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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1027/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1027/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC:
, presso cui è domiciliato ex lege; Email_1 appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato congiunto in atti, dagli Avv.ti Maurizio de P.IVA_2
TI (PEC: e IN de TI (PEC: Email_2
, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Email_3
Dioguardi, via Sciuti n. 31, Palermo (PEC: ; Email_4
appellata-appellante in via incidentale
pagina 1 di 16 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1859/2020, pronunciata dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 27/5/2020, pubblicata in data 23/6/2020;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita:
• Nel merito, riformare la sentenza di primo grado, revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che non può avanzare alcuna pretesa nei confronti Controparte_1 dell'Assessorato appellante, sia nella qualità di cessionaria sia nella qualità di mandataria all'incasso;
• In subordine, dichiarare che l'Assessorato:
o Ha già soddisfatto una parte del credito, pagando ad l'importo di € Controparte_2
13.337,71;
o Ha contestato alcune fatture o non le ha ricevute per un importo pari a € 1.040,63;
o In ulteriore subordine, limitare la condanna dell'Assessorato all'importo di € 5.136,84 o, tutt'al più, € 6.177,47 (5.136,84 + 1.040,63);
• In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite”; per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare:
i) dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1865/2020 (Tribunale di Palermo);
ii) in subordine, dichiarare inammissibili il primo e il terzo motivo di appello per violazione dell'art. 345
c.p.c.;
In subordine, nel merito:
iii) respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dall
[...]
con l'Atto di citazione in appello in quanto inammissibili e/o Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado n. 1859/2020 emessa dal Tribunale di Palermo il 27 maggio 2020 e pubblicata in pari data;
iv) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere, anche in parte, l'appello formulato dall Parte_1
pagina 2 di 16 e/o quelli che fossero eventualmente proposti dalle parti in causa, Parte_1 accogliere integralmente le domande svolte dalla nel giudizio di primo grado, qui integralmente CP_1 ritrascritte, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta
Ecc.ma Corte, occorrendo in via di appello incidentale condizionato:
- accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, è creditrice dell Controparte_1 [...]
della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di Parte_1 capitale in relazione alle fatture azionate, doc. n. 6), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa - oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo e, per l'effetto:
- condannare l , al pagamento a Parte_1 favore di della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture Controparte_1 azionate) oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
In ulteriore subordine:
- accertare e dichiarare che è legittimata alla riscossione per conto di Controparte_1 CP_2
della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture azionate) in forza di
[...]
Mandato alla gestione e all'incasso e, per l'effetto:
- condannare l , al pagamento a Parte_1 favore di della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture Controparte_1 azionate), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo premettendo di aver sottoscritto in CP_1 CP_1 data 21/11/2013 (rep. n. 46.531 – racc. n. 22.471) un atto di cessione di crediti, avente ad oggetto l'acquisto dei crediti (presenti e futuri) vantati da nei confronti CP_2 CP_2 dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la somministrazione di energia pagina 3 di 16 elettrica e/o gas, chiedeva al Tribunale di Palermo di ingiungere alla e Parte_1 all il pagamento della complessiva somma di € 19.007,93, oltre interessi, spese e Parte_1 competenze professionali.
1.1. La domanda di ingiunzione veniva accolta nei soli confronti dell'Assessorato (D.I. n.
5960/2016 del 12-19 dicembre 2016, R.G. 16812/2016).
1.2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l
[...]
, al fine di ottenerne la revoca, deducendo l'inopponibilità, Parte_1 nei propri confronti, della cessione del credito, per violazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9 della legge n. 2248/1865, per carenza di notifica della cessione all'amministrazione centrale e omessa specificazione degli uffici e centri di responsabilità cui i debiti erano imputabili.
1.3. Nel giudizio di opposizione si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923, in mancanza del presupposto fattuale dell'esistenza “di una prestazione in corso di esecuzione”.
L'opposta chiedeva, in ogni caso, che venisse accertata la propria legittimazione alla riscossione per conto di in forza del mandato alla gestione e all'incasso. CP_2 CP_2
2. Con sentenza n. 1859/2020 del 27 maggio-23 giugno 2020, il Tribunale di Palermo, III sezione civile, definendo il giudizio, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Assessorato al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori, come per legge. Nella motivazione, in particolare, premessa l'inammissibilità delle eccezioni tardivamente sollevate dall'opposto nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il
Tribunale rilevava l'inoperatività della normativa speciale invocata dall'Assessorato (artt. 69 e
70 del R.D. n. 2440 del 1923), “in difetto del presupposto fattuale per la sua applicazione e cioè
l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione”.
3. Con atto di citazione in appello del 17/07/2020, notificato in pari data, l
[...]
ha proposto appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che “ non può avanzare alcuna pretesa nei confronti CP_1 dell , sia nella qualità di cessionaria sia nella qualità di mandataria all'incasso”. Parte_1
pagina 4 di 16 In subordine, l'appellante ha chiesto che venga dichiarato il parziale soddisfacimento del credito (avendo già pagato a l'importo di € 13.337,71), precisando di aver Controparte_2 contestato alcune fatture e di non averne ricevute altre, per un importo pari a € 1.040,63. In ulteriore subordine, l'Assessorato ha chiesto la limitazione della condanna al pagamento dell'importo di € 5.136,84 o, al più, di € 6.177,47 (5.136,84 + 1.040,63); il tutto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
4. Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 17/03/2020, ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis
c.p.c., nonché per violazione del divieto di ius novorum, in riferimento alle eccezioni tardivamente formulate in primo grado e reiterate in appello, nonché alla contestazione
(formulata per la prima volta in grado di appello) della propria legittimazione ad agire quale mandataria all'incasso; nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1859/2020; in subordine, occorrendo in via di appello incidentale condizionato, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti dell per la somma Parte_1 complessiva di € 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture azionate) ovvero per la diversa somma (maggiore o minore) accertata in corso di causa.
In ulteriore subordine, la appellata ha chiesto che venga accertata e dichiarata la CP_1 propria legittimazione alla riscossione della suddetta somma per conto di Controparte_2 in forza di mandato alla gestione e all'incasso.
5. All'udienza in trattazione scritta del 21/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 26/5/2025, ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con il primo motivo di impugnazione (articolato in più profili, l'uno subordinato all'altro)
l'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità della lex specialis [cfr. pagg.
2-3 della sentenza impugnata: «La lex specialis (ossia gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923) non è, pertanto, richiamabile, difettando ai fini applicativi il suo presupposto fattuale: vale a dire la sussistenza di una somministrazione
(ancora) in corso di esecuzione alla data della cessione del credito. I crediti oggetto di cessione concernono, difatti, somministrazioni di energia elettrica già integralmente eseguite e fornite da in Controparte_2 epoca antecedente rispetto alla data di stipula dei contratti di cessione, trattandosi di prestazioni
pagina 5 di 16 periodiche con connotati di autonomia sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura esclusivamente la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente (cfr. ex multis Cass. civ. n. 6209/99).»].
6.1. Sul punto l'appellante, in primo luogo, ha reiterato l'eccezione di inefficacia, nei propri confronti, della cessione del credito tra ed posto che, Controparte_1 Controparte_2 per i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, non si applicherebbe la disciplina codicistica (disciplina generale della cessione dei crediti tra privati di cui all'art. 1260 c.c.) ma quella di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e di cui all'art. 9 della legge n. 2248/1865 (disciplina applicabile anche nei confronti della in forza Parte_1 del richiamo operato dall'art. 21 della legge regionale n. 47/1977).
Pertanto, essendo la cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione subordinata al rispetto di rigidi requisiti formali (quali l'atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, la notifica all'Amministrazione ceduta, l'espressa accettazione/adesione della parte ceduta, nel caso di specie mancante), nessun rilievo assumerebbe la disciplina invocata dall'odierna appellata (artt. 116 d. lgs. n. 163/2006).
6.2. L'Assessorato ha ribadito, inoltre, che il contratto di cessione è stato stipulato nel mese di novembre 2013, mentre dalla lettura delle fatture di cui si è chiesto il pagamento tramite decreto ingiuntivo emergerebbe “come alcune di queste siano successive all'operazione tra Banca cessionaria e fornitore cedente (a titolo meramente esemplificativo, si richiama la fattura n. 2446578590 datata 11 dicembre 2013, con scadenza di pagamento gennaio 2014)”, ed il Tribunale sarebbe incorso in un “lapalissiano abbaglio”.
6.3. Ed ancora, l'appellante ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale interno al
Tribunale di Palermo, sulla questione se le fatture oggetto di cessione debbano essere considerate “atomisticamente” (a seconda se siano antecedenti o meno alla data della stipula del contratto di cessione) ovvero come un “unicum” (tutte inscindibilmente collegate al rapporto di fornitura): il primo, favorevole alla appellata ed espresso nella sentenza n. CP_1
5441/2019, che non ha ritenuto applicabile la disciplina del T.U. della Contabilità di Stato, dal momento che le fatture oggetto di causa si riferivano a somministrazioni integralmente eseguite alla data della stipula del contratto di cessione;
l'altro, favorevole all'Amministrazione, espresso nella sentenza n. 1566/2020, che ha ritenuto che la disciplina pagina 6 di 16 speciale si applichi quando il rapporto di somministrazione sotteso alle singole fatture non sia completamente esaurito;
orientamento, quest'ultimo, da preferire, in quanto “più lineare e coerente con il dato normativo”, e comportante, quale “fisiologica conseguenza”, l'inefficacia della cessione nei propri confronti.
6.4. Sotto altro profilo, nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione e in via subordinata (per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità, da parte della Corte, della lex specialis),
l'appellante ha reiterato l'eccezione di inefficacia della notifica della cessione del credito esclusivamente presso la . Controparte_3
Ha rilevato sul punto, che, pur volendo ritenere applicabile gli artt. 1260 e ss. c.c. (in luogo della disciplina speciale di cui al R.D. n. 2440/1923), l'atto di cessione doveva essere notificato presso il debitore ceduto, al fine di metterlo a conoscenza del mutamento della figura del creditore, mentre, nel caso di specie, aveva notificato la Controparte_1 cessione del credito esclusivamente presso la Presidenza della Regione, non identificabile nella parte debitrice ceduta.
6.5. Ancora, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità, da parte della Corte, della lex specialis, l'appellante ha reiterato le contestazioni sugli importi delle fatture, con riferimento all'avvenuto pagamento di alcune delle fatture ed alla non riferibilità ad esso di altre.
7. Con il secondo motivo di impugnazione (anch'esso articolato in più profili) l Parte_1 ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di nella Controparte_1 qualità di mandataria all'incasso per conto di deducendo: Controparte_2
-che la ha agito, sin dall'inizio, solo come cessionaria e non anche come mandataria;
CP_1
- che le due qualifiche di cessionario e mandatario all'incasso devono essere adeguatamente distinte sia dal punto di vista sostanziale che processuale;
- che la richiesta di applicazione del mandato all'incasso dell'appellata, formulata nella comparsa di costituzione di primo grado, doveva qualificarsi come domanda riconvenzionale, con conseguente inammissibilità della stessa in virtù della preclusione, a carico dell'opposto, alla proposizione di domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
7.1. In via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta in qualità di mandataria, l'Assessorato ha reiterato le eccezioni di pagina 7 di 16 avvenuto pagamento, in favore di , della somma di € 13.337,71, e di mancata CP_2 ricezione di fatture per l'importo di € 1.047,63.
7.2. Al riguardo, l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto “inammissibili, poiché tardive, le eccezioni mosse [dall'Assessorato] per la prima volta in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.”, precisando di avere “documentalmente dimostrato che alcune fatture tra quelle contemplate nel decreto ingiuntivo o erano state pagate regolarmente al soggetto poi divenuto cedente oppure non erano riconducibili all'Amministrazione appellante, con conseguente inesistenza di un debito nei confronti di , rinviando al Controparte_4 prospetto di cui all'allegato n. 1 della memoria.
L'Assessorato ha precisato che la propria allegazione, in ordine all'avvenuto pagamento di alcune fatture e alla non riferibilità di altre, di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non poteva ritenersi tardiva [cfr. pagg.
7-8 dell'atto di appello: “Vero è che l'opposizione era incentrata sulla tematica della opponibilità o meno della cessione all'Amministrazione regionale.
Tuttavia, solo in comparsa di risposta la Banca appellata ha chiesto, per la prima volta e in subordine, il versamento dell'importo oggetto di ingiunzione nella qualità di mandataria all'incasso di CP_2
Al di là dell'ammissibilità o meno di tale richiesta in sede di comparsa di risposta Al di là
[...] dell'ammissibilità o meno di tale richiesta in sede di comparsa di risposta (…) è innegabile che il problema del pagamento del debito alla mandataria è nato solo a seguito della richiesta contenuta nell'atto di costituzione del soggetto opposto”].
8. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da
Controparte_1
Ed invero, risultano enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342-bis c.p.c., le parti della sentenza impugnata di cui si invoca la riforma e le norme di diritto che si assumono violate, mentre la decisione nel merito del gravame esclude in radice la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
9. Venendo all'esame del merito, il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
9.1. Va osservato, in primo luogo, che la sentenza merita conferma nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della lex specialis, ossia degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, di seguito trascritti: art. 69: «Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni
pagina 8 di 16 relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a.
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l e Controparte_5
l' , in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di Controparte_6
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all
[...]
, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea Controparte_6 ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni».
Art. 70: «Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato
F, della legge medesima».
Orbene, la Suprema Corte ha da tempo affermato i seguenti principi: «[con] riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così pagina 9 di 16 compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (…), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico» (così Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 268; in senso conforme, Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209; Cass., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Al contempo, con specifico riferimento al prezzo dei contratti di somministrazione di acqua o energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, la Suprema Corte ha precisato trattarsi di «una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo» (cfr. Cass., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1442, che ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un ed aveva ritenuto conseguentemente CP_7 applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. II, 21 giugno 1999, n. 6209, e Cass., sez. III, 7 agosto 2002, n. 11918).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che i crediti oggetto di cessione «concernono (…) somministrazioni di energia elettrica già integralmente eseguite e fornite da in epoca antecedente rispetto alla data di stipula Controparte_2 dei contratti di cessione, trattandosi di prestazioni periodiche con connotati di autonomia sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura esclusivamente la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente».
9.2. Né può assumere rilevanza la circostanza che il contratto di cessione sia stato stipulato il
21 novembre 2013, mentre dall'esame delle fatture di cui si è chiesto il pagamento tramite decreto ingiuntivo emergerebbe “come alcune di queste siano successive all'operazione tra CP_1
pagina 10 di 16 cessionaria e fornitore cedente (a titolo meramente esemplificativo, si richiama la fattura n. 2446578590 datata 11 dicembre 2013, con scadenza di pagamento gennaio 2014)”.
Premesso che la cessione del 21/11/2013 aveva ad oggetto i crediti “esistenti” (indicati all'Allegato A dell'atto) e quelli “futuri” (sorti e documentati da fatture emesse entro il 31 dicembre 2013), e che, come rilevato dall'appellata ed evidenziato nella CP_1 sentenza impugnata, tutte le fatture successive al 21/11/2013 sono comunque antecedenti alla notifica dell'atto di cessione alla , avvenuta il 6/5/2014, va infatti Parte_1 evidenziato che non è stata dimostrato (ed invero, nemmeno dedotto) che le fatture si riferiscano a contratti “in corso”, requisito necessario per l'operatività della disciplina speciale e che deve sussistere al momento della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina il venir meno della (eventuale) causa d'inefficacia della cessione [cfr. sul punto Cass., sez. I, 18 novembre 1994, n. 9789: «La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono "in corso", solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e
351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo
Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione»; in senso conforme, cfr. anche Cass., sez. III, 23 novembre
2000, n. 15153: «Il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Consegue che, in caso di mancata "adesione" dell'amministrazione debitrice alla cessione del credito che abbia tuttavia accettato, il pagamento fatto al cedente è liberatorio solo se sia stato effettuato prima che la fornitura fosse ultimata »].
pagina 11 di 16 In buona sostanza, le fatture oggetto della cessione si riferiscono non soltanto a prestazioni di fornitura già eseguite, nell'ambito di «una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo», ma anche a contratti di somministrazione ormai cessati al momento della decisione, con la conseguenza che deve trovare applicazione non la lex specialis, bensì la disciplina dell'art. 1260 c.c., che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo e non richiede la sua adesione o il suo consenso (cfr. Cass., n. 2209/2007, cit.).
9.3. Il motivo di appello è infondato anche laddove l'appellante ha reiterato, in ipotesi di ritenuta non applicabilità della lex specialis, l'eccezione di inefficacia della notifica della cessione del credito esclusivamente presso la . Controparte_3
Ed invero, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e pertanto può essere effettuata anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 28 gennaio
2014, n. 1770), come avvenuto, pacificamente, nel caso di specie [cfr. pag. 17 della comparsa di costituzione dell'appellata: “(…) , oltre ad avere notificato la cessione alla CP_1 [...]
(…) ha comunicato all'Assessorato l'intervenuta cessione sia con il Ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo sia nel corso del presente giudizio di opposizione”].
9.4. Con riferimento, poi, all'ulteriore profilo del motivo di appello (formulato, ancora in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità della lex specialis), con cui l Parte_1 ha reiterato le contestazioni sugli importi già sollevate in primo grado, circa l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture, ed ha dedotto la “non riferibilità” ad esso di altre, si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha ritenuto tardive (e quindi inammissibili) le deduzioni svolte dall'odierno appellante nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata il 12/12/2017; in quella sede, l'Assessorato ha dedotto di aver “già versato, in favore di , la somma di € CP_2
13.337,71, e (…) pertanto il debito, ad oggi, ammonterebbe a € 6.177,47”, producendo, in allegato alla stessa memoria, documentazione a supporto (pur avendo dichiarato, nel corpo della memoria, di versare in atti il solo prospetto riepilogativo dei pagamenti, riservandosi il deposito di ulteriore documentazione in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Invero, l'eccezione di pagamento costituisce, secondo la maggioritaria giurisprudenza di pagina 12 di 16 legittimità, cui questa Corte aderisce, eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio (cfr.
Cass., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9965: «L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché
l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello»; cfr. anche Cass., sez. V, 13 giugno 2012, ord. n. 9610; Cass., sez. VI-II, 14 giugno 2018, ord. n. 15591; Cass., sez. II, 7 febbraio 2025, n. 3155; contra, Cass., sez. III, 21 marzo 2024, ord. n. 7526).
Ciò posto, si osserva che l'allegazione dell'Assessorato contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. è del tutto generica, non avendo in alcun modo specificato l'odierno appellante, in quella sede, quali delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 5960/2016, del
12-19 dicembre 2016, sarebbero state pagate.
In ogni caso, nella confusa (e a volte scarsamente leggibile) documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. non si riscontra, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la prova del pagamento delle fatture indicate nell'estratto notarile prodotto da a supporto della domanda monitoria, per complessivi euro CP_1
13.337,71.
Ed invero, risultano prodotti, confusamente, elenchi riepilogativi interni, rendiconti della delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate nell'esercizio 2013, Parte_1 corrispondenza tra la e l'Assessorato e tra e Dipartimenti (privi di Pt_1 Parte_1 rilevanza probatoria alcuna), numerose fatture (prive della quietanza di pagamento) e, CP_2 inoltre, i seguenti documenti contabili:
- ordinativo di pagamento del 18/7/2012 n. 42/2012 sull'ordine di accreditamento n.
16/2012, in favore di riferito alla fattura 2318365582 del 14/6/2012, Controparte_2 estranea al giudizio (ed invero, nel citato estratto conto notarile è indicata la diversa fattura
2318965582; inoltre, nella mail di accompagnamento all'ordinativo di pagamento, del
2/5/2017, risulta indicato, nell'oggetto, il “decreto ingiuntivo 1700”, anch'esso estraneo al presente giudizio, che si riferisce al decreto ingiuntivo n. 5960/2016);
- ordine di accreditamento dell'8/7/2013 n. 15/2013, di euro 10.604,64, in favore del
Dirigente Regionale del Servizio Turistico Regionale di Enna, con indicazione, nell'oggetto, di “spese per il funzionamento del Servizio Turistico Regionale di Enna”;
- nota della Banca Unicredit del 5/3/2013, indirizzata alla Direzione del Servizio Turistico
Regionale di Enna, attestante l'emissione dell'ordine di accreditamento della somma di pagina 13 di 16 6.549,94 da parte dell;
Parte_1
- ordinativo di pagamento (con data illeggibile) n. 3/2012 sull'ordine di accreditamento n.
26/12, riferito alle fatture nn. 2316471934 del 18/5/2012 (di euro 289,01) e 2318965601 del
14/6/2012 (di euro 244,59), contenute nell'elenco notarile prodotto da nel CP_1 procedimento monitorio;
- ordinativo di pagamento (con data illeggibile) n. 3/2012 sull'ordine di accreditamento n.
10/12, in favore di attestante il pagamento delle fatture nn. 2397135034 Controparte_2
(euro 447,25) e 237192030 (euro 53,18) del 23/2/2012, estranee al thema decidendum (ed invero, anche in questo caso, la documentazione di accompagnamento fa riferimento al decreto ingiuntivo n. 1700 del 13/4/2017, estraneo al giudizio);
- ordinativo di pagamento n. 23/2012 sull'ordine di accreditamento n. 27/2012 in favore di relativo alle fatture nn. 2325389418 e 2331131668 (estranee al giudizio). Controparte_2
In buona sostanza, l'unico documento contabile riconducibile al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è costituito dal mandato di pagamento n. 3/2012 sull'ordine di accreditamento n. 26/12, per la somma di euro 533,60.
Ciò non di meno, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento, attesa la mancanza della quietanza della tesoreria.
Ed invero, «il mandato di pagamento – ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso – costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio» (così Cass., S.U., 30 maggio 1989,
n. 2627).
L'assenza, quindi, di mandato di pagamento quietanzato dalla tesoreria non consente di ritenere provato il pagamento delle fatture nn. 2316471934 del 18/5/2012 (di euro 289,01) e
2318965601 del 14/6/2012 (di euro 244,59).
9.5. Quanto all'allegazione dell'appellante, secondo cui esso non avrebbe mai “ricevuto fatture per l'importo di € 1.047,63”, ritenuto “elemento di fatto non contestato in primo grado” (cfr. atto di appello), sono fondati i rilievi sollevati, sul punto, dalla parte appellata Controparte_1
In primo grado, infatti, nessuna contestazione sulla “mancata ricezione” di alcune fatture è stata sollevata dall , nemmeno nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. o nelle note Parte_1
pagina 14 di 16 conclusive (laddove l ha fatto riferimento esclusivamente al pagamento parziale Parte_1 delle fatture); la questione, invero, è stata sollevata dall' , per la prima volta, Parte_1 nell'atto di appello.
Ciò posto, in disparte i profili di inammissibilità, la questione risulta formulata in via del tutto generica (non essendo specificato neppure quali fatture non sarebbero state ricevute dall'Assessorato) ed è, in ogni caso, priva di rilevanza alcuna, atteso che l'appellante non ha inteso contestare l'avvenuta fornitura sottesa alle fatture in questione.
10. Il secondo motivo di appello (formulato in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento del primo) deve ritenersi, alla luce delle superiori considerazioni, assorbito.
11. In conclusione, l'appello va rigettato, in quanto infondato.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
13. Stante il disposto dell'art. 1 della legge Sicilia n. 6 del 1952, secondo cui “Agli effetti Pt_1 di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della stabiliti da leggi generali o Pt_1 speciali, la e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso Parte_1 trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato”, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per l'Assessorato appellante, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato dall' Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 1859/2020 del
[...] Controparte_1
27 maggio - 23 giugno 2020 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna l al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15 ottobre 2025
pagina 15 di 16 Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1027/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC:
, presso cui è domiciliato ex lege; Email_1 appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato congiunto in atti, dagli Avv.ti Maurizio de P.IVA_2
TI (PEC: e IN de TI (PEC: Email_2
, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Email_3
Dioguardi, via Sciuti n. 31, Palermo (PEC: ; Email_4
appellata-appellante in via incidentale
pagina 1 di 16 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1859/2020, pronunciata dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 27/5/2020, pubblicata in data 23/6/2020;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita:
• Nel merito, riformare la sentenza di primo grado, revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che non può avanzare alcuna pretesa nei confronti Controparte_1 dell'Assessorato appellante, sia nella qualità di cessionaria sia nella qualità di mandataria all'incasso;
• In subordine, dichiarare che l'Assessorato:
o Ha già soddisfatto una parte del credito, pagando ad l'importo di € Controparte_2
13.337,71;
o Ha contestato alcune fatture o non le ha ricevute per un importo pari a € 1.040,63;
o In ulteriore subordine, limitare la condanna dell'Assessorato all'importo di € 5.136,84 o, tutt'al più, € 6.177,47 (5.136,84 + 1.040,63);
• In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite”; per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare:
i) dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1865/2020 (Tribunale di Palermo);
ii) in subordine, dichiarare inammissibili il primo e il terzo motivo di appello per violazione dell'art. 345
c.p.c.;
In subordine, nel merito:
iii) respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dall
[...]
con l'Atto di citazione in appello in quanto inammissibili e/o Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado n. 1859/2020 emessa dal Tribunale di Palermo il 27 maggio 2020 e pubblicata in pari data;
iv) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere, anche in parte, l'appello formulato dall Parte_1
pagina 2 di 16 e/o quelli che fossero eventualmente proposti dalle parti in causa, Parte_1 accogliere integralmente le domande svolte dalla nel giudizio di primo grado, qui integralmente CP_1 ritrascritte, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta
Ecc.ma Corte, occorrendo in via di appello incidentale condizionato:
- accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, è creditrice dell Controparte_1 [...]
della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di Parte_1 capitale in relazione alle fatture azionate, doc. n. 6), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa - oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo e, per l'effetto:
- condannare l , al pagamento a Parte_1 favore di della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture Controparte_1 azionate) oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
In ulteriore subordine:
- accertare e dichiarare che è legittimata alla riscossione per conto di Controparte_1 CP_2
della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture azionate) in forza di
[...]
Mandato alla gestione e all'incasso e, per l'effetto:
- condannare l , al pagamento a Parte_1 favore di della somma di Euro 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture Controparte_1 azionate), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo premettendo di aver sottoscritto in CP_1 CP_1 data 21/11/2013 (rep. n. 46.531 – racc. n. 22.471) un atto di cessione di crediti, avente ad oggetto l'acquisto dei crediti (presenti e futuri) vantati da nei confronti CP_2 CP_2 dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la somministrazione di energia pagina 3 di 16 elettrica e/o gas, chiedeva al Tribunale di Palermo di ingiungere alla e Parte_1 all il pagamento della complessiva somma di € 19.007,93, oltre interessi, spese e Parte_1 competenze professionali.
1.1. La domanda di ingiunzione veniva accolta nei soli confronti dell'Assessorato (D.I. n.
5960/2016 del 12-19 dicembre 2016, R.G. 16812/2016).
1.2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l
[...]
, al fine di ottenerne la revoca, deducendo l'inopponibilità, Parte_1 nei propri confronti, della cessione del credito, per violazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9 della legge n. 2248/1865, per carenza di notifica della cessione all'amministrazione centrale e omessa specificazione degli uffici e centri di responsabilità cui i debiti erano imputabili.
1.3. Nel giudizio di opposizione si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923, in mancanza del presupposto fattuale dell'esistenza “di una prestazione in corso di esecuzione”.
L'opposta chiedeva, in ogni caso, che venisse accertata la propria legittimazione alla riscossione per conto di in forza del mandato alla gestione e all'incasso. CP_2 CP_2
2. Con sentenza n. 1859/2020 del 27 maggio-23 giugno 2020, il Tribunale di Palermo, III sezione civile, definendo il giudizio, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Assessorato al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori, come per legge. Nella motivazione, in particolare, premessa l'inammissibilità delle eccezioni tardivamente sollevate dall'opposto nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il
Tribunale rilevava l'inoperatività della normativa speciale invocata dall'Assessorato (artt. 69 e
70 del R.D. n. 2440 del 1923), “in difetto del presupposto fattuale per la sua applicazione e cioè
l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione”.
3. Con atto di citazione in appello del 17/07/2020, notificato in pari data, l
[...]
ha proposto appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che “ non può avanzare alcuna pretesa nei confronti CP_1 dell , sia nella qualità di cessionaria sia nella qualità di mandataria all'incasso”. Parte_1
pagina 4 di 16 In subordine, l'appellante ha chiesto che venga dichiarato il parziale soddisfacimento del credito (avendo già pagato a l'importo di € 13.337,71), precisando di aver Controparte_2 contestato alcune fatture e di non averne ricevute altre, per un importo pari a € 1.040,63. In ulteriore subordine, l'Assessorato ha chiesto la limitazione della condanna al pagamento dell'importo di € 5.136,84 o, al più, di € 6.177,47 (5.136,84 + 1.040,63); il tutto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
4. Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 17/03/2020, ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis
c.p.c., nonché per violazione del divieto di ius novorum, in riferimento alle eccezioni tardivamente formulate in primo grado e reiterate in appello, nonché alla contestazione
(formulata per la prima volta in grado di appello) della propria legittimazione ad agire quale mandataria all'incasso; nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1859/2020; in subordine, occorrendo in via di appello incidentale condizionato, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti dell per la somma Parte_1 complessiva di € 19.007,93 (a titolo di capitale in relazione alle fatture azionate) ovvero per la diversa somma (maggiore o minore) accertata in corso di causa.
In ulteriore subordine, la appellata ha chiesto che venga accertata e dichiarata la CP_1 propria legittimazione alla riscossione della suddetta somma per conto di Controparte_2 in forza di mandato alla gestione e all'incasso.
5. All'udienza in trattazione scritta del 21/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 26/5/2025, ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con il primo motivo di impugnazione (articolato in più profili, l'uno subordinato all'altro)
l'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità della lex specialis [cfr. pagg.
2-3 della sentenza impugnata: «La lex specialis (ossia gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923) non è, pertanto, richiamabile, difettando ai fini applicativi il suo presupposto fattuale: vale a dire la sussistenza di una somministrazione
(ancora) in corso di esecuzione alla data della cessione del credito. I crediti oggetto di cessione concernono, difatti, somministrazioni di energia elettrica già integralmente eseguite e fornite da in Controparte_2 epoca antecedente rispetto alla data di stipula dei contratti di cessione, trattandosi di prestazioni
pagina 5 di 16 periodiche con connotati di autonomia sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura esclusivamente la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente (cfr. ex multis Cass. civ. n. 6209/99).»].
6.1. Sul punto l'appellante, in primo luogo, ha reiterato l'eccezione di inefficacia, nei propri confronti, della cessione del credito tra ed posto che, Controparte_1 Controparte_2 per i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, non si applicherebbe la disciplina codicistica (disciplina generale della cessione dei crediti tra privati di cui all'art. 1260 c.c.) ma quella di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e di cui all'art. 9 della legge n. 2248/1865 (disciplina applicabile anche nei confronti della in forza Parte_1 del richiamo operato dall'art. 21 della legge regionale n. 47/1977).
Pertanto, essendo la cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione subordinata al rispetto di rigidi requisiti formali (quali l'atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, la notifica all'Amministrazione ceduta, l'espressa accettazione/adesione della parte ceduta, nel caso di specie mancante), nessun rilievo assumerebbe la disciplina invocata dall'odierna appellata (artt. 116 d. lgs. n. 163/2006).
6.2. L'Assessorato ha ribadito, inoltre, che il contratto di cessione è stato stipulato nel mese di novembre 2013, mentre dalla lettura delle fatture di cui si è chiesto il pagamento tramite decreto ingiuntivo emergerebbe “come alcune di queste siano successive all'operazione tra Banca cessionaria e fornitore cedente (a titolo meramente esemplificativo, si richiama la fattura n. 2446578590 datata 11 dicembre 2013, con scadenza di pagamento gennaio 2014)”, ed il Tribunale sarebbe incorso in un “lapalissiano abbaglio”.
6.3. Ed ancora, l'appellante ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale interno al
Tribunale di Palermo, sulla questione se le fatture oggetto di cessione debbano essere considerate “atomisticamente” (a seconda se siano antecedenti o meno alla data della stipula del contratto di cessione) ovvero come un “unicum” (tutte inscindibilmente collegate al rapporto di fornitura): il primo, favorevole alla appellata ed espresso nella sentenza n. CP_1
5441/2019, che non ha ritenuto applicabile la disciplina del T.U. della Contabilità di Stato, dal momento che le fatture oggetto di causa si riferivano a somministrazioni integralmente eseguite alla data della stipula del contratto di cessione;
l'altro, favorevole all'Amministrazione, espresso nella sentenza n. 1566/2020, che ha ritenuto che la disciplina pagina 6 di 16 speciale si applichi quando il rapporto di somministrazione sotteso alle singole fatture non sia completamente esaurito;
orientamento, quest'ultimo, da preferire, in quanto “più lineare e coerente con il dato normativo”, e comportante, quale “fisiologica conseguenza”, l'inefficacia della cessione nei propri confronti.
6.4. Sotto altro profilo, nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione e in via subordinata (per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità, da parte della Corte, della lex specialis),
l'appellante ha reiterato l'eccezione di inefficacia della notifica della cessione del credito esclusivamente presso la . Controparte_3
Ha rilevato sul punto, che, pur volendo ritenere applicabile gli artt. 1260 e ss. c.c. (in luogo della disciplina speciale di cui al R.D. n. 2440/1923), l'atto di cessione doveva essere notificato presso il debitore ceduto, al fine di metterlo a conoscenza del mutamento della figura del creditore, mentre, nel caso di specie, aveva notificato la Controparte_1 cessione del credito esclusivamente presso la Presidenza della Regione, non identificabile nella parte debitrice ceduta.
6.5. Ancora, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità, da parte della Corte, della lex specialis, l'appellante ha reiterato le contestazioni sugli importi delle fatture, con riferimento all'avvenuto pagamento di alcune delle fatture ed alla non riferibilità ad esso di altre.
7. Con il secondo motivo di impugnazione (anch'esso articolato in più profili) l Parte_1 ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di nella Controparte_1 qualità di mandataria all'incasso per conto di deducendo: Controparte_2
-che la ha agito, sin dall'inizio, solo come cessionaria e non anche come mandataria;
CP_1
- che le due qualifiche di cessionario e mandatario all'incasso devono essere adeguatamente distinte sia dal punto di vista sostanziale che processuale;
- che la richiesta di applicazione del mandato all'incasso dell'appellata, formulata nella comparsa di costituzione di primo grado, doveva qualificarsi come domanda riconvenzionale, con conseguente inammissibilità della stessa in virtù della preclusione, a carico dell'opposto, alla proposizione di domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
7.1. In via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta in qualità di mandataria, l'Assessorato ha reiterato le eccezioni di pagina 7 di 16 avvenuto pagamento, in favore di , della somma di € 13.337,71, e di mancata CP_2 ricezione di fatture per l'importo di € 1.047,63.
7.2. Al riguardo, l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto “inammissibili, poiché tardive, le eccezioni mosse [dall'Assessorato] per la prima volta in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.”, precisando di avere “documentalmente dimostrato che alcune fatture tra quelle contemplate nel decreto ingiuntivo o erano state pagate regolarmente al soggetto poi divenuto cedente oppure non erano riconducibili all'Amministrazione appellante, con conseguente inesistenza di un debito nei confronti di , rinviando al Controparte_4 prospetto di cui all'allegato n. 1 della memoria.
L'Assessorato ha precisato che la propria allegazione, in ordine all'avvenuto pagamento di alcune fatture e alla non riferibilità di altre, di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non poteva ritenersi tardiva [cfr. pagg.
7-8 dell'atto di appello: “Vero è che l'opposizione era incentrata sulla tematica della opponibilità o meno della cessione all'Amministrazione regionale.
Tuttavia, solo in comparsa di risposta la Banca appellata ha chiesto, per la prima volta e in subordine, il versamento dell'importo oggetto di ingiunzione nella qualità di mandataria all'incasso di CP_2
Al di là dell'ammissibilità o meno di tale richiesta in sede di comparsa di risposta Al di là
[...] dell'ammissibilità o meno di tale richiesta in sede di comparsa di risposta (…) è innegabile che il problema del pagamento del debito alla mandataria è nato solo a seguito della richiesta contenuta nell'atto di costituzione del soggetto opposto”].
8. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da
Controparte_1
Ed invero, risultano enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342-bis c.p.c., le parti della sentenza impugnata di cui si invoca la riforma e le norme di diritto che si assumono violate, mentre la decisione nel merito del gravame esclude in radice la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
9. Venendo all'esame del merito, il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
9.1. Va osservato, in primo luogo, che la sentenza merita conferma nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della lex specialis, ossia degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, di seguito trascritti: art. 69: «Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni
pagina 8 di 16 relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a.
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l e Controparte_5
l' , in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di Controparte_6
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all
[...]
, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea Controparte_6 ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni».
Art. 70: «Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato
F, della legge medesima».
Orbene, la Suprema Corte ha da tempo affermato i seguenti principi: «[con] riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così pagina 9 di 16 compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (…), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico» (così Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 268; in senso conforme, Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209; Cass., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Al contempo, con specifico riferimento al prezzo dei contratti di somministrazione di acqua o energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, la Suprema Corte ha precisato trattarsi di «una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo» (cfr. Cass., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1442, che ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un ed aveva ritenuto conseguentemente CP_7 applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. II, 21 giugno 1999, n. 6209, e Cass., sez. III, 7 agosto 2002, n. 11918).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che i crediti oggetto di cessione «concernono (…) somministrazioni di energia elettrica già integralmente eseguite e fornite da in epoca antecedente rispetto alla data di stipula Controparte_2 dei contratti di cessione, trattandosi di prestazioni periodiche con connotati di autonomia sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura esclusivamente la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente».
9.2. Né può assumere rilevanza la circostanza che il contratto di cessione sia stato stipulato il
21 novembre 2013, mentre dall'esame delle fatture di cui si è chiesto il pagamento tramite decreto ingiuntivo emergerebbe “come alcune di queste siano successive all'operazione tra CP_1
pagina 10 di 16 cessionaria e fornitore cedente (a titolo meramente esemplificativo, si richiama la fattura n. 2446578590 datata 11 dicembre 2013, con scadenza di pagamento gennaio 2014)”.
Premesso che la cessione del 21/11/2013 aveva ad oggetto i crediti “esistenti” (indicati all'Allegato A dell'atto) e quelli “futuri” (sorti e documentati da fatture emesse entro il 31 dicembre 2013), e che, come rilevato dall'appellata ed evidenziato nella CP_1 sentenza impugnata, tutte le fatture successive al 21/11/2013 sono comunque antecedenti alla notifica dell'atto di cessione alla , avvenuta il 6/5/2014, va infatti Parte_1 evidenziato che non è stata dimostrato (ed invero, nemmeno dedotto) che le fatture si riferiscano a contratti “in corso”, requisito necessario per l'operatività della disciplina speciale e che deve sussistere al momento della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina il venir meno della (eventuale) causa d'inefficacia della cessione [cfr. sul punto Cass., sez. I, 18 novembre 1994, n. 9789: «La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono "in corso", solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e
351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo
Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione»; in senso conforme, cfr. anche Cass., sez. III, 23 novembre
2000, n. 15153: «Il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Consegue che, in caso di mancata "adesione" dell'amministrazione debitrice alla cessione del credito che abbia tuttavia accettato, il pagamento fatto al cedente è liberatorio solo se sia stato effettuato prima che la fornitura fosse ultimata »].
pagina 11 di 16 In buona sostanza, le fatture oggetto della cessione si riferiscono non soltanto a prestazioni di fornitura già eseguite, nell'ambito di «una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo», ma anche a contratti di somministrazione ormai cessati al momento della decisione, con la conseguenza che deve trovare applicazione non la lex specialis, bensì la disciplina dell'art. 1260 c.c., che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo e non richiede la sua adesione o il suo consenso (cfr. Cass., n. 2209/2007, cit.).
9.3. Il motivo di appello è infondato anche laddove l'appellante ha reiterato, in ipotesi di ritenuta non applicabilità della lex specialis, l'eccezione di inefficacia della notifica della cessione del credito esclusivamente presso la . Controparte_3
Ed invero, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e pertanto può essere effettuata anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 28 gennaio
2014, n. 1770), come avvenuto, pacificamente, nel caso di specie [cfr. pag. 17 della comparsa di costituzione dell'appellata: “(…) , oltre ad avere notificato la cessione alla CP_1 [...]
(…) ha comunicato all'Assessorato l'intervenuta cessione sia con il Ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo sia nel corso del presente giudizio di opposizione”].
9.4. Con riferimento, poi, all'ulteriore profilo del motivo di appello (formulato, ancora in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità della lex specialis), con cui l Parte_1 ha reiterato le contestazioni sugli importi già sollevate in primo grado, circa l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture, ed ha dedotto la “non riferibilità” ad esso di altre, si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha ritenuto tardive (e quindi inammissibili) le deduzioni svolte dall'odierno appellante nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata il 12/12/2017; in quella sede, l'Assessorato ha dedotto di aver “già versato, in favore di , la somma di € CP_2
13.337,71, e (…) pertanto il debito, ad oggi, ammonterebbe a € 6.177,47”, producendo, in allegato alla stessa memoria, documentazione a supporto (pur avendo dichiarato, nel corpo della memoria, di versare in atti il solo prospetto riepilogativo dei pagamenti, riservandosi il deposito di ulteriore documentazione in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Invero, l'eccezione di pagamento costituisce, secondo la maggioritaria giurisprudenza di pagina 12 di 16 legittimità, cui questa Corte aderisce, eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio (cfr.
Cass., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9965: «L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché
l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello»; cfr. anche Cass., sez. V, 13 giugno 2012, ord. n. 9610; Cass., sez. VI-II, 14 giugno 2018, ord. n. 15591; Cass., sez. II, 7 febbraio 2025, n. 3155; contra, Cass., sez. III, 21 marzo 2024, ord. n. 7526).
Ciò posto, si osserva che l'allegazione dell'Assessorato contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. è del tutto generica, non avendo in alcun modo specificato l'odierno appellante, in quella sede, quali delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 5960/2016, del
12-19 dicembre 2016, sarebbero state pagate.
In ogni caso, nella confusa (e a volte scarsamente leggibile) documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. non si riscontra, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la prova del pagamento delle fatture indicate nell'estratto notarile prodotto da a supporto della domanda monitoria, per complessivi euro CP_1
13.337,71.
Ed invero, risultano prodotti, confusamente, elenchi riepilogativi interni, rendiconti della delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate nell'esercizio 2013, Parte_1 corrispondenza tra la e l'Assessorato e tra e Dipartimenti (privi di Pt_1 Parte_1 rilevanza probatoria alcuna), numerose fatture (prive della quietanza di pagamento) e, CP_2 inoltre, i seguenti documenti contabili:
- ordinativo di pagamento del 18/7/2012 n. 42/2012 sull'ordine di accreditamento n.
16/2012, in favore di riferito alla fattura 2318365582 del 14/6/2012, Controparte_2 estranea al giudizio (ed invero, nel citato estratto conto notarile è indicata la diversa fattura
2318965582; inoltre, nella mail di accompagnamento all'ordinativo di pagamento, del
2/5/2017, risulta indicato, nell'oggetto, il “decreto ingiuntivo 1700”, anch'esso estraneo al presente giudizio, che si riferisce al decreto ingiuntivo n. 5960/2016);
- ordine di accreditamento dell'8/7/2013 n. 15/2013, di euro 10.604,64, in favore del
Dirigente Regionale del Servizio Turistico Regionale di Enna, con indicazione, nell'oggetto, di “spese per il funzionamento del Servizio Turistico Regionale di Enna”;
- nota della Banca Unicredit del 5/3/2013, indirizzata alla Direzione del Servizio Turistico
Regionale di Enna, attestante l'emissione dell'ordine di accreditamento della somma di pagina 13 di 16 6.549,94 da parte dell;
Parte_1
- ordinativo di pagamento (con data illeggibile) n. 3/2012 sull'ordine di accreditamento n.
26/12, riferito alle fatture nn. 2316471934 del 18/5/2012 (di euro 289,01) e 2318965601 del
14/6/2012 (di euro 244,59), contenute nell'elenco notarile prodotto da nel CP_1 procedimento monitorio;
- ordinativo di pagamento (con data illeggibile) n. 3/2012 sull'ordine di accreditamento n.
10/12, in favore di attestante il pagamento delle fatture nn. 2397135034 Controparte_2
(euro 447,25) e 237192030 (euro 53,18) del 23/2/2012, estranee al thema decidendum (ed invero, anche in questo caso, la documentazione di accompagnamento fa riferimento al decreto ingiuntivo n. 1700 del 13/4/2017, estraneo al giudizio);
- ordinativo di pagamento n. 23/2012 sull'ordine di accreditamento n. 27/2012 in favore di relativo alle fatture nn. 2325389418 e 2331131668 (estranee al giudizio). Controparte_2
In buona sostanza, l'unico documento contabile riconducibile al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è costituito dal mandato di pagamento n. 3/2012 sull'ordine di accreditamento n. 26/12, per la somma di euro 533,60.
Ciò non di meno, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento, attesa la mancanza della quietanza della tesoreria.
Ed invero, «il mandato di pagamento – ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso – costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio» (così Cass., S.U., 30 maggio 1989,
n. 2627).
L'assenza, quindi, di mandato di pagamento quietanzato dalla tesoreria non consente di ritenere provato il pagamento delle fatture nn. 2316471934 del 18/5/2012 (di euro 289,01) e
2318965601 del 14/6/2012 (di euro 244,59).
9.5. Quanto all'allegazione dell'appellante, secondo cui esso non avrebbe mai “ricevuto fatture per l'importo di € 1.047,63”, ritenuto “elemento di fatto non contestato in primo grado” (cfr. atto di appello), sono fondati i rilievi sollevati, sul punto, dalla parte appellata Controparte_1
In primo grado, infatti, nessuna contestazione sulla “mancata ricezione” di alcune fatture è stata sollevata dall , nemmeno nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. o nelle note Parte_1
pagina 14 di 16 conclusive (laddove l ha fatto riferimento esclusivamente al pagamento parziale Parte_1 delle fatture); la questione, invero, è stata sollevata dall' , per la prima volta, Parte_1 nell'atto di appello.
Ciò posto, in disparte i profili di inammissibilità, la questione risulta formulata in via del tutto generica (non essendo specificato neppure quali fatture non sarebbero state ricevute dall'Assessorato) ed è, in ogni caso, priva di rilevanza alcuna, atteso che l'appellante non ha inteso contestare l'avvenuta fornitura sottesa alle fatture in questione.
10. Il secondo motivo di appello (formulato in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento del primo) deve ritenersi, alla luce delle superiori considerazioni, assorbito.
11. In conclusione, l'appello va rigettato, in quanto infondato.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
13. Stante il disposto dell'art. 1 della legge Sicilia n. 6 del 1952, secondo cui “Agli effetti Pt_1 di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della stabiliti da leggi generali o Pt_1 speciali, la e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso Parte_1 trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato”, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per l'Assessorato appellante, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato dall' Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 1859/2020 del
[...] Controparte_1
27 maggio - 23 giugno 2020 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna l al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 15 ottobre 2025
pagina 15 di 16 Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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