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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2365/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
RT ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6629/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241107352 IMP.SOGGIORNO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avviso di accertamento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento con cui Roma Capitale ha richiesto alla società ricorrente il pagamento di € 150.660,00 a titolo di Contributo di Soggiorno per l'anno 2020, oltre a sanzioni per € 45.198,00 e interessi per € 12.878,80.
La ricorrente chiede l'annullamento dell' avviso impugnato perché si fonda su un presupposto palesemente erroneo: la duplicazione dell'imposta dovuta per il primo trimestre 2020. Per la ricorrente, l'Amministrazione ha sommato illegittimamente l'importo di due comunicazioni trimestrali relative al medesimo periodo, di cui una sola correttamente presentata dalla ricorrente con un debito d'imposta di € 54.840,00 e l'altra, del medesimo importo e medesimo periodo, frutto di un evidente errore del sistema informatico dell'Ente.
Con la memoria di costituzione il comune di Roma Capitale relaziona di non aver validato né presentato alcuna comunicazione per conto del ricorrente. Eventuali errori sono dipesi dalla dichiarazione di parte e quindi nessuna responsabilità è imputabile a Roma Capitale, che si è limitata a recepire quanto inserito direttamente dal contribuente tramite credenziali personali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la documentazione prodotta e valutare l'opportunità di procedere a una rideterminazione delle sanzioni, fermo restando il diritto dell'Ente alla riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta per l'intera annualità 2020.
All' odierna pubblica udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Infatti sulla base di quanto documentato, risulta evidente che il contributo di soggiorno è stato calcolato sommando due comunicazioni relative allo stesso periodo -01.01.2020 al 31.03.2020 -per uno stesso numero di ospiti n. 2837, stesso numero di pernotti n. 9140 e stesso importo da versare di € 54.840,00. Il contributo va, pertanto, calcolato sul solo importo di € 54.840,00.
A dimostrazione delle buona fede della società, a causa delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia
COVID-19, ha richiesto, come previsto, la rateizzazione del dovuto per l'anno 2020, avvalendosi di una facoltà concessa dalla stessa Amministrazione e nel luglio 2022, Roma Capitale ha emesso dei piani di rateizzazione palesemente errati, che duplicavano gli importi che venivano immediatamente contestati, chiedendone l'annullamento e l'emissione di un nuovo provvedimento corretto per l'intera annualità 2020.
Ma nonostante la disponibilità manifestata il comune di Roma ad oggi non ha emesso alcun provvedimento correttivo.
È evidente che la società ha fatto legittimo affidamento sulle indicazioni ricevute dall'Amministrazione, attendendo i corretti strumenti per poter adempiere. In un simile contesto, addebitarle un contegno omissivo e sanzionarla è contrario ai più basilari principi di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto tra IS e contribuente
Ne consegue, pertanto, che l'importo accertato dovrà essere rideterminato da parte del comune di Roma
Capitale, conteggiando il quantum dovuto senza considerare la duplicazione debito d'imposta di € 54.840,00
e senza addebitare le sanzioni stante la buona fede e il corretto comportamento della società ricorrente.
Per tali motivi il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il comune di Roma Capitale alla refusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma lì, 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De LI LO LI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
RT ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6629/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241107352 IMP.SOGGIORNO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avviso di accertamento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento con cui Roma Capitale ha richiesto alla società ricorrente il pagamento di € 150.660,00 a titolo di Contributo di Soggiorno per l'anno 2020, oltre a sanzioni per € 45.198,00 e interessi per € 12.878,80.
La ricorrente chiede l'annullamento dell' avviso impugnato perché si fonda su un presupposto palesemente erroneo: la duplicazione dell'imposta dovuta per il primo trimestre 2020. Per la ricorrente, l'Amministrazione ha sommato illegittimamente l'importo di due comunicazioni trimestrali relative al medesimo periodo, di cui una sola correttamente presentata dalla ricorrente con un debito d'imposta di € 54.840,00 e l'altra, del medesimo importo e medesimo periodo, frutto di un evidente errore del sistema informatico dell'Ente.
Con la memoria di costituzione il comune di Roma Capitale relaziona di non aver validato né presentato alcuna comunicazione per conto del ricorrente. Eventuali errori sono dipesi dalla dichiarazione di parte e quindi nessuna responsabilità è imputabile a Roma Capitale, che si è limitata a recepire quanto inserito direttamente dal contribuente tramite credenziali personali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la documentazione prodotta e valutare l'opportunità di procedere a una rideterminazione delle sanzioni, fermo restando il diritto dell'Ente alla riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta per l'intera annualità 2020.
All' odierna pubblica udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Infatti sulla base di quanto documentato, risulta evidente che il contributo di soggiorno è stato calcolato sommando due comunicazioni relative allo stesso periodo -01.01.2020 al 31.03.2020 -per uno stesso numero di ospiti n. 2837, stesso numero di pernotti n. 9140 e stesso importo da versare di € 54.840,00. Il contributo va, pertanto, calcolato sul solo importo di € 54.840,00.
A dimostrazione delle buona fede della società, a causa delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia
COVID-19, ha richiesto, come previsto, la rateizzazione del dovuto per l'anno 2020, avvalendosi di una facoltà concessa dalla stessa Amministrazione e nel luglio 2022, Roma Capitale ha emesso dei piani di rateizzazione palesemente errati, che duplicavano gli importi che venivano immediatamente contestati, chiedendone l'annullamento e l'emissione di un nuovo provvedimento corretto per l'intera annualità 2020.
Ma nonostante la disponibilità manifestata il comune di Roma ad oggi non ha emesso alcun provvedimento correttivo.
È evidente che la società ha fatto legittimo affidamento sulle indicazioni ricevute dall'Amministrazione, attendendo i corretti strumenti per poter adempiere. In un simile contesto, addebitarle un contegno omissivo e sanzionarla è contrario ai più basilari principi di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto tra IS e contribuente
Ne consegue, pertanto, che l'importo accertato dovrà essere rideterminato da parte del comune di Roma
Capitale, conteggiando il quantum dovuto senza considerare la duplicazione debito d'imposta di € 54.840,00
e senza addebitare le sanzioni stante la buona fede e il corretto comportamento della società ricorrente.
Per tali motivi il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il comune di Roma Capitale alla refusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma lì, 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De LI LO LI