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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2025, n. 15979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15979 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12934 del ruolo generale per l'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 3.11.2025, vertente
TRA
(C.F. P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giuliano Arezzini, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
C.F. P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro- tempore
CONVENUTO-OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1648/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. 42822/2023 in materia di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come da verbale di udienza del 3.11.2025.
FATTO E DIRITTO
La ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1648/2024 nei confronti della per l'importo di € 37.156,77 a titolo di Parte_1 corrispettivo di contratto di appalto.
La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, per Parte_1 difetto di legittimazione attiva e difetto di titolarità della per Controparte_1 inesistenza del credito e invalidità della notifica;
in subordine chiedendo in caso di positivo pagina 1 di 4 accertamento del credito l'accoglimento dell'eccezione di compensazione per la somma di €
20.521,00.
A tal fine ha esposto: - che vi era assoluta incertezza in ordine al soggetto che aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, facendosi riferimento nel ricorso alla Controparte_1 quale istante, che tuttavia esponeva che la US GI s.n.c. e c. di
[...] aveva eseguito in favore della opponente i lavori di cui alla fattura n. 35 del 2023, Persona_1 che tuttavia risultava emessa dalla ricorrente;
- che le due società erano soggetti giuridici diversi con differenti codici fiscali e partite iva;
- che tra il ricorrente e l'opponente non era mai intervenuto alcun rapporto contrattuale, - che peraltro la notifica del decreto ingiuntivo doveva ritenersi invalida, essendo stata a mezzo pec una mera scansione del ricorso e del decreto;
- che non era stata comunque fornita alcuna effettiva prova del credito;
- che tra l'opponente e la US GI s.n.c. erano intervenuti due contratti di subappalto per i cantiere di via Bibbona e di via Zuccoli;
- che l'opponente aveva già versato somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, - che in relazione al secondo contratto, la US GI s.n.c. non aveva provveduto ad eseguire completamente le lavorazioni previste ed in particolare quelle di impermeabilizzazione della terrazza condominiale e di quelle private;
- che quindi l'opponente vantava un credito nei confronti della US s.n.c.; - che quest'ultima società aveva abbandonato il cantiere, senza portare a compimento le opere, venendo quindi a maturarsi un credito dell'opponente a titolo di penale per l'importo di € 11.750,00; - che peraltro l'esecuzione delle lavorazioni in contrasto con le regole dell'arte aveva determinato danni, costituiti in particolare dalla rottura in più punti della soglia di travertino posta alla base del cancello di comunicazione tra i terrazzi a piano terra e gli appartamenti privati;
- che quindi l'opposizione doveva essere accolta ed il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Benché regolarmente citata, la non si è costituita in giudizio, Controparte_1 ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Non è stata espletata attività istruttoria e all'udienza del 3.11.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato dalla
[...] nei confronti della in relazione al corrispettivo Controparte_1 Parte_1 maturato a saldo per opere eseguite, come si legge nella fattura allegata al ricorso monitorio, presso i cantieri di via Bibbona n. 69 e di via Luciano Zuccoli n. 7 in Roma. A fondamento del ricorso, l'odierna opposta aveva prodotto la fattura e, su richiesta di integrazione documentale, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili.
L'opponente ha contestato la pretesa, deducendo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e nel merito l'insussistenza del credito vantato.
pagina 2 di 4 Va preliminarmente ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In particolare, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, nè costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10860 del 11/05/2007; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. in tal senso
Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; negli stessi termini Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015). Nello specifico con riferimento al contratto di appalto è stato chiarito che spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esatto pagina 3 di 4 adempimento della propria obbligazione a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
Venendo ad esaminare nello specifico la fattispecie oggetto di controversia, emerge chiaramente la fondatezza dei due profili di contestazione principali sollevati dalla ed in particolare: Parte_1
a. con riferimento al difetto di legittimazione attiva, dal ricorso monitorio emerge chiaramente che la ha agito facendo valere l'esecuzione di lavori da Controparte_1 parte delle US GI s.n.c. e C di senza allegare e provare Persona_1 alcun fatto o circostanza che documentasse la titolarità del dedotto credito in capo all'odierna opposta, mentre dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge chiaramente che le due società sono dotate di diversi denominazione, codici fiscali e partita iva;
CP_1
b. con riferimento al difetto assoluto di prova in ordine alla maturazione del credito, non essendosi costituita parte convenuta - attore in senso sostanziale nel presente giudizio, non è stato comunque assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante, secondo i principi in precedenza enunciati.
L'opposizione deve essere quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1648/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. 42822/2023;
condanna l'opposto al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opponente che liquida in
€ 5.000,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 15.11.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12934 del ruolo generale per l'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 3.11.2025, vertente
TRA
(C.F. P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giuliano Arezzini, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
C.F. P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro- tempore
CONVENUTO-OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1648/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. 42822/2023 in materia di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come da verbale di udienza del 3.11.2025.
FATTO E DIRITTO
La ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1648/2024 nei confronti della per l'importo di € 37.156,77 a titolo di Parte_1 corrispettivo di contratto di appalto.
La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, per Parte_1 difetto di legittimazione attiva e difetto di titolarità della per Controparte_1 inesistenza del credito e invalidità della notifica;
in subordine chiedendo in caso di positivo pagina 1 di 4 accertamento del credito l'accoglimento dell'eccezione di compensazione per la somma di €
20.521,00.
A tal fine ha esposto: - che vi era assoluta incertezza in ordine al soggetto che aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, facendosi riferimento nel ricorso alla Controparte_1 quale istante, che tuttavia esponeva che la US GI s.n.c. e c. di
[...] aveva eseguito in favore della opponente i lavori di cui alla fattura n. 35 del 2023, Persona_1 che tuttavia risultava emessa dalla ricorrente;
- che le due società erano soggetti giuridici diversi con differenti codici fiscali e partite iva;
- che tra il ricorrente e l'opponente non era mai intervenuto alcun rapporto contrattuale, - che peraltro la notifica del decreto ingiuntivo doveva ritenersi invalida, essendo stata a mezzo pec una mera scansione del ricorso e del decreto;
- che non era stata comunque fornita alcuna effettiva prova del credito;
- che tra l'opponente e la US GI s.n.c. erano intervenuti due contratti di subappalto per i cantiere di via Bibbona e di via Zuccoli;
- che l'opponente aveva già versato somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, - che in relazione al secondo contratto, la US GI s.n.c. non aveva provveduto ad eseguire completamente le lavorazioni previste ed in particolare quelle di impermeabilizzazione della terrazza condominiale e di quelle private;
- che quindi l'opponente vantava un credito nei confronti della US s.n.c.; - che quest'ultima società aveva abbandonato il cantiere, senza portare a compimento le opere, venendo quindi a maturarsi un credito dell'opponente a titolo di penale per l'importo di € 11.750,00; - che peraltro l'esecuzione delle lavorazioni in contrasto con le regole dell'arte aveva determinato danni, costituiti in particolare dalla rottura in più punti della soglia di travertino posta alla base del cancello di comunicazione tra i terrazzi a piano terra e gli appartamenti privati;
- che quindi l'opposizione doveva essere accolta ed il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Benché regolarmente citata, la non si è costituita in giudizio, Controparte_1 ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Non è stata espletata attività istruttoria e all'udienza del 3.11.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato dalla
[...] nei confronti della in relazione al corrispettivo Controparte_1 Parte_1 maturato a saldo per opere eseguite, come si legge nella fattura allegata al ricorso monitorio, presso i cantieri di via Bibbona n. 69 e di via Luciano Zuccoli n. 7 in Roma. A fondamento del ricorso, l'odierna opposta aveva prodotto la fattura e, su richiesta di integrazione documentale, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili.
L'opponente ha contestato la pretesa, deducendo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e nel merito l'insussistenza del credito vantato.
pagina 2 di 4 Va preliminarmente ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In particolare, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, nè costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10860 del 11/05/2007; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. in tal senso
Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; negli stessi termini Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015). Nello specifico con riferimento al contratto di appalto è stato chiarito che spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esatto pagina 3 di 4 adempimento della propria obbligazione a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
Venendo ad esaminare nello specifico la fattispecie oggetto di controversia, emerge chiaramente la fondatezza dei due profili di contestazione principali sollevati dalla ed in particolare: Parte_1
a. con riferimento al difetto di legittimazione attiva, dal ricorso monitorio emerge chiaramente che la ha agito facendo valere l'esecuzione di lavori da Controparte_1 parte delle US GI s.n.c. e C di senza allegare e provare Persona_1 alcun fatto o circostanza che documentasse la titolarità del dedotto credito in capo all'odierna opposta, mentre dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge chiaramente che le due società sono dotate di diversi denominazione, codici fiscali e partita iva;
CP_1
b. con riferimento al difetto assoluto di prova in ordine alla maturazione del credito, non essendosi costituita parte convenuta - attore in senso sostanziale nel presente giudizio, non è stato comunque assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante, secondo i principi in precedenza enunciati.
L'opposizione deve essere quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1648/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. 42822/2023;
condanna l'opposto al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opponente che liquida in
€ 5.000,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 15.11.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
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