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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Tresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 265 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
– nato in [...], in data [...], e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2
– nato a [...] ed in data 05/02/1972, entrambi elettivamente domiciliati in Via C.F._2
S. Aversa e L. Precenzano n.14, presso lo Studio Legale dell'Avv. FOLINO DOMENICO - CF
- che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in C.F._3 atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto in atti”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 27/03/2025 - che i ricorrenti in data 09.08.1995 hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) e che dall' unione sono nati tre figli oggi maggiorenni;
- che Per_1 Per_2 Per_3 da tempo i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno l'affectio maritalis, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
- che, con ricorso depositato presso il Tribunale di Lamezia Terme recante R.G n. 1094/2014, i ricorrenti chiedevano la separazione consensuale;
- che, all'esito dell'udienza presidenziale del 16.10.2014 i coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale;
- che, le condizioni condivise di separazione sono state ritenute conformi alla legge e, pertanto, con decreto di omologa in data 21.10.2014 il Tribunale di Lamezia Terme omologava la separazione consensuale ratificando le seguenti condizioni fissate dai coniugi: “1) I coniugi vivranno separatamente dalla data di redazione della presente istanza;
2) i figli in regime di affidamento condiviso, vivranno con la loro madre e potranno incontrare il padre, compatibilmente con i reciproci impegni professionali e di studio, ogni qualvolta sarà possibile, eventualmente pernottando anche presso la nuova residenza paterna, trascorrendo ad anni alterni, con ciascun genitore le festività natalizie, le festività pasquali e le ferie estive, anche secondo quanto concordato di volta in volta dai genitori;
3) il signor Parte_1 si obbliga a corrispondere alla moglie SI , la somma di Euro 450,00 e per i figli la Parte_2 somma di Euro 550,00 entro il giorno 23 di ogni mese;
4) In ordine ai beni immobili, mobili registrati e beni mobili, le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, avendo già provveduto autonomamente a regolare le poche questioni attinenti all'oggetto.” (All.3); - che, dopo la separazione, la SI ha continuato a vivere insieme ai figli nell'ex casa coniugale Parte_2 sita in Lamezia Terme in via Giovanni XXIII, dove attualmente vive insieme alla figli , nata a Persona_4
Lamezia Terme il 20.09.2005, mentre il signor ha trasferito stabilmente la propria residenza Parte_1 presso altra abitazione sita in Lamezia Terme in contrada Rotoli;
- che, in data 27.03.2006 il signor Parte_1
in qualità di parte mutuataria, e la SI , in qualità di parte fideiussore,
[...] Parte_2 sottoscrivevano il Contratto di Mutuo Fondiario, Repertorio n. 88665 – Raccolta n. 25472, davanti il Notaio
Dott. , in OC IN (CZ) per la somma mutuata di € 90.000,00 concessa dalla Banca Persona_5
Popolare di Crotone S.p.A. (All.4); - che, dopo la separazione la SI ha continuato a pagare Parte_2 da sola le rate residue del suddetto mutuo cointestato e che, pertanto, si è accollata l'estinzione della parte residua dello stesso;
- che, tale circostanza sopravvenuta rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle condizioni di separazione già omologate al fine di garantire i diritti della ricorrente e dei figli in relazione alla casa coniugale (così testualmente ricorso in atti).
Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. le seguenti modifiche delle condizioni di separazione congiunta già stabilite con decreto del 21.10.2014 del Tribunale di
Lamezia Terme, che rimangono invariate nel resto:
1. L'ex casa coniugale sita in Lamezia Terme, in via Giovanni XXIII, individuata nel catasto fabbricati del
Comune di Lamezia Terme sez. Sant'Eufemia, al foglio 14, particella 47 sub 10 e 13, sia assegnata alla signor la quale ne acquisisce il diritto di abitazione;
Parte_2
2. Il signor trasferirà la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex casa coniugale alla Parte_1 SI a seguito dell'estinzione da parte di quest'ultima della parte residua del Parte_2
cointestato con il signo concesso con sottoscrizione Contratto di Mutuo Parte_3 Parte_1
Fondiario, Repertorio n. 88665 – Raccolta n. 25472, in data 27.03.2006 davanti il Notaio Dott.
[...]
, in OC IN (CZ) per la somma mutuata di € 90.000,00 concessa dalla Banca Popolare Per_5 di Crotone S.p.A..
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto, avanzato ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c., avente ad oggetto modifica congiunta condizioni di separazione, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2025, il Giudice
Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione. IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni di separazione – già a sua volta adottata, con il parere favorevolmente espresso dal PM – Sede, chiedendo che:
1. L'ex casa coniugale sita in Lamezia Terme, in via Giovanni XXIII, individuata nel catasto fabbricati del
Comune di Lamezia Terme sez. Sant'Eufemia, al foglio 14, particella 47 sub 10 e 13, sia assegnata alla signor la quale ne acquisisce il diritto di abitazione;
Parte_2
2. Il signor trasferirà la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex casa coniugale alla Parte_1 SI a seguito dell'estinzione da parte di quest'ultima della parte residua del Parte_2
cointestato con il signo concesso con sottoscrizione Contratto di Mutuo Parte_3 Parte_1
Fondiario, Repertorio n. 88665 – Raccolta n. 25472, in data 27.03.2006 davanti il Notaio Dott.
[...]
, in OC IN (CZ) per la somma mutuata di € 90.000,00 concessa dalla Banca Popolare Per_5 di Crotone S.p.A.. con conferma nel resto.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti modificativi formalizzati nel corso della procedura in esame, motivati con l'effettiva modifica delle reciproche condizioni patrimoniali, con conferma nel resto delle residue condizioni già radicate nel decreto di omologa della separazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 265 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF – nato Parte_1 C.F._1 in FRANCIA, in data 04/05/1969, e sig.ra - CF – nato a Parte_2 C.F._2
MILAZZO (ME) ed in data 05/02/1972, entrambi elettivamente domiciliati in Via S. Aversa e L. Precenzano
n.14, presso lo Studio Legale dell'Avv. FOLINO DOMENICO - CF - che li rappresenta e C.F._3 difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) a parziale modifica delle condizioni del decreto di omologa della separazione consensuale, emessa in data 21.10.2014, così DISPONE:
1. L'ex casa coniugale sita in Lamezia Terme, in via Giovanni XXIII, individuata nel catasto fabbricati del Comune di Lamezia Terme sez. Sant'Eufemia, al foglio 14, particella 47 sub 10 e 13, sia assegnata alla signor la quale ne acquisisce il diritto di abitazione;
Parte_2
2. Il signo trasferirà la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex casa coniugale Parte_1 alla SI a seguito dell'estinzione da parte di quest'ultima della parte Parte_2 residua de cointestato con il signo concesso con sottoscrizione Parte_3 Parte_1 Contratto di Mutuo Fondiario, Repertorio n. 88665 – Raccolta n. 25472, in data 27.03.2006 davanti il Notaio Dott. , in OC IN (CZ) per la somma mutuata di € 90.000,00 Persona_5 concessa dalla Banca Popolare di Crotone S.p.A..
B) CONFERMA nel resto;
C) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme ed ivi trascritto nei relativi registri dello stato civile – atto n. 10, parte II, serie A, uff. 6, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D) NULLA sulle spese.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO