TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.467/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall' Avv. Cinzia Nunziata
APPELLANTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in primo grado dagli Avv.ti Francesco Forzati (C.F. ) e C.F._1
Fabrizio Forzati tutti elett. te domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Anna Paola Bellistri
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice di Pace di Torre Annunziata Parte_1 chiedendo l'accertamento del suo diritto alla restituzione dell'importo di euro 3.095,30 per costi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento n.0060951W, avvenuta alla 49 di 71 rate, con conseguente condanna della Controparte_1
al pagamento della predetta somma, oltre interessi
[...]
e rivalutazione.
1 Con la sentenza n. 3448/2022 del 28/01/2022, depositata il
16/06/2022, non notificata, l'adito G.d.P. ha rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, di: - a) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di €
3.095,30, a favore dell'attore, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì della stipula del contratto;
b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del
Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura cd. recurring, con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. recurring, versati e non goduti, con riguardo al contratto per cui è causa.
Nel censurare la decisione, l'appellante ha dedotto, in sintesi, che il giudice di prime cure avrebbe violato la normativa in favore del consumatore, poiché l'art. 125 TUB in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento espressamente disponeva “…se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto
a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal IC” e stante la mancanza della predetta delibera IC , in virtù del criterio di ultrattività di cui all'art. 161, comma 5, dello stesso decreto le modalità per stabilire l'equa riduzione del costo complessivo del credito continuavano a essere quelle determinate dall'art. 3, comma 1, del D.M. Tesoro 8 luglio
1992. Il concetto è stato quindi riaffermato, dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, che ha sostituito la norma
2 comunitaria dell'87, al cui art. 16 ha confermato che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, e all'art. 22 che “Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva”. Tale direttiva è stata recepita dal D.Lgs.
n.141/2010, che ha introdotto l'art. 125, sexies TUB. Il contratto per cui è causa essendo stato stipulato nel mese di ottobre del 2009 ed estinto nel mese di novembre 2013, sia all'atto della sua sottoscrizione che al momento dell'estinzione la fattispecie risultava disciplinato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, dagli artt. 125, comma 2, e 127 del Testo Unico Bancario, dagli artt. 33,
34, 36 e 143 del codice del consumo che riconoscono al consumatore, che decide di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento il diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri corrisposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non
è derogabile, se non in senso per lui migliorativo. La materia è stata poi espressamente disciplinata dall'art. 125-sexies del TUB introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, da ritenersi come sostanzialmente ricognitiva della normativa previgente.
L'appellata sebbene ritualmente evocata in giudizio non si è costituita con conseguente contumacia.
In assenza di istanze istruttorie la causa è stata riservata in decisione.
Va premesso che l'appello risulta notificato a mezzo pec in data
16.1.2023 e, dunque, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
3 Rileva il giudicante che il giudice impugnato ha respinto la domanda proposta in primo grado per la ritenuta inapplicabilità, al contratto stipulato nell'anno 2009 ed estinto anticipatamente nel 2013, della direttiva 2008/48/CE in quanto recepita nel nostro ordinamento solo con il dlgs 141/2010 e dell'art. 125 sexies tub che all'art. 11 octies limita l'applicazione ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore.
Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito". I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva
2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno"
(considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi
4 che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del
"costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è
a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso".
Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa
"eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".
Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il giudice di primo grado non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione del contratto.
5 Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore.
La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza
Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
In conclusione la soluzione offerta dal giudice di primo grado si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e
6 con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato.
Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte
Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021,
n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, ribadendo importanti CP_2 principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al
7 consumatore per violazione della ON , art. 11 e 117, comma
1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
"nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte
Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto". In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come
8 dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
Da quanto fin detto emerge che le doglianze mosse dall'appellante si rivelano fondate anche alla luce di quanto recentemente statuito dalla S.C. in fattispecie analoga a quella odierna (Cassazione sez. I,
28/05/2024, n.14836 e Cass. 6 settembre 2023, n. 25977) ove hanno enunciato il seguente principi di diritto: "L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs.
n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal IC.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
Ne discende che la soluzione offerta dal giudice di primo grado si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato.
9 Per quanto detto l'appello va accolto e la sentenza riformata e per l'effetto in accoglimento della domanda avanzata dalla parte appellante, ed accertato il conseguente diritto di credito, l'appellata va condannata al pagamento, in favore di dell'appellante dell'importo di euro 3.095,30 , oltre gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale di restituzione al saldo, non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284
c.c. in considerazione della fonte normativa dell'obbligo restitutorio.
In considerazione della particolare natura interpretativa della questione e dell'intervento finanche della Corte Costituzionale in subiecta materia, avvenuto in data successiva alla pronuncia resa dal giudice di primo grado, e della mancata costituzione dell'appellata, si ritiene di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-in accoglimento dell'atto di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna , Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 3.095,30 , in relazione al Parte_1 finanziamento per cui è causa, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Torre Annunziata, il 7 settembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
10 11