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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1080 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MARCO BASOLU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Piazza Italia n.7 e
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio Pt_2 C.F._2 dell'Avv. PASQUALINA ANTONELLA SANNA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro in Via Salvatore Farina n.5;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti: «1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei beni, nonché dichiarare che ognuno di essi, economicamente autonomo, provvederà al proprio sostentamento, senza necessità di alcun mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
3) dichiarare che la casa familiare sarà abitata dalla sig.ra , essendo di Pt_2 proprietà del padre.
Quanto ai figli minori:
4) disporre l'affido condiviso dei medesimi.
3) Relativamente al loro collocamento, anche per assecondare le esigenze dei figli, il piccolo resterà collocato, prevalentemente, presso la dimora della madre (in Per_1
Nuoro, Via Lombardia n. 19), mentre prevalentemente, presso quella del padre Per_2 che si trasferirà presso la casa materna posta in Nuoro, Viale Costituzione n. 19. I sig.ri
e eserciteranno i rispettivi diritti di visita, salvo impedimento proprio o Pt_1 Pt_2 dei minori, quantomeno due volte a settimana e a fine settimana alternati, organizzando preferibilmente la turnazione settimanale di modo che ognuno dei genitori tenga con sé, contemporaneamente, entrambi i figli.
6) I minori trascorreranno la Vigilia di Natale, la Vigilia di Capodanno, la Vigilia dell'Epifania ed il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Natale, quello di
Capodanno ed il Lunedi dell'Angelo con la madre e, viceversa, nell'anno successivo, I figli trascorreranno la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con un genitore
e l'altra metà con l'altro, alternando annualmente i periodi.
Tutti gli anzidetti giorni potranno essere concordemente modificati dalle parti, anche mediante scambio di sms.
7) Ognuno dei genitori potrà trascorrere con i minori, anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza e/o dimora e/o domicilio, le vacanze estive per un periodo continuativo di
10 giorni coincidente con le proprie ferie, impegnandosi ciascun genitore ad individuare,
a tal fine, un arco temporale non sovrapposto a quello dell'altro, e salva comunque ogni diversa e concorda determinazione tra le parti. Nel periodo in cui i minori si trovano in vacanza con uno dei genitori, è sospeso per l'altro il diritto di visita (salvo diversi accordi fra le parti nelle singole occasioni) ed entrambi si impegnano a comunicare il luogo presso il quale condurranno i figli, consentendo chiamate quotidiane con quest'ultimi.
8) In considerazione del collocamento prevalentemente disgiunto dei minori presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà, autonomamente, al mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie per entrambi i figli saranno invece ripartite tra i genitori al 50%.
Per l'individuazione di dette spese straordinarie e per la relativa modalità di rimborso, si richiamano le linee giuda elaborate dal CNF in data 29.11.2017 ed eventuali ss.mm.ii.
9) L'assegno Unico Universale e la detrazione fiscale per figli a carico sarà in misura pari al 50% per ciascun genitore
10) Spese del giudizio compensate».
Conclusioni del PM:
Pag. 2 di 5 «Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso cumulativo congiunto in data 11 novembre 2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il
13.12.2024, e hanno esposto di aver contratto Parte_1 Parte_2
Per_ matrimonio il 10.03.2011; che dall'unione sono nati due figli: il 21.03.2011, e il 22.07.2016; che la residenza familiare è posta in Nuoro, in Via Lombardia Per_2
n.19, presso un immobile di proprietà del padre della;
che i ricorrenti sono Pt_2
economicamente autosufficienti in quanto dipendenti a tempo indeterminato;
che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e che il rapporto si è logorato irrimediabilmente;
che non esiste tra i coniugi alcuna prospettiva di riconciliazione.
2. Nelle note congiunte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, i ricorrenti confermano le conclusioni riportate in epigrafe.
3. Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
*****
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, e confermato nelle note di trattazione scritta,
l'unione coniugale si è deteriorata tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Per_
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori e considerata Per_2
l'età degli stessi, letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate
Pag. 3 di 5 nell'accordo, tenuto conto che entrambi i genitori abitano a Nuoro, corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il loro mantenimento diretto sia adeguata.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le altre condizioni di separazione, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
7. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto, la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge:
«nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando sulla sola domanda congiunta di separazione, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] (matrimonio contratto a Nuoro il Parte_2
10.03.2011 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nuoro, atto n. 3, parte I, anno 2011) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in epigrafe;
Pag. 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1080 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MARCO BASOLU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Piazza Italia n.7 e
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio Pt_2 C.F._2 dell'Avv. PASQUALINA ANTONELLA SANNA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro in Via Salvatore Farina n.5;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti: «1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei beni, nonché dichiarare che ognuno di essi, economicamente autonomo, provvederà al proprio sostentamento, senza necessità di alcun mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
3) dichiarare che la casa familiare sarà abitata dalla sig.ra , essendo di Pt_2 proprietà del padre.
Quanto ai figli minori:
4) disporre l'affido condiviso dei medesimi.
3) Relativamente al loro collocamento, anche per assecondare le esigenze dei figli, il piccolo resterà collocato, prevalentemente, presso la dimora della madre (in Per_1
Nuoro, Via Lombardia n. 19), mentre prevalentemente, presso quella del padre Per_2 che si trasferirà presso la casa materna posta in Nuoro, Viale Costituzione n. 19. I sig.ri
e eserciteranno i rispettivi diritti di visita, salvo impedimento proprio o Pt_1 Pt_2 dei minori, quantomeno due volte a settimana e a fine settimana alternati, organizzando preferibilmente la turnazione settimanale di modo che ognuno dei genitori tenga con sé, contemporaneamente, entrambi i figli.
6) I minori trascorreranno la Vigilia di Natale, la Vigilia di Capodanno, la Vigilia dell'Epifania ed il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Natale, quello di
Capodanno ed il Lunedi dell'Angelo con la madre e, viceversa, nell'anno successivo, I figli trascorreranno la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con un genitore
e l'altra metà con l'altro, alternando annualmente i periodi.
Tutti gli anzidetti giorni potranno essere concordemente modificati dalle parti, anche mediante scambio di sms.
7) Ognuno dei genitori potrà trascorrere con i minori, anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza e/o dimora e/o domicilio, le vacanze estive per un periodo continuativo di
10 giorni coincidente con le proprie ferie, impegnandosi ciascun genitore ad individuare,
a tal fine, un arco temporale non sovrapposto a quello dell'altro, e salva comunque ogni diversa e concorda determinazione tra le parti. Nel periodo in cui i minori si trovano in vacanza con uno dei genitori, è sospeso per l'altro il diritto di visita (salvo diversi accordi fra le parti nelle singole occasioni) ed entrambi si impegnano a comunicare il luogo presso il quale condurranno i figli, consentendo chiamate quotidiane con quest'ultimi.
8) In considerazione del collocamento prevalentemente disgiunto dei minori presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà, autonomamente, al mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie per entrambi i figli saranno invece ripartite tra i genitori al 50%.
Per l'individuazione di dette spese straordinarie e per la relativa modalità di rimborso, si richiamano le linee giuda elaborate dal CNF in data 29.11.2017 ed eventuali ss.mm.ii.
9) L'assegno Unico Universale e la detrazione fiscale per figli a carico sarà in misura pari al 50% per ciascun genitore
10) Spese del giudizio compensate».
Conclusioni del PM:
Pag. 2 di 5 «Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso cumulativo congiunto in data 11 novembre 2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il
13.12.2024, e hanno esposto di aver contratto Parte_1 Parte_2
Per_ matrimonio il 10.03.2011; che dall'unione sono nati due figli: il 21.03.2011, e il 22.07.2016; che la residenza familiare è posta in Nuoro, in Via Lombardia Per_2
n.19, presso un immobile di proprietà del padre della;
che i ricorrenti sono Pt_2
economicamente autosufficienti in quanto dipendenti a tempo indeterminato;
che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e che il rapporto si è logorato irrimediabilmente;
che non esiste tra i coniugi alcuna prospettiva di riconciliazione.
2. Nelle note congiunte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, i ricorrenti confermano le conclusioni riportate in epigrafe.
3. Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
*****
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, e confermato nelle note di trattazione scritta,
l'unione coniugale si è deteriorata tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Per_
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori e considerata Per_2
l'età degli stessi, letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate
Pag. 3 di 5 nell'accordo, tenuto conto che entrambi i genitori abitano a Nuoro, corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il loro mantenimento diretto sia adeguata.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le altre condizioni di separazione, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
7. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto, la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge:
«nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando sulla sola domanda congiunta di separazione, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] (matrimonio contratto a Nuoro il Parte_2
10.03.2011 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nuoro, atto n. 3, parte I, anno 2011) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in epigrafe;
Pag. 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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