Sentenza 16 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di invasione di terreni o edifici altrui, l'elemento psicologico del reato può consistere in qualsiasi utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale. (Fattispecie in cui l'occupazione della rampa di accesso ad autorimessa è stata correlata al vantaggio derivante dalla reclamizzazione di una manifestazione musicale ed alla espressione della libertà imprenditoriale).
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- 1. Invasione di ufficio pubblico, non è reato se .. (Cass. 26234/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 agosto 2020
Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633) Il fatto La Corte d'appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2002, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
l. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
2. " Ilario Martella Consigliere
3. " Antonio S. Agrò Consigliere
4. " Francesco P. Gramendola Cons.Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA GI TR;
avverso la sentenza 11/10 Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta. dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 4/10/00 il Tribunale di Milano dichiarava LA GI TR colpevole dei reati di invasione arbitraria di immobili, perpetrati in Milano il 29/4/94, il 2/5/94, nonché dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, consumati in data 29/4/94 e in data 12/9/1996, e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla pena di giustizia.
Era ascritto al predetto di aver arbitrariamente invaso. al fine di occuparli i locali di proprietà della s.r.l. Garage Viareggio siti in Milano Via S. Gottardo 21, da lui in precedenza condotti in locazione ad uso commerciale, in ordine ai quali risultava sprovvisto all'epoca dei fatti, di un titolo giuridico, validamente opponibile ai terzi, che ne giustificasse l'occupazione, inoltre di aver opposto resistenza agli agenti, e ,n occasione dell'episodio del 29/4/94, erano intervenuti per verificare che detti locali fossero stati abusivamente occupati, nonché di aver opposto resistenza all'ufficiale giudiziario e agli agenti, che lo assistevano, in occasione del rilascio forzoso di un appartamento, sito in Milano Via Zenale,9, di cui era conduttore, senza averne più titolo, minacciando di dare fuoco all'immobile, e appiccando il fuoco alla porta di ingresso.
Gravata di appello dell'imputato, la sentenza veniva confermata dalla Corte territoriale, che dopo aver rigettato le eccezioni di nullità, concernenti la citazione in giudizio dei coimputati, la riunione dei due procedimenti penali, in cui la complessa vicenda giudiziaria era articolata, la composizione del collegio giudicante, di cui faceva parte un giudice ricusato, la emanazione della decisione in pendenza di un ricorso per legittima suspicione, ed infine la ritualità della perizia fonica (disattendeva le censure di merito e condivideva in pieno le argomentazioni e i rilievi del Tribunale.
Ricorrono avverso tale decisione sia il difensore che l'imputato personalmente e ne chiedono l'annullamento deducendo il primo nei motivi a sostegno: a) la carenza o comunque l'erronea valutazione delle questioni di nullità, di cui il giudice a quo aveva tenuto conto solo in modo apparente, laddove aveva ritenuto rituale la notifica della citazione a giudizio dei coimputati, avvenuta a mezzo posta "per compiuta giacenza", nonostante la pronuncia contraria della Corte Costituzionale (sentenza n. 346/1998) e carente l'interesse dell'appellante, nonostante il diritto all'integrità del contraddittorio, laddove aveva ritenuta corretta la riunione dei due procedimenti, nonostante la violazione dell'art. 491 co. 2 c.p.p. e d principio del giusto processo, laddove aveva ritenuto che nessuno ricorso per legittima suspicione o per ricusazione del giudice, risultava agli atti, mentre invece vi era stata una omissione da parte dell'ufficio tenuto a trasmettere gli atti agli organi competenti per il seguito di legge, laddove aveva ritenuta valida ed efficace perizia fonica, non tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte, ed omettendo immotivatamente di disporre la visione del filmato, girato in occasione dell'episodio del 12/9/1996; b) la nullità della sentenza per violazione degli articoli 516 e 522 c.p.p. in relazione all'occupazione verificatasi il 2/5/94, in ordine alla quale il fatto accertato e ritenuto in sentenza (occupazione della rampa del garage) era diverso da quello contestato nel capo di imputazione (occupazione dei locali dell'autorimessa); c) la violazione o l'erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. e il vizio motivazionale nella valutazione degli elementi costitutivi del reato e segnatamente dell'elemento intenzionale;
d) la violazione e l'erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art.337 c.p., e il vizio motivazionale nella valutazione degli elementi costitutivi del reato e segnatamente del requisito della violenza e della minaccia, nonché nel mancato apprezzamento della scriminante dell'atto arbitrario, quanto meno putativo;
e) la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 62 n. 1 c.p. il vizio motivazionale nell'aver la Corte territoriale negato la concessione dell'attenuante del motivo di particolare valore morale e sociale. Dello stesso tenore risultano i motivi redatti personalmente dall'imputato, il quale in aggiunta denunzia la illegittimità della sentenza, siccome affetta da dolo persecutorio da parte dei giudici di Milano e da falso ideologico.
Tanto premesso, osserva questa Corte che il ricorso è destituito di fondamento in tutte le sue articolazioni, e va pertanto rigettato. In sostanza il ricorrente introduce le stesse doglianze dedotte nei motivi di appello, sulle quali è già stata data esauriente risposta dalla Corte territoriale.
Ed invero, quanto all'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione ai due coindagati, una solo delle due è avvenuta a mezzo del servizio postale per "ultragiacenza", in violazione delle garanzie difensive, puntualizzate dalla decisione n. 346 del 23/9/1968 della Corte Costituzionale, mentre l'altra è invece avvenuta ritualmente nelle mani del difensore ex art. 161 c.p.p.. Per entrambe le eccezioni il giudice a quo ha correttamente rilevato la mancanza di interesse dell'imputato, non essendo specificato, se non con il generico riferimento all'integrità del contraddittorio, l'effetto pregiudizievole, derivante dal vizio di notificazione del decreto di citazione al coimputato. Del pari incensurabile si ravvisa la decisione delle Corte territoriale, che ha ritenuto legittima la riunione dei due procedimenti, avvenuta per connessione soggettiva in una fase, in cui la limitata istruttoria espletata per uno di essi, ben lo consentiva, ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, che in siffatta ipotesi non ravvisa nullità alcuna, né alcuna incidenza sui diritti di intervento e di assistenza dell'imputato (ex multis Cass.18/1/99 Franzin CED 213345).
Quanto alle richieste di ricusazione e di legittima suspicione, che la Corte territoriale non ha rinvenuto agli atti, la censura del ricorrente si manifesta generica, non essendo chiaro l'effetto paralizzante della solo prospettata omissione da parte dell'ufficio giudiziario, tenuto alla trasmissione delle istanze alle autorità giudiziarie competenti. Sul punto non è inutile richiamare il principio espresso da questa Corte, secondo il quale la decisione emessa in violazione del divieto per il giudice ricusato di partecipare al giudizio è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta (Cass. Sez VI 18/1/00 Anello CED 215592). Cosa che nel caso in esame non risulta essersi verificata. Per quanto riguarda poi la richiesta di legittima suspicione, rectius di rimessione del processo, soccorre la norma dell'art. 47 c.p.p., come corretta dalla Corte Cost.(sent. n. 353 del 22/10/96), a mente della quale la procedura de qua non sospende il processo in corso e non impedisce al giudice la decisione in attesa dell'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la relativa richiesta.
Sulla nullità della perizia fonica e sulla connessa richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, la risposta offerta dal giudice a quo è congrua ed esaustiva, laddove evidenzia l'assenza di profili di nullità nella procedura di espletamento della perizia di ufficio, e l'inutilità della sua rinnovazione, di fronte alle eccezioni di integrità del filmato, girato in occasione del rilascio dell'immobile, correttamente ritenute superate dalle risultanze della deposizione dell'operante TO, per cui ogni diversa prospettazione dei fatti rimanda ad una rilettura degli atti processuali sul punto, non consentita in questa sede di legittimità. Non ha pregio poi la censura relativa alla violazione degli articoli 516-521 c.p.p. in relazione al capo H) della rubrica, essendo corretta la valutazione operata al riguardo dal giudice di merito, che ha nella contestazione, che per la sua ampiezza terminologica nell'individuare l'oggetto dell'arbitraria occupazione (locali dell'autorimessa), non poteva non comprendere la rampa di accesso. Una tale decisione del resto si adegua alla giurisprudenza di legittimità, qui ampiamente condivisa, a mente della quale per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta, prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. Un. n. 16 del 22/10/96 rv 205619). Così come non ha pregio la censura di erronea applicazione della norma incriminatrice dell'art. 633 c.p. con riferimento specifico all'elemento intenzionale, essendo esaustivo e immune da vizi logici l'apparato argomentativo dei giudici di merito, che hanno ritenuto ricorrere, richiamando la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, fatta propria da questo collegio, quel fine di profitto, non necessariamente e direttamente correlato con un vantaggio, connesso all'edificio invaso, ma a quella utilità diretta o indiretta, anche in ordine morale, come nella fattispecie, rappresentata dalla finalità di reclamizzare un manifestazione musicale per un verso e di manifestare esaustiva risposta alla pretesa legittimità dell'occupazione, sottolineando come l'errore sull'altruità dell'immobile, evidenziato anche dal rilevante contenzioso tra le parti, e fondato sull'erronea conoscenza della legge civile, non fosse idoneo ad escludere l'elemento psicologico del reato, ai sensi dell'art. 47 c.p.p., trattandosi di norma civile, integratrice del precetto penale.
Nessun travisamento è pertanto ravvisabile sul punto, cosi come nessun travisamento è ravvisabile nel giudizio di colpevolezza in ordine ai reati di resistenza, avendo la Corte milanese correttamente escluso resistenza passiva e o la semplice disobbedienza, come cause di esclusione del reato, a fronte di comportamenti dell'imputato, connotati, in costanza del compimento di atti dei pubblici ufficiali, dalla violenza anche fisica in danno degli operanti, o della minaccia, in parte poi seguita dai fatti, di dar fuoco alla casa e a se stesso. Ogni diversa interpretazione di dette risultanze da parte del ricorrente non può essere valutata in questa sede.
Quanto alla censura relativa al mancato apprezzamento della scriminante dell'atto arbitrario, quale che sia la definizione che si voglia dare alla causa di esclusione della punibilità, prevista dall'art. 4 D. Lg. Lt. 14/9/1944 n. 288, se scriminante o esimente, l'iter motivazionale dei giudici di merito, che ne hanno escluso l'applicazione, anche sotto il profilo di una arbitrarietà putativa, si adegua alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, qui ampiamente condivisa, secondo la quale alla scriminante dell'atto arbitrario non è applicabile la disciplina dettata dagli articoli 59 ult. co. - 47 co.2° e 30 c.p., in quanto il fatto arbitrario del p.u. deve esistere obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, il cui erroneo convincimento non concreta un errore sul fatto costituente reato, né un errore su legge diversa da quella penale (Cass. Sez.VI 31/3/99 Barolo e Luberti). Infine è destituita di fondamento la censura in ordine a mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n 1 c.p., essendo la decisione dei giudici di merito sorretta da congrua motivazione, che ha correttamente trascurato la convinzione dell'imputato di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ed ha valorizzato invece la mancanza di una obiettiva rispondenza dei motivi addotti a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico, ed al contrario improntati ad un sostanziale disprezzo dell'autorevolezza delle decisioni dell'A.G. e dell'azione delle Forze di Polizia. motivi addotti dal ricorrente personalmente nulla aggiungono alle considerazioni che precedono, se non una denunzia di "fumus persecutionis" nei suoi confronti e una querela di falso nei confronti degli estensori delle sentenze impugnate, non valutabili in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2003.