Articolo 26 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1987
Art. 26. Riduzione dell'anzianita' di iscrizione 1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di eta' ed il 1987.
2. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l' articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta a quella ivi prevista.
3. La riduzione e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, una anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.
4. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.
5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni e la pensione puo' essere concessa qualunque fosse l'eta' dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.
6. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno in cui sono avvenute.
Nota all' art. 26 :

L' art. 5, lettera b), della legge n. 1140/1970 (Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) riguarda la corresponsione della pensione diretta di vecchiaia ai dottori commercialisti che, al compimento del settantesimo anno di eta', abbiamo maturato almeno venti anni di contribuzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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