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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3026/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IZ
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3026/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in IZ in via Maniacco n.
10 presso lo studio dell'Avv. GROSSI ELENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...]-VA OR il Parte_2 C.F._2
27/01/1974, residente in [...], elettivamente domiciliata in IZ in
Corso Italia n. 36 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO MAZZA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di IZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di IZ dell'anno 2002, al numero 55, parte 2, serie A ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di IZ ogni conseguente annotazione;
2. il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente resterà a vivere presso la madre, mentre , Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, frequentando da settembre l'Università, resterà a vivere presso il padre;
3. ciascuno dei genitori provvederà integralmente al mantenimento della figlia , quando la stessa si troverà Per_2 presso ciascuno di loro, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo vigente, saranno divise al 50 % tra i genitori;
4. le detrazioni fiscali saranno riconosciute nella misura del 50% a ciascuna delle parti;
5. nulla in punto mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi reciprocamente indipendenti l'uno dall'altra (doc. da 4
a 9);
6. nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti convengono quanto segue:
A) il sig. nato il [...] a [...], ivi residente in v. Manzoni 41 - C.F. Parte_1
, nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con espressa rinuncia C.F._1 all'ipoteca legale, cede e trasferisce la piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra nata il [...] Parte_2
a Sempeter – VA OR (SLO), residente in IZ, v. Manzoni 41 - C.F. , che C.F._2 accetta ed acquista, la propria quota di ½ p.i. del compendio immobiliare, costituito da posto auto sito in IZ, via Codelli 6 e relative pertinenze, cosi tavolarmente e catastalmente identificato:
Controparte_1
- ½ (un mezzo) p.i. della P.T.WEB 2872 di IZ, C.T. 1°, Ente indipendente “47” (da
P.T. 11606), costituito da posto auto sito al piano interrato della casa costruita sulla p.c. 1899/1 contornato in verde chiaro con righe verdi incrociate nel piano condominiale in atti sub G.T. 7411/94, cui sono congiunte 3/1000
p.i. di proprietà del C.T. I° in P.T.Web 2826 di IZ, nonché tutto quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.;
Controparte_2
- Comune di IZ, Sez. Urbana B, Foglio 17, Zona Cens. 1, particella:
[...]
.1899/1 sub 47, v. Pier Antonio Codelli 6 - piano S1, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq. 21, Sup. Cat. Tot. 23 mq
– Rendita catastale € 56,40 (doc. 10 – 11 - 12);
B) la sig.ra nata il [...] a [...] – VA OR (SLO), residente in [...], v. Parte_2
Manzoni 41 - C.F. A, nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi C.F._2
e con espressa rinuncia all'ipoteca legale ed a fronte del versamento da parte del sig. nato il Parte_1
09.05.1969 a IZ, ivi residente in v. Manzoni 41 - C.F. , dell'importo di € C.F._1
65.000,00 (sessantacinquemilaeuro//00), cede e trasferisce la piena ed esclusiva proprietà a quest'ultimo, che accetta ed acquista, la propria quota di ½ p.i. del compendio immobiliare sito in IZ, via Manzoni 41, costituito da abitazione al IV piano e relativa cantina pertinenziale al piano interrato, con le relative pertinenze, già adibito a residenza familiare, cosi tavolarmente e catastalmente identificato:
2
Controparte_1
- ½ (un mezzo) p.i. della P.T. WEB 653 di Contado, C.T. 1° indipendente “33” (da CP_3
P.T. 8686 - C.T. I°) costituito da abitazione al IV piano, contornata in rosso nel piano condominiale in atti sub
G.T. 1237/02, costruito sulla p.c. 1886 cui sono congiunte 66,032/1000 p.i. di proprietà del C.T. I° in P.T.
Web 632 di questo Comune censuario, nonché tutto quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.;
Controparte_2
- Comune di IZ, Sez. Urbana A, Foglio 14, Zona Cens. 1, particella:
[...]
.1886 sub 33, v. Alessandro Manzoni 41, piano IV, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. 6 vani, Sup. Cat. Tot. 116 mq, escluse aree scoperte: 114 mq – Rendita catastale € 697,22 (doc. 10 – 11 - 13);
Controparte_1
- ½ (un mezzo) p.i. della P.T. WEB 654 di Contado, C.T. 1°, Ente indipendente “34” (da
P.T. 8686 - C.T. 2°), costituito da cantina al piano interrato, contornato in azzurro nel piano condominiale in atti sub G.T. 1237/02, costruita sulla p.c. 1886 cui sono congiunte 0,980/1000 p.i. di proprietà del C.T. I ° in
P.T. Web 632 di questo Comune censuario, nonché quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.;
Controparte_2
- Comune di IZ, Sez. Urbana A, Foglio 14, Zona Cens. 1, particella: .1886 sub 34, v. Alessandro Manzoni
[...]
41, piano S1, Cat. C/2, Cl. 4, Cons. mq. 9, Sup. Cat. Tot. 10 mq – Rendita catastale € 11,16 (cfr. doc. 10 –
11 - 13);
C) l'importo suindicato di € 65.000,00 (sessantacinquemilaeuro/00) viene corrisposto dal sig. Parte_1 alla sig.ra con le seguenti modalità: Parte_2
1) € 30.000,00 (trentamilaeuro/00) a titolo di acconto, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra Pt_2
2) € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Parte_2 il giorno fissato per l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di IZ;
D) il trasferimento del diritto di proprietà di quanto indicato ai punti A) e B) avrà effetto dalla sentenza che definisce il presente procedimento, sia per gli utili che per gli oneri, le imposte ed il possesso;
il sig. e la Parte_1 sig. si impegnano a depositare le rispettive domande di intavolazione del diritto di proprietà, Parte_2 ciascuno per la parte di sua proprietà esclusiva, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
E) le reciproche cessioni delle rispettive quote di 1/2 p.i. degli immobili come su identificati viene effettuata nello stato di fatto e diritto in cui i beni sopra descritti si trovano, con ogni accessione, cose comuni ex art. 1117 c.c., dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive esistenti e con tutti i vincoli convenzionali o legali, previsti nei rispettivi atti di provenienza, che il destinatario si impegna a rispettare;
F) le parti dichiarano che non si sono avvalse di alcun mediatore e che quindi la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. C.C, esclusivamente nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra i coniugi;
3 G) il sig. rinuncia all'iscrizione del diritto di ipoteca legale sui beni oggetto di trasferimento Parte_1 come sopra descritti al punto A) relativo al posto auto sito in IZ, via Codelli 6 e relative pertinenze, con espresso esonero della relativa responsabilità al riguardo per il Conservatore del Libro Fondiario, così come la sig. Pt_2 rinuncia all'iscrizione del diritto di ipoteca legale sui beni oggetto di trasferimento come sopra descritti al
[...] punto B), relativo al compendio immobiliare sito in IZ, via Manzoni 41, costituito da abitazione al IV piano e cantina pertinenziale al piano interrato e relative pertinenze, con espresso esonero della relativa responsabilità al riguardo per il Conservatore del Libro Fondiario;
H) ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del DPR 131/86 che le presenti cessioni avvengono nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedono pertanto che le suddette cessioni vengano dichiarate esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 s.m.i., in quanto contenute in atto relativo al detto procedimento;
I) per quanto attiene al bene sub B), la parte cessionaria sig. ai fini fiscali dichiara: Parte_1
- di risiedere nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di trasferimento;
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa di abitazione, compresa nelle categorie catastali “A1” usque “A9” ed “A11”, nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile de quo;
- di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà neppure per quote, in tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata da sé medesimo con le agevolazioni di cui all'art. 1 nota
II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro 8 DPR
26.04.1986 n. 1319 o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al DPR 20.10.1972 n. 633 e successive modificazioni o integrazioni, con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota
II –bis;
- la parte cessionaria pertanto chiede che al presente atto, in via subordinata a quanto sub clausola H), siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 1 nota II-bis della tariffa, parte I, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26.04.1986 n. 131) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la parte cessionaria dichiara inoltre di essere a conoscenza della decadenza dei benefici di legge Parte_1 nel caso sin cui gli immobili in oggetto vengano ceduti a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'atto relativo al loro acquisto, a meno che entro un anno dall'alienazione dell'immobile non proceda ad acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 448/1998, in caso di alienazione e successivo acquisto entro un anno, al contribuente è attribuito un credito di imposta fino alla concorrenza dell'Imposta di Registro o dell'Imposta sul
Valore Aggiunto corrisposta in relazione al recedente acquisto agevolato;
L) la parte cedente in relazione alla quota di 1/2 del compendio immobiliare suindicato sub Parte_1
A) e la parte cedente in relazione alla quota di 1/2 dei compendi immobiliari suindicati sub B), Parte_2 ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevoli della responsabilità penale comminata per i rei di
4 mendaci dichiarazioni resa a Pubblico Ufficiale e comunque ad ogni effetto di legge dichiarano, per quanto di compentenza relativamente alle rispettive reciproche cessioni, che:
- il compendio immobiliare di cui l'immobile in oggetto sub A) fa parte, è stato costruito in forza di concessione a edificare rilasciata dal Comune di IZ il 23.07.1992, prot. 100914/2743 e successiva variante rilasciata dallo stesso Comune il 31.01.1994, prot. 100914/2743/S5 e che detti provvedimenti non sono stati mai annullati, né sono decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso procedimenti di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa e non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore delle rendite catastali;
- le originarie opere di costruzione del compendio immobiliare di cui gli immobili in oggetto sub B) fanno parte, sono state iniziate in data anteriore al 01.09.1967 a mezzo di provvedimenti che non sono stati mai annullati, né sono decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso procedimenti di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa e non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore delle rendite catastali;
- l'immobile sub A), posto auto è stato acquistato dalle parti per quota di ½ i.p. ciascuna, con atto di compravendita dd. 15.12.2006, repertorio n. 188894 raccolta 40747, atti notaio dott. registrato a Udine Persona_3 il 29.12.2006 al n. 446 – Atti Privati;
- gli immobili sub B), destinato ad abitazione non di lusso con cantina pertinenziale, sono stati acquistati dalle parti per quota di ½ i.p. ciascuna, con atto di compravendita dd. 22.11.2016, repertorio n. 15638, racc. 8381, atti notaio dott. registrato a IZ il 19.12.2016 al n. 2226 – Serie 1T, Atti Privati;
Persona_4 sia per gli immobili di cui al punto A) e di cui al punto B):
- successivamente all'acquisto non sono state eseguite opere per le quali fosse prescritto il rilascio di licenza o concessione;
- non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 L.n. 47/1985 e successive modifiche;
- il reddito fondiario relativo agli immobili in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi e sono state versate le relative imposte;
- la costruzione è stata eseguita in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici allora vigenti;
- non vi è obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica degli immobili de quo, non prevista normativamente per il posto auto sub A) e per gli immobili sub B), in quanto trattasi di abitazione e pertinenza, per i quali la parte cedente garantisce espressamente l'agibilità / abitabilità censita all'Ufficio del Territorio - Catasto
Fabbricati ed insistente su fondo avente superficie inferiore a quella prevista dal II comma dell'art. 30 DPR
380/2010 (id est:
5.000 mq);
- gli impianti destinati al servizio del compendio immobiliare sub B) - l'immobile sub A) è privo di qualsivoglia impianto destinato al suo servizio esclusivo - sono stati costruiti in conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione e la parte cedente, per quanto possa occorrere, dichiara di prestare garanzia in
5 ordine alla conformità degli impianti stessi, che comunque vengono ceduti ed accettati nello stato in cui attualmente si trovano;
- ai sensi del D.L. 63/2013 e successiva Legge di conversione, si allega al presente ricorso l'attestato di prestazione energetica redatto dal geom. del Collegio dei Geometri della provincia di Udine dd. 02.05.2025, CP_4 riguardante il compendio immobiliare in oggetto sub B) a norma dell'art. 6 del D.Lgs 192/05 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al quale le parti dichiarano che dalla suddetta data non è intervenuta nessuna modifica (doc. 14);
- la parte cessionaria dichiara di essere già in possesso della documentazione amministrativa e tecnica compresa quella relativa alla prestazione energetica dell'edificio (comprensiva dei libretti di uso e manutenzione);
- ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L 27.02.1985 n. 52 e s.m.i. e dell'art. 19 c. 14 L n. 78/2010, in relazione agli immobili oggetto dei trasferimenti sub A) e B) del presente atto, ciascuna parte cedente dichiara e ciascuna parte cessionaria ne prende atto, che i dati di identificazione catastale come sopra riportati, corrispondono alle ultime planimetrie depositate al Catasto e che i dati catastali e le planimetrie allegate, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del presente trasferimento;
- le parti esonerano gli scriventi legali da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico- edilizia del compendio immobiliare oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
- le parti autorizzano il Conservatore dei registri e il competente Ufficio Tavolare alle necessarie trascrizioni relative alla sopra riportata cessione immobiliare con esonero da responsabilità;
M) le parti ribadiscono che le cessioni immobiliari di cui al presente ricorso trovano causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e che i trasferimenti stabiliti nel presente atto sono connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi. Godono pertanto della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale e di ogni altra imposta e tassa dovuta;
N) le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico e, patrimoniale tra di loro pendente, e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altro e che nulla è più reciprocamente dovuto tra di loro a qualsivoglia titolo;
O) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti, con specifica rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IZ in data 21/12/2002 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 55) e si sono separati consensualmente con verbale in data 24/03/2010, omologato con decreto del 14/04/2010.
6 Dall'unione coniugale sono nati i figli il 30/03/2004 a IZ e Persona_5 Persona_6 il 17/04/2006 a IZ.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 25/07/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti, all'udienza del 02/10/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di IZ in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21/12/2002 in IZ con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
IZ (reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 55), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in IZ, nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IZ
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3026/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in IZ in via Maniacco n.
10 presso lo studio dell'Avv. GROSSI ELENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...]-VA OR il Parte_2 C.F._2
27/01/1974, residente in [...], elettivamente domiciliata in IZ in
Corso Italia n. 36 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO MAZZA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di IZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di IZ dell'anno 2002, al numero 55, parte 2, serie A ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di IZ ogni conseguente annotazione;
2. il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente resterà a vivere presso la madre, mentre , Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, frequentando da settembre l'Università, resterà a vivere presso il padre;
3. ciascuno dei genitori provvederà integralmente al mantenimento della figlia , quando la stessa si troverà Per_2 presso ciascuno di loro, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo vigente, saranno divise al 50 % tra i genitori;
4. le detrazioni fiscali saranno riconosciute nella misura del 50% a ciascuna delle parti;
5. nulla in punto mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi reciprocamente indipendenti l'uno dall'altra (doc. da 4
a 9);
6. nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti convengono quanto segue:
A) il sig. nato il [...] a [...], ivi residente in v. Manzoni 41 - C.F. Parte_1
, nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con espressa rinuncia C.F._1 all'ipoteca legale, cede e trasferisce la piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra nata il [...] Parte_2
a Sempeter – VA OR (SLO), residente in IZ, v. Manzoni 41 - C.F. , che C.F._2 accetta ed acquista, la propria quota di ½ p.i. del compendio immobiliare, costituito da posto auto sito in IZ, via Codelli 6 e relative pertinenze, cosi tavolarmente e catastalmente identificato:
Controparte_1
- ½ (un mezzo) p.i. della P.T.WEB 2872 di IZ, C.T. 1°, Ente indipendente “47” (da
P.T. 11606), costituito da posto auto sito al piano interrato della casa costruita sulla p.c. 1899/1 contornato in verde chiaro con righe verdi incrociate nel piano condominiale in atti sub G.T. 7411/94, cui sono congiunte 3/1000
p.i. di proprietà del C.T. I° in P.T.Web 2826 di IZ, nonché tutto quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.;
Controparte_2
- Comune di IZ, Sez. Urbana B, Foglio 17, Zona Cens. 1, particella:
[...]
.1899/1 sub 47, v. Pier Antonio Codelli 6 - piano S1, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq. 21, Sup. Cat. Tot. 23 mq
– Rendita catastale € 56,40 (doc. 10 – 11 - 12);
B) la sig.ra nata il [...] a [...] – VA OR (SLO), residente in [...], v. Parte_2
Manzoni 41 - C.F. A, nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi C.F._2
e con espressa rinuncia all'ipoteca legale ed a fronte del versamento da parte del sig. nato il Parte_1
09.05.1969 a IZ, ivi residente in v. Manzoni 41 - C.F. , dell'importo di € C.F._1
65.000,00 (sessantacinquemilaeuro//00), cede e trasferisce la piena ed esclusiva proprietà a quest'ultimo, che accetta ed acquista, la propria quota di ½ p.i. del compendio immobiliare sito in IZ, via Manzoni 41, costituito da abitazione al IV piano e relativa cantina pertinenziale al piano interrato, con le relative pertinenze, già adibito a residenza familiare, cosi tavolarmente e catastalmente identificato:
2
Controparte_1
- ½ (un mezzo) p.i. della P.T. WEB 653 di Contado, C.T. 1° indipendente “33” (da CP_3
P.T. 8686 - C.T. I°) costituito da abitazione al IV piano, contornata in rosso nel piano condominiale in atti sub
G.T. 1237/02, costruito sulla p.c. 1886 cui sono congiunte 66,032/1000 p.i. di proprietà del C.T. I° in P.T.
Web 632 di questo Comune censuario, nonché tutto quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.;
Controparte_2
- Comune di IZ, Sez. Urbana A, Foglio 14, Zona Cens. 1, particella:
[...]
.1886 sub 33, v. Alessandro Manzoni 41, piano IV, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. 6 vani, Sup. Cat. Tot. 116 mq, escluse aree scoperte: 114 mq – Rendita catastale € 697,22 (doc. 10 – 11 - 13);
Controparte_1
- ½ (un mezzo) p.i. della P.T. WEB 654 di Contado, C.T. 1°, Ente indipendente “34” (da
P.T. 8686 - C.T. 2°), costituito da cantina al piano interrato, contornato in azzurro nel piano condominiale in atti sub G.T. 1237/02, costruita sulla p.c. 1886 cui sono congiunte 0,980/1000 p.i. di proprietà del C.T. I ° in
P.T. Web 632 di questo Comune censuario, nonché quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.;
Controparte_2
- Comune di IZ, Sez. Urbana A, Foglio 14, Zona Cens. 1, particella: .1886 sub 34, v. Alessandro Manzoni
[...]
41, piano S1, Cat. C/2, Cl. 4, Cons. mq. 9, Sup. Cat. Tot. 10 mq – Rendita catastale € 11,16 (cfr. doc. 10 –
11 - 13);
C) l'importo suindicato di € 65.000,00 (sessantacinquemilaeuro/00) viene corrisposto dal sig. Parte_1 alla sig.ra con le seguenti modalità: Parte_2
1) € 30.000,00 (trentamilaeuro/00) a titolo di acconto, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra Pt_2
2) € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Parte_2 il giorno fissato per l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di IZ;
D) il trasferimento del diritto di proprietà di quanto indicato ai punti A) e B) avrà effetto dalla sentenza che definisce il presente procedimento, sia per gli utili che per gli oneri, le imposte ed il possesso;
il sig. e la Parte_1 sig. si impegnano a depositare le rispettive domande di intavolazione del diritto di proprietà, Parte_2 ciascuno per la parte di sua proprietà esclusiva, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
E) le reciproche cessioni delle rispettive quote di 1/2 p.i. degli immobili come su identificati viene effettuata nello stato di fatto e diritto in cui i beni sopra descritti si trovano, con ogni accessione, cose comuni ex art. 1117 c.c., dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive esistenti e con tutti i vincoli convenzionali o legali, previsti nei rispettivi atti di provenienza, che il destinatario si impegna a rispettare;
F) le parti dichiarano che non si sono avvalse di alcun mediatore e che quindi la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. C.C, esclusivamente nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra i coniugi;
3 G) il sig. rinuncia all'iscrizione del diritto di ipoteca legale sui beni oggetto di trasferimento Parte_1 come sopra descritti al punto A) relativo al posto auto sito in IZ, via Codelli 6 e relative pertinenze, con espresso esonero della relativa responsabilità al riguardo per il Conservatore del Libro Fondiario, così come la sig. Pt_2 rinuncia all'iscrizione del diritto di ipoteca legale sui beni oggetto di trasferimento come sopra descritti al
[...] punto B), relativo al compendio immobiliare sito in IZ, via Manzoni 41, costituito da abitazione al IV piano e cantina pertinenziale al piano interrato e relative pertinenze, con espresso esonero della relativa responsabilità al riguardo per il Conservatore del Libro Fondiario;
H) ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del DPR 131/86 che le presenti cessioni avvengono nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedono pertanto che le suddette cessioni vengano dichiarate esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 s.m.i., in quanto contenute in atto relativo al detto procedimento;
I) per quanto attiene al bene sub B), la parte cessionaria sig. ai fini fiscali dichiara: Parte_1
- di risiedere nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di trasferimento;
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa di abitazione, compresa nelle categorie catastali “A1” usque “A9” ed “A11”, nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile de quo;
- di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà neppure per quote, in tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata da sé medesimo con le agevolazioni di cui all'art. 1 nota
II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro 8 DPR
26.04.1986 n. 1319 o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al DPR 20.10.1972 n. 633 e successive modificazioni o integrazioni, con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota
II –bis;
- la parte cessionaria pertanto chiede che al presente atto, in via subordinata a quanto sub clausola H), siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 1 nota II-bis della tariffa, parte I, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26.04.1986 n. 131) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la parte cessionaria dichiara inoltre di essere a conoscenza della decadenza dei benefici di legge Parte_1 nel caso sin cui gli immobili in oggetto vengano ceduti a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'atto relativo al loro acquisto, a meno che entro un anno dall'alienazione dell'immobile non proceda ad acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 448/1998, in caso di alienazione e successivo acquisto entro un anno, al contribuente è attribuito un credito di imposta fino alla concorrenza dell'Imposta di Registro o dell'Imposta sul
Valore Aggiunto corrisposta in relazione al recedente acquisto agevolato;
L) la parte cedente in relazione alla quota di 1/2 del compendio immobiliare suindicato sub Parte_1
A) e la parte cedente in relazione alla quota di 1/2 dei compendi immobiliari suindicati sub B), Parte_2 ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevoli della responsabilità penale comminata per i rei di
4 mendaci dichiarazioni resa a Pubblico Ufficiale e comunque ad ogni effetto di legge dichiarano, per quanto di compentenza relativamente alle rispettive reciproche cessioni, che:
- il compendio immobiliare di cui l'immobile in oggetto sub A) fa parte, è stato costruito in forza di concessione a edificare rilasciata dal Comune di IZ il 23.07.1992, prot. 100914/2743 e successiva variante rilasciata dallo stesso Comune il 31.01.1994, prot. 100914/2743/S5 e che detti provvedimenti non sono stati mai annullati, né sono decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso procedimenti di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa e non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore delle rendite catastali;
- le originarie opere di costruzione del compendio immobiliare di cui gli immobili in oggetto sub B) fanno parte, sono state iniziate in data anteriore al 01.09.1967 a mezzo di provvedimenti che non sono stati mai annullati, né sono decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso procedimenti di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa e non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore delle rendite catastali;
- l'immobile sub A), posto auto è stato acquistato dalle parti per quota di ½ i.p. ciascuna, con atto di compravendita dd. 15.12.2006, repertorio n. 188894 raccolta 40747, atti notaio dott. registrato a Udine Persona_3 il 29.12.2006 al n. 446 – Atti Privati;
- gli immobili sub B), destinato ad abitazione non di lusso con cantina pertinenziale, sono stati acquistati dalle parti per quota di ½ i.p. ciascuna, con atto di compravendita dd. 22.11.2016, repertorio n. 15638, racc. 8381, atti notaio dott. registrato a IZ il 19.12.2016 al n. 2226 – Serie 1T, Atti Privati;
Persona_4 sia per gli immobili di cui al punto A) e di cui al punto B):
- successivamente all'acquisto non sono state eseguite opere per le quali fosse prescritto il rilascio di licenza o concessione;
- non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 L.n. 47/1985 e successive modifiche;
- il reddito fondiario relativo agli immobili in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi e sono state versate le relative imposte;
- la costruzione è stata eseguita in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici allora vigenti;
- non vi è obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica degli immobili de quo, non prevista normativamente per il posto auto sub A) e per gli immobili sub B), in quanto trattasi di abitazione e pertinenza, per i quali la parte cedente garantisce espressamente l'agibilità / abitabilità censita all'Ufficio del Territorio - Catasto
Fabbricati ed insistente su fondo avente superficie inferiore a quella prevista dal II comma dell'art. 30 DPR
380/2010 (id est:
5.000 mq);
- gli impianti destinati al servizio del compendio immobiliare sub B) - l'immobile sub A) è privo di qualsivoglia impianto destinato al suo servizio esclusivo - sono stati costruiti in conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione e la parte cedente, per quanto possa occorrere, dichiara di prestare garanzia in
5 ordine alla conformità degli impianti stessi, che comunque vengono ceduti ed accettati nello stato in cui attualmente si trovano;
- ai sensi del D.L. 63/2013 e successiva Legge di conversione, si allega al presente ricorso l'attestato di prestazione energetica redatto dal geom. del Collegio dei Geometri della provincia di Udine dd. 02.05.2025, CP_4 riguardante il compendio immobiliare in oggetto sub B) a norma dell'art. 6 del D.Lgs 192/05 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al quale le parti dichiarano che dalla suddetta data non è intervenuta nessuna modifica (doc. 14);
- la parte cessionaria dichiara di essere già in possesso della documentazione amministrativa e tecnica compresa quella relativa alla prestazione energetica dell'edificio (comprensiva dei libretti di uso e manutenzione);
- ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L 27.02.1985 n. 52 e s.m.i. e dell'art. 19 c. 14 L n. 78/2010, in relazione agli immobili oggetto dei trasferimenti sub A) e B) del presente atto, ciascuna parte cedente dichiara e ciascuna parte cessionaria ne prende atto, che i dati di identificazione catastale come sopra riportati, corrispondono alle ultime planimetrie depositate al Catasto e che i dati catastali e le planimetrie allegate, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del presente trasferimento;
- le parti esonerano gli scriventi legali da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico- edilizia del compendio immobiliare oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
- le parti autorizzano il Conservatore dei registri e il competente Ufficio Tavolare alle necessarie trascrizioni relative alla sopra riportata cessione immobiliare con esonero da responsabilità;
M) le parti ribadiscono che le cessioni immobiliari di cui al presente ricorso trovano causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e che i trasferimenti stabiliti nel presente atto sono connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi. Godono pertanto della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale e di ogni altra imposta e tassa dovuta;
N) le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico e, patrimoniale tra di loro pendente, e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altro e che nulla è più reciprocamente dovuto tra di loro a qualsivoglia titolo;
O) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti, con specifica rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IZ in data 21/12/2002 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 55) e si sono separati consensualmente con verbale in data 24/03/2010, omologato con decreto del 14/04/2010.
6 Dall'unione coniugale sono nati i figli il 30/03/2004 a IZ e Persona_5 Persona_6 il 17/04/2006 a IZ.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 25/07/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti, all'udienza del 02/10/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di IZ in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21/12/2002 in IZ con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
IZ (reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 55), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in IZ, nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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