TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 97
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Decreto presidenziale 1 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
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Dispositivo di sentenza 25 febbraio 2026
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Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di n. 51 schede elettorali vidimate e timbrate (sezione n. 9)

    La verificazione ha confermato l'ammanco di n. 51 schede, ma non ha evidenziato voti in eccesso, schede irregolarmente introdotte nello scrutinio o altri elementi sintomatici di condotte illecite. Non è stata fornita prova di resistenza, poiché anche computando tutte le schede mancanti a favore delle ricorrenti, il margine di voti non avrebbe modificato l'esito della competizione elettorale.

  • Rigettato
    Consegna di n. 2 schede elettorali avanzate alla sezione n. 3 (sezione n. 4)

    La circostanza è confermata documentalmente, ma non presenta caratteri di irregolarità sostanziale in quanto non ha dato luogo ad alterazione del numero dei votanti o a computazione di voti irregolari. È plausibile che si trattasse di schede non vidimate e firmate. Anche aggiungendo questi voti ai precedenti, l'esito del suffragio non cambierebbe, non superando la prova di resistenza.

  • Rigettato
    Discrasie tra verbale e registri elettorali (sezione n. 3)

    Le 305 schede risultate mancanti dal verbale sono state rinvenute nel plico e qualificate come schede autenticate non utilizzate. La mancata annotazione nel verbale costituisce un'irregolarità di redazione, di carattere non viziante.

  • Rigettato
    Anomalo numero di richieste di tessere elettorali

    Non si ravvisa alcuna anomalia, trattandosi di un ordinario accadimento in occasione di tornate elettorali, in assenza di concrete incidenze sul risultato elettorale.

  • Rigettato
    Assenza di garanzie sull'invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero

    Il Comune ha documentato l'invio tramite 'postamail' con elenco dei pieghi, ricevuta di ritiro e distinta conto. La documentazione è idonea ai sensi dell'art. 6 L. 40/1979. Non sono stati forniti elementi oggettivi a confutare l'attendibilità della documentazione. La bassa partecipazione (2 su 1363) è mera astensione dal voto, non idonea ad invalidare le elezioni.

  • Rigettato
    Discrasie nei modelli 25/COM (sezioni n. 1 e n. 10)

    Si tratta di errori materiali di compilazione privi di rilevanza sostanziale, in mancanza di altri elementi probatori sintomatici di una possibile alterazione della volontà dell'elettorato.

  • Rigettato
    Identificazione degli elettori mediante riconoscimento personale anziché documentale

    La deduzione è generica e non fornisce valenza indiziaria. È comune esperienza che in comuni di modeste dimensioni gli elettori siano conosciuti personalmente. Non sono stati allegati casi concreti di voto espresso da soggetto non avente diritto o di identificazioni illegittime.

  • Rigettato
    Singoli casi di mancata registrazione del voto (elettrici D. e P. nella sezione n. 9)

    Si tratta di episodi isolati non corroborati da riscontri oggettivi e inidonei a superare la soglia della 'prova di resistenza'. L'esito della verificazione esclude divergenze tra numero di votati e schede votate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e di legge, eccesso di potere

    Le specifiche censure sollevate sono state disattese nel merito, risultando infondate o prive di rilevanza sostanziale ai fini dell'annullamento del risultato elettorale.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative ai voti di preferenza e alla delibera di convalida

    Le irregolarità lamentate non hanno inciso sulla validità del procedimento elettorale e non hanno superato la prova di resistenza.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative ai verbali di sezione e registri elettorali

    Le irregolarità riscontrate sono di natura formale e non hanno inciso sulla genuinità del voto o sull'esito della competizione.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative agli atti presupposti, connessi e/o consequenziali

    L'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali consegue all'eventuale accoglimento delle censure principali, che sono state rigettate nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 97
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 97
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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