TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 99
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Accordo transattivo raggiunto tra le parti

    Il Collegio osserva che, in data 25 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato un'istanza con cui ha reso noto il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere". La giurisprudenza ha precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 99
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 99
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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