Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto da OM SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fanghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Mancinelli n. 57 presso lo studio del difensore;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/2224/2024 del 30/9/2024, numero protocollo QI/189953/2024 del 30/9/2024, notificata in data 6/11/2024, con la quale è stato determinato, per i motivi di cui in premessa dell’atto, “di rigettare l’istanza di Condono prot. 0/545499sot. 0 del 9.12.2004presentata dal Sig. OM SI, in qualità di proprietario, per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in VIA GIANNINO ANCILLOTTO, 33 –00177 –Municipio V, consistenti in un ampliamento di mq. 12,50 si s.u.r., immobile distinto al N.C.E.U.al Foglio 2935, particella 76, sub 504”; conseguentemente si dispone che “le suddette opere rimangono assoggettate alla normativa repressiva di cui al Capo I della Legge 47 del 28.02.1985”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono ex d.l. n. 269/03, dagli estremi indicati in epigrafe, relativo ad opere consistenti in un ampliamento sine titulo della superficie di 12,5 mq di un immobile ad uso abitativo in zona vincolata. In particolare, l’amministrazione ha rilevato la presenza del seguente vincolo: “ Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – c – D.M. del 21.10.1985 ‘Ad DU RO’ ”.
2. Ad avviso del ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
2.1. “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE LAZIO NR. 12/04, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 134 COMMA 1, LETT. A) CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PASESAGGIO (D. LGV. 22-1-2004 N. 42), IN DIFETTO DELLE CONDIZIONI ”
Secondo il ricorrente, l’amministrazione capitolina, pur prendendo atto dell’esistenza del vincolo, avrebbe dovuto “ approfondire l’esame della dislocazione territoriale dell’opera in questione anche sotto il profilo urbanistico ” (pag. 5 del ricorso). Infatti, l’immobile in questione ricadrebbe in un’area collocata nell’ambito di uno strumento urbanistico attuativo vigente (Piano Particolareggiato Comprensorio Centocelle – Sub Comprensorio Quadraro, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 297/2003). Ciò posto, la legge regionale n. 12/04 escluderebbe dalle ipotesi di insanabilità per esistenza di una tutela vincolistica proprio le aree ricadenti “ all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti ” (art. 3, comma 1, lett. b), con conseguente erroneità della motivazione addotta dall’amministrazione.
2.2. “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE NR. 12/04 A SEGUITO PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA’ DEL VINCOLO PAESISTICO NELL’AREA IN QUESTIONE ”
Evidenzia il ricorrente, ferme le superiori considerazioni, che il vincolo Ad DU RO sarebbe venuto meno per effetto della sentenza n. 12334/2006 di questo Tribunale, passata in giudicato.
2.3. “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DELL’ART. 36 BIS DEL D.P.R. N. 380/2001, INTRODOTTO CON IL D.L. N. 69 DEL 29/5/2024, CONVERTITO CON LEGGE N. 105 DEL 24 LUGLIO 2024 ”
Deduce il ricorrente che l’amministrazione, prima di addivenire alla determina impugnata, avrebbe dovuto vagliare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del nuovo art. 36 bis T.U. edilizia (nella formulazione vigente dal 28 luglio 2024), c.d. accertamento di conformità, rientrando la fattispecie, per la natura modesta dell’intervento, nell’alveo applicativo dell’istituto.
2.4. “ ECCESSO DI POTERE ”
Da ultimo, l’amministrazione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere, in quanto “ nell’intento di perseguire il fine della tutela ambientale e naturistica (una tutela in realtà superabile in quell’area alle condizioni e per le ragioni sopra ricordate) disattende quello di consentire la regolarizzazione di interventi edilizi conformi alle previsioni di sanatoria ” (pag. 11 del ricorso), e determinato una disparità di trattamento rispetto:
- alla precedente sanatoria intervenuta per l’intero immobile;
- a coloro ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio nella medesima zona;
- alla posizione di chi “ ha invece preferito realizzare e modificare costruzioni seguendo modalità silenti e clandestine ” (pag. 12 del ricorso).
3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, concludendo per il rigetto del gravame.
4. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5.1. Quanto al primo motivo, l’amministrazione resistente ha segnalato l’esistenza di due pronunce rese tra le stesse parti, concernenti altrettante vicende relative a sanatorie edilizie, ove il Consiglio di Stato ha disatteso la prospettazione di parte ricorrente, cui il Collegio intende dare continuità.
In particolare, nella sentenza n. 6398/23 della Sesta sezione (concernente, come in questo caso, la realizzazione di un ampliamento del preesistente vano cucina di mq. 12,50) il giudice d’appello ha accertato:
- che è pacifico che l’immobile oggetto dell’istanza di condono, denegata con l’atto impugnato in prime cure, sia sito in Via Giannino Ancillotto n. 33 all’interno del Comprensorio denominato “Ad DU RO”, costituito da una larga fascia di territorio che si estende dal Parco di Centocelle fino a Villa Gordiani;
- che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico tramite il d.m. 21.10.1995 del MIBACT, censito e registrato nella Tavola B 24, Foglio 374 del PTPR come area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera b della Legge Regionale n. 24/1998.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha statuito che “ Pur dinanzi alla generalità della previsione di cui alla lettera b) (…), da cui deriverebbe il presupposto rilevato dal Tar nel caso di specie (il ricadere nel piano urbanistico attuativo vigente), è il generale limite di cui alla legislazione statale con riferimento alle tipologie più invasive delle opere edilizie (come nel caso di specie in cui si è verificato un aumento di superficie) ad escludere l’ammissibilità del richiesto condono ”; “ Se per un verso già la legge regionale fa salva la disciplina generale statale, attraverso l’inciso “fermo restando”, per un altro e dirimente verso la prospettazione, posta a base dell’atto di appello, che colloca a monte dei limiti generali di cui alla legislazione statale e ne garantisce l’operatività, è l’unica costituzionalmente compatibile, come evidenziato ancora di recente dalla stessa Consulta, proprio in relazione alla legislazione regionale Lazio in questione ”; “ Dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge: da un lato, il carattere sicuramente più restrittivo del terzo condono rispetto ai precedenti, in ragione dell'effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa; da un altro lato, il significativo ruolo riconosciuto al legislatore regionale, al quale - ferma restando la preclusione all'ampliamento degli spazi applicativi del condono - è assegnato il delicato compito di rafforzare la più attenta e specifica considerazione di interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio ”.
Pertanto, in materia di terzo condono, non potendo la legge regionale espandere le possibilità di sanatoria previste dalla legislazione statale, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge stessa, secondo i quali gli abusi maggiori non sono mai condonabili quando commessi in zona sottoposta a vincolo, indipendentemente dal fatto che si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta o relativa.
5.2. Per quanto concerne il secondo motivo, questo Tribunale, con sentenza n. 12334/08, ha circoscritto gli effetti della precedente sentenza n. 12334/06, affermando che il contenuto prescrittivo della sentenza deve essere correttamente interpretato nel senso che il vincolo in questione deve ritenersi annullato solo per le aree incluse nel piano particolareggiato “Casilino”. Peraltro, che il vincolo sia operante con riguardo all’area su cui sorge l’immobile di cui è causa è stato sancito anche dalle due pronunce del Consiglio di Stato sopra richiamate, che lo hanno assunto come dato incontroverso.
5.3. Il terzo motivo è infondato per l’assorbente ragione che il c.d. accertamento di conformità è un procedimento ad istanza di parte e non spetta all’amministrazione vagliarne i presupposti al momento dell’adozione di un diniego di sanatoria fondato su altra normativa ovvero di atti repressivi e sanzionatori.
5.4. Infine, non sussiste l’eccesso di potere lamentato dal ricorrente, poiché le situazioni prese in comparazione (precedente concessione in sanatoria, permessi di costruire rilasciati a terzi, situazioni di illiceità non emerse) nulla hanno a che vedere con la fattispecie di cui è causa. Peraltro, in linea di principio, “ In ambito amministrativo, non è possibile invocare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento in relazione ad atti amministrativi vincolati, fra i quali devono essere ricompresi anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio per l'insussistenza del presupposto legale di sanabilità delle opere abusive ” (Cons. St., sez. II, n. 7104/20).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’amministrazione resistente, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | IT RI |
IL SEGRETARIO