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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/11/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.09.1988, elettivamente domiciliata in Fagnano Castello (Cs) alla via F.lli Rosselli 87 presso lo studio dell'avv. Martellotta Rosanna, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la riassunzione del giudizio depositato il 23.07.2025; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Panebianco 177 presso lo studio dell'avv. Virga
Anna, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 23.07.2025, nel riassumere il giudizio già iscritto Parte_1 presso il Tribunale di Cosenza al R.G. n. 780/2025 (stante l'ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal medesimo Tribunale il 9.07.2025), ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in SA CO EN il 30.07.2016 CP_1
1 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2016), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome . A fondamento della domanda Per_1 ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Cosenza nella procedura di separazione dei coniugi definita con la sentenza n. 1657/2023 emessa in data 11.10.2023, confermata dalla Corte di appello di
Catanzaro con la sentenza n. 1367/2024 del 9.10.2024, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Parte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 CP_1
30/07/2016, in SA CO Arg.no (CS); ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente
l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio del Comune di SA CO Arg.no, dell'anno
2016, parte I, numero 1, della trascrizione della sentenza;
disporre l'affido esclusivo in favore della ricorrente con diritto di visita del papà una volta a settimana dalle Parte_1 ore 15.00 alle ore 18:00, oltre ai periodi di festività nella maniera che il Giudice riterrà opportuno;
disporre che l'assegno unico venga disposto al 100% in favore del genitore collocatario;
emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
confermare le medesime condizioni di cui alla separazione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 29.07.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 1.10.2025. Lo stesso, CP_1 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 30/07/2016, in SA CO EN (CS);
2. ordinare all'Ufficiale CP_1 dello Stato Civile competente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del Comune di
SA CO EN (CS), dell'anno 2016, parte I, numero I, della trascrizione della sentenza;
3. in merito alle modalità di visita accogliere il prospetto indicato nel piano genitoriale del Sig. ;
4. in merito al mantenimento, stabilire che il sig. CP_1 CP_1
versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo complessivo
[...] Per_1 di € 200,00 al mese: di cui € 50,00 mediante versamento diretto alla Sig. ra ed € Pt_1
150,00 mediante corresponsione diretta da parte dell dell'assegno unico, di spettanza del CP_2
Sig. oltre al 50%, delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dalle linee guida CP_1 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare
( come recepite dal Consiglio dell'Ordine di Cosenza con delibera del 07.03.2018);
5.per il resto, confermare le statuizioni per come nella Sentenza di primo grado n. 1657/2023, emessa dal Tribunale di Cosenza e confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, per come da
2 sentenza n. 1367/2024 pubblicata il 09/12/2024 e notificata il 18/12/2024 e passata in giudicato il 24/02/2025”.
Fissata l'udienza del 17.11.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data odierna, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 1657/2023 emessa in data 11.10.2023, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1367/2024 del 9.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 CP_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 17.11.2025) che di seguito si riportano testualmente: “affido condiviso del figlio minore
ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- diritto di Per_1
di vedere e tenere con sé il figlio minore (salvo diverso accordo raggiunto con CP_1
l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà
e delle esigenze del minore) secondo le modalità indicate nella sentenza di separazione dei coniugi n. 1657/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 11.10.2023, passata in giudicato;
- obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio minore con la CP_1 somma mensile complessiva di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui ero
100,00 mediante il versamento in favore di , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), ed euro 150,00 mediante la percezione da parte della stessa dell'assegno unico (pari all'importo Parte_1 complessivo di euro 300,00) nella misura del 100%; - ripartizione tra entrambi i genitori, nella
3 misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee
Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e l'assenza di contrasti con gli interessi dello stesso delle clausole relative a lui relative.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 782/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SA CO EN il
30.07.2016 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2016);
- omologa le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di SA CO EN perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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