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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2371 / 2017 R.G
Udienza del 14/01/2025.
Sono presenti gli Avv.ti Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Beniamino, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Rizzuti Espedito, per gli eredi di , parte attrice, i Persona_1
quali si riportano e ribadiscono tutte le deduzioni, richieste e conclusioni formulate negli scritti difensivi, in particolare nelle Note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2024, insistendovi e chiedendone il totale accoglimento, essendo la domanda giuridicamente motivata e provata dai documenti prodotti in atti, quali: l) Ventennale dal 18/12/1990 al
05/11/2024 (Ispez. ipotecaria - NEGATIVA), riferito ai due immobili oggetto di giudizio, indicato come prodotto nell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, e denominato “certificati storici ventennali”, ma non rinvenuto nel fascicolo di parte;
2)
Scrittura Privata di Compravendita”, costituente la prova documentale della data d'inizio del trentennale possesso degli immobili de quibus, posta in essere in data
19/11/1982, erroneamente ed impropriamente indicata nell'elenco dei prodotti documenti dell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, con la dicitura
“compromesso del 22/12/2001”; 3) Condono e Sanatoria degli immobili oggetto di giudizio, effettuati e pagati dall'attore; 4) Bollette Enel, Telecom e ICI relative agli immobili oggetto di giudizio;
5) Espletata prova testimoniale.
Tanto premesso e considerato, gli avv.ti Rizzuti, sottolineata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, anche in sede dell'espletata Mediazione, INSISTONO per l'integrale accoglimento della domanda attrice, siccome ampiamente documentata e sufficientemente provata e, in difetto di accoglimento, per la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., già richiesti con le Note scritte depositate in data 08/04/2024 per l'udienza del 9/04/2024, tanto al fine di poter svolgere a pieno e nella sua totale completezza il fondamentale costituzionale diritto di difesa che non può essere assolutamente negato e di cui il difensore non può essere, in alcun modo e per
1 di 7
nessuna ragione, privato, nemmeno per assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2024 di cui al Decreto del Presidente del Tribunale n.2/24; inoltre, qualora, il Sig. Giudice ritenga di dover porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, che non abbia formato oggetto del contraddittorio, chiedono, giusta previsione dell'art.101, 2°comma, di voler assegnare un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione al fine di assicurare il rispetto e l'attuazione del principio del contraddittorio di cui il Giudice è senz'altro il Primo Garante.
LA GIUDICE
Sottopone a parte attrice la questione dell'inesistenza della notifica effettuata a
, e , spedita in data 4/8/2017, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quando gli stessi erano già deceduti;
i procuratori di parte attrice sostengono la validità della notifica effettuata in rinnovazione agli eredi dei predetti convenuti e ritengono la questione superata per effetto di precedente decisione del Giudicante e per l'espletamento della mediazione e chiedono termine per dedurre sulla questione
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e a quanto dedotto all'odierna udienza.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona della giudice, dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
2 di 7
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2371/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Persona_1
Avv.ti Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Espedito
ATTORE
E
Controparte_4
[...]
[...]
[...]
Controparte_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
[...]
Controparte_6
[...] convenuti già deceduti al momento della notifica dell'atto di citazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito in giudizio, con atto di citazione notificato in data 4/8/2017, Persona_1
, , , , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_4
al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in suo
[...] Controparte_3 favore per usucapione della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Cariati alla via Golia, C.da Rinchiuso, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censiti al NCEU al foglio di mappa n. 27 particella n. 179, sub 27 e sub 9, di proprietà dei convenuti, dallo stesso posseduti pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni.
All'esito della prima udienza, il Giudice, rilevata la nullità della notifica nei confronti di
, e , ne ha disposto la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rinnovazione;
l'attore ha provveduto a rinnovare la citazione nei confronti di
[...]
e , quali eredi di , deceduto in data CP_4 Controparte_5 Controparte_1
24/4/2015 e , quale erede di e Controparte_5 Controparte_3 CP_2
, deceduti rispettivamente in data 25/02/2005 e 24/12/1999.
[...]
3 di 7
Il Giudice, all'odierna udienza ha sottoposto a parte attrice la questione dell'inesistenza della notifica effettuata a , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spedita in data 4/8/2017, quando gli stessi erano già deceduti;
i procuratori di parte attrice hanno sostenuto che la questione dovesse ritenersi superata per effetto di precedente decisione del Giudicante e per l'espletamento della mediazione.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
, , , , CP_4 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
e , regolarmente citati e non costituiti.
[...] Controparte_5
Deve, inoltre, essere disattesa la richiesta di concessione di un termine per dedurre sulla questione, meramente processuale, dell'esistenza della notifica effettuata nei confronti dei convenuti già deceduti al momento della notifica dell'atto di citazione.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma
2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali. (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019).
Tanto premesso, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
In base al certificato depositato in atti da parte attrice in allegato all'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto è deceduto in data 24/4/2015, Controparte_1 [...]
è deceduto in data 25/02/2005 e è deceduta in Controparte_3 Controparte_2
data 24/12/1999; pertanto, essendo il giudizio instaurato con citazione notificata il
4/8/2017, l'atto introduttivo è stato notificato a persone già decedute al momento della instaurazione del giudizio.
Sul punto vale ricordare che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a persona già deceduta è giuridicamente inesistente.
Per l'effetto, la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel sostenere che:
- quando la notifica è inesistente non è possibile ordinare la rinnovazione (cfr.
Cass. Civ. 1779 del 1982);
4 di 7
- in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio che osta alla prosecuzione del giudizio
(v. Cass. Civ. 8419 del 1993);
- qualora sia accertata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non può darsi ingresso a sanatoria di sorta (cfr. Cass.
Civ. 12325 del 2001);
- in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva ed irreversibile di carenza del contraddittorio, che impedisce la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. 10548 del 1994) e l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 11688 del 2001).
Sotto altro profilo, poi, va rilevato che ove la notifica dell'atto di citazione al convenuto litisconsorte necessario risulti inesistente per morte del destinatario, non si instaura il regolare rapporto processuale e, quindi, non è applicabile né l'art. 299 c.p.c. non essendo il litisconsorte parte del processo ritualmente instaurato, né l'art. 291 c.p.c. che prevede la possibilità della rinnovazione della notifica nulla dell'atto di citazione per vizi di cui agli artt. 160 e 354 cpc.
Le norme di cui agli articoli citati non sono, infatti, applicabili quando si è in presenza di una notificazione inesistente, cioè affetta da nullità insanabile.
Né sarebbe possibile autorizzare la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il rapporto processuale nei confronti del convenuto defunto, il contraddittorio non è integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del 2001)
Infine non è applicabile neanche l'art. 303, II comma cpc, che prevede la riassunzione del processo interrotto e la notificazione dell'atto di citazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto il processo non si è regolarmente instaurato e, quindi, non si è interrotto.
In definitiva, il processo non può proseguire, né interrompendosi, né rinnovando la citazione agli eredi ma, va dichiarata, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ.
n.14360 del 2013).
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti
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deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del
2001).
Ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 14260 del 2013; così anche
Cass. Civ. n. 12292 del 2001, ove si precisa che “la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”).
Va aggiunto che, trattandosi di domanda formulata al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in favore dell'attore per usucapione della proprietà di un appartamento e del garage sito in Cariati alla via Golia, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censito al NCEU al foglio di mappa n. 27 particella n. 179, sub 27 e sub
9, in comproprietà dei convenuti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede, infatti, la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018).
Per l'effetto il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario, si riverbera inevitabilmente anche sulle altre parti ex art. 102 c.p.c., con conseguente improcedibilità della domanda anche nei confronti degli altri convenuti, pure non costituiti.
6 di 7
Le domande formulate dall'attore sono quindi improcedibili, dal momento che, al tempo della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, i convenuti , Controparte_1
e erano già deceduti e la domanda proposta Controparte_3 Controparte_2
dalla parte attrice è stata rivolta, pertanto, nei confronti di soggetti inesistenti al momento della notifica dell'atto di citazione.
La contumacia dei convenuti ritualmente citati esime il Tribunale dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2371/2017 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande formulate da parte attrice;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in data 14/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.
7 di 7
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2371 / 2017 R.G
Udienza del 14/01/2025.
Sono presenti gli Avv.ti Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Beniamino, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Rizzuti Espedito, per gli eredi di , parte attrice, i Persona_1
quali si riportano e ribadiscono tutte le deduzioni, richieste e conclusioni formulate negli scritti difensivi, in particolare nelle Note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2024, insistendovi e chiedendone il totale accoglimento, essendo la domanda giuridicamente motivata e provata dai documenti prodotti in atti, quali: l) Ventennale dal 18/12/1990 al
05/11/2024 (Ispez. ipotecaria - NEGATIVA), riferito ai due immobili oggetto di giudizio, indicato come prodotto nell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, e denominato “certificati storici ventennali”, ma non rinvenuto nel fascicolo di parte;
2)
Scrittura Privata di Compravendita”, costituente la prova documentale della data d'inizio del trentennale possesso degli immobili de quibus, posta in essere in data
19/11/1982, erroneamente ed impropriamente indicata nell'elenco dei prodotti documenti dell'atto di citazione, redatto dal precedente difensore, con la dicitura
“compromesso del 22/12/2001”; 3) Condono e Sanatoria degli immobili oggetto di giudizio, effettuati e pagati dall'attore; 4) Bollette Enel, Telecom e ICI relative agli immobili oggetto di giudizio;
5) Espletata prova testimoniale.
Tanto premesso e considerato, gli avv.ti Rizzuti, sottolineata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, anche in sede dell'espletata Mediazione, INSISTONO per l'integrale accoglimento della domanda attrice, siccome ampiamente documentata e sufficientemente provata e, in difetto di accoglimento, per la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., già richiesti con le Note scritte depositate in data 08/04/2024 per l'udienza del 9/04/2024, tanto al fine di poter svolgere a pieno e nella sua totale completezza il fondamentale costituzionale diritto di difesa che non può essere assolutamente negato e di cui il difensore non può essere, in alcun modo e per
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nessuna ragione, privato, nemmeno per assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2024 di cui al Decreto del Presidente del Tribunale n.2/24; inoltre, qualora, il Sig. Giudice ritenga di dover porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, che non abbia formato oggetto del contraddittorio, chiedono, giusta previsione dell'art.101, 2°comma, di voler assegnare un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione al fine di assicurare il rispetto e l'attuazione del principio del contraddittorio di cui il Giudice è senz'altro il Primo Garante.
LA GIUDICE
Sottopone a parte attrice la questione dell'inesistenza della notifica effettuata a
, e , spedita in data 4/8/2017, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quando gli stessi erano già deceduti;
i procuratori di parte attrice sostengono la validità della notifica effettuata in rinnovazione agli eredi dei predetti convenuti e ritengono la questione superata per effetto di precedente decisione del Giudicante e per l'espletamento della mediazione e chiedono termine per dedurre sulla questione
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e a quanto dedotto all'odierna udienza.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona della giudice, dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
2 di 7
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2371/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Persona_1
Avv.ti Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Espedito
ATTORE
E
Controparte_4
[...]
[...]
[...]
Controparte_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
[...]
Controparte_6
[...] convenuti già deceduti al momento della notifica dell'atto di citazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito in giudizio, con atto di citazione notificato in data 4/8/2017, Persona_1
, , , , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_4
al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in suo
[...] Controparte_3 favore per usucapione della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Cariati alla via Golia, C.da Rinchiuso, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censiti al NCEU al foglio di mappa n. 27 particella n. 179, sub 27 e sub 9, di proprietà dei convenuti, dallo stesso posseduti pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni.
All'esito della prima udienza, il Giudice, rilevata la nullità della notifica nei confronti di
, e , ne ha disposto la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rinnovazione;
l'attore ha provveduto a rinnovare la citazione nei confronti di
[...]
e , quali eredi di , deceduto in data CP_4 Controparte_5 Controparte_1
24/4/2015 e , quale erede di e Controparte_5 Controparte_3 CP_2
, deceduti rispettivamente in data 25/02/2005 e 24/12/1999.
[...]
3 di 7
Il Giudice, all'odierna udienza ha sottoposto a parte attrice la questione dell'inesistenza della notifica effettuata a , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
spedita in data 4/8/2017, quando gli stessi erano già deceduti;
i procuratori di parte attrice hanno sostenuto che la questione dovesse ritenersi superata per effetto di precedente decisione del Giudicante e per l'espletamento della mediazione.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
, , , , CP_4 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
e , regolarmente citati e non costituiti.
[...] Controparte_5
Deve, inoltre, essere disattesa la richiesta di concessione di un termine per dedurre sulla questione, meramente processuale, dell'esistenza della notifica effettuata nei confronti dei convenuti già deceduti al momento della notifica dell'atto di citazione.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma
2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali. (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019).
Tanto premesso, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
In base al certificato depositato in atti da parte attrice in allegato all'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto è deceduto in data 24/4/2015, Controparte_1 [...]
è deceduto in data 25/02/2005 e è deceduta in Controparte_3 Controparte_2
data 24/12/1999; pertanto, essendo il giudizio instaurato con citazione notificata il
4/8/2017, l'atto introduttivo è stato notificato a persone già decedute al momento della instaurazione del giudizio.
Sul punto vale ricordare che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a persona già deceduta è giuridicamente inesistente.
Per l'effetto, la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel sostenere che:
- quando la notifica è inesistente non è possibile ordinare la rinnovazione (cfr.
Cass. Civ. 1779 del 1982);
4 di 7
- in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio che osta alla prosecuzione del giudizio
(v. Cass. Civ. 8419 del 1993);
- qualora sia accertata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non può darsi ingresso a sanatoria di sorta (cfr. Cass.
Civ. 12325 del 2001);
- in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva ed irreversibile di carenza del contraddittorio, che impedisce la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. 10548 del 1994) e l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 11688 del 2001).
Sotto altro profilo, poi, va rilevato che ove la notifica dell'atto di citazione al convenuto litisconsorte necessario risulti inesistente per morte del destinatario, non si instaura il regolare rapporto processuale e, quindi, non è applicabile né l'art. 299 c.p.c. non essendo il litisconsorte parte del processo ritualmente instaurato, né l'art. 291 c.p.c. che prevede la possibilità della rinnovazione della notifica nulla dell'atto di citazione per vizi di cui agli artt. 160 e 354 cpc.
Le norme di cui agli articoli citati non sono, infatti, applicabili quando si è in presenza di una notificazione inesistente, cioè affetta da nullità insanabile.
Né sarebbe possibile autorizzare la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il rapporto processuale nei confronti del convenuto defunto, il contraddittorio non è integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del 2001)
Infine non è applicabile neanche l'art. 303, II comma cpc, che prevede la riassunzione del processo interrotto e la notificazione dell'atto di citazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto il processo non si è regolarmente instaurato e, quindi, non si è interrotto.
In definitiva, il processo non può proseguire, né interrompendosi, né rinnovando la citazione agli eredi ma, va dichiarata, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ.
n.14360 del 2013).
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti
5 di 7
deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del
2001).
Ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 14260 del 2013; così anche
Cass. Civ. n. 12292 del 2001, ove si precisa che “la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”).
Va aggiunto che, trattandosi di domanda formulata al fine di ottenere la dichiarazione dell'acquisto in favore dell'attore per usucapione della proprietà di un appartamento e del garage sito in Cariati alla via Golia, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, censito al NCEU al foglio di mappa n. 27 particella n. 179, sub 27 e sub
9, in comproprietà dei convenuti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede, infatti, la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018).
Per l'effetto il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario, si riverbera inevitabilmente anche sulle altre parti ex art. 102 c.p.c., con conseguente improcedibilità della domanda anche nei confronti degli altri convenuti, pure non costituiti.
6 di 7
Le domande formulate dall'attore sono quindi improcedibili, dal momento che, al tempo della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, i convenuti , Controparte_1
e erano già deceduti e la domanda proposta Controparte_3 Controparte_2
dalla parte attrice è stata rivolta, pertanto, nei confronti di soggetti inesistenti al momento della notifica dell'atto di citazione.
La contumacia dei convenuti ritualmente citati esime il Tribunale dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2371/2017 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande formulate da parte attrice;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in data 14/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.
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