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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 8693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8693 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 09/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 32031 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PALMA PAOLO, Parte_1
giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 06/09/2024, premesso di Parte_1
aver lavorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di aver ottenuto, alla cessazione del rapporto, la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, ha convenuto in giudizio l' per vedere accertata l'illegittimità della trattenuta CP_1
operata dall' sul detto trattamento a titolo di recupero per interessi su indennità CP_1 di fine servizio ex. Art. 13 per €. 18.511,80, effettuata sul presupposto della liquidazione anticipata di una parte del trattamento in data 18.11.2009.
A sostegno delle sue ragioni ha dedotto che nel cedolino INPDAP del
18.11.2009 risulta una liquidazione a titolo di TFS per €. 32.046,88 lorde per 1 l'attività prestata sino al 31.10.2007 malgrado egli non sia mai cessato dal servizio bensì soltanto dal ruolo dei Ricercatori Universitari, a seguito di provvedimento dell'Ateneo prot. 39781 del 27.09.2007, poi dichiarato illegittimo con sentenza del
9.7.2008 del TAR LAZIO, che ha dichiarato la prosecuzione del rapporto presso altra amministrazione, con la conseguenza che l' non avrebbe dovuto CP_1
corrispondere alcun importo a titolo di TFS.
Assumendo quindi la propria assoluta buona fede nella percezione del TFS nel
2009, allorquando era stata già emessa la sentenza del TAR, ha dedotto la non debenza degli interessi sulle somme indebitamente corrisposte, comunque erroneamente calcolati per €. 18.511,80 anziché nella minor somma di €. 6.548,73.
Ha quindi concluso affinché sia accertata l'insussistenza dell'indebito a titolo di interessi sulla somma già corrisposta a titolo di TFS o in subordine per la rideterminazione del dovuto nella minor somma di €. 6.548,73, con vittoria di spese.
L' , seppur ritualmente citato in giudizio con notifica a mezzo PEC del CP_1
13.9.2024 per l'udienza del 21.1.2025, è rimasto contumace.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2. Dalla documentazione agli atti di causa risulta che il ricorrente, già ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria elettronica dell'Università Tor Vergata di Roma, nel 1995, avendo conseguito un giudizio di inidoneità ai fini della conferma nel ruolo di ricercatore, ha inoltrato istanza di trasferimento al Ministero della Salute contestualmente impugnando il giudizio negativo presso il TAR. Successivamente, intervenuta sentenza di rigetto del detto giudizio di inidoneità, con provvedimento rettorale del 27.9.2007 è stato dichiarato dall'Università cessato dal ruolo di ricercatore con decorrenza dal 31.10.2007, con statuizione a sua volta impugnata dinanzi al TAR Lazio e da questo annullata con 2 sentenza del 9.7.2008, sul presupposto che l'Università avrebbe dovuto, ai sensi della normativa di settore, dare corso all'istanza di trasferimento astenendosi dal dichiarare cessato il rapporto.
Risulta altresì che, a fronte della dichiarazione di cessazione dal servizio,
l'Università aveva già proceduto all'invio all' della modulistica per la CP_2
liquidazione del TFS, effettivamente liquidato con provvedimento dell'ottobre
2008, poi riliquidato nell'importo, con altro provvedimento del novembre 2009.
Risulta ancora che il ricorrente già in data 5.5.2008 aveva preso servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, ottenuta nel luglio 2008 la sentenza favorevole del TAR che ha accertato l'illegittimità della cessazione dal ruolo di ricercatore, con lettera del 29.12.2008 aveva diffidato l'Università al pagamento delle retribuzioni spettanti dall'illegittima cessazione alla detta data del 5.5.2008 e al pagamento delle differenze sul TFS, ottenendo, in data 21.4.2009 decreto rettorale che ha disposto la prosecuzione del rapporto ad ogni effetto per il periodo dal 31.10.2007 al 4.5.2008, con erogazione delle retribuzioni medio tempore maturate.
Il 29 febbraio 2020 il ricorrente è definitivamente cessato dal servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per dimissioni volontarie con accesso al trattamento pensionistico, fruendo dei benefici normativi della cd. quota 100. A seguito di ciò, è stato attivato l'iter per la liquidazione del TFS, che ha condotto al provvedimento qui impugnato, nel quale, l' , preso atto dell'avvenuta CP_1 CP_3 liquidazione sin dal 2008 dell'importo lordo di €32.046,88, ha liquidato una indennità complessiva di € 88.075,36 lordi (di cui €32.046,88 già corrisposti ed ulteriori €56.028,48 lordi ancora dovuti), trattenendo, però, la somma di €18.511,0 a titolo di “Interessi sull'indennità di fine servizio art. 13”, senza altra specificazione.
3. Sennonché, come correttamente opinato dalla difesa del ricorrente, la norma richiamata, vale a dire l'art. 13 - deve inferirsi - della l. 1139/1957, recante “Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale” è applicabile soltanto alla diversa fattispecie in cui il dipendente, già cessato dal servizio e che abbia già legittimamente ottenuto la liquidazione del TFS maturato sino alla cessazione, venga poi riassunto per un periodo minimo di due 3 anni, così maturando l'indennità di buonuscita calcolata con le medesime modalità ma con decurtazione di quanto già liquidato e degli interessi maturati sulla detta somma liquidata, da calcolare in misura pari al 4,25 per cento annuo per il periodo intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.
Così dispone infatti il comma primo dell'art. 13 cit.: “L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purché la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente art. 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva”.
Ebbene, come agevolmente desumibile dal tenore testuale della disposizione, la stessa prevede un meccanismo di applicazione di interessi maggiorati, rispetto al saggio legale, sul presupposto fattuale che il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato con la p.a. e il lavoratore sia stato poi riassunto.
Nel caso di specie, per converso, il rapporto di lavoro non può dirsi mai cessato tra le parti, atteso che il decreto rettorale che aveva dichiarato la cessazione del rapporto è stato annullato dal TAR e poi superato dal successivo decreto del
21.4.2009 che ha disposto la prosecuzione del rapporto con il pagamento delle differenze retributive.
4. Non può quindi trovare applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 13 l.
1139/1957, versandosi in una ordinaria fattispecie di indebito.
Ed invero, essendo il TFS esigibile soltanto a seguito della effettiva cessazione dal servizio, il pagamento dell'indennità di buonuscita erroneamente eseguito nell'ottobre 2008 è senz'altro indebito.
Va allora rammentato che nel nostro ordinamento la materia dell'indebito trova la sua generale disciplina nell'art. 2033 cod. civ., a mente del quale che chi ha 4 eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
In materia di emolumenti corrisposti dalla pubblica amministrazione, per buona fede deve intendersi l'affidamento riposto dall'accipiens nella correttezza e legittimità della erogazione degli emolumenti poi risultati indebiti.
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto opinato in ricorso, va esclusa la buona fede nell'accipiens, proprio tenendo conto che il pagamento dell'indennità da parte dell' risalente all'ottobre 2008, è stato eseguito CP_2 successivamente alla sentenza del TAR, risalente al luglio 2008, che aveva accertato l'illegittimità del decreto rettorale di cessazione dal rapporto.
Detta sentenza – è d'uopo evidenziarlo – è stata resa nel contraddittorio tra l'Università e il solo ricorrente, il quale, quindi, al momento della prima liquidazione del TFS da parte dell' (verosimilmente ignaro del contenzioso CP_2 in corso tra le parti e dell'esito dello stesso) era perfettamente a conoscenza della prosecuzione del rapporto discendente dalla sentenza di annullamento del TAR - resa proprio in accoglimento della prospettazione del ricorrente circa l'illegittimità della cessazione - e, dunque, della non esigibilità allo stato del TFS.
Deve quindi escludersi la buona fede del ricorrente al momento del pagamento, intesa come legittimo affidamento circa la debenza delle somme erogate, dovendo trovare pertanto applicazione la corrispondente disciplina in tema di indebito, la quale prevede l'obbligo di corresponsione degli interessi legali sulle somme indebite erogate dal giorno del pagamento (ottobre 2008) sino alla data di maturazione del diritto all'indennità TFS (15.10.2022).
5. Per la quantificazione del dovuto, può aversi riguardo all'importo indicato dal ricorrente in ricorso, che risulta correttamente elaborato sulla base del saggio legale degli interessi via via vigente.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata l'illegittimità della trattenuta sul TFS operata dall nei confronti del ricorrente CP_1
a titolo di interessi sugli importi già corrisposti a titolo di indennità di buonuscita, limitatamente alla somma che eccede quella dovuta di €. 6.548,73. 5 6. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate in ragione della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 06/09/2024, così provvede:
[...]
1. - dichiara l'illegittimità della trattenuta sul TFS operata dall nei CP_1
confronti del ricorrente a titolo di interessi sugli importi già corrisposti a titolo di indennità di buonuscita, limitatamente alla somma che eccede quella dovuta di €. 6.548,73;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore di , di CP_1 Parte_1
metà delle spese di lite che liquida, per detta metà, in €1200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 09/09/2025
Il Giudice
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