Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5932 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05932/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aeroservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Tack, Walter Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo, Marco Ramazzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società Gestione Aeroporto S.p.A. – So.G.Aer. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Doddi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama 26;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del provvedimento di sospensione del 28 ottobre 2024 prot. n. 0158242P con il quale l’ENAC “comunica che, a decorrere dalla data di ricevimento della presente, il certificato di idoneità n. 184 è sospeso per la durata di tre mesi, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento in oggetto. In caso mancato rientro, entro il suddetto termine, dalle criticità che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, si provvederà ai sensi dell’art. 20 del medesimo Regolamento”;
- della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione del 07.10.2024 (ENAC-ASR-07.10.2024-0146461-P);
- delle note della Direzione Territoriale Sardegna citate nel provvedimento di sospensione del 10.04.2024 (ENAC-ASR-10.04.2024-0051274-P), del 15.04.2024 (ENAC-ASR-15.04.2024-0053683-P) e del 19.06.2024 (ENAC-ASR-19/06/2024-0090532-P);
e per quanto possa occorrere per la disapplicazione e/o l’annullamento
- dell’art. 9 del Regolamento ENAC sulla “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” ed. n. 8 nella parte in cui risulti pregiudizievole per la ricorrente;
- di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, non conosciuti né conoscibili;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto da Aeroservice S.r.l.,
per l’annullamento e/o la disapplicazione, previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento di revoca del precedente provvedimento di sospensione nella parte in cui la revoca non viene estesa anche a favore dell’attività dei servizi di assistenza a terra (prot n. ENAC-ASR-30/01/2025-0013603-P) notificato alla ricorrente in data 30 gennaio 2025;
- dell’art. 9 del Regolamento ENAC sulla “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” ed. n. 8 Revisione n. 1 del 27 settembre 2024 nella parte in cui risulti pregiudizievole per la ricorrente;
- di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, non conosciuti né conoscibili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Società Gestione Aeroporto S.p.A. – So.G.Aer. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa LE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 30 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio tenuto conto della complessità in fatto e in diritto della vicenda e dell’intervenuta revoca parziale del provvedimento impugnato;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione, cui si è opposto il difensore di So.G.Aer. S.p.A. con dichiarazione resa in udienza, che le stesse, in applicazione della regola stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., debbano essere poste a carico di parte ricorrente, previa loro parziale compensazione tenuto conto dell’intervenuta parziale revoca del gravato provvedimento di sospensione e della complessità della vicenda contenziosa, e liquidate a favore di EN e di So.G.Aer. S.p.A., mentre vanno compensate nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non ha svolto attività difensiva, costituendosi in giudizio con formula di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di EN e di So.G.Aer. S.p.A., liquidate, previa loro parziale compensazione, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento,00) ciascuna, oltre accessori.
- Compensa le spese nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ZZ |
IL SEGRETARIO