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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 431/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 431/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dr.ssa CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11/4/2024, , insegnante di religione Parte_1
cattolica che nell'a.s. 2023/24 e nei dieci precedenti, aveva stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, lamentava la loro reiterazione per un periodo superiore a 36 mesi e chiedeva la condanna del al risarcimento del danno, da calcolare in base Controparte_1 all'art 28 co D Lgs 81/2015.
Si costituiva il che contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, evidenziando comunque, che per dare esecuzione all'obbligo previsto dalla l. 186/2003 e a rimediare ai pregressi inadempimenti, era stato indetto, per l'insegnamento della religione cattolica, oltre a un concorso ordinario per coprire il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, anche una procedura straordinaria, per coprire il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio dal 2022/2023 al 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi,
pagina 1 di 3 fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La questione relativa alla reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica è stata risolta da Cass. 18698/2022 che ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Il fatto che con decreto n. 9/2024 il abbia provveduto ad attuare la disciplina prevista dall'art. CP_1
1-bis d.l. 126/2019 che lo ha autorizzato a bandire – non solo un concorso ordinario per la copertura del
30% dei posti vacanti e disponibili – ma anche “una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica…che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali” con assegnazione del “70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito”, non pare sufficiente a escludere il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, in mancanza per i docenti precari, come la ricorrente, della “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”, ravvisabile invece, secondo Cass. 22552/2016, nel totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, previsto dall'art. 1 comma 109 l. 107/2015, che consentiva di qualificare tale misura come
“proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza (Cass. 18698/2022, 14815/2021), “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario e la successiva indizione del concorso interrompe l'inadempimento datoriale “solo per il futuro e per le tre annualità successive.”
Inoltre, il diritto al risarcimento resta indifferente all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei pagina 2 di 3 docenti a tempo indeterminato mediante concorso (Cass. 14815/2021 cit.).
Dello stesso indirizzo è anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 801/2024).
Per il risarcimento del danno, si applicano i criteri di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 81/2015, che richiama ai fini del calcolo dell'indennità, l'art 8 l. 604/1966.
Ciò premesso, in considerazione dello stato matricolare della ricorrente che attesta la reiterazione di contratti a termine per undici anni scolastici (settembre/agosto) e quindi, ben oltre il limite dei 36 mesi, in applicazione dei criteri di cui all'art. 28 co. 2 cit., in base al quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, l'indennità risarcitoria può essere determinata nella misura di 8 mensilità (una per ciascun anno di servizio dopo il limite dei 36 mesi), corrispondente a due terzi del massimo, non avendo la ricorrente dimostrato di aver subito danni ulteriori o diversi dalla mancata stabilizzazione, posto che ha sempre lavorato negli ultimi undici a.s.
Tale indennità, come precisato da Cass. 18698/2022 cit., deve ritenersi esaustiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(terzo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase istruttoria e/o trattazione, non svolta), seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
1. dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, reiterati per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e conseguentemente, condanna il al pagamento di Controparte_1
un'indennità omnicomprensiva, pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_1
del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, che liquida in € 259,00 per spese ed € 2.108,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 20/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 431/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dr.ssa CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11/4/2024, , insegnante di religione Parte_1
cattolica che nell'a.s. 2023/24 e nei dieci precedenti, aveva stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, lamentava la loro reiterazione per un periodo superiore a 36 mesi e chiedeva la condanna del al risarcimento del danno, da calcolare in base Controparte_1 all'art 28 co D Lgs 81/2015.
Si costituiva il che contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, evidenziando comunque, che per dare esecuzione all'obbligo previsto dalla l. 186/2003 e a rimediare ai pregressi inadempimenti, era stato indetto, per l'insegnamento della religione cattolica, oltre a un concorso ordinario per coprire il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, anche una procedura straordinaria, per coprire il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio dal 2022/2023 al 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi,
pagina 1 di 3 fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La questione relativa alla reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica è stata risolta da Cass. 18698/2022 che ha affermato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Il fatto che con decreto n. 9/2024 il abbia provveduto ad attuare la disciplina prevista dall'art. CP_1
1-bis d.l. 126/2019 che lo ha autorizzato a bandire – non solo un concorso ordinario per la copertura del
30% dei posti vacanti e disponibili – ma anche “una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica…che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali” con assegnazione del “70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito”, non pare sufficiente a escludere il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, in mancanza per i docenti precari, come la ricorrente, della “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”, ravvisabile invece, secondo Cass. 22552/2016, nel totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, previsto dall'art. 1 comma 109 l. 107/2015, che consentiva di qualificare tale misura come
“proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza (Cass. 18698/2022, 14815/2021), “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario e la successiva indizione del concorso interrompe l'inadempimento datoriale “solo per il futuro e per le tre annualità successive.”
Inoltre, il diritto al risarcimento resta indifferente all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei pagina 2 di 3 docenti a tempo indeterminato mediante concorso (Cass. 14815/2021 cit.).
Dello stesso indirizzo è anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 801/2024).
Per il risarcimento del danno, si applicano i criteri di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 81/2015, che richiama ai fini del calcolo dell'indennità, l'art 8 l. 604/1966.
Ciò premesso, in considerazione dello stato matricolare della ricorrente che attesta la reiterazione di contratti a termine per undici anni scolastici (settembre/agosto) e quindi, ben oltre il limite dei 36 mesi, in applicazione dei criteri di cui all'art. 28 co. 2 cit., in base al quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, l'indennità risarcitoria può essere determinata nella misura di 8 mensilità (una per ciascun anno di servizio dopo il limite dei 36 mesi), corrispondente a due terzi del massimo, non avendo la ricorrente dimostrato di aver subito danni ulteriori o diversi dalla mancata stabilizzazione, posto che ha sempre lavorato negli ultimi undici a.s.
Tale indennità, come precisato da Cass. 18698/2022 cit., deve ritenersi esaustiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(terzo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase istruttoria e/o trattazione, non svolta), seguono la soccombenza del . Controparte_1
P.Q.M.
1. dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, reiterati per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e conseguentemente, condanna il al pagamento di Controparte_1
un'indennità omnicomprensiva, pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore Controparte_1
del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, che liquida in € 259,00 per spese ed € 2.108,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 20/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore
pagina 3 di 3