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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 420/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03150007755U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE FATTO
Resistente_11.Con ricorso iscritto al n. R.G. 228/2021, la società , in qualità di Nominativo_1 Società_2coobbligata solidale , titolare dell'impresa individuale “ ” con Luogo_1sede in , operante quale Centro Trasmissione Dati (CTD), impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'avviso di accertamento n. M03150007755U, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'anno d'imposta 2015, concernente l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998.
Con il suddetto atto l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato l'imposta unica ritenuta evasa, determinata in euro 79.350,69, oltre interessi e sanzioni amministrative.
2.L'atto impositivo traeva origine da attività istruttoria svolta dall'Ufficio doganale unitamente alla Guardia di Finanza di Andria, nel cui ambito veniva accertato che il Centro Trasmissione Dati
Società_2“ ” aveva svolto, in modo continuativo, attività di raccolta e trasmissione di dati di
Resistente_1gioco per conto del bookmaker estero , non collegata al totalizzatore nazionale dell'Agenzia.
In assenza di elementi documentali forniti dalla parte idonei a ricostruire analiticamente l'ammontare delle giocate effettuate e il volume della raccolta di gioco da assoggettare ad imposta, la base imponibile era stata ricostruita induttivamente, facendo applicazione del criterio del triplo della media provinciale della raccolta delle scommesse, assumendo quale riferimento la raccolta media registrata nella provincia secondo i dati del totalizzatore nazionale.
Nel ricorso introduttivo la società deduceva, in sintesi, la necessità di sospendere il giudizio e rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea plurime questioni interpretative in ordine alla compatibilità della disciplina nazionale con gli artt. 52, 56 e ss. TFUE, nonché sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014. Eccepiva ancora la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, e omessa traduzione e notifica dell'atto in lingua inglese, deducendo la lesione del diritto di difesa. Contestava inoltre l'erronea determinazione dell'imposta e l'illegittima applicazione, per l'anno 2015, del criterio di determinazione forfetaria introdotto dalla legge n. 190 del 2014.
Nel merito, la ricorrente sosteneva l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta unica. Deduceva altresì la contrarietà della normativa interna al diritto dell'Unione europea e ai principi costituzionali, nonché l'illegittimità delle sanzioni irrogate, invocando, in subordine, la disapplicazione delle disposizioni nazionali ritenute incompatibili per obiettive condizioni di incertezza.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che contestava puntualmente tutte le doglianze di parte ricorrente, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento, la corretta individuazione dei soggetti passivi dell'imposta unica e la piena applicabilità del metodo induttivo utilizzato per la determinazione della base imponibile, in considerazione dell'assenza di dati analitici validabili e della mancata contabilizzazione delle giocate nel totalizzatore nazionale.
4.La Commissione tributaria provinciale di Bari, Sezione 3, con sentenza n. 68/2022, pronunciata all'udienza del 20 settembre 2021 e depositata in data 11 gennaio 2022, rigettava le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla ricorrente, ritenendo infondate le eccezioni di nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per omessa traduzione in lingua inglese, nonché insussistenti i dedotti profili di illegittimità costituzionale e unionale della disciplina impositiva e gli ulteriori residui motivi.
Nel merito, il giudice di primo grado, tuttavia, accoglieva il ricorso limitatamente al quantum debeatur, ritenendo erronea l'applicazione, per l'anno d'imposta 2015, del criterio di determinazione forfetaria basato sul triplo della media provinciale della raccolta, in quanto introdotto con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta 2016. Conseguentemente disponeva la rideterminazione dell'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, nonché la riduzione delle sanzioni in misura proporzionale alla nuova base imponibile.
5.Avverso tale decisione ha proposto appello principale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, censurando la sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità, per l'anno 2015, della disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2014 e sostenendo che il criterio del triplo della media provinciale della raccolta dovesse ritenersi legittimamente applicabile anche all'annualità oggetto di accertamento.
L'Ufficio ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata e la conferma integrale dell'avviso di accertamento.
6.Si è costituita in giudizio la Resistente_1, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Con le medesime controdeduzioni e contestuale appello incidentale, (circa 123 pagine) censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le ulteriori doglianze, reiterando in sintesi: i. in via pregiudiziale le richieste di sospensione per rinvio alla Corte di Giustizia UE ed alla Corte costituzionale per questione di legittimità; ii. in via preliminare le eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 7 Statuto e per mancata traduzione dell'atto; iii. In via principale le eccezioni di insussistenza dei presupposti dell'imposta unica, nonché di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea e con i principi costituzionali, insistendo per l'integrale annullamento dell'atto impositivo;
iv. Invia gradata l'annullamento delle sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Nominativo_2Con atto depositato il 15 ottobre 2023, uno dei due difensori, nello specifico l'Avv. , ha comunicato la propria rinuncia al mandato professionale. L'assistenza e rappresentanza difensive sono comunque rimaste impregiudicate stante la presenza dell'ulteriore difensore costituito.
MOTIVAZIONE 7.L'appello dell'ufficio è fondato e va accolto. Contestualmente va rigettato l'appello incidentale in quanto infondato come di seguito esposto.
Come rilevasi dalla sintesi sub facto, l'appellante censura il decisum del primo giudice laddove ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 1 co. 296 L.208/2015 (accertamento induttivo) da parte dell'ufficio mediante determinazione dell'imposta evasa secondo il criterio del calcolo del triplo della media della raccolta provinciale.
La censura è fondata.
La Corte osserva che il legislatore (Legge di stabilità 2015) ha previsto per i soggetti di cui alla fattispecie qui in discussione un meccanismo peculiare, (in deroga a quanto previsto da D.L.
98/2011), secondo cui tali soggetti avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante apposito procedimento amministrativo, statuito con decorrenza 1/1/2015.
Tale regolarizzazione non è stata tuttavia posta in essere dall'accertato sicché l'ufficio nell'applicazione della determinazione dell'imposta si è attenuta al disposto dell'art. 1, co.644 della legge 190/2014, da applicarsi, nella fattispecie. Invero il contribuente non può invocare l'art. 1, co.
926 L.208/2015, in quanto per i soggetti ivi previsti e che non si sono avvalsi della citata
“regolarizzazione” tale norma opera soltanto dal 1/1/2016.
8.Da tanto si desume l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice sul punto per non aver conseguentemente essersi attenuto all'operato correttamente seguito dall'ufficio e cioè al co. 644 art. 1 L. 190/2014.
Sicché non avendo l'accertato fornito nemmeno documentazione contabile ed (anche) extracontabile tale da poter determinare con analitica, puntuale certezza l'imponibile ex lege, l'ufficio ha dovuto legittimamente procedere ex art. 24 DL 98/2011 (induttivamente) come da relativo atto (criterio forfettario della determinazione dell'imponibile con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia di ubicazione dell'esercizio). Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale.
9.Quanto ai motivi tutti inerenti l'appello incidentale la Corte lo rigetta in quanto infondato. E osserva anche quanto di seguito.
a) Quanto all'asserita nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 7 Legge 212/2000 la Corte ritiene priva di pregio la relativa censura, secondo cui l'atto impositivo sarebbe privo della “chiara indicazione” dell'autorità competente per il giudizio di impugnazione e l'indirizzo PEC dell'ufficio impositore.
Al contrario, come da granitico, quanto monofilattico orientamento del Giudice Superiore (anche a
SS.UU.), gli appellanti incidentali non soltanto hanno omesso di provare “concretamente” quale il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, ma hanno anche dimostrato di essere nel pieno possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi. Tanto da aver, oltretutto, svolto corpose e circostanziate contestazioni anche di merito sviluppate in oltre 100 pagine.
Tale censura va quindi, come le precedenti, dichiarata infondata in uno - (per le stesse ragioni appena esposte) – a quella svolta per l'asserita omessa allegazione della traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.
b) Quanto all'asserita inesistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta la Corte osserva:
E' pacifico che nella fattispecie il contribuente sia soggetto passivo di imposta, (in uno alla solidarietà del soggetto estero) come individuati dall'Ente impositore, ex art. 1/3 D.Lgs. 504/98 (e art. 1
L.220/2010), essendo stato acclarato che lo stesso è risultato “l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive”. E tale soggettività passiva sussiste, al contrario di quanto asserito dagli appellanti, ogni qualvolta la “raccolta” delle scommesse avvenga “in assenza di concessione” o di inefficacia della concessione già rilasciata dai Monopoli di Stato. E l'attività illecita di raccolta di scommesse sportive risulta ineludibilmente dai relativi atti redatti e “documenti depositati” dall'Ufficio
Dogane e fidefacienti fino a querela di falso e in punto di fatto. Ovvero è stato acclarato che il centro raccolta poneva in essere a) l'accettazione delle scommesse;
b) la ricezione delle relative somme di denaro;
c) la consegna al giocatore della relativa documentazione in uno al pagamento delle vincite eventuali.
c) Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale (pag.81/82 dell'appello incidentale) lo stesso va rigettato per le argomentazioni già svolte sub b) da questa Corte aggiungendosi che essendosi realizzato l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano sussiste anche il requisito della territorialità essendo ininfluente la circostanza che l'attività venga svolta per conto di bookmakers aventi sede all'estero (cfr. C. Costituzionale n. 27/2018). d) Quanto al terzo e quarto motivo gli stessi possono trattarsi congiuntamente e sono comunque infondati (per inesistenza della violazione libertà prestazione servizi e incompatibilità delle norme nazionali e in quelle comunitarie). La tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero infatti di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta, per effetto della traslazione del tributo sulle quote/scommettitore, è totalmente da rigettarsi.
Nella fattispecie è vero il contrario. E cioè i bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta (CTD) sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica – come accertato dall'Ufficio Doganale – in quanto si sono sottratti volontariamente nei fatti alle norme regolatorie italiane di settore. E tanto
(verosimilmente) al fine di poter usufruire dell'aliquota fiscale più vantaggiosa prevista all'estero, in uno alla riscontrata totale omissione da parte del CTD del versamento dell'imposta unica sulle scommesse prevista ex lege.
Sul punto, peraltro, proprio la Corte Costituzionale ebbe già a sottolineare la totale libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido (Corte Costituzionale
n. 27/2018 citata dal contribuente).
e) Quanto alla evocata richiesta di disapplicazione delle sanzioni (pag. 108 appello incidentale) la stessa non è sufficientemente e idoneamente motivata e comunque si disvela infondata alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale (già consolidatasi) sussistente ante provvedimenti addottati dall'ufficio nella fattispecie (e ut supra citati da questa Corte), sicché nemmeno può invocarsi l'art. 6
D.Lgs. 471/1997 ai fini della inapplicabilità delle sanzioni non ravvisandosi cioè obbiettive condizioni di incertezze e vieppiù la asserita violazione del legittimo affidamento.
f) Quanto alla presunta violazione dell'art. 53/ 3 e 97 della Carta Costituzionale per illegittimità
Costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 504/98 la doglianza è non soltanto confusa ma non dispiega il perché
e nemmeno il quommodo delle illegittimità asserite. Ad ogni modo l'eccezione è assorbita dalle ragioni già svolte da questa Corte, ripetesi, sub d) e va rigettata in uno a tutte quelle svolte da lettere sub a) a f). Assorbite ulteriori censure.
La Corte accoglie l'appello dell'ufficio e rigetta tutti i motivi svolti con l'appello incidentale in quanto totalmente infondati.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie l'appello principale come da parte motiva. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 quanto al grado di appello. Bari, 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
MA AR
Il Presidente
NO LI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 420/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03150007755U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE FATTO
Resistente_11.Con ricorso iscritto al n. R.G. 228/2021, la società , in qualità di Nominativo_1 Società_2coobbligata solidale , titolare dell'impresa individuale “ ” con Luogo_1sede in , operante quale Centro Trasmissione Dati (CTD), impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'avviso di accertamento n. M03150007755U, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'anno d'imposta 2015, concernente l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998.
Con il suddetto atto l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato l'imposta unica ritenuta evasa, determinata in euro 79.350,69, oltre interessi e sanzioni amministrative.
2.L'atto impositivo traeva origine da attività istruttoria svolta dall'Ufficio doganale unitamente alla Guardia di Finanza di Andria, nel cui ambito veniva accertato che il Centro Trasmissione Dati
Società_2“ ” aveva svolto, in modo continuativo, attività di raccolta e trasmissione di dati di
Resistente_1gioco per conto del bookmaker estero , non collegata al totalizzatore nazionale dell'Agenzia.
In assenza di elementi documentali forniti dalla parte idonei a ricostruire analiticamente l'ammontare delle giocate effettuate e il volume della raccolta di gioco da assoggettare ad imposta, la base imponibile era stata ricostruita induttivamente, facendo applicazione del criterio del triplo della media provinciale della raccolta delle scommesse, assumendo quale riferimento la raccolta media registrata nella provincia secondo i dati del totalizzatore nazionale.
Nel ricorso introduttivo la società deduceva, in sintesi, la necessità di sospendere il giudizio e rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea plurime questioni interpretative in ordine alla compatibilità della disciplina nazionale con gli artt. 52, 56 e ss. TFUE, nonché sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014. Eccepiva ancora la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, e omessa traduzione e notifica dell'atto in lingua inglese, deducendo la lesione del diritto di difesa. Contestava inoltre l'erronea determinazione dell'imposta e l'illegittima applicazione, per l'anno 2015, del criterio di determinazione forfetaria introdotto dalla legge n. 190 del 2014.
Nel merito, la ricorrente sosteneva l'insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta unica. Deduceva altresì la contrarietà della normativa interna al diritto dell'Unione europea e ai principi costituzionali, nonché l'illegittimità delle sanzioni irrogate, invocando, in subordine, la disapplicazione delle disposizioni nazionali ritenute incompatibili per obiettive condizioni di incertezza.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che contestava puntualmente tutte le doglianze di parte ricorrente, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento, la corretta individuazione dei soggetti passivi dell'imposta unica e la piena applicabilità del metodo induttivo utilizzato per la determinazione della base imponibile, in considerazione dell'assenza di dati analitici validabili e della mancata contabilizzazione delle giocate nel totalizzatore nazionale.
4.La Commissione tributaria provinciale di Bari, Sezione 3, con sentenza n. 68/2022, pronunciata all'udienza del 20 settembre 2021 e depositata in data 11 gennaio 2022, rigettava le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla ricorrente, ritenendo infondate le eccezioni di nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per omessa traduzione in lingua inglese, nonché insussistenti i dedotti profili di illegittimità costituzionale e unionale della disciplina impositiva e gli ulteriori residui motivi.
Nel merito, il giudice di primo grado, tuttavia, accoglieva il ricorso limitatamente al quantum debeatur, ritenendo erronea l'applicazione, per l'anno d'imposta 2015, del criterio di determinazione forfetaria basato sul triplo della media provinciale della raccolta, in quanto introdotto con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta 2016. Conseguentemente disponeva la rideterminazione dell'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, nonché la riduzione delle sanzioni in misura proporzionale alla nuova base imponibile.
5.Avverso tale decisione ha proposto appello principale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, censurando la sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità, per l'anno 2015, della disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2014 e sostenendo che il criterio del triplo della media provinciale della raccolta dovesse ritenersi legittimamente applicabile anche all'annualità oggetto di accertamento.
L'Ufficio ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata e la conferma integrale dell'avviso di accertamento.
6.Si è costituita in giudizio la Resistente_1, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Con le medesime controdeduzioni e contestuale appello incidentale, (circa 123 pagine) censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le ulteriori doglianze, reiterando in sintesi: i. in via pregiudiziale le richieste di sospensione per rinvio alla Corte di Giustizia UE ed alla Corte costituzionale per questione di legittimità; ii. in via preliminare le eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 7 Statuto e per mancata traduzione dell'atto; iii. In via principale le eccezioni di insussistenza dei presupposti dell'imposta unica, nonché di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea e con i principi costituzionali, insistendo per l'integrale annullamento dell'atto impositivo;
iv. Invia gradata l'annullamento delle sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Nominativo_2Con atto depositato il 15 ottobre 2023, uno dei due difensori, nello specifico l'Avv. , ha comunicato la propria rinuncia al mandato professionale. L'assistenza e rappresentanza difensive sono comunque rimaste impregiudicate stante la presenza dell'ulteriore difensore costituito.
MOTIVAZIONE 7.L'appello dell'ufficio è fondato e va accolto. Contestualmente va rigettato l'appello incidentale in quanto infondato come di seguito esposto.
Come rilevasi dalla sintesi sub facto, l'appellante censura il decisum del primo giudice laddove ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 1 co. 296 L.208/2015 (accertamento induttivo) da parte dell'ufficio mediante determinazione dell'imposta evasa secondo il criterio del calcolo del triplo della media della raccolta provinciale.
La censura è fondata.
La Corte osserva che il legislatore (Legge di stabilità 2015) ha previsto per i soggetti di cui alla fattispecie qui in discussione un meccanismo peculiare, (in deroga a quanto previsto da D.L.
98/2011), secondo cui tali soggetti avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante apposito procedimento amministrativo, statuito con decorrenza 1/1/2015.
Tale regolarizzazione non è stata tuttavia posta in essere dall'accertato sicché l'ufficio nell'applicazione della determinazione dell'imposta si è attenuta al disposto dell'art. 1, co.644 della legge 190/2014, da applicarsi, nella fattispecie. Invero il contribuente non può invocare l'art. 1, co.
926 L.208/2015, in quanto per i soggetti ivi previsti e che non si sono avvalsi della citata
“regolarizzazione” tale norma opera soltanto dal 1/1/2016.
8.Da tanto si desume l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice sul punto per non aver conseguentemente essersi attenuto all'operato correttamente seguito dall'ufficio e cioè al co. 644 art. 1 L. 190/2014.
Sicché non avendo l'accertato fornito nemmeno documentazione contabile ed (anche) extracontabile tale da poter determinare con analitica, puntuale certezza l'imponibile ex lege, l'ufficio ha dovuto legittimamente procedere ex art. 24 DL 98/2011 (induttivamente) come da relativo atto (criterio forfettario della determinazione dell'imponibile con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia di ubicazione dell'esercizio). Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale.
9.Quanto ai motivi tutti inerenti l'appello incidentale la Corte lo rigetta in quanto infondato. E osserva anche quanto di seguito.
a) Quanto all'asserita nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 7 Legge 212/2000 la Corte ritiene priva di pregio la relativa censura, secondo cui l'atto impositivo sarebbe privo della “chiara indicazione” dell'autorità competente per il giudizio di impugnazione e l'indirizzo PEC dell'ufficio impositore.
Al contrario, come da granitico, quanto monofilattico orientamento del Giudice Superiore (anche a
SS.UU.), gli appellanti incidentali non soltanto hanno omesso di provare “concretamente” quale il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, ma hanno anche dimostrato di essere nel pieno possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi. Tanto da aver, oltretutto, svolto corpose e circostanziate contestazioni anche di merito sviluppate in oltre 100 pagine.
Tale censura va quindi, come le precedenti, dichiarata infondata in uno - (per le stesse ragioni appena esposte) – a quella svolta per l'asserita omessa allegazione della traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.
b) Quanto all'asserita inesistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta la Corte osserva:
E' pacifico che nella fattispecie il contribuente sia soggetto passivo di imposta, (in uno alla solidarietà del soggetto estero) come individuati dall'Ente impositore, ex art. 1/3 D.Lgs. 504/98 (e art. 1
L.220/2010), essendo stato acclarato che lo stesso è risultato “l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive”. E tale soggettività passiva sussiste, al contrario di quanto asserito dagli appellanti, ogni qualvolta la “raccolta” delle scommesse avvenga “in assenza di concessione” o di inefficacia della concessione già rilasciata dai Monopoli di Stato. E l'attività illecita di raccolta di scommesse sportive risulta ineludibilmente dai relativi atti redatti e “documenti depositati” dall'Ufficio
Dogane e fidefacienti fino a querela di falso e in punto di fatto. Ovvero è stato acclarato che il centro raccolta poneva in essere a) l'accettazione delle scommesse;
b) la ricezione delle relative somme di denaro;
c) la consegna al giocatore della relativa documentazione in uno al pagamento delle vincite eventuali.
c) Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale (pag.81/82 dell'appello incidentale) lo stesso va rigettato per le argomentazioni già svolte sub b) da questa Corte aggiungendosi che essendosi realizzato l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano sussiste anche il requisito della territorialità essendo ininfluente la circostanza che l'attività venga svolta per conto di bookmakers aventi sede all'estero (cfr. C. Costituzionale n. 27/2018). d) Quanto al terzo e quarto motivo gli stessi possono trattarsi congiuntamente e sono comunque infondati (per inesistenza della violazione libertà prestazione servizi e incompatibilità delle norme nazionali e in quelle comunitarie). La tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero infatti di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta, per effetto della traslazione del tributo sulle quote/scommettitore, è totalmente da rigettarsi.
Nella fattispecie è vero il contrario. E cioè i bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta (CTD) sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica – come accertato dall'Ufficio Doganale – in quanto si sono sottratti volontariamente nei fatti alle norme regolatorie italiane di settore. E tanto
(verosimilmente) al fine di poter usufruire dell'aliquota fiscale più vantaggiosa prevista all'estero, in uno alla riscontrata totale omissione da parte del CTD del versamento dell'imposta unica sulle scommesse prevista ex lege.
Sul punto, peraltro, proprio la Corte Costituzionale ebbe già a sottolineare la totale libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido (Corte Costituzionale
n. 27/2018 citata dal contribuente).
e) Quanto alla evocata richiesta di disapplicazione delle sanzioni (pag. 108 appello incidentale) la stessa non è sufficientemente e idoneamente motivata e comunque si disvela infondata alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale (già consolidatasi) sussistente ante provvedimenti addottati dall'ufficio nella fattispecie (e ut supra citati da questa Corte), sicché nemmeno può invocarsi l'art. 6
D.Lgs. 471/1997 ai fini della inapplicabilità delle sanzioni non ravvisandosi cioè obbiettive condizioni di incertezze e vieppiù la asserita violazione del legittimo affidamento.
f) Quanto alla presunta violazione dell'art. 53/ 3 e 97 della Carta Costituzionale per illegittimità
Costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 504/98 la doglianza è non soltanto confusa ma non dispiega il perché
e nemmeno il quommodo delle illegittimità asserite. Ad ogni modo l'eccezione è assorbita dalle ragioni già svolte da questa Corte, ripetesi, sub d) e va rigettata in uno a tutte quelle svolte da lettere sub a) a f). Assorbite ulteriori censure.
La Corte accoglie l'appello dell'ufficio e rigetta tutti i motivi svolti con l'appello incidentale in quanto totalmente infondati.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie l'appello principale come da parte motiva. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 quanto al grado di appello. Bari, 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
MA AR
Il Presidente
NO LI