Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Integra il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all'ingrosso, prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza della marcatura è finalizzata ad attestare la conformità del prodotto a standard minimi di qualità).
Commentario • 1
- 1. Tentativo di frode in commercio e detenzione di prodotti conTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 27704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27704 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 631
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 42750/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM ZO NI MA N. IL 05/06/1958;
avverso l'ordinanza n. 149/2009 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 27/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Guardia di Finanza di Maglie, in data 16.9.2009, procedeva, presso il punto vendita ed il magazzino della s.p.a. "Ingross Levante", al sequestro probatorio di confezioni e materiale di cancelleria riportanti una marcatura "CE", indicativa della locuzione "China Export", idonea ad indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche dei beni commerciati in considerazione della identità (ad eccezione della distanza tra le due lettere) della grafica CE con la marcatura "CE" della normativa europea. Il P.M. presso il Tribunale di Lecce, in data 19.9.2009, convalidava il sequestro, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 517 cod. pen., nei confronti di TO OR TO MA, rappresentante legale della s.p.a. "Ingross Levante".
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 27.10.2009, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'TO, rilevando che il fatto accertato - ovvero l'utilizzo di una grafica "CE" simile a quella prescritta dalla normativa comunitaria ed idonea a trarre in inganno il consumatore circa le caratteristiche dei prodotti - va assunto sotto la fattispecie del reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. (e non già dell'art. 517 cod. pen., come ritenuto dal
P.M.).
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'TO, i quali hanno eccepito:
- violazione dell'art. 309 c.p.p., con riferimento ai poteri di cognizione conferiti al giudice del riesame, in quanto illegittimamente il Tribunale, senza svolgere una previa ed imprescindibile attività di analisi della merce, avrebbe proceduto ad una modifica della qualificazione giuridica conferita dal P.M. al fatto per il quale si procede;
- omessa motivazione circa le specifiche finalità probatorie poste a base del vincolo a seguito della riqualificazione giuridica del fatto;
- erroneo inquadramento del fatto accertato nella fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. (sia pure sotto il profilo del tentativo), non essendo configurabile, nella specie, la avvenuta predisposizione alla consegna di aliud pro alio, tenuto anche conto dell'accertato svolgimento di una attività comunque rimasta all'interno della sfera di pertinenza dell'agente (la s.p.a. "Ingross Levante" esercita, infatti, attività di importazione e distribuzione all'ingrosso e non è autorizzata alla vendita al pubblico al dettaglio). La marcatura CE, inoltre, non avrebbe la funzione di qualificare i prodotti, bensì soltanto lo scopo precipuo di attestare la conformità delle merci alle direttive comunitarie e - tra l'altro - la merce sequestrata non rientrerebbe in alcuna delle categorie merceologiche per le quali la legislazione comunitaria prescrive obbligatoriamente la marcatura CE.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema secondo la quale al tribunale - in sede di riesame o di appello, ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. - è consentito, in applicazione del principio di legalità, modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa dello stesso P.M., che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale, fermo restando che l'eventuale correzione del nomen iuris non può avere effetti oltre il procedimento incidentale vedi Cass.: Sez. Unite, 22.10.1996, n. 16 e, tra le decisioni più recenti, Sez. 3, 29.1.2008, n. 4549.
2. La marcatura "CE" è stata istituita dalla normativa comunitaria in quanto, con l'apposizione della stessa, il produttore o il suo legale rappresentante dichiara che è stata certificata la conformità del suo prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo.
La funzione della marcatura "CE", infatti, è quella di tutelare gli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatoti dei prodotti, assicurando che essi siano adeguati a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo. Detta marcatura, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce tuttavia un marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'Unione Europea (vedi Cass, Sez. 2 18.9.2009, n. 36228, Wang). In base alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la presenza della marcatura è obbligatoria nei Paesi membri dell'Unione Europea ed attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità, costituendo, dunque, una garanzia della qualità della mercè che viene posta in commercio (vedi Cass., Sez. 3, 9.6.2009, n. 23819, P.M. in proc. Rongzhen). L'art. 2, lett. a), di detta direttiva specifica che, ai fini della stessa, si intende per "prodotto": "qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatoti, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sta nuovo, usato o rimesso a nuovo". Privo di pregio, pertanto, è l'assunto difensivo secondo il quale la merce sequestrata non rientrerebbe in alcuna delle categorie merceologiche per le quali la legislazione comunitaria prescrive obbligatoriamente la marcatura CE. n logo "CE", per la sua precipua funzione dianzi individuata, deve essere impresso in modo visibile, leggibile ed indelebile ed ha un unico e peculiare grafismo, rappresentato da una sigla che deve essere riportata sul prodotto, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, in modo da consentirne la commercializzazione nel territorio comunitario.
Trattasi di normativa extrapenale integratrice dei precetti imposti dalle disposizioni del codice penale vigente nel nostro Paese.
3. Integra il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all'ingrosso di prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori sia degli stessi commercianti ed il deposito di prodotti siffatti in magazzini nei quali non si effettua la vendita diretta ai singoli consumatori rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, poiché è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste (vedi Cass., Sez. 3, 8.9.2004, n. 36056, P.G. in proc. Botindari).
4. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 28.1.2004, ric. Ferrazzi - hanno disatteso l'orientamento giurisprudenziale che riteneva non necessaria la motivazione sulle finalità probatorie, nel caso in cui il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato, e hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti".
Ne consegue che la sussistenza delle esigenze probatorie deve essere verificata in ogni caso, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato sia che abbia ad oggetto il corpo del reato. L'autorità che lo dispone, quindi, deve indicare le finalità concrete che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame deve controllare queste finalità per verificare la legittimità del provvedimento stesso.
Nel caso che ci occupa il Tribunale risulta essersi attenuto al principio di diritto dianzi enunciato, poiché, anche a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, ha condiviso la sussistenza delle esigenze probatorie, razionalmente individuate dal P.M., (e non specificamente contestate dalla difesa) nella necessità di procedere ad accertamenti tecnici al fine di verificare la falsità delle marcature, la loro idoneità ad indurre in inganno i consumatori, nonché la composizione dei materiali e l'eventuale pericolosità degli stessi.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010