede a Gelsdorf (Germania);
- il 24.1.2012 il Tribunale di Marsala dichiarò il fallimento di CP_6
- il 2.2.2012 l'acquirente corrispose il prezzo della compravendita effettuando un bonifico di € 23.504,20 sul conto corrente già intestato alla società fallita;
- con nota del 23.3.2012 la Curatela fallimentare, alla quale non era stato trasferito l'importo bonificato, sollecitava AT WE al pagamento del dovuto;
- con nota del 23.4.2012, questa replicava di aver già adempiuto;
- con decreto del 19.6.2015, il Tribunale di Marsala ratificava la cessione dei crediti di aggiudicata, all'esito di asta pubblica, a Controparte_7
; Parte_1
- il 2.7.2015 alla cessionaria era consegnata la documentazione relativa ai crediti ceduti, costituita, per quel che concerne la posizione di AT WE, dalle note del 23 marzo e 23 aprile 2012;
9 - tra l'autunno del 2015 e la primavera del 2016, la cessionaria si attivava per la riscossione del credito, rinvenendo conferma dell'intervenuta tempestiva estinzione dell'esposizione debitoria di AT WE;
- il 3.6.2016, versava a unipersonale l'importo Controparte_5 Parte_1
di € 23.504,20, corrispondente all'ammontare del bonifico eseguito a febbraio
2012 dalla debitrice;
- successivamente, chiedeva alla banca il pagamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di interessi moratori e rimborso spese per il recupero del credito, dapprima con lettera raccomandata (6.6.2016), quindi con decreto ingiuntivo (10.3.2017).
Sulla scorta di tali premesse fattuali, non può che confermarsi la decisione adottata dal
Tribunale.
L'appellante ritiene di aver maturato una pretesa creditoria a titolo di interessi moratori generati tra febbraio 2012 (momento in cui ricevette il bonifico disposto da CP_5
AT WE) e giugno 2016 (data di riversamento a dell'importo corrisposto Parte_1
dall'originaria debitrice) e di rimborso spese di recupero stragiudiziale, individuandone la causa nel fatto illecito della banca (la condotta dell'istituto di credito è così espressamente qualificata in più passaggi dell'atto di impugnazione) consistito nell'appropriazione indebita di quanto corrisposto del debitore AT WE, non trasferito alla curatela in spregio al disposto degli artt. 44 e 78 L. Fall. Deduce al contempo unipersonale di aver Parte_1
10 acquistato la titolarità di tale credito in forza della cessione ratificata dagli organi fallimentari a giugno 2015.
A termini dell'art. 1260 c.c., la cessione opera il subentro del cessionario nel lato attivo dell'obbligazione, con trasferimento a costui del diritto a ricevere la prestazione e della legittimazione alle azioni volte alla sua realizzazione.
Alla cessione occorre, dunque, riguardare per identificare la posizione ceduta, nelle sue diverse componenti di sorte e accessori, come previsto dall'art. 1263 comma I c.c.; norma che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, va “intesa nel senso che nell'oggetto
della cessione rientra la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del
diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la
quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne
specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione,
variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito” (così, da ultimo, Cass.
civ. 30/07/2024, n. 21275).
La documentazione in atti attesta l'avvenuto trasferimento dalla curatela fallimentare di in favore di di un credito di fonte convenzionale -contratto di CP_6 Parte_1
compravendita di prodotti alimentari-, annotato nelle scritture contabili della fallita, vantato nei confronti di AT WE.
Grazie agli accertamenti svolti dopo la stipula della cessione, ha appurato che tale Pt_1
credito era stato tempestivamente estinto dalla debitrice, prima ancora che su di esso potessero
11 maturare interessi. Ciò in alcun modo ne legittima la pretesa di traslare soggettivamente il credito da AT WE a e di modificarne natura e fonte, da obbligazione Controparte_5
contrattuale a risarcitoria, così da agire, sempre in forza della primigenia cessione, ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto altro. E la conclusione non muta, anzi si rafforza, se all'azione risarcitoria ipotizzata dall'appellante si sostituisca l'azione volta a far valere l'inefficacia della ritenzione delle somme da parte della banca, quale atto pregiudizievole per la massa dei creditori. Una simile azione, invero, è nella titolarità della curatela fallimentare, quale organo deputato alla tutela degli interessi collettivi dei creditori e alla reintegrazione del patrimonio del fallito, e in alcun modo può considerarsi accessorio in senso civilistico del credito trasferito al cessionario a termini dell'art. 1263 c.c.
Non vi è dunque margine per appurare se ricorrano o meno profili di responsabilità a carico della banca per violazione delle disposizioni della legge fallimentare che impongono l'immediato trasferimento alla curatela degli accrediti a favore del fallito (o, come qui proposto, margini per configurare l'azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 L. Fall.), giacché, in radice, non è configurabile una legittimazione attiva di derivata dall'acquisto dei Pt_1
crediti già in capo alla fallita ad agire contro facendo valere un CP_6 CP_5
credito del tutto diverso da quello oggetto di trasferimento.
Il cessionario, infatti, non acquista, per effetto della cessione, azioni derivanti dall'inadempimento da parte di un soggetto diverso (la banca) dal debitore ceduto (AT
WE) di un contratto diverso (il conto corrente bancario) da quello (compravendita) da cui
12 discende il credito ceduto, restando certamente esclusi dalla cessione diritti di credito che trovano aliunde la loro fonte e che abbiano come destinatario un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra cedente, ceduto e cessionario.
Quanto osservato esclude altresì che competa a il rimborso delle spese affrontate Parte_1
per conseguire un pagamento che, in forza delle medesime norme indicate dall'appellante -
artt. 42, 44 comma II L. Fall.-, competeva di diritto alla curatela fallimentare a protezione della par condicio creditorum, diritto di cui questa non ha disposto in favore di terzi.
Conclusivamente, il gravame deve essere disatteso.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'istituto di credito appellato, in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro in € 26.000, in € 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale- devono essere poste a carico dell'appellante, maggiorate di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da unipersonale con atto di citazione in appello Parte_1
notificato il 11.09.2019 a oggi 11.9.2019 Controparte_5 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1646 del 25.3.2019;
13 condanna unipersonale alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
dall'appellata, liquidate in € 3.900,00 per compensi, come specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI SA MA AS
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. MA AS Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1727 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
NI NA RE VI del Foro di Roma
Appellante
c.f. , in persona del procuratore speciale dottor Controparte_1 P.IVA_2
, in virtù di procura conferitagli il 21/3/2019 dal Consigliere Delegato e Controparte_2
Legale Rappresentante di dott. con atto a rogito del Controparte_1 CP_3 Notaio di Milano, repertorio 42540 – Raccolta 13795, rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Costantino Ciofalo per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in via preliminare, dichiarare pregiudizialmente inammissibile l'opposizione della controparte al decreto ingiuntivo n. 1532/2017 per assenza di legittimazione ad agire in capo al dr. che ha conferito il mandato difensivo per conto della banca senza averne Parte_3
i corrispondenti poteri in materia di recupero crediti e senza essere titolare della rappresentanza legale della banca che, secondo lo statuto della s.p.a., il consiglio di amministrazione della stessa banca non poteva conferirgli, e per l'effetto annullare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1646/2019 per inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione in primo grado privo di valida procura.
nel merito, qualora l'opposizione sia ritenuta ammissibile: annullare o riformare, con ogni statuizione ed in accoglimento dell'appello della , la sentenza n. 1646 Parte_1
del 29/3/2019 del Tribunale di Palermo nelle parti indicate con l'appello e per l'effetto dichiarare valido, legittimo ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1532/2017 emesso il 6/3/2017
dal Tribunale di Palermo e di conseguenza condannare la incorporante Controparte_4
che ha incorporato la in persona del rappresentante legale della banca
[...] Controparte_5
incorporante, a corrispondere alla la somma indicata nel il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1532/2017 (14.270,21 €).
2 con vittoria di tutte le spese del giudizio di primo e secondo grado nonché di quello monitorio.
Conclusioni di parte appellata:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare improcedibili,
inammissibili, revocare e, comunque, dichiarare infondate le domande formulate con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1646 del 25.3.2019, il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto monitorio con il quale, su istanza di , era stato ingiunto a il Parte_1 Controparte_5
pagamento di € 14.270,21 -di cui € 11.235,62 a titolo di interessi, € 564,10 per rivalutazione monetaria ed € 3.034,59 per rimborso di spese stragiudiziali- oltre interessi e spese di lite.
Respinta l'eccezione di difetto di poteri rappresentativi in capo ad che Parte_3
nell'interesse della banca opponente aveva conferito procura al difensore, ha osservato il
Tribunale che , quale cessionaria, da potere della curatela del Parte_1
fallimento di del credito vantato da tale società nei confronti di AT WE, CP_6
impresa commerciale avente sede in Germania -la quale, come infine appreso da aveva Pt_1
adempiuto al proprio debito poco tempo dopo la declaratoria di fallimento della creditrice mediante bonifico di € 23.504,20 pervenuto sul conto corrente intestato a tuttavia CP_6
non rimesso alla curatela fallimentare- era “priva di alcuna legittimazione a far valere gli
asseriti profili di responsabilità dell'istituto opponente (ossia un soggetto estraneo al
rapporto obbligatorio) nei riguardi della curatela fallimentare” (pag. 7 della sentenza). Ha
3 esplicato il Tribunale che la previsione dell'art. 1263 comma I c.c., a tenore della quale, per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi , le garanzie personali e reali e gli altri accessori, “va intesa nel senso che è ricompresa nella cessione la somma delle utilità che
il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni statuizione giuridica
direttamente collegata con il diritto stesso, la quale integri il suo contenuto economico o ne
specifichi la funzione, ma sia priva di profili di autonomia rispetto ad esso” (pag. 8 della sentenza). Autonomia nel concreto predicabile rispetto sia alla domanda di pagamento degli interessi moratori, sia a quella di rimborso delle spese stragiudiziali di recupero del credito,
al riconoscimento delle quali ostava altresì l'inconfigurabilità tra le parti di un rapporto qualificabile come transazione commerciale.
Avverso tale pronunzia ha proposto impugnazione articolando tre Parte_1
motivi con i quali:
I) ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione del dottor , conferente la procura difensiva, adducendo Parte_3
che le delibere del c.d.a della banca dal quale questi ripeterebbe il proprio potere:
* non erano state pubblicate sul registro delle imprese e non erano dunque opponibili ai terzi;
** promanavano comunque dal consiglio di amministrazione e non dal presidente della banca o dal direttore generale, ai quali unicamente compete, secondo statuto, la rappresentanza legale della società;
4 *** conferivano al responsabile dell'U.O. Legale delega solo in materia di “contenzioso
diverso” e non anche di “recupero di crediti e di ogni causa ad esso connessa”, ambito entro il quale andava ascritta la causa intercorrente tra le parti;
II) si duole della violazione degli artt. 1219, 1224, 1175, 1375 e 2043 c.c., nonché degli artt. 78, 44, 42, 52 e 86 della legge fallimentare. Osserva che, a motivo dell'illegittima condotta della banca, di fatto indebitamente appropriatasi del bonifico di € 23.504,20 disposto da AT WE, il titolo fondante la pretesa di (che nelle more aveva ottenuto il Pt_1
pagamento della sorte capitale) alla corresponsione degli interessi moratori risiede non in un contratto, ma in un fatto illecito, donde:
- l'inconferenza del richiamo allo “orientamento giurisprudenziale, peraltro isolato e
minoritario” (pag. 8 dell'atto di appello) che compara e distingue gli effetti della cessione del contratto e del credito, la quale ultima implica il trasferimento degli accessori del credito principale, quali appunto gli interessi di mora;
- la certa maturazione degli interessi moratori con decorrenza dal fatto illecito, in ossequio al disposto degli artt. 1219 e 1224 c.c.;
III) censura di illogicità e incoerenza interna il mancato riconoscimento del “credito
accessorio per spese stragiudiziali sostenute per il recupero del credito principale a causa
dell'ostruzionismo della banca debitrice”, fondato su un presupposto argomentativo
“(assenza di contratto) che non è compatibile con quello usato per respingere la domanda
sul primo credito accessorio (presenza di contratto)” (pag. 12 dell'appello), oltre che sul
5 travisamento del contenuto della domanda veicolata con il ricorso monitorio, nella quale era assente il richiamo al D.Lgs. 231/2002, speso solo in comparsa di costituzione, “in aggiunta
al motivo fondamentale e principale derivante dal fatto illecito della banca… essendo questa
la causale che determina il diritto alla rifusione delle spese sostenute creditrice”, in ragione del fatto che “all'origine della vicenda c'era sempre e comunque una transazione
commerciale contrattualizzata tra e la ditta AT WE senza il quale il credito CP_6
principale azionato ed ottenuto dalla non sarebbe esistito” (pag. 12 dell'appello). Parte_1
L'appello non è meritevole di accoglimento
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per carenza di potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura al difensore, vale osservare che:
- “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere
rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti,
la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale
anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere” (Cass. civ. sez. III, 10/06/2020, n.11091).
La mancata pubblicazione sul registro delle imprese delle delibere del consiglio di amministrazione della banca non produce, dunque, altro effetto se non quello di riversare sulla società opponente, oggi appellata, l'onere della dimostrazione degli atti attraverso i quali è
stato conferito al dottor , responsabile dell'Unità Operativa Legale, il potere di Parte_3
rappresentare l'ente;
6 - l'onere probatorio sorto in capo alla banca a seguito della contestazione di Parte_1
unipersonale è stato compiutamente assolto con la produzione:
i) della delibera del C.d.A della banca del 20.12.2011, con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento per la gestione del credito che, in un'ottica ampia -che supera e ingloba le attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione- di perimetrazione delle competenze e di pianificazione dell'attività dei diversi organi implicati nei processi decisionali, distribuisce tra questi le deleghe operative. Il punto 12.3.1 a) dell'aggiornato
Regolamento fornisce la definizione della locuzione “contenzioso diverso” in relazione al quale, entro il limite di valore di euro 50.000,00, è concessa al “responsabile U.O. Legale”
delega -tra le altre e per quel che qui maggiormente rileva- per la costituzione in giudizio della banca, il conferimento dell'incarico e del mandato difensivo a un legale esterno “nelle cause
passive promosse contro la Banca” (punto 12.3.2 a). Tale “contenzioso diverso” è costituito dalle “controversie legali diverse da quelle rientranti nell'attività di recupero crediti e,
quindi, in generale tutto il contenzioso, sia attivo che passivo, giudiziale e stragiudiziale della
banca, con esclusione solo del recupero crediti e di ogni causa adesso connessa nonché del
contenzioso particolare assegnato per funzionigramma ad altre Unità, come, ad esempio, il
tributario e le cause di lavoro”, ambito entro il quale è agevole includere il presente giudizio avente a oggetto la pretesa creditoria di un terzo verso la banca. Non corretta si palesa invece la proposta dell'appellante di ricondurre il contenzioso in esame entro la categoria “recupero
crediti” (punto 12.2 lett. d del Regolamento) per la quale è contemplata una differente
7 ripartizione delle deleghe, con valorizzazione della competenza specifica dei responsabili di altre unità operative (U.O. Sofferenza, U.O. Crediti Anomali, U.O. Analisi Crediti di
Direzione) e riserva delle questioni economicamente più rilevanti alle determinazioni degli organi apicali dell'istituto. Invero, poiché il Regolamento è atto interno alla banca,
l'espressione “recupero crediti” non può che essere intesa, secondo basilari criteri di logica ermeneutica, come riferita ai crediti vantati dalla banca verso terzi e, dunque, al contenzioso in cui la banca rivendichi e tuteli una posizione creditoria, restandone escluso il contenzioso in cui questa sia debitrice di terzi. Ne offre -ove occorra- conferma letterale la definizione di
“attività di recupero crediti” di cui alla lett. b) del punto 12.2.1. che considera tale “ogni
iniziativa e/o ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, attiva o passiva, volta ad assicurare la
tutela e la salvaguardia dei crediti della Banca appostati al conto sofferenze”, ove l'inequivocabile riconduzione della titolarità dei crediti alla banca assegna agli aggettivi
“attiva e passiva” il significato di sinonimi di attore o convenuto;
ii) della delibera del C.d.A della banca del 23.1.2013 che ha approvato l'ulteriore aggiornamento del “Regolamento in materia di gestione del credito in , CP_5
replicando i criteri in precedenza adottati;
iii) dalla nota di conferma di a Responsabile della U.O. Legale del settembre Parte_3
2014.
Conclusivamente, considerato che la presente controversia ha un valore dichiarato di euro
14.270,21, inferiore dunque al limite di 50.000, e che in essa la banca è chiamata a resistere
8 alle altrui pretese, non resta che confermare che il dottor ha validamente Parte_3
esercitato il potere di rappresentanza accordatogli conferendo il mandato difensivo per l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Quanto al merito, appare opportuna una breve ricapitolazione delle vicende che hanno proceduto l'instaurazione del giudizio. Consta dalla documentazione acquisita agli atti che:
- il 13.1.2012, concluse un contratto di vendita di prodotti CP_6
agroalimentari con AT WE, impresa avente sede a Gelsdorf (Germania);
- il 24.1.2012 il Tribunale di Marsala dichiarò il fallimento di CP_6
- il 2.2.2012 l'acquirente corrispose il prezzo della compravendita effettuando un bonifico di € 23.504,20 sul conto corrente già intestato alla società fallita;
- con nota del 23.3.2012 la Curatela fallimentare, alla quale non era stato trasferito l'importo bonificato, sollecitava AT WE al pagamento del dovuto;
- con nota del 23.4.2012, questa replicava di aver già adempiuto;
- con decreto del 19.6.2015, il Tribunale di Marsala ratificava la cessione dei crediti di aggiudicata, all'esito di asta pubblica, a Controparte_7
; Parte_1
- il 2.7.2015 alla cessionaria era consegnata la documentazione relativa ai crediti ceduti, costituita, per quel che concerne la posizione di AT WE, dalle note del 23 marzo e 23 aprile 2012;
9 - tra l'autunno del 2015 e la primavera del 2016, la cessionaria si attivava per la riscossione del credito, rinvenendo conferma dell'intervenuta tempestiva estinzione dell'esposizione debitoria di AT WE;
- il 3.6.2016, versava a unipersonale l'importo Controparte_5 Parte_1
di € 23.504,20, corrispondente all'ammontare del bonifico eseguito a febbraio
2012 dalla debitrice;
- successivamente, chiedeva alla banca il pagamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di interessi moratori e rimborso spese per il recupero del credito, dapprima con lettera raccomandata (6.6.2016), quindi con decreto ingiuntivo (10.3.2017).
Sulla scorta di tali premesse fattuali, non può che confermarsi la decisione adottata dal
Tribunale.
L'appellante ritiene di aver maturato una pretesa creditoria a titolo di interessi moratori generati tra febbraio 2012 (momento in cui ricevette il bonifico disposto da CP_5
AT WE) e giugno 2016 (data di riversamento a dell'importo corrisposto Parte_1
dall'originaria debitrice) e di rimborso spese di recupero stragiudiziale, individuandone la causa nel fatto illecito della banca (la condotta dell'istituto di credito è così espressamente qualificata in più passaggi dell'atto di impugnazione) consistito nell'appropriazione indebita di quanto corrisposto del debitore AT WE, non trasferito alla curatela in spregio al disposto degli artt. 44 e 78 L. Fall. Deduce al contempo unipersonale di aver Parte_1
10 acquistato la titolarità di tale credito in forza della cessione ratificata dagli organi fallimentari a giugno 2015.
A termini dell'art. 1260 c.c., la cessione opera il subentro del cessionario nel lato attivo dell'obbligazione, con trasferimento a costui del diritto a ricevere la prestazione e della legittimazione alle azioni volte alla sua realizzazione.
Alla cessione occorre, dunque, riguardare per identificare la posizione ceduta, nelle sue diverse componenti di sorte e accessori, come previsto dall'art. 1263 comma I c.c.; norma che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, va “intesa nel senso che nell'oggetto
della cessione rientra la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del
diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la
quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne
specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione,
variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito” (così, da ultimo, Cass.
civ. 30/07/2024, n. 21275).
La documentazione in atti attesta l'avvenuto trasferimento dalla curatela fallimentare di in favore di di un credito di fonte convenzionale -contratto di CP_6 Parte_1
compravendita di prodotti alimentari-, annotato nelle scritture contabili della fallita, vantato nei confronti di AT WE.
Grazie agli accertamenti svolti dopo la stipula della cessione, ha appurato che tale Pt_1
credito era stato tempestivamente estinto dalla debitrice, prima ancora che su di esso potessero
11 maturare interessi. Ciò in alcun modo ne legittima la pretesa di traslare soggettivamente il credito da AT WE a e di modificarne natura e fonte, da obbligazione Controparte_5
contrattuale a risarcitoria, così da agire, sempre in forza della primigenia cessione, ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto altro. E la conclusione non muta, anzi si rafforza, se all'azione risarcitoria ipotizzata dall'appellante si sostituisca l'azione volta a far valere l'inefficacia della ritenzione delle somme da parte della banca, quale atto pregiudizievole per la massa dei creditori. Una simile azione, invero, è nella titolarità della curatela fallimentare, quale organo deputato alla tutela degli interessi collettivi dei creditori e alla reintegrazione del patrimonio del fallito, e in alcun modo può considerarsi accessorio in senso civilistico del credito trasferito al cessionario a termini dell'art. 1263 c.c.
Non vi è dunque margine per appurare se ricorrano o meno profili di responsabilità a carico della banca per violazione delle disposizioni della legge fallimentare che impongono l'immediato trasferimento alla curatela degli accrediti a favore del fallito (o, come qui proposto, margini per configurare l'azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 L. Fall.), giacché, in radice, non è configurabile una legittimazione attiva di derivata dall'acquisto dei Pt_1
crediti già in capo alla fallita ad agire contro facendo valere un CP_6 CP_5
credito del tutto diverso da quello oggetto di trasferimento.
Il cessionario, infatti, non acquista, per effetto della cessione, azioni derivanti dall'inadempimento da parte di un soggetto diverso (la banca) dal debitore ceduto (AT
WE) di un contratto diverso (il conto corrente bancario) da quello (compravendita) da cui
12 discende il credito ceduto, restando certamente esclusi dalla cessione diritti di credito che trovano aliunde la loro fonte e che abbiano come destinatario un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra cedente, ceduto e cessionario.
Quanto osservato esclude altresì che competa a il rimborso delle spese affrontate Parte_1
per conseguire un pagamento che, in forza delle medesime norme indicate dall'appellante -
artt. 42, 44 comma II L. Fall.-, competeva di diritto alla curatela fallimentare a protezione della par condicio creditorum, diritto di cui questa non ha disposto in favore di terzi.
Conclusivamente, il gravame deve essere disatteso.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'istituto di credito appellato, in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro in € 26.000, in € 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale- devono essere poste a carico dell'appellante, maggiorate di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da unipersonale con atto di citazione in appello Parte_1
notificato il 11.09.2019 a oggi 11.9.2019 Controparte_5 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1646 del 25.3.2019;
13 condanna unipersonale alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
dall'appellata, liquidate in € 3.900,00 per compensi, come specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI SA MA AS
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