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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2426/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 45 - AN COMENSE con l'Avv. GAVAZZI ELEONORA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 2 - CERMENATE con l'Avv. MAZZOCCHI ANGELA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AN COMENSE, in data 26/07/2003,
(anno 2003, atto n. 45, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 358/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 10.3.2023, pubblicata il
4.4.2023 1 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Per_1
- nata il [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) revocare per la definizione del percorso psicologico di supporto alla genitorialità della sig.ra
e la decorrenza del termine (otto/dodici mesi), l'affido temporaneo delle minori Parte_1 all'Ente e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori, e Persona_3
alla madre, sig.ra , con permanenza esclusiva presso Persona_4 Parte_1 quest'ultima e con facoltà del padre di frequentare le figlie nelle modalità e tempistiche disposte da
o da altro Ente nominato dal Tribunale intestato;
CP_1
2) assegnare quindi, la casa coniugale sita in AN COMENSE, via Don Sturzo, 45 con tutto quanto l'arreda alla sig.ra già proprietaria esclusiva;
Parte_1
3) disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1 mensilmente ogni giorno 5, un assegno pari a € 360,00.= (rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT) a titolo di mantenimento delle figlie minori, e oltre al Per_2 Persona_3
rimborso nella misura del 50% delle spese mediche non coperte del S.S.N. e delle spese scolastiche straordinarie e non, così come dettagliate nel Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di
Como del 24-25.05.2018.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure
2 in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, letta la relazione di aggiornamento del Servizio Tutela Minori incaricato, ritiene il
Collegio che possa essere accolta l'istanza congiunta di affidamento esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa, in quanto rispondente al preminente interesse della prole, atteso l'attuale stato detentivo del padre.
Quanto alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, appare opportuno demandare la relativa regolamentazione al Servizio Tutela Minori come concordato dalle parti, il quale provvederà a organizzare i contatti e le visite tra padre e figlie nelle forme e tempistiche ritenute più idonee per le minori.
Alla luce delle criticità emerse nel nucleo familiare, reputa il Collegio necessario mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, provvedendo al monitoraggio del benessere delle minori e all'attivazione di ogni intervento ritenuto utile e/o opportuno per le figlie e per i genitori.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 26/07/2003, in AN COMENSE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN COMENSE
(anno 2003, atto n. 45, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di NO
NS) di mantenere la presa in carico del nucleo, provvedendo al monitoraggio del
3 benessere delle minori e all'attivazione di ogni intervento ritenuto utile e/o opportuno per le figlie e per i genitori;
5) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
6) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN COMENSE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi alle parti e al Servizio Tutela Minori del Comune di NO NS (Tecum).
Così deciso in COMO, il 09/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 45 - AN COMENSE con l'Avv. GAVAZZI ELEONORA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 2 - CERMENATE con l'Avv. MAZZOCCHI ANGELA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in AN COMENSE, in data 26/07/2003,
(anno 2003, atto n. 45, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 358/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 10.3.2023, pubblicata il
4.4.2023 1 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Per_1
- nata il [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) revocare per la definizione del percorso psicologico di supporto alla genitorialità della sig.ra
e la decorrenza del termine (otto/dodici mesi), l'affido temporaneo delle minori Parte_1 all'Ente e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori, e Persona_3
alla madre, sig.ra , con permanenza esclusiva presso Persona_4 Parte_1 quest'ultima e con facoltà del padre di frequentare le figlie nelle modalità e tempistiche disposte da
o da altro Ente nominato dal Tribunale intestato;
CP_1
2) assegnare quindi, la casa coniugale sita in AN COMENSE, via Don Sturzo, 45 con tutto quanto l'arreda alla sig.ra già proprietaria esclusiva;
Parte_1
3) disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1 mensilmente ogni giorno 5, un assegno pari a € 360,00.= (rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT) a titolo di mantenimento delle figlie minori, e oltre al Per_2 Persona_3
rimborso nella misura del 50% delle spese mediche non coperte del S.S.N. e delle spese scolastiche straordinarie e non, così come dettagliate nel Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di
Como del 24-25.05.2018.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure
2 in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, letta la relazione di aggiornamento del Servizio Tutela Minori incaricato, ritiene il
Collegio che possa essere accolta l'istanza congiunta di affidamento esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa, in quanto rispondente al preminente interesse della prole, atteso l'attuale stato detentivo del padre.
Quanto alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, appare opportuno demandare la relativa regolamentazione al Servizio Tutela Minori come concordato dalle parti, il quale provvederà a organizzare i contatti e le visite tra padre e figlie nelle forme e tempistiche ritenute più idonee per le minori.
Alla luce delle criticità emerse nel nucleo familiare, reputa il Collegio necessario mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, provvedendo al monitoraggio del benessere delle minori e all'attivazione di ogni intervento ritenuto utile e/o opportuno per le figlie e per i genitori.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 26/07/2003, in AN COMENSE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN COMENSE
(anno 2003, atto n. 45, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di NO
NS) di mantenere la presa in carico del nucleo, provvedendo al monitoraggio del
3 benessere delle minori e all'attivazione di ogni intervento ritenuto utile e/o opportuno per le figlie e per i genitori;
5) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
6) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN COMENSE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi alle parti e al Servizio Tutela Minori del Comune di NO NS (Tecum).
Così deciso in COMO, il 09/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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