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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena OR Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6321/2025 R.G. promossa da
, nata il [...] a [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Firenze, rappresentata e difesa dall'Avv. Cathy La Torre del Foro di Bologna presso il cui studio in
Bologna, in Via Cairoli n. 9, indirizzo P.E.C. è elettivamente Email_1 domiciliata
Parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di attribuzione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: “come da atto introduttivo” ovvero “In via principale disporre la rettifica dei dati anagrafici di nata a [...] il [...], con modifica del Parte_1 genere anagrafico da femminile in maschile e del prenome da in ” e per l'effetto, Pt_1 Per_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile Competente la rettifica dell'atto di nascita di Parte_1
(Atto n. 1220 parte 2 serie B3 – Comune di Firenze), con modifica del genere anagrafico da
[...] femminile in maschile e del prenome da ” in ”. In via principale accertare, a seguito Pt_1 Per_1 della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere da parte di Pt_1
alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto,
[...] precisando che la stessa potrà sottoporsi liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere senza la previa autorizzazione del Tribunale.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenga necessaria una pronuncia autorizzativa, autorizzare nata a [...] il [...], agli Parte_1 interventi chirurgici di conferma di genere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al P.M. - che è nubile, non ha figli - ha esposto di essere Parte_1 anagraficamente di sesso femminile ma di aver evidenziato, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale nettamente maschile, di aver manifestato profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, di essersi quindi rivolta nel 2021 all'Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi di Firenze dove ha avviato un percorso di affermazione di genere e un iter psicoclinico- diagnostico a seguito del quale è stata riscontrata la presenza di un quadro di disforia/Incongruenza di genere da donna a uomo. La ricorrente ha altresì esposto che nell'ottobre 2022 ha intrapreso una terapia mascolinizzante, sotto il controllo dell'equipe medica dell'Ospedale Careggi, tutt'oggi in corso, a seguito della quale ha presentato una consistente modifica dei tratti fenotipici che ha favorito il percorso di transizione sociale già intrapreso dalla ricorrente che vive stabilmente come uomo adoperando il nome di . Ha infine Per_1 rilevato come la transizione sia frutto di una scelta seria, stabile e definitiva e come il processo di mascolinizzazione sia divenuto irreversibile.
All'udienza del 24.09.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata. che ha Parte_1 aspetto, voce, movenze ed abbigliamento maschile, ha confermato di non essersi mai identificata con il genere femminile, di aver preso consapevolezza della propria disforia durante l'adolescenza e di essersi rivolta nel maggio 2021 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di Careggi e dopo il percorso psicologico di aver avuto la diagnosi di disforia nel 2022 e conseguentemente di aver iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti. Ha rappresentato il proprio disagio a livello sociale e la difficoltà che incontra quando deve esibire i propri documenti a causa della non rispondenza tra i documenti e il proprio aspetto fisico;
ha dichiarato di trarre beneficio psicologico dai cambiamenti fisici ottenuti con le terapie ormonali e di avere l'intenzione di effettuare gli interventi chirurgici di riassegnazione di genere. Ha inoltre manifestato la consapevolezza della irreversibilità della transizione e rappresentato che ormai, nell'ambito sociale in cui vive, si rivolgono a lui al maschile e lo chiamano . Per_2
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di Careggi, proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc, all'udienza del 24.09.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e vista la dichiarazione della parte di superamento del limite reddituale veniva revocato il patrocinio a spese dello Stato.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEDU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che “ (all'anagrafe cui Per_1 Pt_1 Pt_1 di seguito ci riferiremo al maschile in rispetto della sua identità di genere maschile, nato a [...]
(FI) il 23/10/2002 e residente a [...] è in carico presso il nostro
Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere da Maggio 2021 per una valutazione della propria identità di genere e del percorso da seguire al fine del benessere psicologico e del buon funzionamento nei vari ambiti di vita….Dalla valutazione psicodiagnostica emerge una stabile identità di genere completamente maschile di tipo binario associata a forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere.
Coerentemente parla di sé al maschile e da quasi sei anni vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita con riferito benessere.
In conclusione i medici hanno certificato che “sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, si certifica che presenta quadro di Incongruenza/Disforia di genere (IG/DG) Per_1 secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM-5 (codice 302.85). La persona, infatti, presenta un'evidente
e persistente identificazione con il genere maschile, associata a disagio clinicamente significativo”
“Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. Non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere” e che
“la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschili e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e premetterebbero l'acquisizione di un migliore equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità Per_1 maschile e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e compromettere il funzionamento psicologico”
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere maschile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tanto da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Risulta provato, altresì, il compimento del percorso di affermazione di genere mediante i trattamenti ormonali e il sostegno psicologico.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato, le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice e le modificazioni già intervenute appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di riassegnazione e di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili a cui intende sottoporsi Parte_1
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di , nata il [...] in Parte_1
Firenze, C.F. , residente a [...], trascritti presso C.F._1 il Comune di Firenze, n. 1220, parte 2, serie B3, anno 2002, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da ” a ”. Pt_1 Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile e che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.11.2025 su relazione del Giudice Serena
OR
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena OR Dott.ssa Silvia Governatori