Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8116/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Camerun), il 11.7.1970, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv.
Paola Pepe;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nato il figlio il 31.8.2002, maggiorenne Persona_1
ma non ancora economicamente autosufficiente) hanno contratto matrimonio in Genova
(GE) il 23.5.2002, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Camerun), il 11.7.1970,
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “A. i coniugi vivranno separati, in residenze sia di fatto che anagraficamente diverse.
Nella casa già di abitazione coniugale, sita in Genova, Via Sturla 32 H uni di proprietà della signora rimarrà la signora con il figlio . Pt_1 Per_1
La proprietà di ogni bene e arredo e corredo della casa coniugale è già stata divisa di comune accordo.
4. A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. verserà la Per_1 Parte_2
somma di euro 250,00 mensili alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, con Pt_1
rivalutazione istat dal mese di dicembre 2025.
5. I coniugi sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, secondo il
Protocollo stilato dalla IV sezione del Tribunale civile di Genova.
6. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
7. I coniugi convengono espressamente che tutte le clausole sopra trascritte hanno per essi validità immediata.
8. Le spese del procedimento saranno a carico dei coniugi solidalmente”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 302, parte I, anno 2002) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3