Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, occorre, ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che il fondo, incluso nel perimetro consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere, mentre è del tutto ininfluente la destinazione agricola od extragricola del fondo stesso, con la conseguenza che, ai fini indicati, è irrilevante la normativa comunitaria in materia di produzione agricola, la quale mira alla qualità dei prodotti, non già alla qualità acquisita, in diretta derivazione dalle opere di bonifica, dei fondi ricadenti nel perimetro consortile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7240 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA RU OV e ZA IN, entrambi residenti in Sernaglia della Battaglia (TV), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine del ricorso, dagli avv. Alberto STECCANELLA e Franco VOLTAGGIO LUCCHESI, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma alla Via Fontanella Borghese n. 72;
- ricorrenti -
contro il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, con sede in Montebelluna (TV) alla Via S. Maria in Colle n. 6, in persona del Presidente Giuseppe Brolese (autorizzato con delibera di Giunta n. 113 del 22 aprile 1999 e con delibera consortile n. 192 del 6 novembre 2002), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Isonzo n. 50 presso lo studio dell'avv. OV COMPAGNO che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Claudio MARTINO e che lo rappresentano, rispettivamente, in virtù di procura a margine del ricorso e di procura speciale data il 7 novembre 2002;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1904/98 depositata dalla Corte di Appello di Venezia il primo dicembre 1998 e notificata il 9 febbraio 1999. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
- uditi gli avvocati Franco VOLTAGGI LUCCHESI per i ricorrenti e Claudio MARTINO per il Consorzio, i quali hanno concluso riportandosi ai rispetti atti;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DA RU OV e ZA IN convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e ne contestavano il potere impositivo sostenendo che i terreni di loro proprietà, pur ricadenti nel comprensorio di detto Consorzio, non traevano nessun beneficio dalle opere di irrigazione artificiale costruite dal Consorzio stesso per cui chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione dei contributi pagati. Con sentenza n. 1904/98, depositata il primo dicembre 1998 e notificata il 9 febbraio 1999, la Corte di Appello di Venezia respingeva l'impugnazione proposta dal DA RU e dallo ZA avverso la decisione del Tribunale di Treviso che aveva rigettato la loro domanda.
Con ricorso notificato al Consorzio predetto il 9 aprile 1999 e depositato il 26 aprile 1999 i prefati DA RU e ZA chiedevano di annullare l'indicata sentenza della Corte di Appello, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese, allegando: per gli effetti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, (1) assente o insufficiente od illogica motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e (2) omesso esame di dati decisivi in relazione al tasso di umidità media dei cereali prodotti con conseguente carenza di motivazione;
per gli effetti anche del n. 2 del medesimo art. 360 c.p.c, (3) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 11 RD n. 215/1933 in relazione ai Regolamenti CEE nn. 337/1979,
1208/1984, 822/1987 ed ai Regolamenti CEE nn. 797/85, 1094/88, 1096/88 oltre che carenza di motivazione e, per gli effetti anche del n. 1 di detto art. 360 c.p.c, (4) violazione o falsa applicazione degli artt. 10 RD n. 215/1933 e 2 della legge n. 2248/1865, all. E, per erronea declinatoria della giurisdizione.
Nel controricorso notificato il 14 maggio 1999 e depositato il 27 maggio 1999 il Consorzio intimato chiedeva, con la rifusione delle spese processuali, di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso avverso.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame il DA RU e lo ZA deducono, a sostegno dell'eccepito vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c, che "la motivazione della sentenza d'appello si è ... esaurita in una astratta petizione di principio, puramente tautologica" non essendosi la Corte del merito pronunciata sul punto, a loro giudizio fondamentale, costituito dall'"attendibilità delle risposte date dal TU alla luce dei rilievi posti" da essi "nonché l'immotivata adesione del Tribunale alle superficiali conclusioni del perito". Più specificamente i ricorrenti, alì asserito fine di "evidenziare le circostanze e gli elementi" rispetto ai quali invocano "il controllo di legittimità sotto il profilo della carenza o insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia", deducono che:
1) il giudizio espresso dal TU circa la "non elevata capacità" dei terreni (definiti dallo stesso "sciolti") di loro proprietà a trattenere l'acqua piovana lascia "margini di dubbio" perché la "non elevata capacità" di assorbimento non significa "capacità 'insufficientè" e perché le "analisi idrogeologiche" effettuate mostravano valori di acqua disponibile del 17%, intermedi tra quelli (minimo 9%, massimo 25%) di comune riferimento;
2) il consulente tecnico di parte aveva dimostrato che i loro terreni non erano affatto "sciolti" ma "freddi", per cui un ulteriore apporto di acqua era negativo;
3) i dati relativi alle precipitazioni atmosferiche riportati dal TU ("periodi medi di siccità variabili da 60/80 giorni") sono smentiti dalle rilevazioni contenute negli Annali Idrogeologici del Magistrato delle Acque secondo le quali il loro tecnico di parte ha rilevato che "la durata del periodo di siccità è mediamente 10-15 giorni ... e si colloca tra luglio ed agosto";
4) il TU ha omesso "accertamenti concreti ... circa l'effettiva quantità e qualità del prodotto ottenuto ... sui loro fondi" nelle tre annate (1984, 1985 e 1986) considerate dal TU stesso, due delle quali caratterizzate da copiose precipitazioni, e tali omissioni, "insieme alla erroneità delle premesse teoriche", concorre a "rendere inattendibile la conclusione del perito secondo cui l'eventuale irrigazione artificiale potrebbe migliorare la produzione agricola";
5) i "dati relativi al tasso di umidità naturale delle sementi prodotte ... attesta l'assoluta dannosità di un eventuale apporto idrico artificiale".
Il motivo non può essere accolto.
La Corte di Appello, invero, sull'oggetto della censura in esame, ha testualmente osservato:
"in ordine alla contestazione circa il potere impositivo del consorzio e quindi alla debenza del contributo, sostengono gli appellanti che l'irrigazione non comporterebbe alcuna utilità ai loro fondi in quanto le precipitazioni meteoriche della zona sarebbero sufficienti ed anzi l'eccesso di acqua sarebbe nocivo per le colture.
In proposito la Corte condivide quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado che, dopo l'esame specifico dei fondi, ha stabilito che l'irrigazione artificiale riveste particolare utilità per gli stessi.
Tale consulenza ha risposto specificamente ai vari quesiti posti, per cui la richiesta di disporre nuova TU va disattesa, essendo peraltro già stati valutati dal TU gli argomenti che si vorrebbero porre al nuovo perito (tasso di umidità, precipitazioni meteoriche della zona)".
Il riprodotto giudizio, pur nella sua stringatezza, evidenzia che il giudice del merito ha considerato e valutato, negandone la rilevanza voluta dai ricorrenti, tutte le censure ad esso sottoposte, (1) sottolineando che gli argomenti proposti dagli (ivi) appellanti a contestazione (sub specie della mancanza di un beneficio diretto e specifico per i propri fondi) del potere impositivo del Consorzio erano già stati valutati dal TU e (2) condividendo, con l'adesione manifestata ("la Corte condivide") agli accertamenti operati ed ai giudizi tecnici espressi dallo stesso TU - in particolare quelli, richiamati nella sentenza gravata, riflettenti l'entità del "tasso di umidità" e delle "precipitazioni meteoriche della zona" -, i risultati cui il TU è pervenuto tanto da affermare,
conclusivamente, che "sussiste ... la prova dell'utilità specifica dell'irrigazione, anche in rapporto ai costi della stessa". L'adesione della corte territoriale al giudizio complessivo espresso dal TU travolge, di necessità, anche quello afferente la qualità ("terreni sciolti", "terreni freddi") dei fondi e lo stesso non può essere contestato, anche al limitato fine di mostrare la sussistenza di un vizio decisionale ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c, con il solo richiamo al giudizio espresso dal tecnico di parte perché tanto involge un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità.
In argomento, infine, va evidenziata la inammissibilità, per tardività, della censura afferente una pretesa "omessa valutazione da parte del TU (e del Tribunale) della effettiva utilità dell'irrigazione fornita dal Consorzio in relazione al costo relativo" perché esposta, per la prima volta, nella memoria illustrativa, la quale, secondo il disposto dell'art. 378 c.p.c, non può contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni in quanto non ha altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi già enunciati nel ricorso (Cass., lav., 23 marzo 2002 n. 4199; id., trib., 15 marzo 2002 n. 3861; id., 1^, 21 febbraio 2001 n. 2478, tra le recenti conformi).
2. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano un preteso "omesso esame di dati (documenti) decisivi in relazione al tasso di umidità media dei cereali" da essi prodotti e una "conseguente carenza di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c)" sostenendo che la Corte territoriale ha "totalmente ignorato" i documenti "avanti ad essa prodotti" che, "a prescindere da ogni altra valutazione", si sostiene, "sarebbero stati ... sufficienti a costringere la Corte a quel doveroso controllo delle risultanze peritali cui ... essa si è totalmente sottratta".
La censura si palesa inammissibile per mancata indicazione degli specifici documenti (oltre che del loro contenuto) che si assume non esaminati dal giudice a quo per cui è impossibile rilevare la decisività degli stessi.
In diritto, infatti, è pacifico che:
1) l'omesso esame di documenti non da luogo ad un error in procedendo del giudice, ma si risolve in un vizio di motivazione, censurabile solo se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l'esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata (Cass., 1^, 28 novembre 2001 n. 15113; id., 3^, 20 marzo 2001 n. 4009; id., lav., 12 novembre 1999 n. 12580; id., 3^, 25 marzo 1999 n. 2819);
2) per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poi, il motivo deve contenere un'esposizione degli elementi di giudizio in fatto tale da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività dei mezzi istruttori della cui mancata considerazione ci si duole, per cui, quanto alle prove documentali, è necessario che nel motivo vengano precisati gli elementi identificativi e riportato il contenuto del documento il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso (Cass., 2^, 28 novembre 2001 n. 15124); chi denuncia, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, quindi, ha l'onere - che i ricorrenti non hanno osservato - di riprodurre nel ricorso, in osservanza del richiamato principio di autosufficienza, il tenore esatto del documento il cui omesso esame è censurato (Cass., 1^, 10 novembre 2001 n. 13963).
3. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando violazione ed erronea interpretazione dell'art. 11 RD n. 215/1933 in relazione ai Regolamenti CEE nn. 337/1979, 1208/1984, 822/1987 ed ai Regolamenti nn. CEE 797/85, 1094/88, 1096/88, oltre che carenza di motivazione, deducono che la Corte d'Appello ha disatteso le loro argomentazioni tese a "ricondurre le previsioni in materia di bonifica integrale ad un'interpretazione compatibile con la vigente normativa comunitaria" (la quale, a loro giudizio, "mira ad incrementare la qualità delle produzioni riducendo drasticamente la loro quantità") per cui "l'irrigazione artificiale può rappresentare per i produttori agricoli un 'beneficio' solo nella misura in cui essa serva ad incrementare la qualità dei prodotti e non la loro quantità";
secondo i ricorrenti l'imposizione di un contributo ai proprietari di terreni agricoli ex art. 11 RD n. 215/1933 suppone la dimostrazione che l'intervento del Consorzio produca un miglioramento qualitativo della produzione agricola, "con esclusione di incrementi quantitativi" perché contrastante con le norme primarie rappresentate dai regolamenti comunitari "in materia di produzioni eccedentarie cerealicole e vitivinicole e delle disposizioni nazionali sulla bonifica integrale". La Corte di appello, "per quanto attiene ... ai nuovi indirizzi della politica economica delle CEE", ha osservato che "essi si risolvono in osservazioni meta-giuridiche, che non possono essere valorizzate nel caso di specie".
Il giudizio - che si sostanzia nell'affermazione dell'ininfluenza delle norme comunitarie invocate - deve essere confermato, con conseguente reiezione dell'afferente motivo di impugnazione, per la considerazione che segue.
In diritto, invero, è pacifico (Cass., un., 14 ottobre 1996 n. 8960;
id., 1^, 4 maggio 1996, n. 4144; cfr., altresì, Cass., un., 30 gennaio 1998 n. 968) che a fini di ritenere conseguito o conseguibile a causa della bonifica un vantaggio diretto e specifico di un fondo incluso nel perimetro consortile e, quindi, di ritenere sussistente il potere impositivo del consorzio, è del tutto ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene. Da tale principio giuridico, quindi, discende l'irrilevanza delle norme comunitarie richiamate perché le stesse, come assumono i ricorrenti, mirando alla qualità del "prodotto" e non già alla qualità acquisita, in diretta derivazione causale con la possibilità di utilizzare le opere irrigue realizzate dal Consorzio resistente, dai fondi che ricadono nel perimetro consortile.
4. Il quarto motivo di censura, infine, attiene ad asseriti vizi (ricondotti alle previsioni contenute nei nn. 1 e 2 dell'art. 360 c.p.c.) di violazione o falsa applicazione degli artt. 10 RD n. 215/1933 e 2 della legge n. 2248/1865, all. E, per assunta erronea declinatoria della giurisdizione in ordine alla doglianza, sottoposta al giudice a quo, circa la mancata estensione, da parte del perito d'ufficio, della propria indagine alle "modalità di irrigazione artificiale fornita dal Consorzio", pur avendo lo stesso TU precisato che l'apporto idrico può essere utile sempre che "la sua applicazione avvenga con razionalità e nel rispetto delle esigenze fisiologiche delle singole colture", avendo essi evidenziato che la "erogazione a turni fissi prestabiliti (ogni nove giorni) non garantisce il conseguimento di alcun beneficio diretto" ai loro fondi.
In proposito i ricorrenti precisano che "l'indagine auspicata riguardava l'inesistenza di benefici diretti come conseguenza delle modalità di erogazione a turni fissi" per cui il loro gravame involgeva "non tanto il cattivo esercizio dei poteri amministrativi da parte del Consorzio, ma la carenza di potere impositivo in assenza di beneficio diretto e specifico".
Il vizio non sussiste.
La corte territoriale, invero, ha affermato di non poter censurare "le modalità di erogazione dell'acqua in quanto difetta sul punto la giurisdizione del giudice ordinario, spettando la stessa al giudice amministrativo".
Il giudizio deve ritenersi giuridicamente corretto perché la "erogazione a turni fissi" dell'acqua per l'irrigazione dei fondi riflette esclusivamente le modalità di erogazione del servizio il controllo sul cui esercizio, in quanto concernente il corretto e concreto esercizio del potere impositivo da parte dell'ente, è riservato al giudice amministrativo (Cass., un., 8 luglio 1998 n. 6628; id., un., 10 febbraio 1998 n. 1341; id., un., 29 gennaio 1991 n. 871). Il giudizio stesso, peraltro, non contrasta affatto con quello, attribuito al TU, secondo cui l'apporto idrico deve avvenire "con razionalità e nel rispetto delle esigenze fisiologiche delle singole colture" perché la razionalità ed il rispetto detti non involgono ne' elidono la sussistenza, accertata dal giudice del merito, delle condizioni di legge per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'ente consortile per la parimenti accertata sussistenza del beneficio, diretto e specifico, conseguito o conseguibile dai fondi dei ricorrenti per l'utilizzazione delle opere consortili di irrigazione.
Il giudizio in questione, infine, proprio perché correlato alla "raccomandazione" del TU ("applicazione ... con razionalità e nel rispetto delle esigenze fisiologiche delle singole colture"), contiene comunque una implicita ma inequivoca reiezione della tesi, sostenuta dai ricorrenti, di incidenza delle modalità di erogazione dell'acqua sul potere del Consorzio di imporre tributi per esclusione del richiesto beneficio "diretto e specifico" ai propri fondi per cui i ricorrenti stessi avrebbero dovuto censurare il punto non già sub specie di violazione delle norme sul riparto della giurisdizione ma, se del caso, come difetto di motivazione ove il punto omesso avesse potuto essere considerato decisivo per la controversia, nel senso innanzi precisato, di idoneità a dello stesso a determinare una decisione diversa da quella adottata.
5. Per la loro totale soccombenza i ricorrenti, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c, debbono essere solidalmente condannati, atteso il loro comune interesse all'esito della controversia, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del Consorzio resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Consorzio le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.560,00, di cui euro 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003