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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8410 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/08/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2) La casa coniugale verrà assegnata al Sig. , con tutti i beni che la arredano Pt_1 ad esclusione di: una poltrona e dei mobili, tranne il divano, custoditi nella cantina, che la Sig.ra si obbliga a ritirare dall'abitazione coniugale entro il Pt_2
31.12.2026.
3) La Sig.ra si obbliga a trasferire formalmente la propria residenza entro la Pt_2 data di pronuncia della sentenza di separazione, presso l'immobile sito in Capoterra, Via Goceano n. 9/A, detenuto in locazione, per il quale versa l'importo di € 550,00 mensili.
4) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantengano con i loro parenti e ascendenti rapporti equilibrati e continuativi.
5) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori ed, in particolare, quelle relative alla loro istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle Pag. 2 di 4 aspirazioni degli stessi;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui i minori si troveranno presso ognuno di loro.
6) I figli della coppia, e , saranno collocati presso Persona_1 Persona_2 la madre, e avranno la residenza presso l'abitazione detenuta in locazione dalla Sig.ra sita in Capoterra, nella via Goceano n. 9/A. Pt_2
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi da formalizzarsi tramite sms o whatsapp, a settimane alterne, la prima settimana il lunedì dall'uscita di scuola o, dalle 10:00, nei periodi di chiusura di scuola, fino al martedì successivo in cui li accompagna a scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, fino alle 10:00 con rientro presso la residenza materna e dal giovedì mattina all'uscita di scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, dalle 10:00 fino al venerdì dopo cena;
la seconda settimana dal venerdì all'uscita di scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, dalle 17:30 fino al successivo martedì mattina che li accompagna a scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, fino alle 10:00 con rientro presso la residenza materna.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, alternando il 24 con il 25 dicembre, il 31 dicembre con il 1° gennaio, il 26 dicembre con il 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, alternando la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, i minori trascorreranno con ciascun genitore due periodi di 7 giorni ciascuno anche non consecutivi, da individuarsi entro il 15 maggio.
Ogni anno ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno, mentre il giorno del compleanno dei figli, preferibilmente, i minori lo trascorreranno con entrambi i genitori;
se ciò non fosse possibile, lo trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore.
8) Il Signor , nelle giornate e orari di vista a lui spettanti, garantisce, Pt_1 allorquando è impegnato a lavoro, che lascerà la figlia in compagnia di persone adulte, preferibilmente i nonni paterni, quantomeno fino al compimento dei quattordici anni della minore.
9) Il Signor provvederà a contribuire al mantenimento dei due figli, versando Pt_1 alla Sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese, a partire dal deposito del Pt_2 presente ricorso, e mediante bonifico sul conto bancario alla stessa intestato presso la Banca Intesa San Paolo codice IBAN [...] Euro 550,00 complessivi, da intendersi Euro 275,00 per ciascun figlio, oltre ad aggiornamento ISTAT annuale e automatico.
10) I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico INPS per i figli sia percepito interamente dalla madre.
Pag. 3 di 4 11) Le spese straordinarie necessarie per i figli, se previamente concordate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno.
Per l'individuazione e regolamentazione di tali spese i ricorrenti dichiarano di aderire alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017.
12) Il Sig. si obbliga a trasferire a sue spese, entro sessanta giorni Parte_1 dalla pronuncia della sentenza di separazione, alla Signora la Parte_2 proprietà dell'autovettura, attualmente a lui intestata, ma in uso alla Lancia Pt_2
Ypsilon Tg. GE163DP immatricolata il 17.03.2021.
13) Il Sig. , entro la data di deposito del presente ricorso, si obbliga ad Pt_1 acquistare, accollandosi l'intero costo, la camera da letto, composta da armadio, comodini, comò e letto contenitore, da consegnare nella casa detenuta in locazione dalla per un importo non superiore ad Euro 1.500,00 oltre spese di Pt_2 consegna e montaggio se richieste, sempre a carico del . Pt_1
14) La Signora entro la data di deposito del presente ricorso, si obbliga a Pt_2 restituire al Signor due comodini, facenti parte dell'arredo della camera da Pt_1 letto della casa coniugale.
15) Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a favore e/o carico dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8410 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/08/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2) La casa coniugale verrà assegnata al Sig. , con tutti i beni che la arredano Pt_1 ad esclusione di: una poltrona e dei mobili, tranne il divano, custoditi nella cantina, che la Sig.ra si obbliga a ritirare dall'abitazione coniugale entro il Pt_2
31.12.2026.
3) La Sig.ra si obbliga a trasferire formalmente la propria residenza entro la Pt_2 data di pronuncia della sentenza di separazione, presso l'immobile sito in Capoterra, Via Goceano n. 9/A, detenuto in locazione, per il quale versa l'importo di € 550,00 mensili.
4) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantengano con i loro parenti e ascendenti rapporti equilibrati e continuativi.
5) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori ed, in particolare, quelle relative alla loro istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle Pag. 2 di 4 aspirazioni degli stessi;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui i minori si troveranno presso ognuno di loro.
6) I figli della coppia, e , saranno collocati presso Persona_1 Persona_2 la madre, e avranno la residenza presso l'abitazione detenuta in locazione dalla Sig.ra sita in Capoterra, nella via Goceano n. 9/A. Pt_2
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi da formalizzarsi tramite sms o whatsapp, a settimane alterne, la prima settimana il lunedì dall'uscita di scuola o, dalle 10:00, nei periodi di chiusura di scuola, fino al martedì successivo in cui li accompagna a scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, fino alle 10:00 con rientro presso la residenza materna e dal giovedì mattina all'uscita di scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, dalle 10:00 fino al venerdì dopo cena;
la seconda settimana dal venerdì all'uscita di scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, dalle 17:30 fino al successivo martedì mattina che li accompagna a scuola o, nei periodi di chiusura della scuola, fino alle 10:00 con rientro presso la residenza materna.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, alternando il 24 con il 25 dicembre, il 31 dicembre con il 1° gennaio, il 26 dicembre con il 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, alternando la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, i minori trascorreranno con ciascun genitore due periodi di 7 giorni ciascuno anche non consecutivi, da individuarsi entro il 15 maggio.
Ogni anno ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno, mentre il giorno del compleanno dei figli, preferibilmente, i minori lo trascorreranno con entrambi i genitori;
se ciò non fosse possibile, lo trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore.
8) Il Signor , nelle giornate e orari di vista a lui spettanti, garantisce, Pt_1 allorquando è impegnato a lavoro, che lascerà la figlia in compagnia di persone adulte, preferibilmente i nonni paterni, quantomeno fino al compimento dei quattordici anni della minore.
9) Il Signor provvederà a contribuire al mantenimento dei due figli, versando Pt_1 alla Sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese, a partire dal deposito del Pt_2 presente ricorso, e mediante bonifico sul conto bancario alla stessa intestato presso la Banca Intesa San Paolo codice IBAN [...] Euro 550,00 complessivi, da intendersi Euro 275,00 per ciascun figlio, oltre ad aggiornamento ISTAT annuale e automatico.
10) I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico INPS per i figli sia percepito interamente dalla madre.
Pag. 3 di 4 11) Le spese straordinarie necessarie per i figli, se previamente concordate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno.
Per l'individuazione e regolamentazione di tali spese i ricorrenti dichiarano di aderire alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017.
12) Il Sig. si obbliga a trasferire a sue spese, entro sessanta giorni Parte_1 dalla pronuncia della sentenza di separazione, alla Signora la Parte_2 proprietà dell'autovettura, attualmente a lui intestata, ma in uso alla Lancia Pt_2
Ypsilon Tg. GE163DP immatricolata il 17.03.2021.
13) Il Sig. , entro la data di deposito del presente ricorso, si obbliga ad Pt_1 acquistare, accollandosi l'intero costo, la camera da letto, composta da armadio, comodini, comò e letto contenitore, da consegnare nella casa detenuta in locazione dalla per un importo non superiore ad Euro 1.500,00 oltre spese di Pt_2 consegna e montaggio se richieste, sempre a carico del . Pt_1
14) La Signora entro la data di deposito del presente ricorso, si obbliga a Pt_2 restituire al Signor due comodini, facenti parte dell'arredo della camera da Pt_1 letto della casa coniugale.
15) Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a favore e/o carico dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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