TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2052 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA ROSARIO SALVO 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 27/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta nella fase di ATP portatrice di handicap grave con decorrenza dal mese di dicembre 2022, pro- poneva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “La Ricorrente
[...]
di anni 87 inatto presenta Parte_2
• Sindrome poliartrosica a prevalente localizzazione alla colonna vertebrale e alle ginocchia
a severa incidenza funzionale . Osteoporosi. Esiti di endoprotesi d'anca
• Encefalopatia vascolare cronica con deficit cognitivo moderato
• Ipotiroidismo iatrogeno post tiroidectomia per gozzo
• Portatrice di PM definitivo per BAV totale
• Cardiopatia ipertensiva
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale .
Tali infermità nel loro complesso determinano una invalidità pari al 100% ed integrano i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento.
A tal proposito si osserva che, nonostante vi siano elementi di progressivo peggioramento cli- nico nel tempo, l'effettiva stabilizzazione della grave compromissione, rilevante ai fini legali,
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o emerge documentalmente solo dalla recente valutazione geriatrica .Pertanto il sottoscritto ri- lecontainer tiene che la decorrenza va fissata alla data del I° giorno del mese successivo al compimento dell'86 esimo anno di età (giugno 2024 ), epoca in cui è documentato lo stato di non auto- sufficienza secondario alla patologia poliartrosica ad elevata incidenza funzionale, che , uni- tamente alle altre patologie ( cardiovascolare in classe NYHA III, deficit cognitivo, ipoacu- sia), ne definiscono il carattere di fragilità , non compatibile con la gestione autonoma degli atti elementari della vita quotidiana né di quelli strumentali” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che lo status di portatore di handicap gra- ve è stato riconosciuto con decorrenza anteriore alla data di deposito del ri- corso per ATP e che il beneficio dell'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 50%. CP_1
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con diritto all'indennità Parte_1
di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2024 ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con de- correnza dal mese di dicembre 2022; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra lecontainer liquidate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2052 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA ROSARIO SALVO 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 27/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta nella fase di ATP portatrice di handicap grave con decorrenza dal mese di dicembre 2022, pro- poneva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “La Ricorrente
[...]
di anni 87 inatto presenta Parte_2
• Sindrome poliartrosica a prevalente localizzazione alla colonna vertebrale e alle ginocchia
a severa incidenza funzionale . Osteoporosi. Esiti di endoprotesi d'anca
• Encefalopatia vascolare cronica con deficit cognitivo moderato
• Ipotiroidismo iatrogeno post tiroidectomia per gozzo
• Portatrice di PM definitivo per BAV totale
• Cardiopatia ipertensiva
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale .
Tali infermità nel loro complesso determinano una invalidità pari al 100% ed integrano i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento.
A tal proposito si osserva che, nonostante vi siano elementi di progressivo peggioramento cli- nico nel tempo, l'effettiva stabilizzazione della grave compromissione, rilevante ai fini legali,
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o emerge documentalmente solo dalla recente valutazione geriatrica .Pertanto il sottoscritto ri- lecontainer tiene che la decorrenza va fissata alla data del I° giorno del mese successivo al compimento dell'86 esimo anno di età (giugno 2024 ), epoca in cui è documentato lo stato di non auto- sufficienza secondario alla patologia poliartrosica ad elevata incidenza funzionale, che , uni- tamente alle altre patologie ( cardiovascolare in classe NYHA III, deficit cognitivo, ipoacu- sia), ne definiscono il carattere di fragilità , non compatibile con la gestione autonoma degli atti elementari della vita quotidiana né di quelli strumentali” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che lo status di portatore di handicap gra- ve è stato riconosciuto con decorrenza anteriore alla data di deposito del ri- corso per ATP e che il beneficio dell'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 50%. CP_1
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con diritto all'indennità Parte_1
di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2024 ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con de- correnza dal mese di dicembre 2022; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra lecontainer liquidate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile