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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Venturella Parte_1
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- contumace-
OGGETTO: indennità di disoccupazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 27.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , esponendo: di aver lavorato fino al 7 luglio 2022 quale assegnista di ricerca CP_1 presso che, a Controparte_2 seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro, in data 12.7.2022, presentava domanda per il riconoscimento della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL); che la domanda veniva accolta da
, con riconoscimento della prestazione a decorrere dal 15 luglio 2022; che, il 6.10.2022, CP_1 il ricorrente sottoscriveva con il un contratto di prestazione d'opera in regime di CP_2 lavoro autonomo occasionale della durata di dodici mesi per un compenso complessivo lordo pari a euro 28.300,00, da corrispondersi, quanto al primo 30%, decorso il primo quadrimestre dall'inizio dell'attività; che, il 24.10.2022, il ricorrente, accedendo al portale MyINPS, provvedeva a comunicare l'inizio dell'attività lavorativa autonoma in data 6 ottobre 2022, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 22/2015, indicando nella sezione relativa al “reddito previsto per l'anno in corso” l'importo di euro 0,00; che, ciononostante,
l' di SC procedeva alla liquidazione della DIS-COLL per il mese di ottobre 2022 CP_1 limitatamente al periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 ed il 5 ottobre 2022; che, a seguito di formale diffida, l' resistente rigettava la richiesta di ripristino della prestazione, sul CP_1 presupposto che la rioccupazione comportasse la perdita dello stato di disoccupazione qualora dall'attività intrapresa derivasse un reddito su base annua superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, assumendo come parametro di riferimento l'anno solare, anziché l'anno civile.
Tanto premesso, ha chiesto: “Ritenere e dichiarare l'illegittimità della decadenza/interruzione dalla disposta dall in danno del Sig. per le ragioni di cui in CP_3 CP_1 Parte_1 parte motiva e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente della predetta indennità per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 nella misura spettante come per legge, con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio”.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale sebbene raggiunto da regolare CP_1 notifica, non si è costituito in giudizio.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di a percepire Parte_1 la indennità di disoccupazione DIS-COLL per il periodo compreso tra il 6 ottobre ed il 31 dicembre 2022.
Giova anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è stata istituita dall'art. 15 del d.lgs. 22/2015, quale prestazione mensile a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
Pag. 2 di 5 anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Quanto ai requisiti di accesso, l'art. 15, comma 2 d.lgs. 22/2015 richiede che: “i soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione”.
Per quanto è qui di interesse, l'art. 15, comma 12 d.lgs. 22/2015 prevede che: “Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all entro trenta CP_1 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla a Pt_2 decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La
è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al Pt_2 periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Il successivo comma 15 bis, introdotto dall'art. 7 legge 22 maggio 2017, n.81 ha previsto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di
Pag. 3 di 5 disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile […]”.
Ciò premesso, occorre verificare se il ricorrente, nel corso del 2022, abbia superato la soglia reddituale stabilita per continuare a percepire la prestazione.
Il ricorrente ha innanzitutto provato di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, comma 12, avendo comunicato ad , in data 24 ottobre 2022, l'inizio CP_1 dell'attività di lavoro autonomo occasionale a decorrere dal 6 ottobre 2022 e avendo indicato, quale reddito previsto per l'anno in corso, l'importo di euro 0,00. (cfr. doc. 5, ricorso).
È altresì documentato che il ricorrente, nel 2022, non abbia percepito alcunché a titolo di redditi di lavoro autonomo o occasionale (cfr. Quadro D modello 730/2023, depositato il
26.10.2023)
I bonifici e le note di liquidazione prodotte (cfr. deposito del 26.10.2023) attestano inoltre che tutti i compensi derivanti dal contratto di prestazione d'opera stipulato con sono CP_2 stati corrisposti soltanto nel corso dell'anno 2023, e precisamente: il 20 febbraio 2023 è stato corrisposto il primo acconto (30%) relativo al periodo lavorativo 6.10.2022-31.1.2023, pari ad euro 6.399,72; il 4 luglio 2023, è stato corrisposto il secondo acconto (30%), per il periodo lavorativo 7.2.2023-6.6.2023, di euro 5.837,72; il 24 ottobre 2023, è stato corrisposto il saldo
(40%) relativo al periodo 7.6.2023- 5.10.2023, pari ad euro 7.783,63.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che il reddito rilevante ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione per l'anno 2022 fosse pari a 0,00 euro, in applicazione dell'art. 15, commi 12 e 15-bis, del d.lgs. n. 22/2015.
Tale interpretazione trova del resto conferma anche nella prassi amministrativa dell' , CP_1 che, nelle circolari nn. 74/2016, 89/2017 e 115/2017, ha chiarito che il reddito rilevante ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è quello annuo effettivamente percepito e che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono cumulabili con la DIS-COLL entro i limiti di legge, restando pienamente compatibili le attività che producano un reddito inferiore alla c.d. “no tax area” (cfr. doc. 6-8, ricorso)
Pag. 4 di 5 Nel caso di specie, non risulta integrato alcun superamento dei limiti reddituali rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 12, del d.lgs. n. 22/2015, disposizione che consente la cumulabilità della con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo qualora il reddito annuo Pt_2 effettivamente percepito non determini un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR.
Ne consegue che lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo occasionale, iniziata il 6 ottobre 2022, non ha comportato la perdita dello stato di disoccupazione né giustificava la sospensione o la riduzione della DIS-COLL per il periodo ottobre–dicembre 2022.
In accoglimento del ricorso, va pertanto condannato a corrispondere al ricorrente la CP_1 indennità DIS-COLL) per il periodo 6 ottobre 2022 - 31 dicembre 2022, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (€ 5.000,00), delle fasi di giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
accerta il diritto di , a percepire la indennità di disoccupazione per i Parte_1 lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) per il periodo 6 ottobre 2022-31 dicembre 2022 nella misura di legge spettante;
condanna al pagamento in favore del ricorrente della suddetta indennità, oltre interessi CP_1 legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.700,00, oltre rimborso CP_1 spese generali 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in SC, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Leonardo IC
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Venturella Parte_1
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- contumace-
OGGETTO: indennità di disoccupazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 27.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , esponendo: di aver lavorato fino al 7 luglio 2022 quale assegnista di ricerca CP_1 presso che, a Controparte_2 seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro, in data 12.7.2022, presentava domanda per il riconoscimento della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL); che la domanda veniva accolta da
, con riconoscimento della prestazione a decorrere dal 15 luglio 2022; che, il 6.10.2022, CP_1 il ricorrente sottoscriveva con il un contratto di prestazione d'opera in regime di CP_2 lavoro autonomo occasionale della durata di dodici mesi per un compenso complessivo lordo pari a euro 28.300,00, da corrispondersi, quanto al primo 30%, decorso il primo quadrimestre dall'inizio dell'attività; che, il 24.10.2022, il ricorrente, accedendo al portale MyINPS, provvedeva a comunicare l'inizio dell'attività lavorativa autonoma in data 6 ottobre 2022, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 22/2015, indicando nella sezione relativa al “reddito previsto per l'anno in corso” l'importo di euro 0,00; che, ciononostante,
l' di SC procedeva alla liquidazione della DIS-COLL per il mese di ottobre 2022 CP_1 limitatamente al periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 ed il 5 ottobre 2022; che, a seguito di formale diffida, l' resistente rigettava la richiesta di ripristino della prestazione, sul CP_1 presupposto che la rioccupazione comportasse la perdita dello stato di disoccupazione qualora dall'attività intrapresa derivasse un reddito su base annua superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, assumendo come parametro di riferimento l'anno solare, anziché l'anno civile.
Tanto premesso, ha chiesto: “Ritenere e dichiarare l'illegittimità della decadenza/interruzione dalla disposta dall in danno del Sig. per le ragioni di cui in CP_3 CP_1 Parte_1 parte motiva e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente della predetta indennità per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 nella misura spettante come per legge, con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio”.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale sebbene raggiunto da regolare CP_1 notifica, non si è costituito in giudizio.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di a percepire Parte_1 la indennità di disoccupazione DIS-COLL per il periodo compreso tra il 6 ottobre ed il 31 dicembre 2022.
Giova anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è stata istituita dall'art. 15 del d.lgs. 22/2015, quale prestazione mensile a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
Pag. 2 di 5 anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Quanto ai requisiti di accesso, l'art. 15, comma 2 d.lgs. 22/2015 richiede che: “i soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione”.
Per quanto è qui di interesse, l'art. 15, comma 12 d.lgs. 22/2015 prevede che: “Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all entro trenta CP_1 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla a Pt_2 decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La
è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al Pt_2 periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Il successivo comma 15 bis, introdotto dall'art. 7 legge 22 maggio 2017, n.81 ha previsto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di
Pag. 3 di 5 disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile […]”.
Ciò premesso, occorre verificare se il ricorrente, nel corso del 2022, abbia superato la soglia reddituale stabilita per continuare a percepire la prestazione.
Il ricorrente ha innanzitutto provato di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, comma 12, avendo comunicato ad , in data 24 ottobre 2022, l'inizio CP_1 dell'attività di lavoro autonomo occasionale a decorrere dal 6 ottobre 2022 e avendo indicato, quale reddito previsto per l'anno in corso, l'importo di euro 0,00. (cfr. doc. 5, ricorso).
È altresì documentato che il ricorrente, nel 2022, non abbia percepito alcunché a titolo di redditi di lavoro autonomo o occasionale (cfr. Quadro D modello 730/2023, depositato il
26.10.2023)
I bonifici e le note di liquidazione prodotte (cfr. deposito del 26.10.2023) attestano inoltre che tutti i compensi derivanti dal contratto di prestazione d'opera stipulato con sono CP_2 stati corrisposti soltanto nel corso dell'anno 2023, e precisamente: il 20 febbraio 2023 è stato corrisposto il primo acconto (30%) relativo al periodo lavorativo 6.10.2022-31.1.2023, pari ad euro 6.399,72; il 4 luglio 2023, è stato corrisposto il secondo acconto (30%), per il periodo lavorativo 7.2.2023-6.6.2023, di euro 5.837,72; il 24 ottobre 2023, è stato corrisposto il saldo
(40%) relativo al periodo 7.6.2023- 5.10.2023, pari ad euro 7.783,63.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che il reddito rilevante ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione per l'anno 2022 fosse pari a 0,00 euro, in applicazione dell'art. 15, commi 12 e 15-bis, del d.lgs. n. 22/2015.
Tale interpretazione trova del resto conferma anche nella prassi amministrativa dell' , CP_1 che, nelle circolari nn. 74/2016, 89/2017 e 115/2017, ha chiarito che il reddito rilevante ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è quello annuo effettivamente percepito e che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono cumulabili con la DIS-COLL entro i limiti di legge, restando pienamente compatibili le attività che producano un reddito inferiore alla c.d. “no tax area” (cfr. doc. 6-8, ricorso)
Pag. 4 di 5 Nel caso di specie, non risulta integrato alcun superamento dei limiti reddituali rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 12, del d.lgs. n. 22/2015, disposizione che consente la cumulabilità della con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo qualora il reddito annuo Pt_2 effettivamente percepito non determini un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR.
Ne consegue che lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo occasionale, iniziata il 6 ottobre 2022, non ha comportato la perdita dello stato di disoccupazione né giustificava la sospensione o la riduzione della DIS-COLL per il periodo ottobre–dicembre 2022.
In accoglimento del ricorso, va pertanto condannato a corrispondere al ricorrente la CP_1 indennità DIS-COLL) per il periodo 6 ottobre 2022 - 31 dicembre 2022, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (€ 5.000,00), delle fasi di giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
accerta il diritto di , a percepire la indennità di disoccupazione per i Parte_1 lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) per il periodo 6 ottobre 2022-31 dicembre 2022 nella misura di legge spettante;
condanna al pagamento in favore del ricorrente della suddetta indennità, oltre interessi CP_1 legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.700,00, oltre rimborso CP_1 spese generali 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in SC, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Leonardo IC
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