Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2019, proposto da
ASI -OMISSIS-, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, sito in Lecce alla Via Duca D’Aosta n. 19;
contro
-OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
del diritto di credito del Consorzio -OMISSIS- nella misura di Euro 50.104,51, oltre IVA, ed interessi di mora, vantato nei confronti della -OMISSIS- S.n.c.;
nonché, per la condanna
della -OMISSIS- S.n.c. al pagamento in favore del Consorzio-OMISSIS-, della somma di Euro 50.104,51, oltre IVA, nonché gli interessi di mora, di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002, a titolo di contributo di infrastrutturazione, previsto dall’art. 8 del Regolamento per la Gestione dei suoli pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06 agosto 2015, dovuto da tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio per la gestione, la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CA EL e uditi per le parti i difensori Avv. G. Capozza, in sostituzione dell'Avv. F. Baldassarre, per la parte ricorrente, Avv. G. Calabro, in sostituzione dell'Avv. T. Millefiori, per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 maggio 2019 e depositato in data 6 giugno 2025, l’ASI -OMISSIS- – ente pubblico economico per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale - ha chiesto l’accertamento del suo diritto di credito e, per l’effetto, la condanna della -OMISSIS- S.n.c. al pagamento in favore del Consorzio-OMISSIS-, della somma di Euro 50.104,51, oltre IVA, nonché gli interessi di mora, di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002, a titolo di contributo di infrastrutturazione, previsto dall’art. 8 del Regolamento per la Gestione dei suoli pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06 agosto 2015, dovuto da tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio per la gestione, la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Sulla certa applicabilità del “Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce”, pubblicato sul BURP n. 112 del 06 agosto 2015.
II - Sul riconoscimento del debito da parte della Ditta “-OMISSIS- s.n.c.”.
III - Sulla incontrovertibile sussistenza del credito consortile.
Il 10 giugno 2019 si è costituita in giudizio la -OMISSIS-. S.n.c., depositando brevi note di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso avversario in relazione a tutte le domande nello stesso contenute.
Il 6 marzo 2025, l’ASI -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva nella quale, premesso di avere inoltrato al legale di controparte con nota a mezzo p.e.c. del 19 febbraio 2025 una proposta transattiva per definire il presente giudizio., e che rispetto alla detta proposta la Società -OMISSIS-. S.n.c., con nota a mezzo p,e,c, del 04 marzo 2025, ha chiesto una rateizzazione del debito per il contributo di infrastrutturazione nella misura ridotta in quattro rate ed una riduzione del compenso del sottoscritto procuratore, che è stata accettata dal Consorzio, ha reso noto che si è in attesa di perfezionare l’accordo transattivo e ha chiesto, quindi, un rinvio dell’udienza di discussione al fine di consentire alla ditta VARS di adempiere all’accordo transattivo con il pagamento delle rate concordate (quattro rate), e, conseguentemente, dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, salva l’eventualità in cui la Società VARS non dovesse rispettare gli impegni assunti.
Nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, i difensori delle parti hanno insistito nella richiesta di rinvio depositata in atti per le motivazioni ivi evidenziate. E’ stato disposto, quindi, il rinvio della causa per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
Il 25 novembre 2025, il difensore dell’ASI -OMISSIS- ha depositato una istanza con la quale, premesso che tra le parti si è addivenuti ad un accordo transattivo, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, in data 25 novembre 2025, il difensore dell’odierna parte ricorrente ha depositato una istanza con la quale ha reso noto che, tra le parti, è stato raggiunto un accordo transattivo, chiedendo, dunque, la cessazione della materia del contendere, ragion per cui, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, anche considerato l’epilogo della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA EL | IA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.