Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2026, proposto da TO D’AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Caradosso, n. 8;
contro
Comune di Porlezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Gianotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Diano Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Gugliotta e Matteo Gritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, Piazza San Pietro in Gessate, n. 2;
per l’annullamento
del silenzio diniego serbato dal Comune di Porlezza sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 12 novembre 2025 prot. 10976 e per l’accertamento del diritto di quest’ultimo ad avere accesso ai documenti amministrativi menzionati nella predetta istanza,
nonché per la condanna del Comune di Porlezza all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porlezza e di Diano Immobiliare S.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa NA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il presente ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 12.01.2026 e depositato il 27.01.2026, il signor TO D’AP agisce per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi dal medesimo presentata in data 12 novembre 2025, a mezzo della quale, nella sua posizione di proprietario finitimo, aveva richiesto l’ostensione del “ permesso di costruire 200 – 2025 rilasciato alla ditta Diano Immobiliare s.r.l. relativo all’intervento in corso in via Ceresio snc, Porlezza e finalizzato alla realizzazione di nuovo edificio commerciale destinato a media superficie di vendita; tutti gli elaborati progettuali allegati (tavole planimetriche, prospetti, sezioni, relazioni tecniche, pareri, eventuali varianti e atti istruttori) ”. Contestualmente, chiede l’accertamento del proprio diritto ad avere accesso agli atti suddetti e la condanna dell’amministrazione al rilascio di copia degli stessi.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Porlezza per resistere al ricorso, rappresentando di aver trasmesso in data 14.01.2026 la documentazione oggetto dell’istanza di accesso in esame e chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo stato integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato in giudizio.
3. Con memoria del 16.03.2026, si è costituita in giudizio anche Diano Immobiliare S.r.l., precisando “ non opporsi all’istanza di accesso agli atti e di non intendere con il presente atto resistere al ricorso proposto dal signor D’AP, in ordine al quale si rimette integralmente alla valutazione dell’Ill.mo Collegio, e di aver deciso di costituirsi nel presente procedimento al solo fine di essere tempestivamente a conoscenza dell’esito della richiesta di accesso da parte del comproprietario dell’area confinante ”.
4. Con successiva memoria del 2.03.2026, anche il ricorrente ha dato atto che il Comune di Porlezza ha rilasciato la documentazione richiesta in data 14.01.2026 tramite collegamento informatico, chiedendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e insistendo per la liquidazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l’ostensione della documentazione richiesta è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso.
5. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, nei quali il Comune di Porlezza si è opposto alla condanna alle spese.
6. Alla camera di consiglio del 18.03.2026 fissata per la trattazione della controversia, la causa è passata in decisione.
7. Alla luce di quanto precede, considerate le dichiarazioni delle parti e rilevato che l’istanza di accesso agli atti è stata evasa positivamente con l’ostensione della documentazione richiesta, ritiene il Collegio che il giudizio debba essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse fatto valere nel presente giudizio.
8. Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate alla luce sia della tempistica dell’ostensione della documentazione rispetto alla data di deposito del ricorso, sia delle peculiarità del caso concreto. In particolare, va considerato che l’amministrazione non è rimasta inerte a seguito dell’istanza di accesso per cui è causa, ma si è attivata onde espletare il contraddittorio con il privato controinteressato, di ciò notiziando il ricorrente; quest’ultimo, inoltre, risulta aver presentato due distinte istanze di accesso con riferimento a documentazione edilizia, chiedendo all’amministrazione di esaminare “con priorità” la seconda di esse, che non è in discussione nell’odierno giudizio. Sussistono dunque, nel complesso, giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AM | AR DA US |
IL SEGRETARIO