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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNAE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 29.1.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 6563 ruolo gen. dell'anno 2021
TRA DE IL AN, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Russo e Sabatino Tortora, presso cui elettivamente domicilia ricorrente E
NP, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato, dott. Felice Avella, concludeva la sua relazione ritenendo che non ricorressero le condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso depositato il 14.12.2021, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento, e comunque il verificarsi di un
1 aggravamento del quadro patologico di cui il ricorrente è affetta in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l'Inps chiedendo, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni, e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 29.1.2025 i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono invero stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo del richiamo ad una ctp a firma del dott. Giovanni Rancella, pertanto il ricorso appare ammissibile. Parte ricorrente ha inoltre depositato documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di atp, deducendo un aggravamento del quadro patologico, per cui si è reputato necessario un approfondimento medico e, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva alla fase di atp, si disponeva che il Ctu già nominato in fase di ATP, dott. Felice Avella, procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce della nuova documentazione medica, si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle infermità in precedenza accertate e con quale decorrenza.
Ebbene, integrata la CTU, alla luce della nuova documentazione medica e del nuovo esame obiettivo condotto dal consulente (v.si perizia integrativa in atti), dalla lettura dell'elaborato emerge che le patologie di cui è affetto il ricorrente hanno subito un aggravamento rispetto al rilievo effettuato in fase di ATP.
2 In particolare, il ctu rileva l'aggravarsi dell'insufficienza respiratoria con risvolti sulla deambulazione che, seppur autonoma, avviene in modo lento a causa della dispnea per sforzi di lieve entità.
Il consulente precisa che il ricorrente è “affetto da insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO riacutizzata molto severa, enfisema polmonare con dispnea per sforzi di lieve entità in ossigeno terapia continuativa
24 ore.” , e che tale quadro clinico è aggravato dalla presenza di altre patologie quali: “Emipostenia sinistra con impaccio motorio e deficit di forza da pregresso ictus, artrosi polidistrettuale con marcata alle grandi articolazioni maggiormente alle anche ed alle ginocchia con limitazione funzionale “ nonché “riferite cervicobrachialgia bilaterale e sciatalgie ricorrenti da discopatie, ipotonia muscolare. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica con fibrillazione atriale persistenze e cinesi globale nella norma, in terapia farmacologica.
Depressione endoreattiva” (cfr. elaborato medico-legali CTU in atti).
Il CTU ritiene, pertanto, che il ricorrente non sia più in grado di compiere autonomamente gli atti più elementari della vita quotidiana, specificando che il complesso patologico, valutato globalmente, incide sugli atti quotidiani della vita necessari per la sopravvivenza autonoma.
Quanto, poi, alla decorrenza di tale condizione, afferma che la stessa è da ancorarsi ad Agosto
2024, avendo cura di precisare sul punto che tale decorrenza “è supportata dall'aggravarsi della insufficienza respiratoria, con il ricovero urgente il 5.8.2024 il P.O. “T. MASSELLI MASCIA” SAN
SEVERO FOGGIA e dalla prescrizione di OL (ossigeno liquido terapeutico) di 24 ore al giorno per la dispnea grave., quadro clinico aggravato dalla presenza di altre patologie”.
Dunque, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia di atp e nell' elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante.
Né le parti hanno formulato contestazioni alle considerazioni svolte dal CTU in sede di elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
In conclusione l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Agosto 2024 .
Le spese di lite, stante il riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ed al deposito del ricorso giudiziario vanno interamente compensate tra le parti.
3 Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto, a carico dell'NP
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Agosto 2024;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell'NP .
Si comunichi
Nola, 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNAE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 29.1.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 6563 ruolo gen. dell'anno 2021
TRA DE IL AN, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Russo e Sabatino Tortora, presso cui elettivamente domicilia ricorrente E
NP, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato, dott. Felice Avella, concludeva la sua relazione ritenendo che non ricorressero le condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso depositato il 14.12.2021, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento, e comunque il verificarsi di un
1 aggravamento del quadro patologico di cui il ricorrente è affetta in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l'Inps chiedendo, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni, e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 29.1.2025 i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono invero stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo del richiamo ad una ctp a firma del dott. Giovanni Rancella, pertanto il ricorso appare ammissibile. Parte ricorrente ha inoltre depositato documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di atp, deducendo un aggravamento del quadro patologico, per cui si è reputato necessario un approfondimento medico e, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva alla fase di atp, si disponeva che il Ctu già nominato in fase di ATP, dott. Felice Avella, procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce della nuova documentazione medica, si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle infermità in precedenza accertate e con quale decorrenza.
Ebbene, integrata la CTU, alla luce della nuova documentazione medica e del nuovo esame obiettivo condotto dal consulente (v.si perizia integrativa in atti), dalla lettura dell'elaborato emerge che le patologie di cui è affetto il ricorrente hanno subito un aggravamento rispetto al rilievo effettuato in fase di ATP.
2 In particolare, il ctu rileva l'aggravarsi dell'insufficienza respiratoria con risvolti sulla deambulazione che, seppur autonoma, avviene in modo lento a causa della dispnea per sforzi di lieve entità.
Il consulente precisa che il ricorrente è “affetto da insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO riacutizzata molto severa, enfisema polmonare con dispnea per sforzi di lieve entità in ossigeno terapia continuativa
24 ore.” , e che tale quadro clinico è aggravato dalla presenza di altre patologie quali: “Emipostenia sinistra con impaccio motorio e deficit di forza da pregresso ictus, artrosi polidistrettuale con marcata alle grandi articolazioni maggiormente alle anche ed alle ginocchia con limitazione funzionale “ nonché “riferite cervicobrachialgia bilaterale e sciatalgie ricorrenti da discopatie, ipotonia muscolare. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica con fibrillazione atriale persistenze e cinesi globale nella norma, in terapia farmacologica.
Depressione endoreattiva” (cfr. elaborato medico-legali CTU in atti).
Il CTU ritiene, pertanto, che il ricorrente non sia più in grado di compiere autonomamente gli atti più elementari della vita quotidiana, specificando che il complesso patologico, valutato globalmente, incide sugli atti quotidiani della vita necessari per la sopravvivenza autonoma.
Quanto, poi, alla decorrenza di tale condizione, afferma che la stessa è da ancorarsi ad Agosto
2024, avendo cura di precisare sul punto che tale decorrenza “è supportata dall'aggravarsi della insufficienza respiratoria, con il ricovero urgente il 5.8.2024 il P.O. “T. MASSELLI MASCIA” SAN
SEVERO FOGGIA e dalla prescrizione di OL (ossigeno liquido terapeutico) di 24 ore al giorno per la dispnea grave., quadro clinico aggravato dalla presenza di altre patologie”.
Dunque, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia di atp e nell' elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante.
Né le parti hanno formulato contestazioni alle considerazioni svolte dal CTU in sede di elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
In conclusione l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Agosto 2024 .
Le spese di lite, stante il riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ed al deposito del ricorso giudiziario vanno interamente compensate tra le parti.
3 Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto, a carico dell'NP
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Agosto 2024;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell'NP .
Si comunichi
Nola, 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Filomena Naldi
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