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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.7438/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7438 dell'anno 2022
T R A
(c.f. in persona del l.r.p.t., corrente in SA IO CO (Ta) ala Via SA Parte_1 P.IVA_1
Giovanni nn. 20/22, elettivamente domiciliata in Via Felice Cavallotti n. 112 a Taranto presso lo studio dell'Avv. Mauro Manzo Margiotta (c.f. dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
F. con sede legale in IA (BA) al Largo Domenico LA n. 1 CP_1
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Niccolò Alessandro Dello P.IVA_2
US ( e CO L. Di NO ( ), con studio in Bari C.F._2 C.F._3
alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec
- come da Email_1 Email_2
documentazione in atti;
Convenuta
1 Ove all'udienza del 27 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 26 settembre 2025 e del 16 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c. e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'abuso dello stato di dipendenza economica di essa attrice commesso dalla convenuta e dei comportamenti di concorrenza 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 sleale posti in essere dalla convenuta in danno di essa attrice;
2) condannare la convenuta al pagamento in favore di essa attrice dei costi e dei compensi derivanti dalle attività compiute in eccedenza rispetto alle previsioni di cui al contratto stipulato inter partes il 28 gennaio 1999, oltre a rivalutazione ed interessi;
3) condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto a titolo di comportamenti di concorrenza sleale;
5) condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto per riduzione dei margini commissionati, riduzione delle quantità di merce affidata per la vendita, ingiustificata risoluzione del contratto;
6) la condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi;
7) la condanna al ristoro delle spese di lite.
Deduceva: a) che dopo una iniziale collaborazione come deposito in conto vendita di prodotti pastari della convenuta, in data 28 gennaio 1999 il rapporto era formalizzato come contratto di deposito ma dal contenuto precettivo più ampio;
b) in particolare la provvedeva alla consegna della merce Parte_1
depositata dalla anche ai dettaglianti delle province di Brindisi e Lecce;
c) in conseguenza CP_1
della collaborazione con l'affiliata della , Idea Distribuzione, aumentavano gli oneri per CP_1
l'attrice che trasferiva il proprio locale nella nuova sede di ben 3000 mq, rispetto agli 850 mq di quella originaria sita in c,da Baronìa, con lievitazione del canone di affitto che da euro 19.600 toccava quota euro 36.000,00 annui nell'anno 2010, e con l'assunzione di un nuovo dipendente sig. ; Persona_1
d) che il fatturato di essa incrementatosi sino al 50% anche per la collaborazione con la Idea Pt_1
Distribuzione, subiva una contrazione quando con missiva ar del 16 febbraio 2004 la CP_1
modificava unilateralmente in riduzione il corrispettivo versato ad essa vietando di Parte_1
consegnare prodotto alla Coop e provocando una riduzione del fatturato di essa pari ad euro Pt_1
1.500.000,00; e) che la riduzione di attività imposta ad essa era progressiva e culminava con la Pt_1
pec del 22 gennaio 2018 quando veniva ingiunto di non consegnare quantitativi di prodotto superiore a tre quintali, così abbassando il limite di venti quintali in origine fissato;
f) che il 02 febbraio 2018 la comunicava la risoluzione del contratto con essa determinandone una perdita di CP_1 Pt_1
esercizio conseguenziale alla condizione di quasi dipendenza che essa attrice aveva assunto nei confronti della . CP_1
5 Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[preliminarmente, accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Bari, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese;
- in subordine accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette eccezioni, nel merito, rigettare ogni avversa domanda, siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto, anche per intervenuta prescrizione, oltre che non provata. Con vittoria di competenze e spese di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : CP_2
[1. Eccezione di incompetenza territoriale. a. In via preliminare, il foro del convenuto del
Tribunale di Bari.
Fermo quanto si avrà modo di dire circa l'improvvida iniziativa giudiziaria intrapresa dalla controparte, la quale ha (strumentalmente) per di più omesso ogni produzione documentale, non v'è dubbio, in quanto espressamente richiamato dalla narrativa dell'avverso atto di citazione, che la domanda odierna tragga origine dal contratto di deposito del 28.1.1999 sottoscritto dalla odierna attrice (“depositaria”) e dalla F. LA SP (“depositante”) che qui si allega (all. 2).
Il suddetto contratto, all'art. 15, reca la clausola (munita di doppia sottoscrizione) per cui “foro competente per ogni controversia derivante o comunque connessa con il presente contratto è il
Tribunale di Bari.” È evidente, quindi, come le parti abbiano inteso, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., chiarire, ove necessario, che ogni giudizio afferente ai rapporti intercorsi debba essere demandato al Tribunale di Bari. b. La competenza del Tribunale di Bari, il foro del convenuto, il forum contractus, la “competenza” funzionale. vAnche in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza innanzi spiegata ai sensi dell'art. 18 c.p.c. giova rilevare come: v- ai sensi dell'art. 19
c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), la sede della società convenuta, IA (BA), rientra nel Distretto della Corte d'Appello di Bari;
v- IA è, altresì, il luogo di conclusione del contratto (leggasi in calce al documento 1 data e luogo) c.d. forum contractus individuato ai sensi
6 dell'art. 20 c.p.c. Infine, a sostegno della dedotta eccezione di incompetenza per territorio, milita l'ulteriore ragione per cui la materia dedotta in contestazione rientra nella competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, da individuarsi ai sensi del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, in quanto il giudizio verterebbe in particolare sul presunto abuso di posizione dominante dell'odierna convenuta.
Per tutto le ragioni esposte, la competenza a decidere la presente controversia non potrà che essere affidata al Tribunale di Bari in luogo dell'adìto Tribunale di Taranto.
2. Le carenze probatorie e il comportamento processuale della Parte_1
Gli sforzi profusi dall'attrice, nel vano tentativo di dimostrare la responsabilità della convenuta, hanno prodotto un elaborato che si presenta a tutta prima confuso, approssimativo e lacunoso soprattutto con riferimento alla documentazione di cui controparte vorrebbe avvalersi.
Con grande sorpresa, difatti, a seguito dell'autorizzazione concessa dall'On.le Giudicante alla consultazione del fascicolo, gli scriventi hanno rinvenuto unicamente il documento rubricato
“produzione documentale”, con il quale parte attrice precisa che “in considerazione della mole” (ci si domanda di cosa… non certo, ad esempio, del contratto di deposito da cui origina la domanda),
“la documentazione indicata nell'atto di citazione sarà oggetto di deposito nelle forme e nei tempi di legge”.
Insomma, essa attrice richiama a sostegno delle proprie ipotesi difensive documenti che non deposita e che, in alcuni casi, nemmeno individua in maniera compiuta. È dunque legittimo chiedersi dove siano questi documenti? 2.1. La nullità della costituzione dell'attore. A mente dell'art. 165
c.p.c. “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”. L' attività di costituzione dell'attore, dunque, è presidiata dalla sanzione di nullità stabilita dall'art. 156 c.p.c., dovendosi, cioè,
7 verificare l'eventuale difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, che è poi quello di portare la causa a conoscenza del giudice, perché possa trattarla e deciderla, nonché di consentire al convenuto di avere il tempo necessario per esaminare gli atti e i documenti e prendere posizione sugli stessi. Nel caso di specie, le richieste di parte attrice, discutibilmente
“indeterminate” nonostante facciano riferimento a fatture, pagamenti ed allegati presumibilmente in possesso della (in quanto meramente richiamati), ma mai prodotti, non consentono né al Pt_1
Giudice di istruire compiutamente la causa, né, ovviamente, agli scriventi di poter prendere posizione sulle avverse doglianze. ln altri termini, nessuna delle finalità e degli interessi perseguiti e presidiati dalla normativa sopra richiamata è stato raggiunto. Da quanto esposto, deriva la nullità radicale ed insanabile della costituzione dell'attore, non avendo controparte osservato il disposto dell'art. 165
c.p.c., avendo omesso di depositare, all'atto del deposito del proprio fascicolo, i documenti richiamati nel proprio atto di citazione. Si chiede, quindi, che l'Ill.mo Giudice adito voglia adottare, nonostante la costituzione della , e senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio in CP_1
relazione ai documenti ex adverso menzionati, ogni provvedimento ritenuto più opportuno.
2.2 La condotta processuale di parte attrice.
La mancata produzione documentale rileva altresì in termini di condotta processuale e, in caso di soccombenza, dovrà essere valutata dall'On.le Tribunale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ed infatti, se l'attrice, nell'esporre i fatti costitutivi di una domanda di condanna, fa esclusivo riferimento al contenuto di documenti senza produrli né renderli altrimenti disponibili, è evidente che con tale condotta essa sta vulnerando il diritto di difesa dell'odierna convenuta, cui non è data la possibilità di verificare, analizzare, contestare il contenuto di quanto richiamato ma non prodotto.
Insomma, a fronte di una prospettazione assolutamente generica la società convenuta non potrà che assumere, allo stato, una posizione altrettanto generica.
Ferma l'eccezione di nullità proposta, ci si chiede, in ogni caso, come le parti si possano confrontare sul piano del giusto processo nel caso in cui l'attore richiami testualmente (almeno in apparenza) documenti senza produrli, e provveda poi (immaginiamo) a depositarli con la (eventuale) memoria
8 ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. Di guisa che il convenuto, che avrebbe diritto a fruire del termine minimo di comparizione (90 giorni) per contrastare le domande dell'attore, per poi precisare e modificare le eccezioni e le conclusioni già formulate all''udienza di prima comparizione
(183 6° co. c.p.c.), si troverebbe nella seguente situazione:
a) di doversi limitare alle sole indicazioni di prova contraria con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.;
b) di avere solo 20 giorni a disposizione per esaminare i documenti prodotti dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.;
c) di dover compiere tale attività processuale solo dopo che sia stato fissato il thema decidendum
(udienza ex art. 183, primo comma e memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.).
Una situazione a dir poco paradossale, che comprime in maniera ancora più pregnante il diritto di difesa della convenuta. Non a caso, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che soltanto allegando i fatti in maniera specifica e non generica, “la controparte è posta in condizioni di difendersi in modo compiuto e può esercitare il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione
(art. 24). L'onere di allegazione comporta, altresì, la formulazione delle proprie pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali pretese sono fondate”
(Trib. Rovigo, 21 novembre 2018, in DeJure, enfasi aggiunta).
La conclamata violazione del principio stabilito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni processo si svolge in condizioni di parità (ma anche dell'art. 88, primo comma, c.p.c.), emerge ancora più grave quando si consideri che la ha banalmente addotto quale motivo della mancata produzione Parte_1
dei documenti la mole degli stessi.
Ovviamente, tale motivazione è del tutto strumentale e potrà, al più, riguardare parte della avversa produzione e non certo documenti come il contratto da cui origina l'odierno giudizio o la corrispondenza tra le società ex adverso richiamata.
In ogni caso, la circostanza che la mole documentale sarebbe di ostacolo ad una produzione tempestiva (parte attrice, ovviamente, non aveva alcuna termine per le notifica dell'atto di citazione)
9 è una mera petizione di principio smentita dalla normativa dettata in tema di deposito telematico degli atti processuali;
il 7° comma dell'art. 16 bis del d.l. 18.10.2012, n. 179 (modificato dall'articolo
51, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 agosto 2014, n. 114), in rubrica obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, così dispone: “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all' articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.
Quindi, a dispetto delle avventate giustificazioni avverse, i documenti – da sempre in possesso della
Società – ben potevano (e dovevano) essere prodotti all'atto della costituzione in giudizio;
la produzione sarebbe stata un po' laboriosa – diciamo così – perché necessari invii successivi, ma certamente non impossibile.
Le conseguenze di quanto innanzi eccepito, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sono che: i) il Tribunale dovrebbe dichiarare sin da ora inammissibile la produzione, nei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. dei documenti richiamati nell'atto di citazione, stralciandoli in caso di deposito;
ii) in subordine, il Tribunale dovrebbe fissare all'attrice un termine perentorio per produrre quei documenti, concedendo poi ai convenuti un termine non inferiore a 90 giorni per le proprie difese, facendo applicazione dell'art. 164, quinto e sesto comma, c.p.c.
3. Infondatezza nel merito delle avverse contestazioni e richieste. Può senz'altro affermarsi che l'iniziativa avversaria sconti un vizio da infatuazione di una teoria del tutto avulsa dalla realtà che
è di ostacolo all'accertamento della verità dei fatti. Lo rivela anzitutto lo spazio oggettivamente
10 pletorico dedicato alla dissertazione sulle forme che, in astratto, possono realizzare l'abuso di dipendenza economica. Ciò che invece rileva, ai fini thema decidendum, è che, nel procedere apparentemente sillogistico del ragionamento avverso, manca l'esatta perimetrazione della premessa maggiore: non si comprende cioè, fra le forme in cui l'abuso in questione può astrattamente atteggiarsi, quale sia quella contestata in concreto alla F. LA S.p.A. Non di meglio si può dire della premessa minore del sillogismo: nell'atto di citazione, gli eventi relativi allo storico rapporto commerciale intercorso fra la e la risultano ora enfatizzati, ora travisati, Parte_1 CP_1
ora omessi, a seconda della mera convenienza rispetto alla congettura.
La rappresentazione della quale società alla mercè della F. LA S.p.A. (la metafora Parte_1
di AV
contro
Golia), costituita per far fronte alle richieste di quest'ultima e a suo esclusivo vantaggio è, in definitiva, a dir poco artefatta. La nell'ambito della sua attività ha Parte_1
liberamente intrattenuto con la deducente rapporti commerciali di reciproco indubbio interesse. Per comprendere effettivamente i suddetti rapporti, occorrerà fare necessariamente riferimento ai rapporti intercorsi, da un lato, tra la e la dall'altro, tra la CP_1 Parte_1 CP_1
ed il sig. . aveva un mandato di agenzia con la F. LA (poi risolto Parte_2 Parte_2
in data 1° febbraio 208 – all. 3), mentre la di cui il primo detiene una quota di Parte_1
partecipazione al capitale sociale del 50%, era un depositario della oltre che cliente della CP_1
stessa (all.
4 - visura . Parte_1
, come detto, è stato agente di commercio della dal 16.11.1981 al 01.02.2018, Parte_2 CP_1
data del suo recesso dal rapporto, nell'area territoriale di Taranto città, Mottola, Talsano, Pulsano,
, , , , , e Pt_3 Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5 Persona_6 Per_7
. Nel corso del suo mandato, il sig. ha promosso e concluso contratti di vendita Persona_8 Pt_1
dei prodotti anche, e soprattutto, con la che, a sua volta, ha curato la parte della CP_1 Parte_1
distribuzione e commercializzazione.
Le provvigioni all'agente venivano determinate a percentuale sul fatturato e valori in Parte_2
relazione alla quantità di merce venduta.
Quanto all'attrice, in data 28.01.1999 venne sottoscritto un contratto di deposito avente il seguente
11 oggetto: “Il DEPOSITARIO si obbliga, verso il corrispettivo e per la durata in appresso determinati,
a ricevere, custodire nel deposito sito in contrada Baronia - zona industriale- 74027 Persona_6
e successivamente a consegnare ai clienti del , secondo le istruzioni da
[...] Parte_4
quest'ultimo fornite, le merci consegnateli dal ovvero a restituirle a quest'ultimo se Parte_4
cosi richiestogli. I destinatari, i termini e le condizioni particolari di ogni singola prestazione di riconsegna delle merci saranno di volta in volta specificate nelle relative comunicazioni inviate dal
DEPOSITANTE al DEPOSITARIO. Resta espressamente inteso che nella prestazione di consegna delle merci ai clienti del DEPOSITANTE si intendono comprese le attività di carico, trasporto e scarico delle merci”.
All'art. 11 del suddetto contratto, il corrispettivo delle prestazioni di deposito e riconsegna, comprensivo di tutto quanto dovuto ai sensi degli artt. 6, 9, 10, era stato determinato, in via forfettaria, nella misura del 7% calcolato sul fatturato complessivo netto delle riconsegne effettuate nel mese dalla Parte_1
Va detto che gran parte dei clienti ai quali la consegnava la merce su incarico della Parte_1
, per ragioni di zona, erano anche clienti rientranti nel mandato di agenzia conferito al sig. CP_1
(come detto, socio al 50% della nonché referente per tutti gli accordi presi dalla Pt_2 Parte_1
stessa società), il quale per la propria attività percepiva le relative provvigioni.
Tanto vale a chiarie che la non gestiva affatto gli ordini di acquisto - come falsamente Parte_1
affermato a pag. 4 della citazione - in quanto gli ordini erano gestiti dall'agente sig. Parte_2
con un programma informatico messogli a disposizione dalla ed operante su una linea CP_1
telefonica ISDN dedicata. Vale a chiarire, inoltre, come tutti i clienti a cui “riconsegnava” i Pt_1
prodotti , fossero clienti (ovviamente) della stessa (ciò rileva, per quanto si dirà, in CP_1 CP_1
merito alla successiva e grave accusa di sviamento della clientela).
Altrettanto falsa è la circostanza riportata a pag. 5 (§ 1.e) della citazione, secondo cui la , CP_1
nell'anno 2003, avrebbe affidato in via esclusiva alla la consegna della propria merce presso Pt_1
tutti i punti vendita appartenenti alla catena distributiva IDEA DISTRIBUZIONE (affiliata CONAD).
La circostanza non solo non è provata, ma risulta documentalmente smentita dall'unica convenzione
12 intercorsa effettivamente tra le parti (il contratto del 28.1.99), secondo cui all'art. 5 “il depositante si riserva il diritto libero ed insindacabile di depositare merci, ovvero effettuare e far effettuare trasporti e consegne delle sue merci, con mezzi propri e/o di terzi, nello stesso territorio indicato nel presente contratto”.
Così come non risultano in alcun modo (e non potrebbe essere diversamente vista la mancata produzione di controparte) convenuti quantitativi minimi indicati in citazione, in quanto il contratto prevedeva che le consegne ai clienti del depositante avvenissero secondo le istruzioni “di volta in volta impartite” dal depositante medesimo anche in merito a quantità di prodotti (cfr. lett. b premesse del contratto – pag.1). Il volume di affari poteva subire continue variazioni, ciò soprattutto a beneficio della depositaria che vedeva il suo compenso parametrato al fatturato netto delle riconsegne di merce ai clienti finali.
Ed ancora, deve darsi atto che con la lettera racc. a.r. del 16.02.2004 (citata da parte attrice al punto
3.1. - pag. 6 – all. 5), la ebbe in effetti a comunicare alla la propria volontà di CP_1 Parte_1
procedere alla modifica/riduzione dei corrispettivi riferiti all'attività di depositario con decorrenza
01.03.2004.
È altrettanto vero, tuttavia, che la con successiva racc. a.r. del 18.02.2004 (all. 6) rispose che Pt_1
non avrebbe accettato la riduzione, ritenendo già poco remunerativo il compenso del 7% pattuito.
Sta di fatto che la ha comunque continuato a corrispondere alla i corrispettivi CP_1 Parte_1
dovuti nella misura contrattualmente stabilita: circostanza che, ove smentita, si avrà modo in seguito di dimostrare documentalmente.
La contestata riduzione delle quantità di merce consegnata ai clienti per il tramite del depositario non costituiva, così come non costituisce, alcuna forma di abuso della società depositante, Parte_1
bensì mera esplicazione della funzione propria del contratto di deposito stipulato: mentre il depositario forniva i clienti di zona per ridotte quantità di merce, in quanto sarebbe stato antieconomico organizzare delle “micro” spedizioni, la sede di IA provvedeva, CP_1
invece, ad evadere gli ordinativi di merce per grossi quantitativi (ogniqualvolta, ad esempio,
13 risultava possibile caricare una motrice o un autotreno intero di prodotti).
È evidente, quindi, che all'aumentare degli ordinativi potesse legittimamente (e per contratto) corrispondere la necessità (o convenienza) di di provvedere autonomamente alle consegne, CP_1
non avendo alcun senso, per la depositante (si ripete, non in esclusiva) organizzare una “doppia” spedizione: presso la sede – con costo diretto a proprio carico – e, successivamente, presso il Pt_1
cliente finale – con pagamento del 7% alla sulla successiva riconsegna. Pt_1
Ciò spiegherebbe, ove dimostrata (ma la circostanza è ad oggi contestata in quanto non verificabile), la presunta contrazione del volume d'affari del depositario nei confronti del cliente Coop Parte_1
(pag. 7 atto di citazione).
Fatta questa doverosa premessa, deve evidenziarsi come la si sia ben guardata dal fornire Pt_1
elementi di prova dai quali poter eventualmente inferire la sussistenza di una posizione di "contraente debole abusato": ed allora già in base a tali carenze sul piano delle allegazioni (rectius, affermazioni) la domanda non potrà che essere rigettata.
Ora, come ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza 19/05/2021, n.13600, “l'abuso di dipendenza economica costituisce una fattispecie negoziale rilevante in ambito contrattuale, di carattere generale, attesa la portata generale della norma. Ma sulla base della giurisprudenza della Corte di
Giustizia è richiesta la prova di una "posizione dominante avendo lo scopo di impedire l'approfittamento di una posizione di forza".
In definitiva, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, è necessario:
1) indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato;
2) indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare
14 il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
Al di là del facile accertamento sulla dimensione della società deducente, non v'è prova che dimostri l'impossibilità della imputabile alla , di non aver potuto agevolmente differenziare la Pt_1 CP_1
propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista solo di quel rapporto o che tali presunti investimenti siano stati imposti dalla deducente.
Nel contratto di deposito, in particolare, è normale che il depositario debba adeguare, ove lo ritenga necessario a proprio insindacabile giudizio, i propri spazi e la propria organizzazione alla gestione/custodia/smistamento della merce del depositante. Da ciò non può tuttavia corrispondere un presunto abuso o una qualsivoglia imposizione.
Tornando al caso generale, non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che, in via estensiva, invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998.
Al di là dei toni assertivi, nessun elemento di prova dimostra, né potrà mai dimostrare, che la CP_1
abbia ordito ai danni della una situazione di abuso di dipendenza o anche solo di dipendenza, Pt_1
né che abbia beneficiato di vantaggi economici vietati.
L'attrice, tra l'altro, non si è fatta carico di fornire la prova concreta della asserita condizione di contraente privo di alternative economiche sul mercato e cioè l'enucleazione di quali siano le condizioni del mercato relative al settore di produzione che interessa la società attrice, quali le condizioni contrattuali praticate - quali le imprese che vi operano in condizioni di concorrenza - quali i margini di profitto e così via).
In definitiva, lo sfruttamento abusivo di una condizione di superiorità, non può ritenersi sussistente solo sulla base di un accertato squilibrio degli obblighi economici, dunque derivanti dal contratto, dovendo questo essere la conseguenza di un comportamento arbitrario da parte dell'impresa e non,
15 invece, del legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti, così come ad esse riconosciuta dall'art. 1322 c.c.
Ricordiamo infine, ove necessario (l'indeterminatezza della domanda lo impone), che le parti escludevano all'art. 13 del contratto qualsiasi conseguenza per il recesso.
Del pari infondate sono le asserzioni a sostegno dell'ulteriore accertamento richiesto in ordine alla lamentata concorrenza sleale per sviamento di clientela.
Parte attrice tocca davvero l'apice imputando alla deducente di aver preteso, nel 2016, la presenza all'interno della di tale sig. , il quale, a suo dire, dopo essersi Parte_1 Persona_9
appropriato dell'elenco dei clienti della avrebbe poi provveduto a contattarli invitandoli Parte_1
ad acquistare direttamente dalla LA. L'accusa è talmente grave che la si riserva di CP_1
agire in ogni sede per la tutela della propria immagine e reputazione.
In ogni caso, anche questa imputazione, come le precedenti, riposa su mere asserzioni false e, come detto, gravemente lesive dell'immagine e della reputazione della convenuta.
Il sig. è stato, in effetti, un consulente della per le vendite. In vista della Persona_9 CP_1
imminente risoluzione del rapporto di agenzia tra la e l'agente (la CP_1 Parte_2 Parte_1
non rientra in alcun modo in tale contesto), il sig. venne incaricato dalla di Persona_9 CP_1
affiancare per un breve periodo il sig. come normalmente accade in siffatte circostanze, in Pt_1
vista della possibile formazione di nuovi agenti di zona. Nulla insomma di atipico.
Ed ancora, posto che la ha sempre rifornito i clienti (già clienti) della , non Parte_1 CP_1
godendo, per altro, di alcuna esclusiva, davvero non comprendiamo di quale fantomatico elenco il si sarebbe appropriato. Persona_9
--Come ben si vede, non c'è una sola fra le avverse affermazioni che non abbia una consistenza meramente congetturale, ciò anche in ordine alla quantificazione del presunto danno.
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute, ferme restando tutte le contestazioni innanzi svolte, non possiamo assumere allo stato alcuna specifica posizione attesa la assoluta genericità e
16 indeterminatezza delle relative richieste, rispetto alle quali se ne eccepisce sin d'ora l'inammissibilità ed infondatezza anche per intervenuta prescrizione.]
Motivi della decisione
I.- La vicenda oggetto del giudizio trae origine da un contratto di deposito stipulato tra la e Parte_1
la in data 28 gennaio 1999 e in cui l'art. 2 così individua l'oggetto della obbligazione CP_2
assunta dalla depositaria [Il depositario si obbliga, verso il corrispettivo e per la durata in Parte_1
appresso determinati, a ricevere custodire nel deposito sito in contrada Baronia – zona industriale –
74027 SA IO CO e successivamente a consegnare ai clienti del depositante, secondo le istruzioni da quest'ultimo fornite, le merci consegnategli dal depositante ovvero a restituirle a quest'ultimo se così richiestogli. I destinatari, i termini e le condizioni particolari di ogni singola prestazione di riconsegna delle merci saranno di volta in volta specificate nelle relative comunicazioni inviate dal depositante al depositario. Resta espressamente inteso che nella prestazione di consegna delle merci ai clienti del depositante si intendono comprese le attività di carico, trasporto e scarico delle merci.]
Nella pattuizione in parola e nella restante parte del regolamento negoziale nessuna obbligazione sembra assunta tanto dal depositante quanto dal depositario in ordine alla dimensione quantitativa della merce oggetto dei depositi presso la Parte_1
Ne consegue che la depositaria era libera di rilevare nel corso della esecuzione del contratto Parte_1
l'eventuale eccedenza dei quantitativi di merce rispetto alla capacità recettiva della depositeria sita in cda menzionata, si, nel contratto, ma non elevata dalle parti a criterio di delimitazione Pt_5
dell'impegno obbligatorio assunto dalle parti.
Così facendo avrebbe indotto la depositante , qualora ne avesse avuto interesse, a CP_2
proporre una rinegoziazione del regolamento contrattuale in cui prevedere i limiti dell'impegno richiesto dalla depositaria Parte_1
Inoltre il contratto de quo non sembra prevedere alcuna esclusiva a favore della depositaria Parte_1
In tal senso l'art. 5, sotto la rubrica [Non esclusiva del territorio], così sembra disporre: [Il depositante
17 si riserva il diritto, libero ed insindacabile, di depositare merci ovvero di effettuare e fare effettuare trasporti e consegne delle sue merci, con mezzi propri e/o di terzi, nello stesso territorio indicato nel presente contratto.]
Ne consegue che la depositante era libera di avvalersi di terzi o mezzi propri per CP_2
perseguire la causa in concreto del contratto in essere con la depositaria che, a sua volta, era Parte_1
libera di non accettare le richieste assertivamente eccedenti la capacità recettiva della depositeria di e, in genere, della sua organizzazione imprenditoriale. Parte_6
Ugualmente, però, anche la depositaria era libera di fornire a terzi le prestazioni oggetto del Parte_1
contratto di deposito concluso con la depositante , stante l'assenza nella disciplina CP_2
dettata dagli artt. 1766 e ss cc di un diritto di esclusiva del depositante verso il depositario e, viceversa, di un obbligo correlativo del depositario verso il depositante.
In tal senso l'esecuzione in favore di terzi da parte della depositaria di prestazioni omogenee Parte_1
a quelle oggetto del contratto stipulato con la non è previsto tra le ipotesi contemplate CP_2
dall'articolo 14 sotto la rubrica [clausola risolutiva espressa] e neppure quale inadempimento tipizzato, pur se non idoneo alla risoluzione immediata.
L'art. 13, sotto la rubrica [durata del contratto], prevede il recesso a favore di ambo le parti con il preavviso di un mese a carico della depositante e di due mesi a carico della depositaria CP_2
senza oneri o penalità per ambo le parti. Parte_1
La avrebbe potuto sottrarsi al vincolo contrattuale con una semplice dichiarazione di volontà Parte_1
senza spese ed oneri diversi dalla ultimazione degli ordini in corso di esecuzione (…fermo in ogni caso l'adempimento da parte del depositario delle consegne eventualmente in corso alla data di scadenza del preavviso.)
Ne consegue che il rifiuto opposto dalla depositaria alle richieste della depositante Parte_1 CP_2
se motivato con riferimento alla limitata capacità recettiva della depositeria di , mai
[...] Parte_6
avrebbe potuto assumere i connotati dell'inadempimento contrattuale, stante anche la già rilevata assenza di una pattuizione che determinasse quantitativamente l'obbligazione assunta dalla Parte_1
18 L'assenza di un patto di esclusiva e la eterogeneità delle attività svolte dalle parti ( produttrice di prodotti alimentari la depositante e depositaria professionale la ) preclude la CP_2 Parte_1
configurabilità di fattispecie di concorrenza sleale.
II.- Il rapporto contrattuale sorto tra la depositante e la depositaria a seguito CP_2 Parte_1
del contratto stipulato il 28 gennaio 1999 si cumulava con altro e distinto rapporto contrattuale sorto tra la preponente e l' con negozio del 16 novembre CP_2 Parte_7
1981 registrato all'Ufficio I.V.A. di Bari il 30 novembre 1981 col numero 5670.
Dalla lettura del ricorso al Tribunale di Taranto depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019 ed iscritto col numero 1758/19 r.g. proposto da contro la preponente , Parte_2 CP_2
prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, si apprende che [2) il ricorrente, infatti, ha prestato attività di agente di commercio in favore della in Controparte_2
esecuzione di contratto di agenzia stipulato in data 16.11.1981 sino al 1.2.2018, data del recesso della preponente, avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di vendita nell'ambito territoriale Tarantò città, Mottola, Talsano, Pulsano, , , , Pt_3 Persona_2 Per_3
, SA IO CO, e Roccaforzat;
3) nel mandato di agenzia Persona_4 Per_5 Per_7
del sig. ientrava anche la promozione e conclusione di contratti di vendita dei prodotti Pt_1 CP_1
presso i punti vendita delle Società della zona di Sava, Nardò, SA Cesario;
4) Controparte_3
nel corso del mandato di agenzia il ricorrente ha promosso e concluso contratti di vendita dei prodotti anche con la società che, a sua volta, ha distribuito e commercializzato i CP_1 Parte_1
suddetti prodotti presso soggetti commerciali appartenenti anche alla zona di competenza assegnata ad altri agenti della preponente.]
Ne consegue che la attrice nel presente giudizio, operava al di fuori del comprensorio Parte_1
individuato nel contratto di deposito stipulato con la depositante in data 28 gennaio CP_2
1999 per effetto di ordini e commissioni provenienti dalla persona fisica , Agente di Parte_2
Commercio con patto di esclusiva per la preponente . CP_2
L'art. 5 delle Norme Generali disciplinanti il predetto rapporto di agenzia così stabiliva:
19 [5) Spese dell'incarico. Tutte le spese da Voi sostenute in occasione e per la esecuzione del presente incarico sono interamente a Vs carico. E' estranea alla ns Società l'organizzazione che è o sarà costituita a Vs cura per il pratico svolgimento dell'incarico affidatoVi].
L'art. 9 delle predette Norme Generali così stabiliva:
[9) Esclusiva. Costituisce parte del presente mandato l'obbligo da parte Vs di non curare, né direttamente né indirettamente, affari per ditte concorrenti e, comunque, suscettibili di esercitare concorrenza a ns danno.]
L'art. 1743 del codice civile, sotto la rubrica [Diritti di esclusiva] così stabiliva e stabilisce:
[Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro]
Ne consegue che le spese sostenute dall' Agente , anche ricorrendo alla depositeria Parte_2
della come da paragrafo 4 del ricorso proposto dal predetto Agente, davano vita nei confronti Parte_1
della preponente e depositante ad obbligazioni e diritti esclusivamente a favore ed a Controparte_2
carico del detto Agente e non già a favore ed a carico della Parte_2 Parte_1
Trattasi così di un distinto rapporto giuridico intercorrente tra soggetti diversi ed avente fonte in un diverso atto giuridico, il contratto di agenzia stipulato il 16 novembre 1981 tra l'Agente Parte_2
e la preponente Controparte_2
Infondati sono così i capi di domanda dispiegati dalla attrice nel presente giudizio ed aventi ad oggetto le prestazioni eseguite dalla depositaria al di fuori del comprensorio territoriale nel cui Parte_1
ambito sarebbe dovuto svolgersi il rapporto contrattuale sorto tra essa e la depositante Parte_1
. CP_2
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
IV.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in base alla natura ed al valore della controversia, sono poste a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 91 cpc.
20
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da
contro
; Parte_1 CP_2
b) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta spese e competenze di lite, liquidandole in euro
5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 03 novembre 2025;
Il giudice dott. BE UN
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7438 dell'anno 2022
T R A
(c.f. in persona del l.r.p.t., corrente in SA IO CO (Ta) ala Via SA Parte_1 P.IVA_1
Giovanni nn. 20/22, elettivamente domiciliata in Via Felice Cavallotti n. 112 a Taranto presso lo studio dell'Avv. Mauro Manzo Margiotta (c.f. dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
F. con sede legale in IA (BA) al Largo Domenico LA n. 1 CP_1
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Niccolò Alessandro Dello P.IVA_2
US ( e CO L. Di NO ( ), con studio in Bari C.F._2 C.F._3
alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec
- come da Email_1 Email_2
documentazione in atti;
Convenuta
1 Ove all'udienza del 27 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 26 settembre 2025 e del 16 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c. e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'abuso dello stato di dipendenza economica di essa attrice commesso dalla convenuta e dei comportamenti di concorrenza 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 sleale posti in essere dalla convenuta in danno di essa attrice;
2) condannare la convenuta al pagamento in favore di essa attrice dei costi e dei compensi derivanti dalle attività compiute in eccedenza rispetto alle previsioni di cui al contratto stipulato inter partes il 28 gennaio 1999, oltre a rivalutazione ed interessi;
3) condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto a titolo di comportamenti di concorrenza sleale;
5) condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto per riduzione dei margini commissionati, riduzione delle quantità di merce affidata per la vendita, ingiustificata risoluzione del contratto;
6) la condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi;
7) la condanna al ristoro delle spese di lite.
Deduceva: a) che dopo una iniziale collaborazione come deposito in conto vendita di prodotti pastari della convenuta, in data 28 gennaio 1999 il rapporto era formalizzato come contratto di deposito ma dal contenuto precettivo più ampio;
b) in particolare la provvedeva alla consegna della merce Parte_1
depositata dalla anche ai dettaglianti delle province di Brindisi e Lecce;
c) in conseguenza CP_1
della collaborazione con l'affiliata della , Idea Distribuzione, aumentavano gli oneri per CP_1
l'attrice che trasferiva il proprio locale nella nuova sede di ben 3000 mq, rispetto agli 850 mq di quella originaria sita in c,da Baronìa, con lievitazione del canone di affitto che da euro 19.600 toccava quota euro 36.000,00 annui nell'anno 2010, e con l'assunzione di un nuovo dipendente sig. ; Persona_1
d) che il fatturato di essa incrementatosi sino al 50% anche per la collaborazione con la Idea Pt_1
Distribuzione, subiva una contrazione quando con missiva ar del 16 febbraio 2004 la CP_1
modificava unilateralmente in riduzione il corrispettivo versato ad essa vietando di Parte_1
consegnare prodotto alla Coop e provocando una riduzione del fatturato di essa pari ad euro Pt_1
1.500.000,00; e) che la riduzione di attività imposta ad essa era progressiva e culminava con la Pt_1
pec del 22 gennaio 2018 quando veniva ingiunto di non consegnare quantitativi di prodotto superiore a tre quintali, così abbassando il limite di venti quintali in origine fissato;
f) che il 02 febbraio 2018 la comunicava la risoluzione del contratto con essa determinandone una perdita di CP_1 Pt_1
esercizio conseguenziale alla condizione di quasi dipendenza che essa attrice aveva assunto nei confronti della . CP_1
5 Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[preliminarmente, accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Bari, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese;
- in subordine accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette eccezioni, nel merito, rigettare ogni avversa domanda, siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto, anche per intervenuta prescrizione, oltre che non provata. Con vittoria di competenze e spese di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : CP_2
[1. Eccezione di incompetenza territoriale. a. In via preliminare, il foro del convenuto del
Tribunale di Bari.
Fermo quanto si avrà modo di dire circa l'improvvida iniziativa giudiziaria intrapresa dalla controparte, la quale ha (strumentalmente) per di più omesso ogni produzione documentale, non v'è dubbio, in quanto espressamente richiamato dalla narrativa dell'avverso atto di citazione, che la domanda odierna tragga origine dal contratto di deposito del 28.1.1999 sottoscritto dalla odierna attrice (“depositaria”) e dalla F. LA SP (“depositante”) che qui si allega (all. 2).
Il suddetto contratto, all'art. 15, reca la clausola (munita di doppia sottoscrizione) per cui “foro competente per ogni controversia derivante o comunque connessa con il presente contratto è il
Tribunale di Bari.” È evidente, quindi, come le parti abbiano inteso, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., chiarire, ove necessario, che ogni giudizio afferente ai rapporti intercorsi debba essere demandato al Tribunale di Bari. b. La competenza del Tribunale di Bari, il foro del convenuto, il forum contractus, la “competenza” funzionale. vAnche in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza innanzi spiegata ai sensi dell'art. 18 c.p.c. giova rilevare come: v- ai sensi dell'art. 19
c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), la sede della società convenuta, IA (BA), rientra nel Distretto della Corte d'Appello di Bari;
v- IA è, altresì, il luogo di conclusione del contratto (leggasi in calce al documento 1 data e luogo) c.d. forum contractus individuato ai sensi
6 dell'art. 20 c.p.c. Infine, a sostegno della dedotta eccezione di incompetenza per territorio, milita l'ulteriore ragione per cui la materia dedotta in contestazione rientra nella competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, da individuarsi ai sensi del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, in quanto il giudizio verterebbe in particolare sul presunto abuso di posizione dominante dell'odierna convenuta.
Per tutto le ragioni esposte, la competenza a decidere la presente controversia non potrà che essere affidata al Tribunale di Bari in luogo dell'adìto Tribunale di Taranto.
2. Le carenze probatorie e il comportamento processuale della Parte_1
Gli sforzi profusi dall'attrice, nel vano tentativo di dimostrare la responsabilità della convenuta, hanno prodotto un elaborato che si presenta a tutta prima confuso, approssimativo e lacunoso soprattutto con riferimento alla documentazione di cui controparte vorrebbe avvalersi.
Con grande sorpresa, difatti, a seguito dell'autorizzazione concessa dall'On.le Giudicante alla consultazione del fascicolo, gli scriventi hanno rinvenuto unicamente il documento rubricato
“produzione documentale”, con il quale parte attrice precisa che “in considerazione della mole” (ci si domanda di cosa… non certo, ad esempio, del contratto di deposito da cui origina la domanda),
“la documentazione indicata nell'atto di citazione sarà oggetto di deposito nelle forme e nei tempi di legge”.
Insomma, essa attrice richiama a sostegno delle proprie ipotesi difensive documenti che non deposita e che, in alcuni casi, nemmeno individua in maniera compiuta. È dunque legittimo chiedersi dove siano questi documenti? 2.1. La nullità della costituzione dell'attore. A mente dell'art. 165
c.p.c. “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”. L' attività di costituzione dell'attore, dunque, è presidiata dalla sanzione di nullità stabilita dall'art. 156 c.p.c., dovendosi, cioè,
7 verificare l'eventuale difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, che è poi quello di portare la causa a conoscenza del giudice, perché possa trattarla e deciderla, nonché di consentire al convenuto di avere il tempo necessario per esaminare gli atti e i documenti e prendere posizione sugli stessi. Nel caso di specie, le richieste di parte attrice, discutibilmente
“indeterminate” nonostante facciano riferimento a fatture, pagamenti ed allegati presumibilmente in possesso della (in quanto meramente richiamati), ma mai prodotti, non consentono né al Pt_1
Giudice di istruire compiutamente la causa, né, ovviamente, agli scriventi di poter prendere posizione sulle avverse doglianze. ln altri termini, nessuna delle finalità e degli interessi perseguiti e presidiati dalla normativa sopra richiamata è stato raggiunto. Da quanto esposto, deriva la nullità radicale ed insanabile della costituzione dell'attore, non avendo controparte osservato il disposto dell'art. 165
c.p.c., avendo omesso di depositare, all'atto del deposito del proprio fascicolo, i documenti richiamati nel proprio atto di citazione. Si chiede, quindi, che l'Ill.mo Giudice adito voglia adottare, nonostante la costituzione della , e senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio in CP_1
relazione ai documenti ex adverso menzionati, ogni provvedimento ritenuto più opportuno.
2.2 La condotta processuale di parte attrice.
La mancata produzione documentale rileva altresì in termini di condotta processuale e, in caso di soccombenza, dovrà essere valutata dall'On.le Tribunale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ed infatti, se l'attrice, nell'esporre i fatti costitutivi di una domanda di condanna, fa esclusivo riferimento al contenuto di documenti senza produrli né renderli altrimenti disponibili, è evidente che con tale condotta essa sta vulnerando il diritto di difesa dell'odierna convenuta, cui non è data la possibilità di verificare, analizzare, contestare il contenuto di quanto richiamato ma non prodotto.
Insomma, a fronte di una prospettazione assolutamente generica la società convenuta non potrà che assumere, allo stato, una posizione altrettanto generica.
Ferma l'eccezione di nullità proposta, ci si chiede, in ogni caso, come le parti si possano confrontare sul piano del giusto processo nel caso in cui l'attore richiami testualmente (almeno in apparenza) documenti senza produrli, e provveda poi (immaginiamo) a depositarli con la (eventuale) memoria
8 ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. Di guisa che il convenuto, che avrebbe diritto a fruire del termine minimo di comparizione (90 giorni) per contrastare le domande dell'attore, per poi precisare e modificare le eccezioni e le conclusioni già formulate all''udienza di prima comparizione
(183 6° co. c.p.c.), si troverebbe nella seguente situazione:
a) di doversi limitare alle sole indicazioni di prova contraria con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.;
b) di avere solo 20 giorni a disposizione per esaminare i documenti prodotti dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.;
c) di dover compiere tale attività processuale solo dopo che sia stato fissato il thema decidendum
(udienza ex art. 183, primo comma e memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.).
Una situazione a dir poco paradossale, che comprime in maniera ancora più pregnante il diritto di difesa della convenuta. Non a caso, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che soltanto allegando i fatti in maniera specifica e non generica, “la controparte è posta in condizioni di difendersi in modo compiuto e può esercitare il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione
(art. 24). L'onere di allegazione comporta, altresì, la formulazione delle proprie pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali pretese sono fondate”
(Trib. Rovigo, 21 novembre 2018, in DeJure, enfasi aggiunta).
La conclamata violazione del principio stabilito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni processo si svolge in condizioni di parità (ma anche dell'art. 88, primo comma, c.p.c.), emerge ancora più grave quando si consideri che la ha banalmente addotto quale motivo della mancata produzione Parte_1
dei documenti la mole degli stessi.
Ovviamente, tale motivazione è del tutto strumentale e potrà, al più, riguardare parte della avversa produzione e non certo documenti come il contratto da cui origina l'odierno giudizio o la corrispondenza tra le società ex adverso richiamata.
In ogni caso, la circostanza che la mole documentale sarebbe di ostacolo ad una produzione tempestiva (parte attrice, ovviamente, non aveva alcuna termine per le notifica dell'atto di citazione)
9 è una mera petizione di principio smentita dalla normativa dettata in tema di deposito telematico degli atti processuali;
il 7° comma dell'art. 16 bis del d.l. 18.10.2012, n. 179 (modificato dall'articolo
51, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 agosto 2014, n. 114), in rubrica obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, così dispone: “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all' articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.
Quindi, a dispetto delle avventate giustificazioni avverse, i documenti – da sempre in possesso della
Società – ben potevano (e dovevano) essere prodotti all'atto della costituzione in giudizio;
la produzione sarebbe stata un po' laboriosa – diciamo così – perché necessari invii successivi, ma certamente non impossibile.
Le conseguenze di quanto innanzi eccepito, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sono che: i) il Tribunale dovrebbe dichiarare sin da ora inammissibile la produzione, nei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. dei documenti richiamati nell'atto di citazione, stralciandoli in caso di deposito;
ii) in subordine, il Tribunale dovrebbe fissare all'attrice un termine perentorio per produrre quei documenti, concedendo poi ai convenuti un termine non inferiore a 90 giorni per le proprie difese, facendo applicazione dell'art. 164, quinto e sesto comma, c.p.c.
3. Infondatezza nel merito delle avverse contestazioni e richieste. Può senz'altro affermarsi che l'iniziativa avversaria sconti un vizio da infatuazione di una teoria del tutto avulsa dalla realtà che
è di ostacolo all'accertamento della verità dei fatti. Lo rivela anzitutto lo spazio oggettivamente
10 pletorico dedicato alla dissertazione sulle forme che, in astratto, possono realizzare l'abuso di dipendenza economica. Ciò che invece rileva, ai fini thema decidendum, è che, nel procedere apparentemente sillogistico del ragionamento avverso, manca l'esatta perimetrazione della premessa maggiore: non si comprende cioè, fra le forme in cui l'abuso in questione può astrattamente atteggiarsi, quale sia quella contestata in concreto alla F. LA S.p.A. Non di meglio si può dire della premessa minore del sillogismo: nell'atto di citazione, gli eventi relativi allo storico rapporto commerciale intercorso fra la e la risultano ora enfatizzati, ora travisati, Parte_1 CP_1
ora omessi, a seconda della mera convenienza rispetto alla congettura.
La rappresentazione della quale società alla mercè della F. LA S.p.A. (la metafora Parte_1
di AV
contro
Golia), costituita per far fronte alle richieste di quest'ultima e a suo esclusivo vantaggio è, in definitiva, a dir poco artefatta. La nell'ambito della sua attività ha Parte_1
liberamente intrattenuto con la deducente rapporti commerciali di reciproco indubbio interesse. Per comprendere effettivamente i suddetti rapporti, occorrerà fare necessariamente riferimento ai rapporti intercorsi, da un lato, tra la e la dall'altro, tra la CP_1 Parte_1 CP_1
ed il sig. . aveva un mandato di agenzia con la F. LA (poi risolto Parte_2 Parte_2
in data 1° febbraio 208 – all. 3), mentre la di cui il primo detiene una quota di Parte_1
partecipazione al capitale sociale del 50%, era un depositario della oltre che cliente della CP_1
stessa (all.
4 - visura . Parte_1
, come detto, è stato agente di commercio della dal 16.11.1981 al 01.02.2018, Parte_2 CP_1
data del suo recesso dal rapporto, nell'area territoriale di Taranto città, Mottola, Talsano, Pulsano,
, , , , , e Pt_3 Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5 Persona_6 Per_7
. Nel corso del suo mandato, il sig. ha promosso e concluso contratti di vendita Persona_8 Pt_1
dei prodotti anche, e soprattutto, con la che, a sua volta, ha curato la parte della CP_1 Parte_1
distribuzione e commercializzazione.
Le provvigioni all'agente venivano determinate a percentuale sul fatturato e valori in Parte_2
relazione alla quantità di merce venduta.
Quanto all'attrice, in data 28.01.1999 venne sottoscritto un contratto di deposito avente il seguente
11 oggetto: “Il DEPOSITARIO si obbliga, verso il corrispettivo e per la durata in appresso determinati,
a ricevere, custodire nel deposito sito in contrada Baronia - zona industriale- 74027 Persona_6
e successivamente a consegnare ai clienti del , secondo le istruzioni da
[...] Parte_4
quest'ultimo fornite, le merci consegnateli dal ovvero a restituirle a quest'ultimo se Parte_4
cosi richiestogli. I destinatari, i termini e le condizioni particolari di ogni singola prestazione di riconsegna delle merci saranno di volta in volta specificate nelle relative comunicazioni inviate dal
DEPOSITANTE al DEPOSITARIO. Resta espressamente inteso che nella prestazione di consegna delle merci ai clienti del DEPOSITANTE si intendono comprese le attività di carico, trasporto e scarico delle merci”.
All'art. 11 del suddetto contratto, il corrispettivo delle prestazioni di deposito e riconsegna, comprensivo di tutto quanto dovuto ai sensi degli artt. 6, 9, 10, era stato determinato, in via forfettaria, nella misura del 7% calcolato sul fatturato complessivo netto delle riconsegne effettuate nel mese dalla Parte_1
Va detto che gran parte dei clienti ai quali la consegnava la merce su incarico della Parte_1
, per ragioni di zona, erano anche clienti rientranti nel mandato di agenzia conferito al sig. CP_1
(come detto, socio al 50% della nonché referente per tutti gli accordi presi dalla Pt_2 Parte_1
stessa società), il quale per la propria attività percepiva le relative provvigioni.
Tanto vale a chiarie che la non gestiva affatto gli ordini di acquisto - come falsamente Parte_1
affermato a pag. 4 della citazione - in quanto gli ordini erano gestiti dall'agente sig. Parte_2
con un programma informatico messogli a disposizione dalla ed operante su una linea CP_1
telefonica ISDN dedicata. Vale a chiarire, inoltre, come tutti i clienti a cui “riconsegnava” i Pt_1
prodotti , fossero clienti (ovviamente) della stessa (ciò rileva, per quanto si dirà, in CP_1 CP_1
merito alla successiva e grave accusa di sviamento della clientela).
Altrettanto falsa è la circostanza riportata a pag. 5 (§ 1.e) della citazione, secondo cui la , CP_1
nell'anno 2003, avrebbe affidato in via esclusiva alla la consegna della propria merce presso Pt_1
tutti i punti vendita appartenenti alla catena distributiva IDEA DISTRIBUZIONE (affiliata CONAD).
La circostanza non solo non è provata, ma risulta documentalmente smentita dall'unica convenzione
12 intercorsa effettivamente tra le parti (il contratto del 28.1.99), secondo cui all'art. 5 “il depositante si riserva il diritto libero ed insindacabile di depositare merci, ovvero effettuare e far effettuare trasporti e consegne delle sue merci, con mezzi propri e/o di terzi, nello stesso territorio indicato nel presente contratto”.
Così come non risultano in alcun modo (e non potrebbe essere diversamente vista la mancata produzione di controparte) convenuti quantitativi minimi indicati in citazione, in quanto il contratto prevedeva che le consegne ai clienti del depositante avvenissero secondo le istruzioni “di volta in volta impartite” dal depositante medesimo anche in merito a quantità di prodotti (cfr. lett. b premesse del contratto – pag.1). Il volume di affari poteva subire continue variazioni, ciò soprattutto a beneficio della depositaria che vedeva il suo compenso parametrato al fatturato netto delle riconsegne di merce ai clienti finali.
Ed ancora, deve darsi atto che con la lettera racc. a.r. del 16.02.2004 (citata da parte attrice al punto
3.1. - pag. 6 – all. 5), la ebbe in effetti a comunicare alla la propria volontà di CP_1 Parte_1
procedere alla modifica/riduzione dei corrispettivi riferiti all'attività di depositario con decorrenza
01.03.2004.
È altrettanto vero, tuttavia, che la con successiva racc. a.r. del 18.02.2004 (all. 6) rispose che Pt_1
non avrebbe accettato la riduzione, ritenendo già poco remunerativo il compenso del 7% pattuito.
Sta di fatto che la ha comunque continuato a corrispondere alla i corrispettivi CP_1 Parte_1
dovuti nella misura contrattualmente stabilita: circostanza che, ove smentita, si avrà modo in seguito di dimostrare documentalmente.
La contestata riduzione delle quantità di merce consegnata ai clienti per il tramite del depositario non costituiva, così come non costituisce, alcuna forma di abuso della società depositante, Parte_1
bensì mera esplicazione della funzione propria del contratto di deposito stipulato: mentre il depositario forniva i clienti di zona per ridotte quantità di merce, in quanto sarebbe stato antieconomico organizzare delle “micro” spedizioni, la sede di IA provvedeva, CP_1
invece, ad evadere gli ordinativi di merce per grossi quantitativi (ogniqualvolta, ad esempio,
13 risultava possibile caricare una motrice o un autotreno intero di prodotti).
È evidente, quindi, che all'aumentare degli ordinativi potesse legittimamente (e per contratto) corrispondere la necessità (o convenienza) di di provvedere autonomamente alle consegne, CP_1
non avendo alcun senso, per la depositante (si ripete, non in esclusiva) organizzare una “doppia” spedizione: presso la sede – con costo diretto a proprio carico – e, successivamente, presso il Pt_1
cliente finale – con pagamento del 7% alla sulla successiva riconsegna. Pt_1
Ciò spiegherebbe, ove dimostrata (ma la circostanza è ad oggi contestata in quanto non verificabile), la presunta contrazione del volume d'affari del depositario nei confronti del cliente Coop Parte_1
(pag. 7 atto di citazione).
Fatta questa doverosa premessa, deve evidenziarsi come la si sia ben guardata dal fornire Pt_1
elementi di prova dai quali poter eventualmente inferire la sussistenza di una posizione di "contraente debole abusato": ed allora già in base a tali carenze sul piano delle allegazioni (rectius, affermazioni) la domanda non potrà che essere rigettata.
Ora, come ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza 19/05/2021, n.13600, “l'abuso di dipendenza economica costituisce una fattispecie negoziale rilevante in ambito contrattuale, di carattere generale, attesa la portata generale della norma. Ma sulla base della giurisprudenza della Corte di
Giustizia è richiesta la prova di una "posizione dominante avendo lo scopo di impedire l'approfittamento di una posizione di forza".
In definitiva, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, è necessario:
1) indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato;
2) indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare
14 il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
Al di là del facile accertamento sulla dimensione della società deducente, non v'è prova che dimostri l'impossibilità della imputabile alla , di non aver potuto agevolmente differenziare la Pt_1 CP_1
propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista solo di quel rapporto o che tali presunti investimenti siano stati imposti dalla deducente.
Nel contratto di deposito, in particolare, è normale che il depositario debba adeguare, ove lo ritenga necessario a proprio insindacabile giudizio, i propri spazi e la propria organizzazione alla gestione/custodia/smistamento della merce del depositante. Da ciò non può tuttavia corrispondere un presunto abuso o una qualsivoglia imposizione.
Tornando al caso generale, non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che, in via estensiva, invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998.
Al di là dei toni assertivi, nessun elemento di prova dimostra, né potrà mai dimostrare, che la CP_1
abbia ordito ai danni della una situazione di abuso di dipendenza o anche solo di dipendenza, Pt_1
né che abbia beneficiato di vantaggi economici vietati.
L'attrice, tra l'altro, non si è fatta carico di fornire la prova concreta della asserita condizione di contraente privo di alternative economiche sul mercato e cioè l'enucleazione di quali siano le condizioni del mercato relative al settore di produzione che interessa la società attrice, quali le condizioni contrattuali praticate - quali le imprese che vi operano in condizioni di concorrenza - quali i margini di profitto e così via).
In definitiva, lo sfruttamento abusivo di una condizione di superiorità, non può ritenersi sussistente solo sulla base di un accertato squilibrio degli obblighi economici, dunque derivanti dal contratto, dovendo questo essere la conseguenza di un comportamento arbitrario da parte dell'impresa e non,
15 invece, del legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti, così come ad esse riconosciuta dall'art. 1322 c.c.
Ricordiamo infine, ove necessario (l'indeterminatezza della domanda lo impone), che le parti escludevano all'art. 13 del contratto qualsiasi conseguenza per il recesso.
Del pari infondate sono le asserzioni a sostegno dell'ulteriore accertamento richiesto in ordine alla lamentata concorrenza sleale per sviamento di clientela.
Parte attrice tocca davvero l'apice imputando alla deducente di aver preteso, nel 2016, la presenza all'interno della di tale sig. , il quale, a suo dire, dopo essersi Parte_1 Persona_9
appropriato dell'elenco dei clienti della avrebbe poi provveduto a contattarli invitandoli Parte_1
ad acquistare direttamente dalla LA. L'accusa è talmente grave che la si riserva di CP_1
agire in ogni sede per la tutela della propria immagine e reputazione.
In ogni caso, anche questa imputazione, come le precedenti, riposa su mere asserzioni false e, come detto, gravemente lesive dell'immagine e della reputazione della convenuta.
Il sig. è stato, in effetti, un consulente della per le vendite. In vista della Persona_9 CP_1
imminente risoluzione del rapporto di agenzia tra la e l'agente (la CP_1 Parte_2 Parte_1
non rientra in alcun modo in tale contesto), il sig. venne incaricato dalla di Persona_9 CP_1
affiancare per un breve periodo il sig. come normalmente accade in siffatte circostanze, in Pt_1
vista della possibile formazione di nuovi agenti di zona. Nulla insomma di atipico.
Ed ancora, posto che la ha sempre rifornito i clienti (già clienti) della , non Parte_1 CP_1
godendo, per altro, di alcuna esclusiva, davvero non comprendiamo di quale fantomatico elenco il si sarebbe appropriato. Persona_9
--Come ben si vede, non c'è una sola fra le avverse affermazioni che non abbia una consistenza meramente congetturale, ciò anche in ordine alla quantificazione del presunto danno.
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute, ferme restando tutte le contestazioni innanzi svolte, non possiamo assumere allo stato alcuna specifica posizione attesa la assoluta genericità e
16 indeterminatezza delle relative richieste, rispetto alle quali se ne eccepisce sin d'ora l'inammissibilità ed infondatezza anche per intervenuta prescrizione.]
Motivi della decisione
I.- La vicenda oggetto del giudizio trae origine da un contratto di deposito stipulato tra la e Parte_1
la in data 28 gennaio 1999 e in cui l'art. 2 così individua l'oggetto della obbligazione CP_2
assunta dalla depositaria [Il depositario si obbliga, verso il corrispettivo e per la durata in Parte_1
appresso determinati, a ricevere custodire nel deposito sito in contrada Baronia – zona industriale –
74027 SA IO CO e successivamente a consegnare ai clienti del depositante, secondo le istruzioni da quest'ultimo fornite, le merci consegnategli dal depositante ovvero a restituirle a quest'ultimo se così richiestogli. I destinatari, i termini e le condizioni particolari di ogni singola prestazione di riconsegna delle merci saranno di volta in volta specificate nelle relative comunicazioni inviate dal depositante al depositario. Resta espressamente inteso che nella prestazione di consegna delle merci ai clienti del depositante si intendono comprese le attività di carico, trasporto e scarico delle merci.]
Nella pattuizione in parola e nella restante parte del regolamento negoziale nessuna obbligazione sembra assunta tanto dal depositante quanto dal depositario in ordine alla dimensione quantitativa della merce oggetto dei depositi presso la Parte_1
Ne consegue che la depositaria era libera di rilevare nel corso della esecuzione del contratto Parte_1
l'eventuale eccedenza dei quantitativi di merce rispetto alla capacità recettiva della depositeria sita in cda menzionata, si, nel contratto, ma non elevata dalle parti a criterio di delimitazione Pt_5
dell'impegno obbligatorio assunto dalle parti.
Così facendo avrebbe indotto la depositante , qualora ne avesse avuto interesse, a CP_2
proporre una rinegoziazione del regolamento contrattuale in cui prevedere i limiti dell'impegno richiesto dalla depositaria Parte_1
Inoltre il contratto de quo non sembra prevedere alcuna esclusiva a favore della depositaria Parte_1
In tal senso l'art. 5, sotto la rubrica [Non esclusiva del territorio], così sembra disporre: [Il depositante
17 si riserva il diritto, libero ed insindacabile, di depositare merci ovvero di effettuare e fare effettuare trasporti e consegne delle sue merci, con mezzi propri e/o di terzi, nello stesso territorio indicato nel presente contratto.]
Ne consegue che la depositante era libera di avvalersi di terzi o mezzi propri per CP_2
perseguire la causa in concreto del contratto in essere con la depositaria che, a sua volta, era Parte_1
libera di non accettare le richieste assertivamente eccedenti la capacità recettiva della depositeria di e, in genere, della sua organizzazione imprenditoriale. Parte_6
Ugualmente, però, anche la depositaria era libera di fornire a terzi le prestazioni oggetto del Parte_1
contratto di deposito concluso con la depositante , stante l'assenza nella disciplina CP_2
dettata dagli artt. 1766 e ss cc di un diritto di esclusiva del depositante verso il depositario e, viceversa, di un obbligo correlativo del depositario verso il depositante.
In tal senso l'esecuzione in favore di terzi da parte della depositaria di prestazioni omogenee Parte_1
a quelle oggetto del contratto stipulato con la non è previsto tra le ipotesi contemplate CP_2
dall'articolo 14 sotto la rubrica [clausola risolutiva espressa] e neppure quale inadempimento tipizzato, pur se non idoneo alla risoluzione immediata.
L'art. 13, sotto la rubrica [durata del contratto], prevede il recesso a favore di ambo le parti con il preavviso di un mese a carico della depositante e di due mesi a carico della depositaria CP_2
senza oneri o penalità per ambo le parti. Parte_1
La avrebbe potuto sottrarsi al vincolo contrattuale con una semplice dichiarazione di volontà Parte_1
senza spese ed oneri diversi dalla ultimazione degli ordini in corso di esecuzione (…fermo in ogni caso l'adempimento da parte del depositario delle consegne eventualmente in corso alla data di scadenza del preavviso.)
Ne consegue che il rifiuto opposto dalla depositaria alle richieste della depositante Parte_1 CP_2
se motivato con riferimento alla limitata capacità recettiva della depositeria di , mai
[...] Parte_6
avrebbe potuto assumere i connotati dell'inadempimento contrattuale, stante anche la già rilevata assenza di una pattuizione che determinasse quantitativamente l'obbligazione assunta dalla Parte_1
18 L'assenza di un patto di esclusiva e la eterogeneità delle attività svolte dalle parti ( produttrice di prodotti alimentari la depositante e depositaria professionale la ) preclude la CP_2 Parte_1
configurabilità di fattispecie di concorrenza sleale.
II.- Il rapporto contrattuale sorto tra la depositante e la depositaria a seguito CP_2 Parte_1
del contratto stipulato il 28 gennaio 1999 si cumulava con altro e distinto rapporto contrattuale sorto tra la preponente e l' con negozio del 16 novembre CP_2 Parte_7
1981 registrato all'Ufficio I.V.A. di Bari il 30 novembre 1981 col numero 5670.
Dalla lettura del ricorso al Tribunale di Taranto depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019 ed iscritto col numero 1758/19 r.g. proposto da contro la preponente , Parte_2 CP_2
prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, si apprende che [2) il ricorrente, infatti, ha prestato attività di agente di commercio in favore della in Controparte_2
esecuzione di contratto di agenzia stipulato in data 16.11.1981 sino al 1.2.2018, data del recesso della preponente, avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di vendita nell'ambito territoriale Tarantò città, Mottola, Talsano, Pulsano, , , , Pt_3 Persona_2 Per_3
, SA IO CO, e Roccaforzat;
3) nel mandato di agenzia Persona_4 Per_5 Per_7
del sig. ientrava anche la promozione e conclusione di contratti di vendita dei prodotti Pt_1 CP_1
presso i punti vendita delle Società della zona di Sava, Nardò, SA Cesario;
4) Controparte_3
nel corso del mandato di agenzia il ricorrente ha promosso e concluso contratti di vendita dei prodotti anche con la società che, a sua volta, ha distribuito e commercializzato i CP_1 Parte_1
suddetti prodotti presso soggetti commerciali appartenenti anche alla zona di competenza assegnata ad altri agenti della preponente.]
Ne consegue che la attrice nel presente giudizio, operava al di fuori del comprensorio Parte_1
individuato nel contratto di deposito stipulato con la depositante in data 28 gennaio CP_2
1999 per effetto di ordini e commissioni provenienti dalla persona fisica , Agente di Parte_2
Commercio con patto di esclusiva per la preponente . CP_2
L'art. 5 delle Norme Generali disciplinanti il predetto rapporto di agenzia così stabiliva:
19 [5) Spese dell'incarico. Tutte le spese da Voi sostenute in occasione e per la esecuzione del presente incarico sono interamente a Vs carico. E' estranea alla ns Società l'organizzazione che è o sarà costituita a Vs cura per il pratico svolgimento dell'incarico affidatoVi].
L'art. 9 delle predette Norme Generali così stabiliva:
[9) Esclusiva. Costituisce parte del presente mandato l'obbligo da parte Vs di non curare, né direttamente né indirettamente, affari per ditte concorrenti e, comunque, suscettibili di esercitare concorrenza a ns danno.]
L'art. 1743 del codice civile, sotto la rubrica [Diritti di esclusiva] così stabiliva e stabilisce:
[Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro]
Ne consegue che le spese sostenute dall' Agente , anche ricorrendo alla depositeria Parte_2
della come da paragrafo 4 del ricorso proposto dal predetto Agente, davano vita nei confronti Parte_1
della preponente e depositante ad obbligazioni e diritti esclusivamente a favore ed a Controparte_2
carico del detto Agente e non già a favore ed a carico della Parte_2 Parte_1
Trattasi così di un distinto rapporto giuridico intercorrente tra soggetti diversi ed avente fonte in un diverso atto giuridico, il contratto di agenzia stipulato il 16 novembre 1981 tra l'Agente Parte_2
e la preponente Controparte_2
Infondati sono così i capi di domanda dispiegati dalla attrice nel presente giudizio ed aventi ad oggetto le prestazioni eseguite dalla depositaria al di fuori del comprensorio territoriale nel cui Parte_1
ambito sarebbe dovuto svolgersi il rapporto contrattuale sorto tra essa e la depositante Parte_1
. CP_2
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
IV.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in base alla natura ed al valore della controversia, sono poste a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 91 cpc.
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P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da
contro
; Parte_1 CP_2
b) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta spese e competenze di lite, liquidandole in euro
5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 03 novembre 2025;
Il giudice dott. BE UN
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3