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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9782 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18693/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.18693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma via Bu Meliana n.12 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani (pec ), che lo rappresenta e Email_1 difende per delega in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti il Giudice di Pace di
Roma (r.g.n. 7304/2012);
Appellante
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._3 difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gian Nicola Iaricci (pec
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Email_2
Roma, Via Ugo de Carolis, 99;
Appellati
E
1 (C.F. ), con sede in Roma, Via Abruzzi n.10, in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore Dott. ed elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_4
RE FR n. 46 presso lo studio dell'Avv. Flavio degli Abbati
), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_3 in atti;
Appellata ed appellante incidentale
E
(C.F. Controparte_5
) ,con sede legale in Roma, Viale delle Mura Portuensi n. 33, in persona del funzionario P.IVA_2 responsabile Dott.ssa in virtù dei poteri conferitile giusta procura del 24.03.2017, Controparte_6 rep. 3037, racc. 1833, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini n.5, presso l'Avv.
CO EL (C.F. che la rappresenta e difende giusta mandato in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione;
Appellata
avente ad oggetto: lesioni personali - appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
23397/2019 (r.g.n. 58082/12) depositata in data 10/09/2019 e non notificata decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti
***
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
- in via preliminare / pregiudiziale: esaminate le motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, ritenere lo stesso ammissibile ex art. 348 bis cpc sussistendo delle ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
- in via principale: rigettare l'appello incidentale della poiché infondato Controparte_7 in fatto ed in diritto sia riguardo alla eccezione di improcedibilità ex art. 148, sia 141 cdA sia riguardo alla prescrizione, per i motivi di cui sopra ed esposti nell'atto di appello.
- Ancora in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata come dedotto con le motivazioni del presente atto di appello e per l'effetto accogliere integralmente la domanda così come articolata in primo grado e, quindi: accertare e dichiarare che l'incidente stradale
2 di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa paritaria di entrambe le parti convenute come sopra dedotto;
- condannare, per l'effetto, le parti convenute, in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltreché' al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte,
o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa.
- in via subordinata: nella denega e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello si chiede procedersi alla integrale compensazione delle spese di lite.
- ***
Per e CP_1 CP_2
- “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_2
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, disattendere i criteri di determinazione del danno così come prospettato e, comunque, dichiarare la
[...]
[..
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare Controparte_8
i Sigg.ri e da ogni onere patrimoniale in forza della emananda CP_1 CP_2 sentenza.”.
- ***
Per Controparte_3
- Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto ed in diritto ed in accoglimento dello spiegato appello Parte_1 incidentale in riforma della sentenza n. 23397/19 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sez.
II^, Dott.ssa Mariateresa Gitto, dichiarare l'improcedibilità della domanda e/o la prescrizione del diritto al risarcimento del signor nei confronti dell' per Parte_1 Controparte_3 le motivazioni esposte nel presente atto.
- Con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. nonché alle spese, competenze, onorari e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
***
Per le ASSICURAZIONI DI ROMA
- Piaccia a codesto Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame siccome infondato in fatto e diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 5 marzo 2020, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 23397/2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
12.08.2019, depositata in data 10/09/2019, chiedendo:
- “in via preliminare / pregiudiziale: esaminate le motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, ritenere lo stesso ammissibile ex art.348 bis cpc sussistendo delle ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
- in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata come dedotto con le motivazioni del presente atto di appello e per l'effetto accogliere integralmente la domanda così come articolata in primo grado e, quindi: accertare e dichiarare che
l'incidente stradale di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa paritaria di entrambe le parti convenute come sopra dedotto;
condannare, per l'effetto, le parti convenute, in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltreché' al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, comunque entro il limite di competenza per valore del
Giudice di Pace;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa “
5 2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice:
Cont a) INFONDATEZZA ASSOLUTA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALLA
In realtà in atti erano state regolarmente depositate le lettere interruttive della prescrizione – Contr in originale e mai disconosciute – alla e datate 15.11.2004, 08.04.2008, 09.03.2010 mentre l'atto di citazione veniva notificato in data 20.06.2012 con la conseguenza che il termine prescrizionale quinquennale per il riconoscimento delle lesioni conseguenti da sinistro stradale era stato pienamente rispettato anche senza considerare le due lettere Contr disconosciute dalla compagnia che la stessa parte aveva ritenuto di non considerare chiedendone lo stralcio. Il Giudice di Pace, erroneamente, aveva ritenuto valide le uniche due Contr lettere – e le relative cartoline di ricevimento – contestate dalla perché considerate riferibili ad altro sinistro, non valutando come valide legittime ed interruttive le altre missive inviate e non disconosciute e tantomeno contestate.
b) INFONDATEZZA ASSOLUTA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALLE
ASSICURAZIONI DI ROMA ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA IN GIUDIZIO.
In realtà nel fascicolo di parte depositato al momento della iscrizione a ruolo, erano depositate tutte le ricevute di ricevimento delle lettere di messa in mora in originale – come evidenziato a verbale d'udienza del 17/12/2012 e poi reiterato alle successive udienze e il giudice si era trovato a decidere sulla base di copie fotostatiche poiché i fascicoli delle parti erano stati tutti ricostruiti poiché il fascicolo d'Ufficio con all'interno contenuti i fascicoli di parte andava perso come rilevato alla udienza del 16/6/2016.
Il Giudice riteneva di rigettare la domanda sulla base dell'art.2712 c.c. che, come noto, stabilisce che le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, nonché le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Malgrado il legislatore del codice civile abbia utilizzato la stessa espressione (“disconoscimento”) adottata dal codice di rito nella disciplina della contestazione delle scritture private ex artt.214 ss. c.p.c., l'onere di cui si discute non è assolvibile, come in quel diverso contesto, attraverso la semplice affermazione di non riconoscere l'autenticità della sottoscrizione. Laddove infatti, in materia di disconoscimento della scrittura privata, è principio consolidato quello per cui devono ritenersi superflue formule sacramentali (da ultimo Cass., 22 gennaio 2018, n.1537; Cass., 27 maggio
2016, n.11048) e ciò che rileva e risulta sufficiente è che dal disconoscimento emerga la
6 formale negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass., 27 maggio 2016, n.11048;
Cass., 6 maggio 2016, n.9255), la giurisprudenza ritiene invece che la contestazione delle riproduzioni informatiche non possa “limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un
'mero disconoscimento'” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1250): il che, pur nella già richiamata coincidenza lessicale tra i due “disconoscimenti”, avvicina semmai agli effetti pratici la disciplina dettata dall'art. 2712 c.c. a quella prevista dall'art. 2719 c.c. in materia di disconoscimento delle copie fotografiche. Nel contesto dell'art. 2719 c.c., infatti, si richiede una ricostruzione più impegnativa da parte del soggetto che procede alla contestazione rispetto a quella sufficiente a chi disconosce la scrittura privata, e, nella fattispecie, lo si onera di indicare in quali punti la copia costituisce un “falso” (Cass., 30 giugno 2014, n. 14804), ossia sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all'originale non prodotto e di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento.
Fermo restando che in atti erano state regolarmente depositati gli originali delle ricevute di ritorno inviate alle Assicurazioni di Roma e che l'attore non aveva omesso di adempiere a nessun ordine di deposito di originale nei confronti delle stesse (poiché era stato richiesto il deposito degli originali delle ricevute di ritorno inviate alla ), la contestazione CP_3 avanzata era del tutto generica, non fondata e priva di fondamento mentre il Giudice di pace, erroneamente, aveva accolto le contestazioni di controparte ritenendo il diritto azionato prescritto.
c) CARENZA DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALL'AN DEBEATUR - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA -
PIENO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO
Il Giudice di Pace era giunto a respingere la domanda dell'attore sull'erroneo presupposto che la domanda prescritta fosse comunque completamente destituita di fondamento in ordine all'an debeatur. Non era stata ammessa la prova per testi richiesta dagli odierni appellanti, così come articolata e reiterata sia nelle note conclusive regolarmente depositate sia nel corso del giudizio. Non era stato possibile, di fatto, per la parte attrice, avvalersi di quei mezzi istruttori che avrebbero consentito di meglio provare la propria domanda, nonché la responsabilità del sinistro in capo alla convenuta. Le prove richieste, invero, risultavano indispensabili ai fini della più completa ricostruzione dei fatti considerata anche la assoluta divergenza delle rispettive posizioni processuali, peraltro emersa con chiarezza nel corso del giudizio.
d) CRITICHE AI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
7 Attraverso l'assunzione delle prove orali richieste il Giudice avrebbe avuto tutti gli elementi utili ai fini della decisione ed ogni altra considerazione sarebbe stata superflua atteso che il
Giudice sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi necessari per accogliere la domanda del
Sig. I mezzi istruttori richiesti risultavano indispensabili ai fini della Parte_1 ricostruzione dei fatti per cui era causa. La motivazione sul punto, inoltre, era assolutamente mancante in quanto il giudice di primo grado non aveva ammesso le prove testimoniali senza motivare esaurientemente tale provvedimento.
e) CARENZA D'ISTRUTTORIA IN ORDINE AL QUANTUM - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE
PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.
L'Odierno appellante, attraverso il giudizio promosso, aveva provato attraverso la produzione documentale versata in atti e richiedendo apposita CTU che l'evento per cui è causa avevq comportato in capo allo stesso evidenti danni fisici come quantificati negli atti di 1° grado. Il giudicante non ritenne di dover disporre la C.T.U. medico-legale per l'accertamento e la valutazione delle lesioni residuate agli attori in conseguenza del sinistro de quo. La C.T.U. medico-legale, se esperita, avrebbe certamente contribuito a confermare sia la tipologia delle lesioni riportate dagli appellanti sia la loro entità. La documentazione in atti appariva inequivocabilmente probante del pregiudizio subito dagli esponenti in conseguenza del sinistro in questione e le lesioni ivi evidenziate apparivano assolutamente compatibili con le modalità del sinistro. Pregiudizio individuato sia sotto il profilo del danno biologico, sia quello morale propriamente detto.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.
Il Giudice del primo grado aveva ritenuto di compensare tra le parti le spese di giudizio. La richiesta riforma della sentenza dovrebbe quindi condurre alla riforma della relativa statuizione.
f) VII - COMPENSAZIONE SPESE DI LITE - SUSSISTENZA DEI GIUSTI MOTIVI -
APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL DECISUM.
Nella denegata ipotesi di soccombenza dell'appellante anche solo parziale nel presente giudizio si chiedeva che l'Ecc.mo Tribunale adito volesse procedere alla integrale compensazione delle spese di lite ed in difetto di non provvedere alla liquidazione in virtù del criterio del disputatum.
3. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'appellata la Controparte_3 quale contestava l'impugnazione proposta e formulava appello incidentale chiedendo:
8 - “Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto ed in diritto ed in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello incidentale in riforma della sentenza n. 23397/19 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, Sez. II^, Dott.ssa Mariateresa Gitto, dichiarare l'improcedibilità della domanda e/o la prescrizione del diritto al risarcimento del signor nei Parte_1 confronti dell' per le motivazioni esposte nel presente atto. Con Controparte_3 condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. nonché alle spese, competenze, onorari e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
4. Osservava il convenuto appellato in particolare:
- FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALL' Controparte_3
La prescrizione quinquennale doveva decorrere dall'unica lettera a.r. spedita e prodotta regolarmente in atti del 15.11.2004 ed era pertanto, evidente l'intervenuta prescrizione tenuto conto che anche le missive dell'08.04.2008 e del 09.03.2010 non erano state ritenute idonee ai fini interruttivi della prescrizione in quanto, come da ordinanza del 04.06.2018, non risultavano leggibili le date di ricezione e non erano mai state prodotti gli originali delle cartoline di ricevimento necessarie al fine di provare l'interruzione della prescrizione. A ciò doveva aggiungersi la contestazione della missiva dell'08.04.2008 riferendo che la stessa non sarebbe mai stata inviata all' tanto che parte attorea non aveva ottemperato Controparte_3 alla produzione degli originali degli avvisi di spedizione e ricevimento
- NEL MERITO: AN E QUANTUM
L'appellante non aveva fornito prove documentali che, viceversa a quanto sostenuto, avessero comprovato la fondatezza delle proprie ragioni.
- SULLE SPESE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Per mero scrupolo difensivo si chiedeva il rigetto della domanda di compensazione delle spese di lite avanzata da parte appellante nel caso della sua soccombenza: non si ravvisava il motivo di tale richiesta visto che il presente giudizio era stato introdotto dal signor che, Parte_1 in caso di soccombenza, dovrebbe essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5. Formulava, quindi, APPELLO INCIDENTALE per i seguenti motivi:
a) ME PRONUNCIA SULL'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA.
Il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dalla scrivente difesa. Vero, infatti, che il signor 9 in violazione dell'art.148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 aveva introdotto Parte_1 il giudizio di primo grado prima che fosse decorso il termine dei 90 giorni previsto dalla legge per l'introduzione del giudizio, nonché per violazione dell'art.141 C.d.A.. Infatti, la richiesta danni nella fase stragiudiziale non era mai stata corredata dalla documentazione necessaria
(P.S. ed eventuali certificati medici) e comunque l'attore non si era mai sottoposto a visita medico legale dal medico fiduciario della compagnia e, pertanto, il termine dei 90 giorni richiesto dalla legge per la procedibilità dell'azione giudiziaria non era mai iniziato a decorrere.
A ciò aggiungasi che il signor in ossequio a quanto previsto dall'art. 141 C.d.A. Parte_1 avrebbe dovuto instaurare il giudizio nei soli confronti della compagnia assicuratrice del motociclo Honda 150 targato CC91204 sul quale viaggiava (Le Assicurazioni di Roma) e non di certo anche nei confronti della compagnia assicuratrice del presunto responsabile civile ( perché così facendo ha azionato una illegittima doppia procedura Controparte_3 con un “doppio binario” improcedibile anche alla luce delle rassegnate conclusioni formulate in primo grado da parte attorea. Il signor avrebbe dovuto instaurare il giudizio Parte_1
o nei confronti della compagnia del motoveicolo sul quale viaggiava di Controparte_5
Roma oppure, se del caso, nei soli confronti del presunto responsabile civile e della rispettiva compagnia e non certo azionare entrambe le procedure. Nella denegata e Controparte_3 non voluta ipotesi di rigetto dell'appello principale, si chiedeva la riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione nel seguente modo: “Rilevata la violazione dell'art. 148
C.d.A. e/o dell'art. 141 C.d.A., rigetta la domanda attorea per improcedibilità”.
b) PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il Giudice di prime cure seppur aveva correttamente dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno del signor era, tuttavia, incorso in un errore materiale Parte_1 nell'indicarne la decorrenza dalle uniche due raccomandate che, per i motivi di cui sopra, la difesa attorea aveva chiesto lo stralcio ovvero: la missiva del 15.05.2006 e quella del
15.11.2011. Infatti, il sinistro de quo era avvenuto in data 09.10.2004 ed in data 15.11.2004 era stata inviata lettera di richiesta danni nei confronti dell' a seguito della Controparte_3 quale era succeduta la notifica dell'atto di citazione nell'anno 2012: tra la data del 15.11.2004
e la data della notifica dell'atto di citazione non vi erano altri atti interruttivi della prescrizione avendo questa difesa sempre contestato le altre missive prodotte in primo grado dal signor ed era pertanto, evidente la prescrizione del diritto al risarcimento del signor Parte_1 per il sinistro per cui era causa. Si chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza Parte_1
10 oggetto del presente gravame nel seguente modo: “Rigetta la domanda proposta dal signor per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento essendo decorso il Parte_1 termine quinquennale dalla data del 09.10.2014 alla data della notifica dell'atto di citazione”.
c) SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI DI PRIMO GRADO
La sentenza impugnata aveva stabilito che: “le spese processuali in ragione dei motivi del rigetto vengono compensate tra le parti”. Nel caso di specie era evidente come non concorressero gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese processuali. Evidente era la nullità della sentenza sul punto in quanto la motivazione della compensazione delle spese era completamente assente e tutto ciò in violazione dell'art.132, comma 2, c.p.c. :
6. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_9 la quale contestava l'impugnazione proposta e formulava appello incidentale
[...] chiedendo:
- la improponibilità dell'azione di risarcimento danni da sinistro stradale, a norma dell'art. 145, primo comma, C.d.A.. non avendo le Assicurazioni di Roma ricevuto alcuna richiesta risarcitoria in ordine al sinistro per cui era causa. Risultava, infatti, dalla sentenza impugnata che l'odierna appellata ebbe a disconoscere le ricevute di ricevimento e le relative lettere di messa in mora, prodotte in copia e non in originale dall'attore. Ciò posto, non poteva revocarsi in dubbio che l'attore non avesse adempiuto al suddetto onere, essendosi limitato, a produrre mere copie fotostatiche delle lettere di messa in mora (peraltro prive di firma) e non avendo,
a fronte del disconoscimento operato dalla scrivente difesa degli avvisi di ricevimento di raccomandata (in realtà afferenti ad altri sinistri trattati dall'avv. Cruciani con
[...] di Roma), mai depositato o esibito gli originali delle missive, per i quali si CP_5 reiterava, in ogni caso, l'istanza ex art. 210 c.p.c.
- Difatti, non trovava riscontro alcuno quanto riferito nell'atto di appello sia sulla presenza, nel fascicolo di parte attrice, degli originali delle ricevute di ricevimento relative alle lettere di messa in mora che sulla verbalizzazione di tale circostanza all'udienza del 17.12.2012 atteso che, nella medesima udienza richiamata da parte attrice, la stessa ammetteva l'allegazione in copia delle lettere di messa in mora, come da verbale di seguito trascritto: “... in ordine alla eccezione di prescrizione si precisa che risultano depositate agli atti le cartoline attestanti il regolare ricevimento delle lettere di messa in mora, che quanto al contenuto costituiscono copia di quelle inoltrate alle destinatarie e pertanto la sottoscrizione delle stesse è apposta in
11 calce a quelle ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta, e che comunque valgono al fine di provare l'intervenuta interruzione della prescrizione…”. Mancata produzione degli originali delle asserite lettere di messa in mora confermata all'udienza del 25.10.2018 ove –
a seguito dell'ennesima richiesta di esibizione degli originali delle asserite lettere di messa in mora – parte attrice replicava “di non essere in grado di depositare la documentazione richiesta poiché l'Avvocato ha l'obbligo di conservazione dei documenti per 3 anni ex art.
2961 c.c. decorso il quale si può legittimamente non conservare gli stessi”. In realtà, appariva evidente l'inapplicabilità del richiamato articolo 2961 cod. civ. alla fattispecie in esame, dal momento che il decorso dei 3 anni che esonera l'avvocato dalla conservazione dei documenti relativi alle liti non opera in corso di causa, ma – come noto – dopo che la stessa è stata decisa o terminata. Né, per le ragioni sopra esposte, rilievo alcuno assumeva lo smarrimento del fascicolo d'ufficio, in ragione della mancata presenza ab origine degli originali delle ricevute di ricevimento relative alle lettere di messa in mora.
- Fermo restando quanto sopra eccepito, si ribadiva, altresì, la conseguente sopraggiunta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2947 cod. civ., posto che l'evento de quo si era verificato nel 2004 e non vi era prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione.
- Fermo restando quanto dedotto nei precedenti punti, si eccepiva, nel merito, l'infondatezza dell'avverso appello a contestazione dell'an debeatur, atteso che, in maniera del tutto assorbente rispetto alle pretese azionate, il Giudice di primo grado non si era mai pronunciato sull'an debeatur, ritenendo la domanda avanzata dal signor . Ciò posto, Parte_3 per mero tuziorismo, si escludeva la sussistenza di una relazione di causalità tra il sinistro occorso e le lesioni lamentate dall'appellante. Infine, si rilevava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. atteso che non erano emersi nuovi elementi di prova che, ai Parte_1 sensi dell'art 348 ter c.p.c. potessero determinare, in relazione alla domanda, “una ragionevole probabilità di essere accolta”. Vero era il contrario, dal momento che, dalla documentazione in atti, emergeva inequivocabilmente che il diritto al risarcimento dell'appellante era ormai prescritto. Né tantomeno, risultavano indicate nell'atto di appello, ai sensi dell'art 345 c.p.c. nuove prove che, in astratto, avrebbero potuto giustificare l'ammissibilità dell'appello
6. Con comparsa ritualmente depositata si costituivano in giudizio gli appellati e CP_1
i quali contestavano l'impugnazione proposta chiedendo il rigetto dell'appello o in CP_2 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, disattendere i criteri di
12 determinazione del danno così come prospettato e, comunque, dichiarare la Controparte_7
tenuta a garantire e manlevare i Sigg.ri e da ogni onere
[...] CP_1 CP_2 patrimoniale in forza della emananda sentenza:
7. Differita la prima udienza al 18/11/2020, con verbale d'udienza a trattazione scritta il Giudice, dott.ssa Vittoria Amirante, rinviava per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 18/01/2021 e quindi al 18/05/21 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva però rimessa sul ruolo, dapprima per l'acquisizione della comparsa di risposta in primo grado della Contr convenuta con udienza fissata per il 30/11/21 per la precisazione delle conclusioni, e successivamente, a seguito del trasferimento del Giudice ad altro incarico, al 08/06/22;
8. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, all'udienza a trattazione scritta del 15/02/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/04/2024 e quindi a quella del 22 aprile 2025 in cui, con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c. del 29.04.2025, la tratteneva in decisione con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle pregiudiziali.
Prima di valutare il merito dell'impugnazione è necessario valutare la fondatezza delle pregiudiziali questioni sollevate dalla parte appellata.
Contr Sostiene, infatti, parte appallata he nel caso di specie il gravame sarebbe inammissibile perché l'appello non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolto, secondo il disposto dell'art. 348 bis c.p.c. (nella versione previgente, in vigore al momento di proposizione del gravame).
In proposito va evidenziato che la norma prevedeva la possibilità per il Giudice di rilevare l'infondatezza di merito dell'impugnazione, adottando una specifica ordinanza di inammissibilità, così spogliandosi del gravame.
A quel punto, la decisione di primo grado diventava ricorribile per cassazione.
Se, al contrario, avesse ritenuto l'appello ammissibile, procedeva alla trattazione dello stesso, senza necessità di adottare alcun provvedimento.
Questo è, appunto, quanto accaduto nella fattispecie in esame, con conseguente rigetto dell'eccezione.
2. Nel merito.
13 L'appello principale proposto deve ritersi infondato.
Secondo parte appellante il Giudice avrebbe erroneamente considerato come valide le uniche Contr due lettere di messa in mora (22/05/06 e 22/11/2011) contestate dalla delle quali la parte attrice stessa ha richiesto lo stralcio perché non in grado di depositare gli originali. In realtà in atti erano Contr state regolarmente depositate le lettere – in originale e mai disconosciute – alla datate
15.11.2004, 08.04.2008, 09.03.2010 mentre l'atto di citazione veniva notificato in data 20.06.2012.
Contr Sul punto, la convenuta formulando appello incidentale, ritiene erronea la sentenza in quanto avrebbe ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione due raccomandate che in realtà non avrebbero dovuto avere alcuna validità.
La deduzione attorea non merita accoglimento, sebbene con le precisazioni che seguono, Contr risultando concretamente corrette le osservazioni della convenuta
L'analisi della documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi porta, infatti, a constatare che:
Contr
- quanto alla raccomandata del 15.11.2004, essa viene riconosciuta dalla convenuta con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione;
- quanto alla raccomandata del 22/05/06, a fronte dell'eccezione dell' Controparte_3 secondo cui essa si riferirebbe ad altro sinistro, nell'interesse del signor , Parte_4 parte attrice nulla ha eccepito, omettendo di adempiere alla richiesta del giudice di prime cure di deposito della documentazione richiesta;
ne consegue, anche alla luce della richiesta di stralcio effettuata dall'attore, la sua inidoneità ad interrompere la prescrizione;
- quanto alla raccomandata del 08.04.2008, o più precisamente all'avviso di ricevimento della stessa, occorre constatare come la stessa sia priva degli elementi di validità previsti dal regolamento postale: manca, infatti, la prova dell'avvenuta consegna consistente nella sottoscrizione del ricevente e del timbro postale dell'agente postale. In mancanza di tali elementi, ed in presenza di specifica contestazione sulla sua consegna da parte del presunto destinatario, non può considerarsi effettivamente consegnata;
- quanto alla raccomandata del 09.03.2010, o più precisamente all'avviso di ricevimento della stessa, occorre constatare come la stessa sia priva degli elementi di validità previsti dal regolamento postale: manca, infatti, la prova dell'avvenuta consegna consistente nella sottoscrizione del ricevente. In mancanza di tali elementi, in presenza di specifica contestazione sulla sua consegna da parte del presunto destinatario ed in mancanza di specifica prova contraria da parte dell'attore, non può considerarsi effettivamente consegnata;
14 - quanto alla raccomandata 22/11/2011, a fronte dell'eccezione dell' secondo Controparte_3 cui essa si riferirebbe ad altro sinistro, nell'interesse del signor , parte attrice Parte_5 nulla ha eccepito, omettendo di adempiere alla richiesta del giudice di prime cure di deposito della documentazione richiesta;
ne consegue, anche alla luce della richiesta di stralcio effettuata dall'attore, la sua inidoneità ad interrompere la prescrizione.
In considerazione, quindi, dell'unico atto realmente interruttivo della prescrizione del diritto databile 15.11.2004 e della notifica dell'atto di citazione del 2012, deve considerarsi comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale per le obbligazioni di natura extracontrattuale, e quindi prescritto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro per cui è causa nei confronti Contr della convenuta
L'appello incidentale proposto sul punto, pertanto, sebbene inidoneo a comportare un diverso esito della lite, deve considerarsi fondato.
Analizzando, quindi, l'efficacia interruttiva degli atti asseritamente inviati all'altra convenuta, di Roma, si deduce quanto segue. Controparte_5
Va innanzitutto evidenziato come la convenuta di Roma abbia nella prima CP_5 difesa utile disconosciuto le raccomandate in questione, rilevando altresì che esse si rifessero ad altri sinistri.
Occorre in proposito preliminarmente valutare gli effetti del disconoscimento effettuato dalla convenuta di Roma. Essa, infatti, non si limita a disconoscere genericamente quanto CP_5 asseritamente inviatole ma ne contesta non solo il contenuto, ma anche di averle ricevute.
Sebbene a fronte del disconoscimento effettuato sarebbe stato precipuo onere dell'attore dichiarare di volersi avvalere delle scritture disconosciute affinché potessero essere utilizzate in giudizio, cosa che non è avvenuta, dalla disamina di tale documentazione emerge che:
- l'avviso di ricevimento della raccomandata datata 30/12/04 risulta timbrata e firmata sia da personale di di Roma che dall'agente postale. Per cui, in assenza di specifica CP_5 prova contraria, essa deve considerarsi effettivamente consegnata. E cosi pure quella datata
5/12/06.
- Le successive lettere, cui risultano allegate ricevute di ritorno del 2008, 2010 e 2011, devono considerarsi inesistenti: esse, infatti, sono prive degli elementi di validità previsti dal regolamento postale: manca, infatti, la prova dell'avvenuta consegna consistente nella sottoscrizione del ricevente e del timbro postale dell'agente postale. In mancanza di tali
15 elementi, ed in presenza di specifica contestazione sulla sua consegna da parte del presunto destinatario, non possono considerarsi effettivamente consegnate.
In considerazione, quindi, dell'unico atto realmente interruttivo della prescrizione del diritto databile 30.12.2004 e della notifica dell'atto di citazione del 2012, deve parimenti considerarsi maturato il termine quinquennale di prescrizione delle obbligazioni di natura aquilana e quindi prescritto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro per cui è causa nei confronti della convenuta Assicurazioni di Roma.
Alla luce di tanto, confermati i rigetti delle domande svolte da parte attrice, ora appellante, per la prescrizione del diritto azionato, sebbene con le precisazioni effettuate, devono considerarsi assorbiti tutti gli altri motivi di appello, con conseguente inutilità della loro disamina.
La richiesta condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. dell'appellante va però disattesa, se non altro per l'assoluta mancanza di prova di danni conseguenti.
Va quindi rigettato l'appello principale, accolto l'appello incidentale proposto da CP_3
e quindi la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Roma n.23397/2019 depositata in data
10/09/2019 confermata laddove rigetta le domande attoree per prescrizione dei diritti con motivazione parzialmente modificata e salvo quanto infra disposto in tema di spese di lite.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la parte appellante è tenuta a rifonderle agli appellati, secondo il principio della soccombenza, così come liquidate in dispositivo, secondo il valore della causa (disputatum, dichiarato tra i 5.200,01 e i 26.000,00 euro dallo stesso appellante) e l'impegno difensivo richiesto, comunque ridotto stante l'accoglimento di un'eccezione preliminare, con conseguente riduzione anche dei valori di fase medi previsti dai d.m. 55/2014 agg. dal d.m.
147/2022 per il relativo scaglione, del 50%.
In ordine alla compensazione delle spese di lite effettuata in primo grado, oggetto di appello Contr incidentale da parte della sola e si sono limitati a chiedere le spese CP_1 CP_2 del doppio grado, ma senza motivare sul punto e quindi in realtà senza proporre appello incidentale), si condividono le considerazioni effettuate dalla appellata: la motivazione in ordine alla compensazione di tali spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, con conseguente invalidità della statuizione (la compensazione essendo tra l'altro ammessa solo per eccezionali ragioni, ove in deroga al principio della soccombenza). Pertanto le spese di lite del primo grado di andranno CP_3 poste anch'esse a carico dell'attore attuale appellante, in parziale modifica della sentenza impugnata, secondo i criteri sopra visti, in relazione però alle tabelle del d.m. 55/2014 non aggiornate.
16 L'integrale rigetto dell'appello principale comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sull'appello nei confronti dei convenuti CP_1
e e e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, disattesa ogni diversa istanza, CP_2 deduzione od eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da , e, in accoglimento per quanto di Parte_1 ragione dell'appello incidentale proposto da conferma la sentenza di Controparte_3 primo grado del Giudice di Pace di Roma n.23397/2019 depositata in data 10/09/2019 laddove rigetta le domande attoree per prescrizione dei diritti, sia pur con motivazione parzialmente modificata e salvo quanto infra disposto in tema di spese di lite;
- Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. dell'appellante;
- Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado a Parte_1
e ad a CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, liquidate per ciascuna parte Controparte_5
(congiuntamente, stante la difesa unitaria per e , in € CP_1 CP_2
2538,50 oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato ove sostenuto;
- A parziale modifica della gravata sentenza, condanna parte appellante a Parte_1 rifondere le spese del primo grado a liquidate in € 995,00, oltre spese Controparte_3 generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato ove sostenuto;
- Conferma la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le altre parti, come statuite dalla sentenza gravata;
- L'integrale rigetto dell'appello principale comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
- Sentenza esecutiva ex lege.
Atto redatto con l'attività di collaborazione e studio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele Bembo.
Così decisa in Roma lì 27 giugno 2025
17 IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.18693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma via Bu Meliana n.12 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani (pec ), che lo rappresenta e Email_1 difende per delega in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti il Giudice di Pace di
Roma (r.g.n. 7304/2012);
Appellante
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._3 difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gian Nicola Iaricci (pec
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Email_2
Roma, Via Ugo de Carolis, 99;
Appellati
E
1 (C.F. ), con sede in Roma, Via Abruzzi n.10, in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore Dott. ed elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_4
RE FR n. 46 presso lo studio dell'Avv. Flavio degli Abbati
), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_3 in atti;
Appellata ed appellante incidentale
E
(C.F. Controparte_5
) ,con sede legale in Roma, Viale delle Mura Portuensi n. 33, in persona del funzionario P.IVA_2 responsabile Dott.ssa in virtù dei poteri conferitile giusta procura del 24.03.2017, Controparte_6 rep. 3037, racc. 1833, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini n.5, presso l'Avv.
CO EL (C.F. che la rappresenta e difende giusta mandato in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione;
Appellata
avente ad oggetto: lesioni personali - appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
23397/2019 (r.g.n. 58082/12) depositata in data 10/09/2019 e non notificata decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti
***
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
- in via preliminare / pregiudiziale: esaminate le motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, ritenere lo stesso ammissibile ex art. 348 bis cpc sussistendo delle ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
- in via principale: rigettare l'appello incidentale della poiché infondato Controparte_7 in fatto ed in diritto sia riguardo alla eccezione di improcedibilità ex art. 148, sia 141 cdA sia riguardo alla prescrizione, per i motivi di cui sopra ed esposti nell'atto di appello.
- Ancora in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata come dedotto con le motivazioni del presente atto di appello e per l'effetto accogliere integralmente la domanda così come articolata in primo grado e, quindi: accertare e dichiarare che l'incidente stradale
2 di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa paritaria di entrambe le parti convenute come sopra dedotto;
- condannare, per l'effetto, le parti convenute, in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltreché' al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte,
o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa.
- in via subordinata: nella denega e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello si chiede procedersi alla integrale compensazione delle spese di lite.
- ***
Per e CP_1 CP_2
- “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_2
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, disattendere i criteri di determinazione del danno così come prospettato e, comunque, dichiarare la
[...]
[..
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare Controparte_8
i Sigg.ri e da ogni onere patrimoniale in forza della emananda CP_1 CP_2 sentenza.”.
- ***
Per Controparte_3
- Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto ed in diritto ed in accoglimento dello spiegato appello Parte_1 incidentale in riforma della sentenza n. 23397/19 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sez.
II^, Dott.ssa Mariateresa Gitto, dichiarare l'improcedibilità della domanda e/o la prescrizione del diritto al risarcimento del signor nei confronti dell' per Parte_1 Controparte_3 le motivazioni esposte nel presente atto.
- Con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. nonché alle spese, competenze, onorari e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
***
Per le ASSICURAZIONI DI ROMA
- Piaccia a codesto Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame siccome infondato in fatto e diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 5 marzo 2020, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 23397/2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
12.08.2019, depositata in data 10/09/2019, chiedendo:
- “in via preliminare / pregiudiziale: esaminate le motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, ritenere lo stesso ammissibile ex art.348 bis cpc sussistendo delle ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
- in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata come dedotto con le motivazioni del presente atto di appello e per l'effetto accogliere integralmente la domanda così come articolata in primo grado e, quindi: accertare e dichiarare che
l'incidente stradale di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa paritaria di entrambe le parti convenute come sopra dedotto;
condannare, per l'effetto, le parti convenute, in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltreché' al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, comunque entro il limite di competenza per valore del
Giudice di Pace;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa “
5 2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice:
Cont a) INFONDATEZZA ASSOLUTA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALLA
In realtà in atti erano state regolarmente depositate le lettere interruttive della prescrizione – Contr in originale e mai disconosciute – alla e datate 15.11.2004, 08.04.2008, 09.03.2010 mentre l'atto di citazione veniva notificato in data 20.06.2012 con la conseguenza che il termine prescrizionale quinquennale per il riconoscimento delle lesioni conseguenti da sinistro stradale era stato pienamente rispettato anche senza considerare le due lettere Contr disconosciute dalla compagnia che la stessa parte aveva ritenuto di non considerare chiedendone lo stralcio. Il Giudice di Pace, erroneamente, aveva ritenuto valide le uniche due Contr lettere – e le relative cartoline di ricevimento – contestate dalla perché considerate riferibili ad altro sinistro, non valutando come valide legittime ed interruttive le altre missive inviate e non disconosciute e tantomeno contestate.
b) INFONDATEZZA ASSOLUTA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALLE
ASSICURAZIONI DI ROMA ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA IN GIUDIZIO.
In realtà nel fascicolo di parte depositato al momento della iscrizione a ruolo, erano depositate tutte le ricevute di ricevimento delle lettere di messa in mora in originale – come evidenziato a verbale d'udienza del 17/12/2012 e poi reiterato alle successive udienze e il giudice si era trovato a decidere sulla base di copie fotostatiche poiché i fascicoli delle parti erano stati tutti ricostruiti poiché il fascicolo d'Ufficio con all'interno contenuti i fascicoli di parte andava perso come rilevato alla udienza del 16/6/2016.
Il Giudice riteneva di rigettare la domanda sulla base dell'art.2712 c.c. che, come noto, stabilisce che le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, nonché le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Malgrado il legislatore del codice civile abbia utilizzato la stessa espressione (“disconoscimento”) adottata dal codice di rito nella disciplina della contestazione delle scritture private ex artt.214 ss. c.p.c., l'onere di cui si discute non è assolvibile, come in quel diverso contesto, attraverso la semplice affermazione di non riconoscere l'autenticità della sottoscrizione. Laddove infatti, in materia di disconoscimento della scrittura privata, è principio consolidato quello per cui devono ritenersi superflue formule sacramentali (da ultimo Cass., 22 gennaio 2018, n.1537; Cass., 27 maggio
2016, n.11048) e ciò che rileva e risulta sufficiente è che dal disconoscimento emerga la
6 formale negazione dell'autenticità della sottoscrizione (Cass., 27 maggio 2016, n.11048;
Cass., 6 maggio 2016, n.9255), la giurisprudenza ritiene invece che la contestazione delle riproduzioni informatiche non possa “limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un
'mero disconoscimento'” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1250): il che, pur nella già richiamata coincidenza lessicale tra i due “disconoscimenti”, avvicina semmai agli effetti pratici la disciplina dettata dall'art. 2712 c.c. a quella prevista dall'art. 2719 c.c. in materia di disconoscimento delle copie fotografiche. Nel contesto dell'art. 2719 c.c., infatti, si richiede una ricostruzione più impegnativa da parte del soggetto che procede alla contestazione rispetto a quella sufficiente a chi disconosce la scrittura privata, e, nella fattispecie, lo si onera di indicare in quali punti la copia costituisce un “falso” (Cass., 30 giugno 2014, n. 14804), ossia sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all'originale non prodotto e di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento.
Fermo restando che in atti erano state regolarmente depositati gli originali delle ricevute di ritorno inviate alle Assicurazioni di Roma e che l'attore non aveva omesso di adempiere a nessun ordine di deposito di originale nei confronti delle stesse (poiché era stato richiesto il deposito degli originali delle ricevute di ritorno inviate alla ), la contestazione CP_3 avanzata era del tutto generica, non fondata e priva di fondamento mentre il Giudice di pace, erroneamente, aveva accolto le contestazioni di controparte ritenendo il diritto azionato prescritto.
c) CARENZA DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALL'AN DEBEATUR - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA -
PIENO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO
Il Giudice di Pace era giunto a respingere la domanda dell'attore sull'erroneo presupposto che la domanda prescritta fosse comunque completamente destituita di fondamento in ordine all'an debeatur. Non era stata ammessa la prova per testi richiesta dagli odierni appellanti, così come articolata e reiterata sia nelle note conclusive regolarmente depositate sia nel corso del giudizio. Non era stato possibile, di fatto, per la parte attrice, avvalersi di quei mezzi istruttori che avrebbero consentito di meglio provare la propria domanda, nonché la responsabilità del sinistro in capo alla convenuta. Le prove richieste, invero, risultavano indispensabili ai fini della più completa ricostruzione dei fatti considerata anche la assoluta divergenza delle rispettive posizioni processuali, peraltro emersa con chiarezza nel corso del giudizio.
d) CRITICHE AI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
7 Attraverso l'assunzione delle prove orali richieste il Giudice avrebbe avuto tutti gli elementi utili ai fini della decisione ed ogni altra considerazione sarebbe stata superflua atteso che il
Giudice sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi necessari per accogliere la domanda del
Sig. I mezzi istruttori richiesti risultavano indispensabili ai fini della Parte_1 ricostruzione dei fatti per cui era causa. La motivazione sul punto, inoltre, era assolutamente mancante in quanto il giudice di primo grado non aveva ammesso le prove testimoniali senza motivare esaurientemente tale provvedimento.
e) CARENZA D'ISTRUTTORIA IN ORDINE AL QUANTUM - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE
PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.
L'Odierno appellante, attraverso il giudizio promosso, aveva provato attraverso la produzione documentale versata in atti e richiedendo apposita CTU che l'evento per cui è causa avevq comportato in capo allo stesso evidenti danni fisici come quantificati negli atti di 1° grado. Il giudicante non ritenne di dover disporre la C.T.U. medico-legale per l'accertamento e la valutazione delle lesioni residuate agli attori in conseguenza del sinistro de quo. La C.T.U. medico-legale, se esperita, avrebbe certamente contribuito a confermare sia la tipologia delle lesioni riportate dagli appellanti sia la loro entità. La documentazione in atti appariva inequivocabilmente probante del pregiudizio subito dagli esponenti in conseguenza del sinistro in questione e le lesioni ivi evidenziate apparivano assolutamente compatibili con le modalità del sinistro. Pregiudizio individuato sia sotto il profilo del danno biologico, sia quello morale propriamente detto.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.
Il Giudice del primo grado aveva ritenuto di compensare tra le parti le spese di giudizio. La richiesta riforma della sentenza dovrebbe quindi condurre alla riforma della relativa statuizione.
f) VII - COMPENSAZIONE SPESE DI LITE - SUSSISTENZA DEI GIUSTI MOTIVI -
APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL DECISUM.
Nella denegata ipotesi di soccombenza dell'appellante anche solo parziale nel presente giudizio si chiedeva che l'Ecc.mo Tribunale adito volesse procedere alla integrale compensazione delle spese di lite ed in difetto di non provvedere alla liquidazione in virtù del criterio del disputatum.
3. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'appellata la Controparte_3 quale contestava l'impugnazione proposta e formulava appello incidentale chiedendo:
8 - “Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto ed in diritto ed in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello incidentale in riforma della sentenza n. 23397/19 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, Sez. II^, Dott.ssa Mariateresa Gitto, dichiarare l'improcedibilità della domanda e/o la prescrizione del diritto al risarcimento del signor nei Parte_1 confronti dell' per le motivazioni esposte nel presente atto. Con Controparte_3 condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. nonché alle spese, competenze, onorari e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
4. Osservava il convenuto appellato in particolare:
- FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALL' Controparte_3
La prescrizione quinquennale doveva decorrere dall'unica lettera a.r. spedita e prodotta regolarmente in atti del 15.11.2004 ed era pertanto, evidente l'intervenuta prescrizione tenuto conto che anche le missive dell'08.04.2008 e del 09.03.2010 non erano state ritenute idonee ai fini interruttivi della prescrizione in quanto, come da ordinanza del 04.06.2018, non risultavano leggibili le date di ricezione e non erano mai state prodotti gli originali delle cartoline di ricevimento necessarie al fine di provare l'interruzione della prescrizione. A ciò doveva aggiungersi la contestazione della missiva dell'08.04.2008 riferendo che la stessa non sarebbe mai stata inviata all' tanto che parte attorea non aveva ottemperato Controparte_3 alla produzione degli originali degli avvisi di spedizione e ricevimento
- NEL MERITO: AN E QUANTUM
L'appellante non aveva fornito prove documentali che, viceversa a quanto sostenuto, avessero comprovato la fondatezza delle proprie ragioni.
- SULLE SPESE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Per mero scrupolo difensivo si chiedeva il rigetto della domanda di compensazione delle spese di lite avanzata da parte appellante nel caso della sua soccombenza: non si ravvisava il motivo di tale richiesta visto che il presente giudizio era stato introdotto dal signor che, Parte_1 in caso di soccombenza, dovrebbe essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5. Formulava, quindi, APPELLO INCIDENTALE per i seguenti motivi:
a) ME PRONUNCIA SULL'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA.
Il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dalla scrivente difesa. Vero, infatti, che il signor 9 in violazione dell'art.148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 aveva introdotto Parte_1 il giudizio di primo grado prima che fosse decorso il termine dei 90 giorni previsto dalla legge per l'introduzione del giudizio, nonché per violazione dell'art.141 C.d.A.. Infatti, la richiesta danni nella fase stragiudiziale non era mai stata corredata dalla documentazione necessaria
(P.S. ed eventuali certificati medici) e comunque l'attore non si era mai sottoposto a visita medico legale dal medico fiduciario della compagnia e, pertanto, il termine dei 90 giorni richiesto dalla legge per la procedibilità dell'azione giudiziaria non era mai iniziato a decorrere.
A ciò aggiungasi che il signor in ossequio a quanto previsto dall'art. 141 C.d.A. Parte_1 avrebbe dovuto instaurare il giudizio nei soli confronti della compagnia assicuratrice del motociclo Honda 150 targato CC91204 sul quale viaggiava (Le Assicurazioni di Roma) e non di certo anche nei confronti della compagnia assicuratrice del presunto responsabile civile ( perché così facendo ha azionato una illegittima doppia procedura Controparte_3 con un “doppio binario” improcedibile anche alla luce delle rassegnate conclusioni formulate in primo grado da parte attorea. Il signor avrebbe dovuto instaurare il giudizio Parte_1
o nei confronti della compagnia del motoveicolo sul quale viaggiava di Controparte_5
Roma oppure, se del caso, nei soli confronti del presunto responsabile civile e della rispettiva compagnia e non certo azionare entrambe le procedure. Nella denegata e Controparte_3 non voluta ipotesi di rigetto dell'appello principale, si chiedeva la riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione nel seguente modo: “Rilevata la violazione dell'art. 148
C.d.A. e/o dell'art. 141 C.d.A., rigetta la domanda attorea per improcedibilità”.
b) PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il Giudice di prime cure seppur aveva correttamente dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno del signor era, tuttavia, incorso in un errore materiale Parte_1 nell'indicarne la decorrenza dalle uniche due raccomandate che, per i motivi di cui sopra, la difesa attorea aveva chiesto lo stralcio ovvero: la missiva del 15.05.2006 e quella del
15.11.2011. Infatti, il sinistro de quo era avvenuto in data 09.10.2004 ed in data 15.11.2004 era stata inviata lettera di richiesta danni nei confronti dell' a seguito della Controparte_3 quale era succeduta la notifica dell'atto di citazione nell'anno 2012: tra la data del 15.11.2004
e la data della notifica dell'atto di citazione non vi erano altri atti interruttivi della prescrizione avendo questa difesa sempre contestato le altre missive prodotte in primo grado dal signor ed era pertanto, evidente la prescrizione del diritto al risarcimento del signor Parte_1 per il sinistro per cui era causa. Si chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza Parte_1
10 oggetto del presente gravame nel seguente modo: “Rigetta la domanda proposta dal signor per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento essendo decorso il Parte_1 termine quinquennale dalla data del 09.10.2014 alla data della notifica dell'atto di citazione”.
c) SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI DI PRIMO GRADO
La sentenza impugnata aveva stabilito che: “le spese processuali in ragione dei motivi del rigetto vengono compensate tra le parti”. Nel caso di specie era evidente come non concorressero gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese processuali. Evidente era la nullità della sentenza sul punto in quanto la motivazione della compensazione delle spese era completamente assente e tutto ciò in violazione dell'art.132, comma 2, c.p.c. :
6. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_9 la quale contestava l'impugnazione proposta e formulava appello incidentale
[...] chiedendo:
- la improponibilità dell'azione di risarcimento danni da sinistro stradale, a norma dell'art. 145, primo comma, C.d.A.. non avendo le Assicurazioni di Roma ricevuto alcuna richiesta risarcitoria in ordine al sinistro per cui era causa. Risultava, infatti, dalla sentenza impugnata che l'odierna appellata ebbe a disconoscere le ricevute di ricevimento e le relative lettere di messa in mora, prodotte in copia e non in originale dall'attore. Ciò posto, non poteva revocarsi in dubbio che l'attore non avesse adempiuto al suddetto onere, essendosi limitato, a produrre mere copie fotostatiche delle lettere di messa in mora (peraltro prive di firma) e non avendo,
a fronte del disconoscimento operato dalla scrivente difesa degli avvisi di ricevimento di raccomandata (in realtà afferenti ad altri sinistri trattati dall'avv. Cruciani con
[...] di Roma), mai depositato o esibito gli originali delle missive, per i quali si CP_5 reiterava, in ogni caso, l'istanza ex art. 210 c.p.c.
- Difatti, non trovava riscontro alcuno quanto riferito nell'atto di appello sia sulla presenza, nel fascicolo di parte attrice, degli originali delle ricevute di ricevimento relative alle lettere di messa in mora che sulla verbalizzazione di tale circostanza all'udienza del 17.12.2012 atteso che, nella medesima udienza richiamata da parte attrice, la stessa ammetteva l'allegazione in copia delle lettere di messa in mora, come da verbale di seguito trascritto: “... in ordine alla eccezione di prescrizione si precisa che risultano depositate agli atti le cartoline attestanti il regolare ricevimento delle lettere di messa in mora, che quanto al contenuto costituiscono copia di quelle inoltrate alle destinatarie e pertanto la sottoscrizione delle stesse è apposta in
11 calce a quelle ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta, e che comunque valgono al fine di provare l'intervenuta interruzione della prescrizione…”. Mancata produzione degli originali delle asserite lettere di messa in mora confermata all'udienza del 25.10.2018 ove –
a seguito dell'ennesima richiesta di esibizione degli originali delle asserite lettere di messa in mora – parte attrice replicava “di non essere in grado di depositare la documentazione richiesta poiché l'Avvocato ha l'obbligo di conservazione dei documenti per 3 anni ex art.
2961 c.c. decorso il quale si può legittimamente non conservare gli stessi”. In realtà, appariva evidente l'inapplicabilità del richiamato articolo 2961 cod. civ. alla fattispecie in esame, dal momento che il decorso dei 3 anni che esonera l'avvocato dalla conservazione dei documenti relativi alle liti non opera in corso di causa, ma – come noto – dopo che la stessa è stata decisa o terminata. Né, per le ragioni sopra esposte, rilievo alcuno assumeva lo smarrimento del fascicolo d'ufficio, in ragione della mancata presenza ab origine degli originali delle ricevute di ricevimento relative alle lettere di messa in mora.
- Fermo restando quanto sopra eccepito, si ribadiva, altresì, la conseguente sopraggiunta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2947 cod. civ., posto che l'evento de quo si era verificato nel 2004 e non vi era prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione.
- Fermo restando quanto dedotto nei precedenti punti, si eccepiva, nel merito, l'infondatezza dell'avverso appello a contestazione dell'an debeatur, atteso che, in maniera del tutto assorbente rispetto alle pretese azionate, il Giudice di primo grado non si era mai pronunciato sull'an debeatur, ritenendo la domanda avanzata dal signor . Ciò posto, Parte_3 per mero tuziorismo, si escludeva la sussistenza di una relazione di causalità tra il sinistro occorso e le lesioni lamentate dall'appellante. Infine, si rilevava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. atteso che non erano emersi nuovi elementi di prova che, ai Parte_1 sensi dell'art 348 ter c.p.c. potessero determinare, in relazione alla domanda, “una ragionevole probabilità di essere accolta”. Vero era il contrario, dal momento che, dalla documentazione in atti, emergeva inequivocabilmente che il diritto al risarcimento dell'appellante era ormai prescritto. Né tantomeno, risultavano indicate nell'atto di appello, ai sensi dell'art 345 c.p.c. nuove prove che, in astratto, avrebbero potuto giustificare l'ammissibilità dell'appello
6. Con comparsa ritualmente depositata si costituivano in giudizio gli appellati e CP_1
i quali contestavano l'impugnazione proposta chiedendo il rigetto dell'appello o in CP_2 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, disattendere i criteri di
12 determinazione del danno così come prospettato e, comunque, dichiarare la Controparte_7
tenuta a garantire e manlevare i Sigg.ri e da ogni onere
[...] CP_1 CP_2 patrimoniale in forza della emananda sentenza:
7. Differita la prima udienza al 18/11/2020, con verbale d'udienza a trattazione scritta il Giudice, dott.ssa Vittoria Amirante, rinviava per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 18/01/2021 e quindi al 18/05/21 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva però rimessa sul ruolo, dapprima per l'acquisizione della comparsa di risposta in primo grado della Contr convenuta con udienza fissata per il 30/11/21 per la precisazione delle conclusioni, e successivamente, a seguito del trasferimento del Giudice ad altro incarico, al 08/06/22;
8. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, all'udienza a trattazione scritta del 15/02/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/04/2024 e quindi a quella del 22 aprile 2025 in cui, con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c. del 29.04.2025, la tratteneva in decisione con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle pregiudiziali.
Prima di valutare il merito dell'impugnazione è necessario valutare la fondatezza delle pregiudiziali questioni sollevate dalla parte appellata.
Contr Sostiene, infatti, parte appallata he nel caso di specie il gravame sarebbe inammissibile perché l'appello non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolto, secondo il disposto dell'art. 348 bis c.p.c. (nella versione previgente, in vigore al momento di proposizione del gravame).
In proposito va evidenziato che la norma prevedeva la possibilità per il Giudice di rilevare l'infondatezza di merito dell'impugnazione, adottando una specifica ordinanza di inammissibilità, così spogliandosi del gravame.
A quel punto, la decisione di primo grado diventava ricorribile per cassazione.
Se, al contrario, avesse ritenuto l'appello ammissibile, procedeva alla trattazione dello stesso, senza necessità di adottare alcun provvedimento.
Questo è, appunto, quanto accaduto nella fattispecie in esame, con conseguente rigetto dell'eccezione.
2. Nel merito.
13 L'appello principale proposto deve ritersi infondato.
Secondo parte appellante il Giudice avrebbe erroneamente considerato come valide le uniche Contr due lettere di messa in mora (22/05/06 e 22/11/2011) contestate dalla delle quali la parte attrice stessa ha richiesto lo stralcio perché non in grado di depositare gli originali. In realtà in atti erano Contr state regolarmente depositate le lettere – in originale e mai disconosciute – alla datate
15.11.2004, 08.04.2008, 09.03.2010 mentre l'atto di citazione veniva notificato in data 20.06.2012.
Contr Sul punto, la convenuta formulando appello incidentale, ritiene erronea la sentenza in quanto avrebbe ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione due raccomandate che in realtà non avrebbero dovuto avere alcuna validità.
La deduzione attorea non merita accoglimento, sebbene con le precisazioni che seguono, Contr risultando concretamente corrette le osservazioni della convenuta
L'analisi della documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi porta, infatti, a constatare che:
Contr
- quanto alla raccomandata del 15.11.2004, essa viene riconosciuta dalla convenuta con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione;
- quanto alla raccomandata del 22/05/06, a fronte dell'eccezione dell' Controparte_3 secondo cui essa si riferirebbe ad altro sinistro, nell'interesse del signor , Parte_4 parte attrice nulla ha eccepito, omettendo di adempiere alla richiesta del giudice di prime cure di deposito della documentazione richiesta;
ne consegue, anche alla luce della richiesta di stralcio effettuata dall'attore, la sua inidoneità ad interrompere la prescrizione;
- quanto alla raccomandata del 08.04.2008, o più precisamente all'avviso di ricevimento della stessa, occorre constatare come la stessa sia priva degli elementi di validità previsti dal regolamento postale: manca, infatti, la prova dell'avvenuta consegna consistente nella sottoscrizione del ricevente e del timbro postale dell'agente postale. In mancanza di tali elementi, ed in presenza di specifica contestazione sulla sua consegna da parte del presunto destinatario, non può considerarsi effettivamente consegnata;
- quanto alla raccomandata del 09.03.2010, o più precisamente all'avviso di ricevimento della stessa, occorre constatare come la stessa sia priva degli elementi di validità previsti dal regolamento postale: manca, infatti, la prova dell'avvenuta consegna consistente nella sottoscrizione del ricevente. In mancanza di tali elementi, in presenza di specifica contestazione sulla sua consegna da parte del presunto destinatario ed in mancanza di specifica prova contraria da parte dell'attore, non può considerarsi effettivamente consegnata;
14 - quanto alla raccomandata 22/11/2011, a fronte dell'eccezione dell' secondo Controparte_3 cui essa si riferirebbe ad altro sinistro, nell'interesse del signor , parte attrice Parte_5 nulla ha eccepito, omettendo di adempiere alla richiesta del giudice di prime cure di deposito della documentazione richiesta;
ne consegue, anche alla luce della richiesta di stralcio effettuata dall'attore, la sua inidoneità ad interrompere la prescrizione.
In considerazione, quindi, dell'unico atto realmente interruttivo della prescrizione del diritto databile 15.11.2004 e della notifica dell'atto di citazione del 2012, deve considerarsi comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale per le obbligazioni di natura extracontrattuale, e quindi prescritto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro per cui è causa nei confronti Contr della convenuta
L'appello incidentale proposto sul punto, pertanto, sebbene inidoneo a comportare un diverso esito della lite, deve considerarsi fondato.
Analizzando, quindi, l'efficacia interruttiva degli atti asseritamente inviati all'altra convenuta, di Roma, si deduce quanto segue. Controparte_5
Va innanzitutto evidenziato come la convenuta di Roma abbia nella prima CP_5 difesa utile disconosciuto le raccomandate in questione, rilevando altresì che esse si rifessero ad altri sinistri.
Occorre in proposito preliminarmente valutare gli effetti del disconoscimento effettuato dalla convenuta di Roma. Essa, infatti, non si limita a disconoscere genericamente quanto CP_5 asseritamente inviatole ma ne contesta non solo il contenuto, ma anche di averle ricevute.
Sebbene a fronte del disconoscimento effettuato sarebbe stato precipuo onere dell'attore dichiarare di volersi avvalere delle scritture disconosciute affinché potessero essere utilizzate in giudizio, cosa che non è avvenuta, dalla disamina di tale documentazione emerge che:
- l'avviso di ricevimento della raccomandata datata 30/12/04 risulta timbrata e firmata sia da personale di di Roma che dall'agente postale. Per cui, in assenza di specifica CP_5 prova contraria, essa deve considerarsi effettivamente consegnata. E cosi pure quella datata
5/12/06.
- Le successive lettere, cui risultano allegate ricevute di ritorno del 2008, 2010 e 2011, devono considerarsi inesistenti: esse, infatti, sono prive degli elementi di validità previsti dal regolamento postale: manca, infatti, la prova dell'avvenuta consegna consistente nella sottoscrizione del ricevente e del timbro postale dell'agente postale. In mancanza di tali
15 elementi, ed in presenza di specifica contestazione sulla sua consegna da parte del presunto destinatario, non possono considerarsi effettivamente consegnate.
In considerazione, quindi, dell'unico atto realmente interruttivo della prescrizione del diritto databile 30.12.2004 e della notifica dell'atto di citazione del 2012, deve parimenti considerarsi maturato il termine quinquennale di prescrizione delle obbligazioni di natura aquilana e quindi prescritto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti il sinistro per cui è causa nei confronti della convenuta Assicurazioni di Roma.
Alla luce di tanto, confermati i rigetti delle domande svolte da parte attrice, ora appellante, per la prescrizione del diritto azionato, sebbene con le precisazioni effettuate, devono considerarsi assorbiti tutti gli altri motivi di appello, con conseguente inutilità della loro disamina.
La richiesta condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. dell'appellante va però disattesa, se non altro per l'assoluta mancanza di prova di danni conseguenti.
Va quindi rigettato l'appello principale, accolto l'appello incidentale proposto da CP_3
e quindi la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Roma n.23397/2019 depositata in data
10/09/2019 confermata laddove rigetta le domande attoree per prescrizione dei diritti con motivazione parzialmente modificata e salvo quanto infra disposto in tema di spese di lite.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la parte appellante è tenuta a rifonderle agli appellati, secondo il principio della soccombenza, così come liquidate in dispositivo, secondo il valore della causa (disputatum, dichiarato tra i 5.200,01 e i 26.000,00 euro dallo stesso appellante) e l'impegno difensivo richiesto, comunque ridotto stante l'accoglimento di un'eccezione preliminare, con conseguente riduzione anche dei valori di fase medi previsti dai d.m. 55/2014 agg. dal d.m.
147/2022 per il relativo scaglione, del 50%.
In ordine alla compensazione delle spese di lite effettuata in primo grado, oggetto di appello Contr incidentale da parte della sola e si sono limitati a chiedere le spese CP_1 CP_2 del doppio grado, ma senza motivare sul punto e quindi in realtà senza proporre appello incidentale), si condividono le considerazioni effettuate dalla appellata: la motivazione in ordine alla compensazione di tali spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, con conseguente invalidità della statuizione (la compensazione essendo tra l'altro ammessa solo per eccezionali ragioni, ove in deroga al principio della soccombenza). Pertanto le spese di lite del primo grado di andranno CP_3 poste anch'esse a carico dell'attore attuale appellante, in parziale modifica della sentenza impugnata, secondo i criteri sopra visti, in relazione però alle tabelle del d.m. 55/2014 non aggiornate.
16 L'integrale rigetto dell'appello principale comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sull'appello nei confronti dei convenuti CP_1
e e e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, disattesa ogni diversa istanza, CP_2 deduzione od eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da , e, in accoglimento per quanto di Parte_1 ragione dell'appello incidentale proposto da conferma la sentenza di Controparte_3 primo grado del Giudice di Pace di Roma n.23397/2019 depositata in data 10/09/2019 laddove rigetta le domande attoree per prescrizione dei diritti, sia pur con motivazione parzialmente modificata e salvo quanto infra disposto in tema di spese di lite;
- Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. dell'appellante;
- Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado a Parte_1
e ad a CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, liquidate per ciascuna parte Controparte_5
(congiuntamente, stante la difesa unitaria per e , in € CP_1 CP_2
2538,50 oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato ove sostenuto;
- A parziale modifica della gravata sentenza, condanna parte appellante a Parte_1 rifondere le spese del primo grado a liquidate in € 995,00, oltre spese Controparte_3 generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso contributo unificato ove sostenuto;
- Conferma la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le altre parti, come statuite dalla sentenza gravata;
- L'integrale rigetto dell'appello principale comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
- Sentenza esecutiva ex lege.
Atto redatto con l'attività di collaborazione e studio del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele Bembo.
Così decisa in Roma lì 27 giugno 2025
17 IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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