Art. 8.
Il Ministro per la marina mercantile ha la facolta' di disporre in ogni tempo ispezioni, accertamenti e controlli in genere, allo scopo di stabilire se i benefici concessi in base all' art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , siano stati devoluti realmente a favore dei sinistrati previsti dalla norma predetta. In caso contrario il Ministro ha facolta' di promuovere la revisione delle condizioni speciali dei finanziamenti.
Il Ministro per la marina mercantile ha la facolta' di disporre in ogni tempo ispezioni, accertamenti e controlli in genere, allo scopo di stabilire se i benefici concessi in base all' art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , siano stati devoluti realmente a favore dei sinistrati previsti dalla norma predetta. In caso contrario il Ministro ha facolta' di promuovere la revisione delle condizioni speciali dei finanziamenti.