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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2024, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. uditi i difensori: - avvocato ANDREA CAMARDA del foro di NAPOLI, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato FABIO MARIA FERRARI, difensore della parte civile COMUNE DI NAPOLI, come da Procura Speciale depositata all'odierna udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3783 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI RA Data Udienza: 24/11/2023 - avvocato SALVATORE IMPREDICE del foro dl NAPOLI, in difesa di AR RA, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato SERGIO MORRA del foro di NAPOLI, in difesa di AR RA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato SC AR colpevole del reato di omicidio di NN AN, aggravato dalle aggravanti della premeditazione, delle più persone riunite e del metodo e dalla finalità mafiosa. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 30 di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici del merito - fondata sulle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia LV Maggio, LV OS, CI NN SP ed RI TI e sui riscontri che le stesse avevano trovato nell'attività investigativa, oltre che nelle ammissioni dello stesso imputato - AR SC, recependo l'ordine impartito dal vertice dell'omonimo clan camorristico, aveva organizzato l'agguato ai danni di AN, ritenuto affiliato al clan avverso dei Rinaldi. In particolare, AR aveva distribuito i ruoli tra i concorrenti ed assegnato a Maggio, il ruolo di esecutore materiale, oltre fornire al gruppo incaricato della spedizione i mezzi necessari per la riuscita del piano omicidiario. 2. Ricorre AR, con due distinti atti di impugnazione, a firma dei suoi difensori di fiducia, avvocati Sergio Lino Morra e LV Impradice, affidati a quattro motivi che, vertendo sui medesimi capi della sentenza impugnata, sono sintetizzabili come segue, senza necessità di esposizione separata nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,e. 1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata - sostengono i difensori del ricorrente - si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del Giudice per le indagini preliminari, aderendovi acriticamente in violazione dei limiti entro i quali è ammsso dalla giurisprudenza di legittimità la motivazione per realtionem. La Corte di assise di appello ha ingiustificatamente trascurato i rilievi difensivi sulla valenza positiva delle dichiarazioni confessorie, sintomatiche per il loro contenuto di un effettivo percorso personale di resipiscenza e di dissociazione dal 2 contesto camorristico, liquidandole sbrigativamente come mero espediente per lucrare ulteriori benefici processuali a cagione della tardività e mancanza di decisività. Per converso, ha valorizzato oltremisura la personalità negativa dell'imputato e la gravità del fatto omicidiario, ignorando le circostanze favorevoli successive alla consumazione del reato e, soprattutto, l'effettiva portata della confessione, non circoscritta all'ammissione egli addebiti, ma estesa a gravi reati contestati in ulteriori procedimenti, e di consistenza tale da assumere una rilevanza decisiva nel compendio probatorio, caratterizzato da punti di criticità nella ricostruzione dei collaboratori di giustizia analiticamente indicati nell'atto di appello. Basti pensare che nessun collaboratore aveva riferito che AR ricopriva, all'epoca dell'omicidio, il ruolo di reggente del clan, come tale legittimato ad impartire ordini vincolanti per la consumazione di omicidi. Non a caso, altra autorità giudiziaria ha concesso a AR, con la sentenza acquisita in atti, in relazione ad addebiti della stessa natura di quello per cui procede ed in presenza di condizioni identiche a quelle valorizzate in questa sede dalla difesa, le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione. La Corte di assise di appello si è limitata, ancora una volta, a richiamare le argomentazioniel Giudice del primo grado del giudizio senza prendere in esame le censure esposte nei motivi di appello, che avevano messo in evidenza, da una parte, l'assenza di riscontri all'unica dichiarazione accusatoria valorizzata per ritenere sussistenti l'elemento cronologico e quello ideologico dell'aggravante e, dall'altra, l'elevata attendibilità della ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, il quale aveva escluso di essersi trovato in Spagna al momento della deliberazione dell'omicidio, precisando che la decisione di uccidere AN era stata presa estemporaneamente qualche ora prima dell'agguato, al fine di evitare che lo stesso facesse irruzione in un covo del clan. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Sia il metodo che il fine di agevolazione mafiosa sono stati desunti con argomentazioni apodittiche, a cominciare da quella imperniata sul contesto di guerra all'epoca esistente tra i clan rivali, senza l'indicazione di specifici elementi fattuali o sintomatici della capacità intimidatrice che il clan AR avrebbe sfruttato per la consumazione del reato o comunque dimostrativi dei vantaggi perseguiti dal sodalizio che hanno formato oggetto del dolo specifico. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 99 e 230 cod. pen. in ordine alla recidiva e alla libertà vigilata. 3 \O'\ La Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente il richiamo alle risultanze del certificato del casellario giudiziale senza prendere in considerazione il comportamento successivo al reato tenuto dall'imputato, il quale, oltre a rendere dichiarazioni confessorie, aveva preso pubblicamente le distanze dalla vita precedente. In ogni caso, non sono state chiarite le ragioni della maggiore riprovevolezza correlata alla reiterazione dell'illecito nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite. Non sono stati valutati elementi decisivi quali la distanza nel tempo dei fatti già giudicati, le eventuali carcerazioni intermedie ed il comportamento processuale. Parimenti, non vi è alcuna motivazione sulla pericolosità quale presupposto della misura di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone censure nel loro complesso infondate sicché è passibile di rigetto. 1. Il diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto afferma il ricorrente nel primo motivo, risulta giustificato con motivazione plausibile in fatto ed ineccepibile sul piano giuridico. Le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall'articolo 62 cod. pen. Per la giurisprudenza di legittimità il giudice nell'individuare gli elementi valorizzatili ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. CW1 deve attenersi ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen.; pertanto deve trattarsi di elementi attinenti alla gravità oggettiva del reato, alla colpevolezza o alla capacità a delinquere e quindi possono essere circostanze sia oggettive che soggettive È il giudice, caso per caso, a dover valutare la sussistenza di circostanze idonee ad integrare l'articolo 62 bis cod. peri, attraverso un giudizio di fatto in esito al quale può evidentemente pervenire anche alla decisione di escluderle con motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti, non essendo neanche necessario uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419, Sez. 5, n. 43952, del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e, da ultimo, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). In piena sintonia con gli illustrati principi, la Corte territoriale, anche richiamando la conforme sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, ha valorizzato ai fini di denegare l'invocato beneficio, sul piano oggettivo, la estrema 4 gravità del reato e l'efferatezza delle modalità esecutive (omicidio di camorra realizzato a costo di ledere l'integrità fisica di soggetti estranei); sul piano soggettivo, il contributo decisivo fornito all'azione delittuosa quale mandante e pianificatore del delitto. Sul piano del comportamento processuale, ha valutato negativamente l'atto confessorio, osservando che non solo l'imputato era stato raggiunto da altri elementi di colpevolezza da soli sufficienti a determinarne la condanna (le convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti cla più collaboratori di giustizia valutati attendibili soggettivamente ed oggettivamente), ma che l'ammissione degli addebiti era stata tardiva (a distanza di ventidue anni dal fatto). Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma in diritto conformi ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche motivato fgotrata sulla valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229 e Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454). 2. Il secondo motivo, relativo della premeditazione, non si confronta con il reale contenuto della motivazione ed è, comunque, infondato. La Corte di assise di appello ha ritenuto sufficiente ai fini dell'integrazione elemento ideologico e cronologico dell'aggravante in esame l'attività di programmazione e preparazione svolta dopo la deliberazione omicidiaria nei termini in cui era stata concordemente riferita da tutti i collaborati di giustizia. Risulta accertato, infatti, che prima di eseguire il mandato conferito dal AR era stato necessario compiere una serie di operazioni: scegliere i killers tra gli affilati e fornire loro i mezzi necessari per compiere l'azione, pianificare l'agguato mediante la ricerca della vittima ed il reperimento di un luogo sicuro dove i complici incaricati dell'esecuzione leetavo trovare rifugio una volta completata l'azione. Ritiene la Corte distrettuale che, a prescindere dal luogo dove AR aveva dato agli esecutori l'ordine di uccidere AN, indicato dal solo Maggio nella Spagna, tra l'insorgenza del proposito c:riminoso e l'attuazione di esso era comunque trascorso, proprio a causa della complessa pianificazione, un intervallo temporale apprezzabile e comunque tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La conclusione è rispettosa dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità È stato chiarito al riguardo che sono sintomi del radicamento e della persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del 5 proposito omicida il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01 e Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, Defina, Rv. 228510 - 01 secondo cui l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto che può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione) e che la premeditazione è configurabile anche in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione qualora, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01). 3. Il terzo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., censura genericamente l'apparato argomentativo che ha desunto l'uso del metodo mafioso dalle concrete modalità esecutive ritenute, per la loro violenza e spregiudicatezza, funzionale ad affermare la supremazia dei clan su quelli rivali operanti nello stesso territorio, quindi idonea, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) ed ha individuato la finalità mafiosa perseguita con l'azione delittuosa con l'obbiettivo del clan AR di consolidarsi e rafforzarsi nella guerra camorristica in corso di svolgimento (cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, deo 2009, Rv. 241577 - 01). 4. Il quarto motivo, relativo alla recidiva e alla libertà vigilata non è fondato. Come è stato di recente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, a n. 32318 del 30/03/2023 Sabbatini, Rv. 284878 - 01), il presupposto formale costituito dalla precedente condanna non è sufficiente ai fini della sussistenza ed operatività della recidiva. Ad esso deve sempre aggiungersi un presupposto sostanziale, individuato nella maggiore colpevolezza e pericolosità, in quanto implicitamente previsto, accanto a quelli espressamente descritti dall'art. 99 cod. pen., nella disposizione di facoltativo aggravamento della pena a seguito dell'accertamento di tali condizioni. La necessità di questo ulteriore presupposto pone un indissolubile collegamento tra la recidiva ed il nuovo delitto rispetto al quale essa opera in termini di adeguamento della risposta sanzionatoria. Ne segue che il giudice deve sempre valutare se e quanto tale delitto esprima una maggiore rimproverabilità, in quanto dimostrativo di un atteggiamento di indifferenza verso la legge, dell'assenza di un ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e, in conclusione, di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata oltre che di una maggiore attitudine a delinquere (cfr. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01). 6 Il giudizio sulla sussistenza del presupposto sostanziale della recidiva non può quindi ridursi alla mera constatazione della commissione di un nuovo delitto da parte del soggetto già condannato ma impone, di contro, un esame del percorso criminale del reo e della significatività del nuovo delitto che tenga conto di parametri della natura dei reati, della qualità delle condotte e del loro grado di offensività, il tipo di devianza di cui essi :sono il segno ed il loro livello di omogeneità, della distanza temporale, dell'eventuale occasionalità della ricaduta nel crimine (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte distrettuale, richiamando le argomentazioni alla sentenza di primo grado non oggetto di specifiche censure, ha desunto la maggiore riprovevolezza dell'illecito dalla pluralità e gravità dei reati commessi in precedenza ed a breve distanza temporale gli uni dagli altri (rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale) e dalle caratteristiche del nuovo reato strettamente agganciato al percorso criminale avviato da tempo dal condannato tanto da costituire un'evidente espressione di un allarmante progressione criminosa. Infine, sono generiche le critiche sul giudizio di effettiva pericolosità sociale del condannato in base al quale è stata applicata la misura di sicurezza dlela libertà vigilata. Alla Corte territoriale che ha posto a fondamento della decisione sul punto gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati già valutati per la recidiva, la difesa oppone l'intrapreso percorso di dissociazione dall'ambente camorristico già valutato carente e non significativo perché strumentale al godimento dei benefici in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile comune di Napoli, da liquidarsi nella misura di euro 6.500,00 e per DO Rosella Musico nella misura di euro 3.686,00, somma calcolata in applicazione dei criteri di cui artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto delle voci precisate nella nota depositata nonché dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Napoli che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma 24 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere RA ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. uditi i difensori: - avvocato ANDREA CAMARDA del foro di NAPOLI, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato FABIO MARIA FERRARI, difensore della parte civile COMUNE DI NAPOLI, come da Procura Speciale depositata all'odierna udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3783 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI RA Data Udienza: 24/11/2023 - avvocato SALVATORE IMPREDICE del foro dl NAPOLI, in difesa di AR RA, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato SERGIO MORRA del foro di NAPOLI, in difesa di AR RA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato SC AR colpevole del reato di omicidio di NN AN, aggravato dalle aggravanti della premeditazione, delle più persone riunite e del metodo e dalla finalità mafiosa. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 30 di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici del merito - fondata sulle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia LV Maggio, LV OS, CI NN SP ed RI TI e sui riscontri che le stesse avevano trovato nell'attività investigativa, oltre che nelle ammissioni dello stesso imputato - AR SC, recependo l'ordine impartito dal vertice dell'omonimo clan camorristico, aveva organizzato l'agguato ai danni di AN, ritenuto affiliato al clan avverso dei Rinaldi. In particolare, AR aveva distribuito i ruoli tra i concorrenti ed assegnato a Maggio, il ruolo di esecutore materiale, oltre fornire al gruppo incaricato della spedizione i mezzi necessari per la riuscita del piano omicidiario. 2. Ricorre AR, con due distinti atti di impugnazione, a firma dei suoi difensori di fiducia, avvocati Sergio Lino Morra e LV Impradice, affidati a quattro motivi che, vertendo sui medesimi capi della sentenza impugnata, sono sintetizzabili come segue, senza necessità di esposizione separata nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,e. 1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata - sostengono i difensori del ricorrente - si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del Giudice per le indagini preliminari, aderendovi acriticamente in violazione dei limiti entro i quali è ammsso dalla giurisprudenza di legittimità la motivazione per realtionem. La Corte di assise di appello ha ingiustificatamente trascurato i rilievi difensivi sulla valenza positiva delle dichiarazioni confessorie, sintomatiche per il loro contenuto di un effettivo percorso personale di resipiscenza e di dissociazione dal 2 contesto camorristico, liquidandole sbrigativamente come mero espediente per lucrare ulteriori benefici processuali a cagione della tardività e mancanza di decisività. Per converso, ha valorizzato oltremisura la personalità negativa dell'imputato e la gravità del fatto omicidiario, ignorando le circostanze favorevoli successive alla consumazione del reato e, soprattutto, l'effettiva portata della confessione, non circoscritta all'ammissione egli addebiti, ma estesa a gravi reati contestati in ulteriori procedimenti, e di consistenza tale da assumere una rilevanza decisiva nel compendio probatorio, caratterizzato da punti di criticità nella ricostruzione dei collaboratori di giustizia analiticamente indicati nell'atto di appello. Basti pensare che nessun collaboratore aveva riferito che AR ricopriva, all'epoca dell'omicidio, il ruolo di reggente del clan, come tale legittimato ad impartire ordini vincolanti per la consumazione di omicidi. Non a caso, altra autorità giudiziaria ha concesso a AR, con la sentenza acquisita in atti, in relazione ad addebiti della stessa natura di quello per cui procede ed in presenza di condizioni identiche a quelle valorizzate in questa sede dalla difesa, le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione. La Corte di assise di appello si è limitata, ancora una volta, a richiamare le argomentazioniel Giudice del primo grado del giudizio senza prendere in esame le censure esposte nei motivi di appello, che avevano messo in evidenza, da una parte, l'assenza di riscontri all'unica dichiarazione accusatoria valorizzata per ritenere sussistenti l'elemento cronologico e quello ideologico dell'aggravante e, dall'altra, l'elevata attendibilità della ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, il quale aveva escluso di essersi trovato in Spagna al momento della deliberazione dell'omicidio, precisando che la decisione di uccidere AN era stata presa estemporaneamente qualche ora prima dell'agguato, al fine di evitare che lo stesso facesse irruzione in un covo del clan. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Sia il metodo che il fine di agevolazione mafiosa sono stati desunti con argomentazioni apodittiche, a cominciare da quella imperniata sul contesto di guerra all'epoca esistente tra i clan rivali, senza l'indicazione di specifici elementi fattuali o sintomatici della capacità intimidatrice che il clan AR avrebbe sfruttato per la consumazione del reato o comunque dimostrativi dei vantaggi perseguiti dal sodalizio che hanno formato oggetto del dolo specifico. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 99 e 230 cod. pen. in ordine alla recidiva e alla libertà vigilata. 3 \O'\ La Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente il richiamo alle risultanze del certificato del casellario giudiziale senza prendere in considerazione il comportamento successivo al reato tenuto dall'imputato, il quale, oltre a rendere dichiarazioni confessorie, aveva preso pubblicamente le distanze dalla vita precedente. In ogni caso, non sono state chiarite le ragioni della maggiore riprovevolezza correlata alla reiterazione dell'illecito nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite. Non sono stati valutati elementi decisivi quali la distanza nel tempo dei fatti già giudicati, le eventuali carcerazioni intermedie ed il comportamento processuale. Parimenti, non vi è alcuna motivazione sulla pericolosità quale presupposto della misura di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone censure nel loro complesso infondate sicché è passibile di rigetto. 1. Il diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto afferma il ricorrente nel primo motivo, risulta giustificato con motivazione plausibile in fatto ed ineccepibile sul piano giuridico. Le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall'articolo 62 cod. pen. Per la giurisprudenza di legittimità il giudice nell'individuare gli elementi valorizzatili ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. CW1 deve attenersi ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen.; pertanto deve trattarsi di elementi attinenti alla gravità oggettiva del reato, alla colpevolezza o alla capacità a delinquere e quindi possono essere circostanze sia oggettive che soggettive È il giudice, caso per caso, a dover valutare la sussistenza di circostanze idonee ad integrare l'articolo 62 bis cod. peri, attraverso un giudizio di fatto in esito al quale può evidentemente pervenire anche alla decisione di escluderle con motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti, non essendo neanche necessario uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419, Sez. 5, n. 43952, del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e, da ultimo, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). In piena sintonia con gli illustrati principi, la Corte territoriale, anche richiamando la conforme sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, ha valorizzato ai fini di denegare l'invocato beneficio, sul piano oggettivo, la estrema 4 gravità del reato e l'efferatezza delle modalità esecutive (omicidio di camorra realizzato a costo di ledere l'integrità fisica di soggetti estranei); sul piano soggettivo, il contributo decisivo fornito all'azione delittuosa quale mandante e pianificatore del delitto. Sul piano del comportamento processuale, ha valutato negativamente l'atto confessorio, osservando che non solo l'imputato era stato raggiunto da altri elementi di colpevolezza da soli sufficienti a determinarne la condanna (le convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti cla più collaboratori di giustizia valutati attendibili soggettivamente ed oggettivamente), ma che l'ammissione degli addebiti era stata tardiva (a distanza di ventidue anni dal fatto). Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma in diritto conformi ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche motivato fgotrata sulla valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229 e Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454). 2. Il secondo motivo, relativo della premeditazione, non si confronta con il reale contenuto della motivazione ed è, comunque, infondato. La Corte di assise di appello ha ritenuto sufficiente ai fini dell'integrazione elemento ideologico e cronologico dell'aggravante in esame l'attività di programmazione e preparazione svolta dopo la deliberazione omicidiaria nei termini in cui era stata concordemente riferita da tutti i collaborati di giustizia. Risulta accertato, infatti, che prima di eseguire il mandato conferito dal AR era stato necessario compiere una serie di operazioni: scegliere i killers tra gli affilati e fornire loro i mezzi necessari per compiere l'azione, pianificare l'agguato mediante la ricerca della vittima ed il reperimento di un luogo sicuro dove i complici incaricati dell'esecuzione leetavo trovare rifugio una volta completata l'azione. Ritiene la Corte distrettuale che, a prescindere dal luogo dove AR aveva dato agli esecutori l'ordine di uccidere AN, indicato dal solo Maggio nella Spagna, tra l'insorgenza del proposito c:riminoso e l'attuazione di esso era comunque trascorso, proprio a causa della complessa pianificazione, un intervallo temporale apprezzabile e comunque tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La conclusione è rispettosa dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità È stato chiarito al riguardo che sono sintomi del radicamento e della persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del 5 proposito omicida il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01 e Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, Defina, Rv. 228510 - 01 secondo cui l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto che può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione) e che la premeditazione è configurabile anche in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione qualora, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01). 3. Il terzo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., censura genericamente l'apparato argomentativo che ha desunto l'uso del metodo mafioso dalle concrete modalità esecutive ritenute, per la loro violenza e spregiudicatezza, funzionale ad affermare la supremazia dei clan su quelli rivali operanti nello stesso territorio, quindi idonea, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01) ed ha individuato la finalità mafiosa perseguita con l'azione delittuosa con l'obbiettivo del clan AR di consolidarsi e rafforzarsi nella guerra camorristica in corso di svolgimento (cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, deo 2009, Rv. 241577 - 01). 4. Il quarto motivo, relativo alla recidiva e alla libertà vigilata non è fondato. Come è stato di recente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, a n. 32318 del 30/03/2023 Sabbatini, Rv. 284878 - 01), il presupposto formale costituito dalla precedente condanna non è sufficiente ai fini della sussistenza ed operatività della recidiva. Ad esso deve sempre aggiungersi un presupposto sostanziale, individuato nella maggiore colpevolezza e pericolosità, in quanto implicitamente previsto, accanto a quelli espressamente descritti dall'art. 99 cod. pen., nella disposizione di facoltativo aggravamento della pena a seguito dell'accertamento di tali condizioni. La necessità di questo ulteriore presupposto pone un indissolubile collegamento tra la recidiva ed il nuovo delitto rispetto al quale essa opera in termini di adeguamento della risposta sanzionatoria. Ne segue che il giudice deve sempre valutare se e quanto tale delitto esprima una maggiore rimproverabilità, in quanto dimostrativo di un atteggiamento di indifferenza verso la legge, dell'assenza di un ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e, in conclusione, di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata oltre che di una maggiore attitudine a delinquere (cfr. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01). 6 Il giudizio sulla sussistenza del presupposto sostanziale della recidiva non può quindi ridursi alla mera constatazione della commissione di un nuovo delitto da parte del soggetto già condannato ma impone, di contro, un esame del percorso criminale del reo e della significatività del nuovo delitto che tenga conto di parametri della natura dei reati, della qualità delle condotte e del loro grado di offensività, il tipo di devianza di cui essi :sono il segno ed il loro livello di omogeneità, della distanza temporale, dell'eventuale occasionalità della ricaduta nel crimine (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte distrettuale, richiamando le argomentazioni alla sentenza di primo grado non oggetto di specifiche censure, ha desunto la maggiore riprovevolezza dell'illecito dalla pluralità e gravità dei reati commessi in precedenza ed a breve distanza temporale gli uni dagli altri (rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale) e dalle caratteristiche del nuovo reato strettamente agganciato al percorso criminale avviato da tempo dal condannato tanto da costituire un'evidente espressione di un allarmante progressione criminosa. Infine, sono generiche le critiche sul giudizio di effettiva pericolosità sociale del condannato in base al quale è stata applicata la misura di sicurezza dlela libertà vigilata. Alla Corte territoriale che ha posto a fondamento della decisione sul punto gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati già valutati per la recidiva, la difesa oppone l'intrapreso percorso di dissociazione dall'ambente camorristico già valutato carente e non significativo perché strumentale al godimento dei benefici in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile comune di Napoli, da liquidarsi nella misura di euro 6.500,00 e per DO Rosella Musico nella misura di euro 3.686,00, somma calcolata in applicazione dei criteri di cui artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto delle voci precisate nella nota depositata nonché dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Napoli che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma 24 novembre 2023.