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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1462 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Savoca e
- Controparte_1 Controparte_2
–
[...] Controparte_3
F/p.iva in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
OGGETTO: Accertamento negativo di indebito definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver ricevuto, in data 10.5.2024, un invito a restituire le somme indebitamente percepite fra il 2009 e il 2011, oltre interessi moratori, per complessivi € 1.412,96. Eccependo il decorso del termine di prescrizione, ha chiesto l'accertamento negativo dell'obbligazione restitutoria.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente la quale ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali dal momento della domanda di restituzione, e degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 cc. a decorrere dalla domanda giudiziale.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
La vicenda trae spunto da un contenzioso sorto fra i lavoratori forestali e l'Amministrazione di appartenenza circa il pagamento di talune differenze retributive dovute in forza del CCNL di categoria del 7/11/2008.
1 A seguito di taluni pronunciamenti di merito favorevoli per i lavoratori, l'Assessorato odierno resistente (previa interlocuzione con le O.O.S.S.) ha deciso di corrispondere gli emolumenti in questione anche ai lavoratori che non avevano incardinato iniziative giudiziarie, senza riconoscimento del debito e con riserva di ripetizione nel caso di eventuale mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. I lavoratori interessati (incluso l'odierno ricorrente – doc 2 fasc. res.), al momento di ricevere le somme, hanno sottoscritto espresse dichiarazioni di consapevolezza della provvisorietà del pagamento e dell'eventualità di dover restituire l'importo. Nel 2016 la Corte di Cassazione ha riformato le pronunce favorevoli ai lavoratori, adottando un orientamento di segno contrario, poi effettivamente seguito da numerosi altri pronunciamenti. Conseguentemente, l'Assessorato datore di lavoro ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in illo tempore.
Sotto il profilo giuridico, si può qualificare la vicenda come un indebito volontario posto in essere dalla P.A., la quale ha eseguito il pagamento per “esigenze di uguaglianza fra i lavoratori” (doc. 2 fasc. res.) e ha dichiarato di non riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da questi ultimi, e di riservarsi il diritto di ripetizione (di cui all'art. 2033 cc.) nel caso di mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. Da tale premessa scaturisce come corollario, l'onere per il solvens di coltivare le proprie ragioni prima del decorso del termine di prescrizione, che è decennale e decorre dalla data dell'ultimo pagamento (ossia, nel caso di specie, dal 2011).
Non può essere applicata la regola della prescrizione quinquennale, come vorrebbe parte ricorrente, dal momento che il diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto non può rientrare nel cono d'ombra dell'art. 2948 n. 4 cc, il quale menziona “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente” e, quindi, riguarda le sole prestazioni dovute, non quelle indebite;
pertanto, deve trovare applicazione la regola generale. La decorrenza del termine non coincide con la data del pronunciamento di Cassazione che ha inaugurato l'orientamento favorevole all'Amministrazione (come accadrebbe se, fra le parti, fosse stata conclusa una transazione sottoposta a condizione risolutiva, situazione nella quale il diritto alla ripetizione sarebbe sorto dopo il verificarsi dell'evento condizionante, quindi, nel caso di specie, nel 2016), ma dal momento del pagamento, posto che, come detto, la vicenda va inquadrata nell'ambito dell'indebito volontariamente pagato.
Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione articolata dal ricorrente. I pagamenti indebiti sono stati effettuati fra il 2009 e il 2011. Il primo atto interruttivo del decennio di prescrizione risale al 13.7.2016, allorché è stata consegnata all'odierno ricorrente la diffida volta alla restituzione (all. 4 memoria). Il successivo atto interruttivo è rappresentato dalla nota del 2024 menzionata in ricorso.
2 Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo mai decorso il termine decennale fra gli atti interruttivi appena menzionati.
Anche le altre argomentazioni spese in ricorso sono infondate. In particolare, non è ravvisabile la dedotta violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, dal momento che, nel caso di specie, non si discorre della validità di un atto amministrativo, bensì della spettanza o meno di determinate somme. Anche a voler supporre che sussista un qualche vizio dell'agere amministrativo, in nessun modo da questo potrebbe derivare, in capo al ricorrente, il diritto di trattenere somme che non avrebbe mai dovuto percepire.
E' infondata pure la doglianza per la pretesa violazione dell'art. 41 comma 6 del D.L. n. 297 del 2008 (il quale fa espresso “divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato” in materia di personale). Nel caso di specie, il diritto alla ripetizione delle somme avanzato dalla P.A. non promana dall'estensione dell'efficacia di un giudicato reso nei confronti di altri lavoratori, bensì dall'inesistenza ab origine del diritto del ricorrente a percepire determinati emolumenti. Se estensione vi è stata, questa risale al periodo 2009/2011, allorché è stato applicato anche ai lavoratori che non avevano agito in via giudiziale, un orientamento della giurisprudenza di merito a loro favorevole (quindi, l'estensione venne operata a favore dell'odierno ricorrente, non in suo danno). In ogni caso, la pretesa restitutoria di cui oggi si discorre non promana da un'estensione dell'efficacia di decisioni giudiziarie.
In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre deve trovare pieno accoglimento la domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'odierno ricorrente (€ 817,86) oltre accessori. Questi ultimi vanno calcolati nella misura legale e, stante l'evidente buonafede dell'accipiens, con decorrenza dalla prima richiesta di restituzione, ossia, dal 13 luglio 2016. A decorrere dalla data di deposito della memoria di costituzione della P.A., poi, deve trovare applicazione il tasso di cui all'art. 1284 cc. co. 4°.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, di € 817,86, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 25/11/2025 Il giudice
AU US
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Savoca e
- Controparte_1 Controparte_2
–
[...] Controparte_3
F/p.iva in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
OGGETTO: Accertamento negativo di indebito definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver ricevuto, in data 10.5.2024, un invito a restituire le somme indebitamente percepite fra il 2009 e il 2011, oltre interessi moratori, per complessivi € 1.412,96. Eccependo il decorso del termine di prescrizione, ha chiesto l'accertamento negativo dell'obbligazione restitutoria.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente la quale ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali dal momento della domanda di restituzione, e degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 cc. a decorrere dalla domanda giudiziale.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
La vicenda trae spunto da un contenzioso sorto fra i lavoratori forestali e l'Amministrazione di appartenenza circa il pagamento di talune differenze retributive dovute in forza del CCNL di categoria del 7/11/2008.
1 A seguito di taluni pronunciamenti di merito favorevoli per i lavoratori, l'Assessorato odierno resistente (previa interlocuzione con le O.O.S.S.) ha deciso di corrispondere gli emolumenti in questione anche ai lavoratori che non avevano incardinato iniziative giudiziarie, senza riconoscimento del debito e con riserva di ripetizione nel caso di eventuale mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. I lavoratori interessati (incluso l'odierno ricorrente – doc 2 fasc. res.), al momento di ricevere le somme, hanno sottoscritto espresse dichiarazioni di consapevolezza della provvisorietà del pagamento e dell'eventualità di dover restituire l'importo. Nel 2016 la Corte di Cassazione ha riformato le pronunce favorevoli ai lavoratori, adottando un orientamento di segno contrario, poi effettivamente seguito da numerosi altri pronunciamenti. Conseguentemente, l'Assessorato datore di lavoro ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in illo tempore.
Sotto il profilo giuridico, si può qualificare la vicenda come un indebito volontario posto in essere dalla P.A., la quale ha eseguito il pagamento per “esigenze di uguaglianza fra i lavoratori” (doc. 2 fasc. res.) e ha dichiarato di non riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da questi ultimi, e di riservarsi il diritto di ripetizione (di cui all'art. 2033 cc.) nel caso di mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. Da tale premessa scaturisce come corollario, l'onere per il solvens di coltivare le proprie ragioni prima del decorso del termine di prescrizione, che è decennale e decorre dalla data dell'ultimo pagamento (ossia, nel caso di specie, dal 2011).
Non può essere applicata la regola della prescrizione quinquennale, come vorrebbe parte ricorrente, dal momento che il diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto non può rientrare nel cono d'ombra dell'art. 2948 n. 4 cc, il quale menziona “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente” e, quindi, riguarda le sole prestazioni dovute, non quelle indebite;
pertanto, deve trovare applicazione la regola generale. La decorrenza del termine non coincide con la data del pronunciamento di Cassazione che ha inaugurato l'orientamento favorevole all'Amministrazione (come accadrebbe se, fra le parti, fosse stata conclusa una transazione sottoposta a condizione risolutiva, situazione nella quale il diritto alla ripetizione sarebbe sorto dopo il verificarsi dell'evento condizionante, quindi, nel caso di specie, nel 2016), ma dal momento del pagamento, posto che, come detto, la vicenda va inquadrata nell'ambito dell'indebito volontariamente pagato.
Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione articolata dal ricorrente. I pagamenti indebiti sono stati effettuati fra il 2009 e il 2011. Il primo atto interruttivo del decennio di prescrizione risale al 13.7.2016, allorché è stata consegnata all'odierno ricorrente la diffida volta alla restituzione (all. 4 memoria). Il successivo atto interruttivo è rappresentato dalla nota del 2024 menzionata in ricorso.
2 Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo mai decorso il termine decennale fra gli atti interruttivi appena menzionati.
Anche le altre argomentazioni spese in ricorso sono infondate. In particolare, non è ravvisabile la dedotta violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, dal momento che, nel caso di specie, non si discorre della validità di un atto amministrativo, bensì della spettanza o meno di determinate somme. Anche a voler supporre che sussista un qualche vizio dell'agere amministrativo, in nessun modo da questo potrebbe derivare, in capo al ricorrente, il diritto di trattenere somme che non avrebbe mai dovuto percepire.
E' infondata pure la doglianza per la pretesa violazione dell'art. 41 comma 6 del D.L. n. 297 del 2008 (il quale fa espresso “divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato” in materia di personale). Nel caso di specie, il diritto alla ripetizione delle somme avanzato dalla P.A. non promana dall'estensione dell'efficacia di un giudicato reso nei confronti di altri lavoratori, bensì dall'inesistenza ab origine del diritto del ricorrente a percepire determinati emolumenti. Se estensione vi è stata, questa risale al periodo 2009/2011, allorché è stato applicato anche ai lavoratori che non avevano agito in via giudiziale, un orientamento della giurisprudenza di merito a loro favorevole (quindi, l'estensione venne operata a favore dell'odierno ricorrente, non in suo danno). In ogni caso, la pretesa restitutoria di cui oggi si discorre non promana da un'estensione dell'efficacia di decisioni giudiziarie.
In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre deve trovare pieno accoglimento la domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'odierno ricorrente (€ 817,86) oltre accessori. Questi ultimi vanno calcolati nella misura legale e, stante l'evidente buonafede dell'accipiens, con decorrenza dalla prima richiesta di restituzione, ossia, dal 13 luglio 2016. A decorrere dalla data di deposito della memoria di costituzione della P.A., poi, deve trovare applicazione il tasso di cui all'art. 1284 cc. co. 4°.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, di € 817,86, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 25/11/2025 Il giudice
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