CASS
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2024, n. 38252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38252 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI CO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38252 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2024 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da RU MI AL in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari (dal 3 al 24 febbraio 2020) - impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Pavia con ordinanza del 29 gennaio 2020, poi revocatagli dal Tribunale del riesame di Milano con provvedimento del 21 febbraio 2020 - in ordine al reato di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. Il RU era stato, poi, assolto dall'indicata imputazione per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, il 25 novembre 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Pavia. 2. Per la Corte d'appello di Milano, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle svolte attività investigative, come il RU, quale amministratore di fatto e soggetto plenipotenziario della RU s.a.s., avesse contribuito a creare una partnership tra soggetti commerciali certamente finalizzata alla realizzazione di vantaggi economici sospetti. Ciò aveva indotto gli inquirenti a ritenere la sussistenza di una sua partecipazione ad un sodalizio criminoso avente lo scopo di realizzare una indeterminata serie di reati in materia tributaria, di falso in bilancio, di appropriazione indebita e di autoriciclaggio, in particolar modo attraverso la predisposizione di un sistema di cd. "frodi carosello". 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RU MI AL, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione, risultante da atti specificamente indicati nell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen., per avere il giudice della riparazione fondato la sua decisione esclusivamente sui contenuti della sentenza assolutoria del giudice di merito, senza tener conto di alcuni decisivi aspetti, specificamente indicati dal RU nella sua richiesta, che ne avrebbero dovuto determinare, invece, il relativo accoglimento. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dà atti specificamente indicati nell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen., ravvisando la presenza di elementi motivazionali contraddittori e illogici, soprattutto derivanti 2 dal fatto di non aver tenuto conto delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per annullare il provvedimento applicativo della misura cautelare. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, per l'effetto dovendosi, pronunciare l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano. 2. Assume decisivo rilievo, infatti, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993-01) - in applicazione dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01 - per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare;
in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare - nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale delle Libertà in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi sottoposti argiudice della cautela. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato 3 sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria. 3. Ne consegue il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio. di legittimità. Così deciso in Roma il 1° ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare - nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale delle Libertà in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi sottoposti argiudice della cautela. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato 3 sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria. 3. Ne consegue il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio. di legittimità. Così deciso in Roma il 1° ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente