Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 16/03/2026, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2026, proposto da
Zini Elio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. 2830 del 30.12.2025, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, con cui è stato disposto un provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.lgs. 81.2008) nei confronti della società Zini Elio s.r.l.;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto ed, in particolare, della Comunicazione in pari data (prot.n. 2255) ad ANAC e della conseguente annotazione, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativo alla Zini Elio s.r.l. avvenuta in data 8.1.2026;
- di ogni ulteriore atto istruttorio, ivi compresa la nota di trasmissione del provvedimento ministeriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1 – Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, quale conseguenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dalla ASL di Bologna in data 19 settembre 2025 adottato a seguito di accesso ispettivo, in esito al quale è stata riscontrata la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, contestando altresì parte ricorrente la conseguente annotazione di tale decreto interdittivo, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2 – Al riguardo, precisa parte ricorrente che il provvedimento di sospensione è stato adottato in ragione della riscontrata mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) ed è stato revocato in data 24 settembre 2025 a seguito del pagamento della sanzione amministrativa irrogata e alla produzione del POS.
Nonostante l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione e rimozione delle violazioni riscontrate, l’intimato Ministero ha adottato il provvedimento di interdizione a contrarre, che ha formato oggetto di annotazione da parte dell’ANAC, incidente sui requisiti di partecipazione alle gare e quindi lesivo della posizione della ricorrente.
3 – Avverso i gravati provvedimenti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
I . Sulla sussistenza dell’interesse all’impugnazione e sulla lesività attuale del provvedimento: violazione dell’art. 94, comma 5, d.lgs. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 14 d.lgs. 81/2008 e con l’applicata circolare MIT 1733 del 03/11/2006, e illegittima “ultra-attività” dell’interdizione formale.
Il provvedimento di interdizione, in quanto dichiarato contestualmente revocato in ragione della intervenuta revoca del provvedimento di sospensione, avrebbe applicato in via automatica una sanzione con efficacia ultrattiva, suscettibile di determinare l’automatica espulsione della ricorrente dalle procedure di gara pur a fronte di un provvedimento di sospensione della durata di soli 5 giorni – la cui storicità non viene contestata - per violazioni ormai sanate.
Sarebbe inoltre stata applicata la Circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 sulla base di una prassi obsoleta, omettendo di valutare che l'interdizione ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 è idonea a determinare l'esclusione automatica dalle procedure di gara.
II. Violazione dell’art. 2 l. 241/1990 – Violazione dei principi di tempestività, ragionevolezza e buon andamento – Eccesso di potere per tardività, difetto di interesse pubblico attuale e sviamento .
Lamenta parte ricorrente la violazione dei termini procedimentali previsti dalla Circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, i quali, anche a volerli intendere come ordinatori, deporrebbero comunque per la necessità del rispetto di un termine ragionevole, laddove il gravato provvedimento interdittivo è stato adottato, senza giustificati motivi, a distanza di oltre tre mesi dalla revoca della sospensione, senza che lo stesso sia sorretto da alcun interesse pubblico attuale – di cui manca comunque qualsivoglia motivazione - essendo state sanate le violazioni e non essendovi più alcuna esigenza cautelare e di prevenzione connessa alla tutela della sicurezza sul lavoro, con violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
III . Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento e del diritto al contraddittorio - Difetto di istruttoria .
Lamenta parte ricorrente la violazione delle proprie prerogative procedimentali e partecipative, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento, sostenendo che la propria partecipazione avrebbe inciso sul contenuto dell’atto finale, con conseguente difetto di istruttoria quanto a ricognizione di tutti gli elementi di rilievo.
Analogo automatismo, in difetto di istruttoria e di interlocuzione procedimentale, avrebbe caratterizzato l’annotazione effettuata dall’ANAC.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 81/2008 – Violazione dell'art. 3 e 21-quinquies della l. 241/1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e sviamento – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale.
Lamenta parte ricorrente la contraddittorietà del gravato provvedimento di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni in quanto, pur autodefinendosi inefficace e contestualmente revocato, produce effetti ulteriori senza tuttavia recare alcuna motivazione sull’utilità informativa di un fatto storico trascorso e ormai privo di disvalore attuale sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro, non perseguendo quindi alcun fine pubblico e non potendo trovare base legale nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.Lgs. n. 36 del 2023, risolvendosi in una sanzione meramente afflittiva avente efficacia retroattiva.
V. Violazione del principio di legalità e della gerarchia delle fonti – Eccesso di potere per difetto di base legale e istruttoria apparente.
Sostiene parte ricorrente come l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 non legittimi l’adozione di sanzioni ulteriori mediante atti già revocati e dichiarati inefficaci, non potendo la relativa base normativa rinvenirsi neanche nella Circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 in quanto costituente mero atto interno, senza peraltro alcuna valutazione sull’attualità dell’interesse pubblico sotteso alla interdizione.
4 – Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso stante la mancata impugnazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, costituente atto presupposto di quelli gravati ed avente portata immediatamente lesiva, nonché per difetto di interesse stante l’intervenuta revoca del provvedimento interdittivo contestualmente alla sua adozione. Nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
5 – Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, riscontrata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. stante la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio, e considerata la natura eminentemente giuridica delle questioni controverse, dato avviso alle parti in tal senso, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.
6 – Come sopra dato brevemente atto dell’oggetto del giudizio, occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa di parte resistente, le quali non meritano condivisione.
6.1 - Avuto riguardo alla dedotta inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del presupposto provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, adottato dalla ASL di Bologna in data 19 settembre 2025 a seguito di accesso ispettivo - in esito al quale è stata accertata la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 in ragione della riscontrata mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) - le ragioni dell’infondatezza della proposta eccezione di inammissibilità del ricorso riposano nella considerazione che l’azione impugnatoria, rivolta avverso il provvedimento interdittivo a contrarre e l’annotazione ANAC, è affidata a censure inerenti vizi propri di tali provvedimenti, e non già a vizi derivati dal provvedimento di sospensione, il che determina l’irrilevanza, sul piano processuale, del rapporto di presupposizione necessaria tra tali atti, il quale potrebbe assumere valenza preclusiva – per il caso di mancata impugnazione dell’atto presupposto – solo nel caso in cui si facciano valere in via derivata vizi che affliggono l’atto presupposto.
Nella fattispecie in esame non vengono fatti valere, avverso i gravati atti, vizi di illegittimità derivata dall'atto presupposto – id est : l’atto di sospensione - rivelandosi la proposta eccezione del tutto inconferente e non aderente ai principi processuali pur correttamente richiamati.
Deve, inoltre, rilevarsi, che l’effetto interdittivo discende direttamente dalla legge quale conseguenza della sospensione dell’attività imprenditoriale e la mancata contestazione in sede giurisdizionale di tale atto non esclude la possibilità di far valere vizi propri del conseguente decreto interdittivo.
6.2 – Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla sua proposizione essendo stato il gravato provvedimento di interdizione revocato contestualmente alla sua adozione, non essendo quindi – asseritamente - “più esistente” e non producendo effetti, con conseguente affermata assenza di portata lesiva, osserva il Collegio che, per come si andrà più diffusamente ad illustrare in seguito, trattasi di provvedimento che cristallizza un fatto storico, connesso alla intervenuta sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione in materia di sicurezza dei lavoratori, avente efficacia per tutto il periodo della disposta sospensione, che incide, facendola venire meno, sulla capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni in materia di contratti pubblici, determinando quindi una lesione nella sfera del destinatario del provvedimento interdittivo, seppur circoscritta al riferito periodo temporale. Ne discende che la contestuale revoca del provvedimento interdittivo spiega solo effetti ex nunc, senza far venir meno gli effetti interdittivi coincidenti temporalmente con il periodo di sospensione, di cui la revoca si limita a circoscrivere la relativa efficacia senza farne venir meno l’operatività per il precedente periodo.
La contestuale revoca del provvedimento interdittivo rispecchia l’intervenuta revoca del provvedimento di sospensione la quale incide – perimetrandolo temporalmente - sul periodo di efficacia del primo, ma in alcun modo lo priva di effetti per il periodo di sua durata, mantenendo, per tale periodo, portata lesiva in quanto costituente atto accertativo ed elemento di raccordo informativo tra la sospensione e l’effetto ex lege di divieto a contrarre con le pubbliche amministrazioni.
L’eccezione, nella sua formulazione, risulta peraltro del tutto contraddittoria con le argomentazioni della difesa erariale, laddove l’interdizione viene qualificata quale sanzione accessoria alla sospensione al fine di garantirne la tracciabilità attraverso l’annotazione ANAC, sostenendo altresì che la revoca “ lungi dal privare l’atto di efficacia, serve a limitare temporalmente gli effetti dell’interdizione ”, in tal modo riconoscendo la lesività del provvedimento e tuttavia, senza alcuna coerenza logica, negandone al contempo la sussistenza al fine di pretestuosamente articolare l’eccezione di difetto di interesse che va, pertanto, rigettata.
7 – Quanto al merito della proposta azione, il Collegio in adesione all’orientamento della Sezione ormai consolidato (ex plurimis: T.A.R. Lazio, sez. III, 11 agosto 2025, n. 15503; 8 settembre 2025, n. 16079; 23 ottobre 2025, n. 18518; 19 dicembre 2025, n. 23326; 5 febbraio 2026, n. 2200; 16 febbraio 2026, n. 2974; 19 febbraio 2026, n. 3124) – da cui non vi sono ragioni per discostarsi – ne ritiene l’infondatezza.
7.1 - L’adozione del provvedimento interdittivo in caso di accertate violazioni alle norme dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori trova la propria base normativa nell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede la comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi di vigilanza al Ministero competente “ al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo ” disponendo espressamente che “ per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione ”, introducendo in tal modo, in via legislativa, un espresso divieto a contrarre per il periodo di efficacia della sospensione, che il provvedimento interdittivo si limita a recepire.
Tale norma, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, costituisce la base legale del provvedimento interdittivo, il quale si atteggia quindi quale atto vincolato avente portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, non sussistendo in capo all’Amministrazione ministeriale alcuna potestà discrezionale quanto alla sua adozione e al relativo contenuto in presenza di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che abbia prodotto effetti, della cui esistenza si limita a prendere atto.
Alla luce della cogenza di tale norma emerge la legittimità dell’operato provvedimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo stata l’interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione disposta sulla base di un provvedimento di sospensione dell’attività di impresa della ricorrente che ha prodotto i suoi effetti fino alla revoca, sospensione divenuta peraltro inoppugnabile in ragione della sua mancata impugnazione e che costituisce l’unico e valido presupposto per il provvedimento vincolato di interdizione a contrarre, avente durata predeterminata in misura corrispondente alla durata della sospensione.
7.2 – L’intervenuta revoca della sospensione, adottata a seguito della regolarizzazione della violazione del pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, incide unicamente sulla durata dell’interdizione, non facendo venir meno la rilevanza della sospensione nè elidendo il carattere obbligatorio e vincolato del provvedimento di interdizione a contrarre per il medesimo periodo di durata della sospensione, costituendo tale provvedimento la necessaria cristallizzazione di un evento rilevante per la tutela dell’interesse pubblico, meramente ricognitivo di un divieto previsto espressamente da fonte normativa primaria, funzionale alla trasparenza e alla valutazione dell’affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti.
7.3 - Il provvedimento interdittivo non configura una misura sanzionatoria in senso tecnico, ma è volto a garantire la tracciabilità e la conoscibilità della irrogazione della sanzione della sospensione e dell’essere l’impresa incorsa in un’ipotesi di divieto a contrarre previsto per legge per un determinato periodo, coerentemente con il sistema di qualificazione previsto dal Codice dei contratti pubblici.
7.4 - Alla luce del quadro normativo di riferimento, il Ministero è tenuto unicamente a verificare la sussistenza di un provvedimento di sospensione e se lo stesso abbia prodotto effetti per un determinato periodo di tempo, circoscrivendo, in caso di esito positivo - come nel caso di specie - l’efficacia del provvedimento interdittivo a tale periodo temporale.
Il gravato provvedimento di interdizione a contrarre corrisponde pienamente al paradigma normativo, essendo ivi attestata l’intervenuta adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per riscontrata sussistenza di una violazione in materia di salute sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008, produttivo di effetti fino alla intervenuta revoca della sospensione, intervenuta in data 24 settembre 2025, circoscrivendo l’efficacia del provvedimento interdittivo al periodo di durata della sospensione dell’attività di impresa disposta a carico della ricorrente.
8 - In ragione del carattere sostanzialmente vincolato del potere interdittivo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato ad esercitare a fronte dell’adozione, da parte dell’Ispettorato del lavoro o delle ASL, di provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 in seguito all’accertamento di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risultano del tutto sprovvisti di fondamento i profili di censura che si appuntano sulla carenza di motivazione quanto ad interesse pubblico attuale, sulla carenza di istruttoria e sulla mancata valutazione quanto ad utilità della sua adozione.
Per come già illustrato, è la stessa fonte normativa primaria a prevedere il divieto a contrarre per il periodo di durata della sospensione, con la conseguenza che la valutazione quanto a sussistenza dell’interesse pubblico è già stata operata a monte dal legislatore, senza che residuino margini di ulteriore valutazione in capo all’amministrazione procedente, tantomeno di natura discrezionale, la quale è chiamata ad adottare un provvedimento di natura obbligatoria e vincolata, anche a fronte di una revoca della sospensione, la quale non elide il fatto storico che origina il divieto ed il relativo disvalore, alla luce del preminente interesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro, presidiato, in caso di violazione, dalla sanzione della incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni nelle procedure di gara.
Il che trova – mera - conferma nelle circolari n. 1733/2006 del MIT (richiamata nel gravato provvedimento) e n. 33/2009 del Ministero del Lavoro, chiarendo la seconda che il provvedimento di interdizione “ è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione ”, e che laddove la sospensione sia stata efficace anche solo per un giorno, il decreto interdittivo va comunque emesso, anche se con efficacia temporalmente limitata.
8.1 - A fronte della ratio e della natura del provvedimento interdittivo non è predicabile alcuna carenza di motivazione, posto che in presenza di atti vincolati è sufficiente il richiamo alle norme che ne disciplinano l’adozione e ai relativi presupposti di fatto che integrano la fattispecie legale.
Nel caso in esame, sono puntualmente indicati sia il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che quello di sua revoca, richiamando correttamente il parametro normativo di riferimento e limitando sotto il profilo temporale l’efficacia dell’interdizione alla durata della sospensione.
9 - Il provvedimento impugnato non si pone in contrasto con la legge, anche quanto a suo automatismo, nè con i principi generali inerenti l’azione amministrativa.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, infatti, il provvedimento interdittivo non è espressione di poteri di natura preventiva e cautelare connessi a carenze attuali in materia di sicurezza sul lavoro, ma costituisce conseguenza automatica e vincolata della intervenuta sospensione dell’attività imprenditoriale determinata da tali violazioni, anche se successivamente sanate, dovendo il decreto interdittivo comunque essere adottato anche in caso di sopravvenuta revoca della sospensione, purché essa abbia comunque prodotto effetti.
Nel caso in esame, la sospensione conseguente alle riscontrate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro è stata disposta e ha prodotto effetti per il periodo compreso tra il 19 e il 24 settembre 2025, con conseguente necessità, ai sensi della normativa sopra richiamata, di cristallizzare l’effetto interdittivo, sia pure per il solo periodo in cui la sospensione ha avuto efficacia, rispondendo il provvedimento di interdizione, quale atto accessorio e ricognitivo di un divieto stabilito direttamente dalla legge, alla finalità di formalizzare e rendere conoscibile una circostanza oggettiva – ovvero l’avvenuta sospensione dell’attività imprenditoriale – rilevante per la valutazione della capacità a contrarre e affidabilità dell’operatore economico nel contesto degli appalti pubblici, consentendo, attraverso la sua annotazione nel casellario ANAC e a scopo di trasparenza e prevenzione, alle stazioni appaltanti di disporre di tutte le informazioni necessarie nell’ambito della fase di selezione e qualificazione dei partecipanti, in coerenza con il principio di legalità, e limitandosi a cristallizzare una situazione già verificatasi sul piano fattuale e giuridico.
Irrilevante risulta quindi essere la circostanza che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro siano state sanate e non vi siano esigenze connesse a rischi attuali connessi a tale disciplina, non inerendo il provvedimento interdittivo, una volta che sia intervenuta la revoca della sospensione, alla situazione in cui versa l’impresa quanto a rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, limitandosi tale atto a registrare un fatto storico inerente una pregressa violazione in materia, con finalità ricognitive di un divieto di legge connesso a tale violazione.
9 - Stante la ricordata natura meramente ricognitiva di un divieto previsto per legge, non assume alcun rilievo, nel vaglio della legittimità del provvedimento interdittivo, che lo stesso sia intervenuto in data successiva alla intervenuta revoca del provvedimento di sospensione, il quale ha comunque avuto efficacia e ha prodotto l’effetto preclusivo per il periodo di durata della sospensione che il provvedimento ministeriale si limita a recepire e cristallizzare in ottemperanza a un obbligo normativamente stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, da cui emerge la doverosità dell’adozione dell’interdizione seppur circoscritta al periodo predeterminato dalla durata della sospensione, non rivestendo, quindi, tale atto natura costitutiva e novativa, ma meramente dichiarativa e accertativa di una intervenuta violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che ne costituisce il presupposto giuridico e fattuale.
9.1 - L’assunto di parte ricorrente, secondo cui un provvedimento interdittivo adottato dopo la revoca della sospensione sarebbe privo di presupposti e determini una ultrattività della sanzione, si fonda su una lettura parziale ed erronea della normativa di riferimento, in cui la sospensione - che determina il divieto a contrarre per la sua durata – costituisce la base giuridica e il presupposto storico dell’interdizione quale atto conseguenziale e ricognitivo di un’inadempienza sostanziale, trattandosi non di un provvedimento sanzionatorio autonomo ma di una misura accessoria, meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici, che registra l’avvenuta integrazione di un divieto a contrarre con le pubbliche amministrazioni garantendone la funzione informativa.
Attraverso il provvedimento interdittivo, quale espressione di un potere-dovere dell’Amministrazione, si realizza la finalità di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha effettivamente inciso sulla capacità e affidabilità dell’impresa. Mentre la contestuale revoca operata dal Ministero, lungi dal privare l’atto di efficacia, serve a limitare temporalmente gli effetti dell’interdizione, evitando sanzioni ultronee e garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.
10 - In ragione del carattere sostanzialmente vincolato del potere interdittivo che il Ministero è chiamato ad esercitare a fronte dell’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per l’accertata violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risultano del tutto sprovvisti di fondamento i profili di censura che appuntano sulla carente istruttoria, posto che il Ministero è unicamente tenuto a verificare se il provvedimento di sospensione abbia prodotto effetti per un determinato periodo di tempo, dovendo, in caso positivo, adottare il provvedimento interdittivo con efficacia per il periodo di durata della sospensione, non dovendo procedere ad alcuna ulteriore valutazione, tantomeno nell’esercizio di poteri discrezionali, del tutto estranei a tale tipologia provvedimentale.
11 - Avuto riguardo alla denunciata violazione dei termini procedimentali e comunque del periodo di ragionevole durata del procedimento, il Collegio – pur dando atto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti – ne ritiene l’infondatezza.
La scansione del procedimento è disciplinata da una Circolare ministeriale – la n. 1733 del 3 novembre 2006, recante indirizzi operativi in merito all’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – la quale prevede che l’Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con provvedimento finale da emanarsi “ tempestivamente ” una volta acquisita tutta la documentazione.
In particolare, è ivi indicato specificamente che “ il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra – trasmessa dal competente Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche ”.
Il richiamato termine di 45 giorni non riveste carattere perentorio, attesa l’espressione contenuta nella Circolare “ normalmente ”, con ciò attestandone la derogabilità, ed è riferito esclusivamente al tempo di elaborazione della relazione sintetica da parte della competente articolazione territoriale.
Quanto alla necessità che il provvedimento finale debba essere emanato “ tempestivamente ”, trattasi di termine sollecitatorio ed acceleratorio a contenuto indeterminato, che rispecchia il generale principio di speditezza dell’azione amministrativa, quale riflesso del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Ne discende che il tempo trascorso dalla irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell’interdizione, trattandosi, come illustrato, di un provvedimento dovuto di tipo ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege e che, in quanto tale, può essere adottato anche a distanza di tempo, purché circoscritto al periodo effettivo di sospensione, come avvenuto nel caso di specie.
11.1 - Nessuna lesione, inoltre, può discendere per effetto del tempo intercorso tra la sospensione e l’interdizione, essendo quest’ultima ricognitiva di un divieto stabilito dalla legge e non disponendo il Ministero di alcuna discrezionalità né quanto all’ an dell’adozione del provvedimento, né rispetto alla definizione della durata del periodo di interdizione, anch’esso individuato in corrispondenza della durata della sospensione dell’attività lavorativa, con la conseguenza che l’adozione di tale provvedimento non è soggetto a precisi termini, nè il ritardo può refluire in un profilo di illegittimità.
Ciò anche in ragione del fatto che, rispetto al quadro normativo di riferimento, nessun affidamento parte ricorrente potrebbe invocare per effetto della tardiva adozione del provvedimento, essendo a conoscenza del provvedimento di sospensione, rispetto al quale – ferma la possibilità di sua contestazione - ha posto in essere comportamenti volti alla regolarizzazione della violazione, e che comporta ex lege il divieto a contrarre, non rivestendo il provvedimento interdittivo la portata di un evento novativo ed imprevedibile tale da pregiudicare posizioni meritevoli di tutela, tenuto conto della prevalenza delle esigenze sottese alla disciplina in materia di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche.
12 - Non sussiste, infine, la dedotta violazione delle prerogative partecipative e del principio del contraddittorio, venendo in rilievo, come illustrato, un atto vincolato, privo quindi di margini di discrezionalità anche quanto a proporzionalità e bilanciamento con l’interesse pubblico, per il quale non è quindi richiesto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non potendo la partecipazione del privato apportare alcun utile elemento al fine di determinare un contenuto diverso del provvedimento finale, avente carattere vincolato e durata predeterminata.
Le facoltà partecipative si sono, inoltre, ampiamente svolte nella fase inerente l’adozione del provvedimento di sospensione e la successiva revoca, partecipando la parte alla fase istruttoria innanzi al competente organo accertatore, unica fase in cui il contraddittorio riveste concreta utilità al fine di conseguire un diverso esito procedimentale, in quanto inerente il presupposto per l’adozione del provvedimento interdittivo, avente carattere obbligatorio e contenuto vincolato.
Sotto il profilo dei presupposti sui quali si fonda il provvedimento ministeriale, ovvero l’intervenuta adozione da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro o delle aziende sanitarie territoriali di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, va rammentato che il Ministero non ha alcun potere di autonoma valutazione di tali atti, dovendosi limitare a prenderne obbligatoriamente atto nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascuna amministrazione.
L’apporto del privato non avrebbe potuto, quindi, in alcun modo condurre ad un diverso accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento interdittivo, il quale si basa esclusivamente sugli atti e provvedimenti adottati e notificati dagli Organi ispettivi, senza alcuna autonoma valutazione della violazione.
Venendo in rilievo un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, non trova quindi applicazione l’art. 7 della legge n. 241/1990, e rileva, inoltre, il disposto di cui all’art. 21- octies della legge n. 241/1990 non avendo il Ministero poteri di rivisitazione, interpretazione e/o valutazione dei provvedimenti notificati degli Organi ispettivi, di cui prende unicamente atto e, sulla esclusiva base di questi, per disposizione di legge cogente, adotta il conseguenziale provvedimento interdittivo, il quale ne recepisce rigidamente i contenuti.
13 - Quanto alla dedotta contraddittorietà interna del gravato provvedimento interdittivo, nel cui testo si afferma che lo stesso “ non produce effetti nei confronti del destinatario e si intende revocato per effetto dell’intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ” ritiene il Collegio come la contestuale revoca dell’interdizione rifletta correttamente la previsione inerente la durata dell’effetto interdittivo, decorrente dalla sospensione dell’attività imprenditoriale sino alla sua intervenuta revoca, per cui nessuna contraddittorietà interna è ravvisabile, trattandosi di corretta ricognizione di un effetto ex lege quanto a durata dell’interdizione.
Quanto alla dizione riferita alla mancata produzione di “ effetti dell’interdizione nei confronti del destinatario ”, trattasi di formulazione che invero si discosta dal dato normativo, che prevede, al contrario, una incidenza sulla capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni con effetti che il provvedimento interdittivo si limita a registrare e formalizzare, ma la presenza di tale inciso non vale nè a modificare gli effetti normativi dell’interdizione, nè a inficiarne la legittimità, stante la correttezza sostanziale del restante contenuto, dovendo quindi reputarsi l’irrilevanza di tale inciso, seppur fuorviante.
14 – Avuto riguardo all’annotazione sul casellario ANAC del provvedimento interdittivo, va rilevato che, una volta accertata la legittimità del decreto ministeriale impugnato, l’annotazione nel Casellario informatico costituisce un atto vincolato meramente consequenziale, privo di contenuto discrezionale.
L’art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l’iscrizione del provvedimento interdittivo nel casellario ANAC e registra una preclusione anch’essa prevista dalla legge come conseguenza dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività ed in relazione alla durata di esso, senza alcuna valutazione di merito o opportunità.
Il Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico ANAC adottato con Delibera n. 225 del 14 maggio 2025 a sua volta prevede, all’art. 8, comma 2, lett. b), l’inserimento dei “ provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021 ”, senza che siano ricavabili – nemmeno in via interpretativa – limitazioni alla relativa iscrizione nel Casellario o la necessità di preliminari valutazioni.
Ciò in quanto le esigenze di iscrizione sono collegate a ragioni di trasparenza e pubblicità funzionali a fornire agli operatori interessati (prima di tutto le stazioni appaltanti) un quadro completo circa le vicende rilevanti che hanno interessato gli operatori economici – anche per un periodo limitato riferito al passato – partecipanti alle gare pubbliche.
In disparte il carattere vincolato dell’annotazione nel casellario ANAC del provvedimento interdittivo, nessuna utilità avrebbe peraltro rivestito, in tale fase, la partecipazione della ricorrente al fine di rappresentare – per come affermato - l’intervenuta revoca della sospensione, e ciò in quanto il provvedimento interdittivo già tiene conto di tale revoca parametrando la durata dell’interdizione alla durata della sospensione, con conseguente infondatezza della censura volta a lamentare la violazione delle prerogative partecipative di parte ricorrente.
Non sono, inoltre, suscettibili di essere esaminate in questa sede le conseguenze della annotazione del gravato provvedimento interdittivo nel casellario ANAC, inerendo ad attività future e a poteri non ancora esercitati da parte di amministrazioni diverse.
15 - In conclusione alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso deve essere rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.
16 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo rigetta;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle resistenti Amministrazioni, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE IZ |
IL SEGRETARIO