TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4275 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/12/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Lanusei.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/12/1995 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Lanusei, anno 1995, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SInori e in Lanusei il CP_1 Parte_1
9.12.1995, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lanusei del 1995, al n. 24, Parte II, serie A, disponendo che vengano apportate le dovute annotazioni nei Registri dello Stato Civile, presso gli uffici competenti.
Pag. 2 di 3 2) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1
5 di ogni mese, alla SI , mediante bonifico bancario, CP_1
l'assegno di mantenimento di € 300,00 (trecento/00), per il figlio Per_1 convivente con la madre e studente universitario;
somma che dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge.
3) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella Parte_1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche relative all'iscrizione alla scuola, spese universitarie, libri scolastici, mediche non coperte da servizio sanitario nazionale esclusi i farmaci da banco da includere nelle spese ordinarie e altre spese non prevedibili da concordare previamente, quali gite, viaggi d'istruzione a titolo esemplificativo) da sostenere in favore del figlio . Per_1
4) Dare atto che nessun assegno deve corrispondere il per il Pt_1 mantenimento del figlio economicamente indipendente. Per_2
5) Dare atto che la SI.ra e il SI. essendo CP_1 Parte_1 economicamente autosufficienti, riconoscono e dichiarano di non aver diritto a ricevere dal coniuge l'assegno di divorzio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4275 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/12/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Lanusei.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/12/1995 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Lanusei, anno 1995, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SInori e in Lanusei il CP_1 Parte_1
9.12.1995, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lanusei del 1995, al n. 24, Parte II, serie A, disponendo che vengano apportate le dovute annotazioni nei Registri dello Stato Civile, presso gli uffici competenti.
Pag. 2 di 3 2) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1
5 di ogni mese, alla SI , mediante bonifico bancario, CP_1
l'assegno di mantenimento di € 300,00 (trecento/00), per il figlio Per_1 convivente con la madre e studente universitario;
somma che dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge.
3) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella Parte_1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche relative all'iscrizione alla scuola, spese universitarie, libri scolastici, mediche non coperte da servizio sanitario nazionale esclusi i farmaci da banco da includere nelle spese ordinarie e altre spese non prevedibili da concordare previamente, quali gite, viaggi d'istruzione a titolo esemplificativo) da sostenere in favore del figlio . Per_1
4) Dare atto che nessun assegno deve corrispondere il per il Pt_1 mantenimento del figlio economicamente indipendente. Per_2
5) Dare atto che la SI.ra e il SI. essendo CP_1 Parte_1 economicamente autosufficienti, riconoscono e dichiarano di non aver diritto a ricevere dal coniuge l'assegno di divorzio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3