Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 89
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio e rinvio alla Corte di Giustizia UE e Corte Costituzionale

    Il giudice di primo grado ha rigettato le questioni pregiudiziali e preliminari, ritenendole infondate.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 Statuto dei diritti del contribuente e omessa traduzione in inglese

    Il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per omessa traduzione in lingua inglese. La Corte di secondo grado ha ritenuto priva di pregio la censura, poiché la parte non ha provato il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa e ha dimostrato di essere nel pieno possesso degli elementi conoscitivi.

  • Rigettato
    Erronea determinazione dell'imposta e illegittima applicazione del criterio forfetario

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente al quantum debeatur, ritenendo erronea l'applicazione, per l'anno d'imposta 2015, del criterio di determinazione forfetaria basato sul triplo della media provinciale della raccolta. La Corte di secondo grado ha accolto l'appello dell'ufficio, ritenendo che il criterio del triplo della media provinciale della raccolta fosse legittimamente applicabile anche per l'annualità oggetto di accertamento.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta unica

    La Corte ha ritenuto che il contribuente sia soggetto passivo di imposta, essendo stato acclarato che è stato l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive in assenza di concessione o inefficacia della stessa. Ha altresì ritenuto sussistente il requisito della territorialità.

  • Rigettato
    Contrarietà della normativa interna al diritto dell'Unione europea e ai principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'inesistenza della violazione della libertà di prestazione di servizi e all'incompatibilità delle norme nazionali con quelle comunitarie. Ha altresì rigettato le doglianze relative alla presunta violazione dell'art. 53/3 e 97 della Costituzione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non sufficientemente motivata e comunque infondata, non ravvisandosi obbiettive condizioni di incertezza o violazione del legittimo affidamento.

  • Accolto
    Applicabilità del criterio del triplo della media provinciale della raccolta per l'anno 2015

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, affermando che il criterio del triplo della media provinciale della raccolta era legittimamente applicabile anche per l'anno 2015, in quanto l'ufficio si era attenuto al disposto dell'art. 1, co.644 della legge 190/2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 89
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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