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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Camodeca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Calabro, alla Via San Giovanni
Evangelista, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Bria ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al viale Guglielmo Marconi n. 110, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
pagina 1 di 7 Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre dell'anno 2025, in decisione all'udienza del
20.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione l'azienda agricola proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 622/2021 del 27.10.2021 (R.G. n. 2130/2021), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore della società cooperativa della CP_1 somma di € 40.246,26, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione delle somme di cui alle fatture n. 18 del 21.12.2017 dell'ammontare di € 10.010,00, n. 7 del 31.05.2018 recante l'importo di € 14.616,76 e n. 10 del 08.06.2018 portante la somma di €
20.619,50, relative ai lavori di trasformazione del terreno - sito in Castrovillari, alla contrada Familongo, - con fornitura di mano d'opera e di materiali, di cui al contratto di appalto del 01.02.2017, stipulato tra le parti.
L'opponente, in particolare, deduceva di aver versato un acconto di € 25.000,00; che l'opposta non aveva completato i lavori descritti nel contratto e che i lavori parziali non erano stato eseguiti in conformità al computo metrico;
che le fatture nn. 7 e 10 riportavano lavori non eseguiti e che la fattura n.
18 era del tutto generica;
che durante l'esecuzione dei lavori venivano svolte da essa opponente diverse contestazioni culminate con la diffida del 10.08.2018, sottoscritta anche dell'opposta, in cui, oltre a denunciare la mancata o inesatta esecuzione dei lavori e a rifiutare le citate fatture nn. 7 e 10, l'opponente contestava il mancato invio della dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati, della documentazione attestante la regolarità contributiva dei dipendenti, dello studio preventivo inerente le ragioni di scelta tecnica di lavori eseguiti, l'inesatta esecuzione delle opere;
che in data 29.07.2019 veniva inviata all'opposta un'ulteriore diffida;
che, di conseguenza, le lavorazioni omesse dall'opposta venivano eseguite dalla società che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, in quanto il CP_2 pagamento non era esigibile, non essendo mai stato emesso uno stato di avanzamento dei lavori e non essendo mai stato effettuato il collaudo delle opere.
Parte opponente proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la risoluzione del contratto di appalto in parola e la restituzione dell'acconto versato.
pagina 2 di 7 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società cooperativa CP_1 che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
3. La causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente e l'escussione testimoniale e all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al pagina 3 di 7 debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si segnala che parte opposta ha, relativamente alle fatture nn. 7 e 10, provato la fonte del proprio diritto attraverso il contratto di appalto, le predette fatture, che, seppure non rappresentino un sufficiente elemento probatorio, costituiscono, comunque, un indizio
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016) e l'escussione testimoniale e ha allegato l'inadempimento dell'opponente.
6. Parte opponente, come visto, ha contestato la mancata esecuzione delle opere, l'inesatta esecuzione delle opere parzialmente eseguite e la genericità della fattura n. 18.
Orbene, dette contestazioni risultano solo parzialmente fondate, alla luce dell'escussione testimoniale espletata.
Invero, i testi di parte opposta – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e la coerenza delle dichiarazioni – hanno confermato che parte opposta abbia effettuato le lavorazioni analiticamente indicata nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposta e riportate nelle citate fatture nn. 10 e 7.
In particolare, il teste conferma, avendo partecipato personalmente alle lavorazioni, Testimone_1 che la società opposta ha effettuato le opere sui terreni dell'opponente per la trasformazione dei terreni, con estirpazione e il reimpianto di piante, realizzazione di un impianto di irrigazione degli stessi e di strutture in cemento, canalizzazione dell'acqua del da un terreno a un altro;
che il detto CP_3 impianto di irrigazione era costituito da un'ala gocciolante con diametro da 20, marca METAFIN autocompensante per circa 5 ettari di terreno a coltura arance clementine;
che era stato effettuato Per_1
pagina 4 di 7 l'interramento di una nuova tubazione dell'impianto di irrigazione per l'estensione di 5 ettari di terreno a coltura arance Navel, clementine e pescheto;
che era stata realizzata la linea di mandata dell'acqua del fino alla nuova tubazione dell'impianto; che era stato utilizzato un tubo PVC di Controparte_4 diametro 90 PN6 e tubi da PVC di diametro 75 PN6, marca DALMINE e PICENUM PLAST, con staffe per il collegamento del gocciolatoio;
che erano stati inseriti anche tubi di scarico per l'acqua sporca con diametro di 40 PP di lunghezza 600 metri;
che erano stati effettuati scavi, montaggi e installate due valvole di chiusura da 3 pollici in ottone, completi di raccorderia e un bivio al tubo dell'acqua nel terreno del pescheto;
che era stato inserito, altresì, un tubo del diametro di 90 PVC PN6, di due linee basse divergenti per una lunghezza di 250 metri;
che era stata realizzata la linea acqua da 4 pollici PVC diametro 110 PN6 dalla cabina filtro (3x4) al pescheto, senza approvvigionamento acqua del , CP_3 per 425 metri lineari, con barre di 6 metri di lunghezza e 5 barre da 4 pollici zincate esterne, sul fiume;
che per realizzare i predetti lavori erano stati utilizzati mezzi meccanici, manodopera e materiali;
che era stato ritirato dall'opposta il materiale dalla CP_2
Il teste conferma l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture n. 10 e n. 7, pur Testimone_2 presentato delle dimenticanze, che, tuttavia, concernendo aspetti circostanziali, non son idonee a inficiare l'attendibilità della dichiarazione.
Il teste , invece, non offre elementi idonei a provare l'effettiva esecuzione delle opere Testimone_3 da parte dell'opposta.
Ciò detto in merito ai testi di parte opposta, si rileva che, al contrario, i testi di parte opponete non riescono a provare l'inesatta esecuzione dei lavori, atteso che - oltre a riferire di Controparte_5 vedere la ditta lavorare sui lavori già fatti dalla precedente ditta, ma non ricordando che tipo di CP_2 lavori fossero effettuati, ben potendo gli stessi concernere opere diverse rispetto a quelli indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto – rende una dichiarazione nulla, essendo state le ulteriori circostanze riferite apprese dalla stessa parte opponente, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI, 17/02/2016,
n. 3137).
Infine, la dichiarazione del secondo teste di parte opponente, risulta gravemente Testimone_4 lacunosa, essendosi lo stesso limitato a riferire esclusivamente di aver visto la completare i CP_6 lavori della precedente, ma non sapendo riferire la tipologia di lavori effettuati, ben potendo gli stessi essere opere diversi rispetto a quelle per cui è causa.
Ciò detto, ritenuta fondata la pretesa creditoria in merito alle fatture nn. 7 e 10, risulta inidonea a tal fine la fattura n. 18, in quanto del tutto generica.
pagina 5 di 7 7. Per tali ragioni, si ritiene che la pretesa creditoria risulti parzialmente fondata e che il costo delle opere eseguite ammonta a € 35.236,26 (€ 14.616,76 di cui alla fattura n. 7 e 20.619,50 di cui alla fattura n. 10), a cui va decurtata la somma di € 25.000,00 versata a titolo di acconto da parte dell'opponente, che costituisce circostanza pacifica, non avendo l'opposta contestato detto versamento, essendosi limitata a riferire che, comunque, i lavori effettuati comportassero un esborso maggiore.
8. Per quanto concerne la diffida del 10.08.2018, si rileva che la stessa non rappresenta alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell'opposta, in quanto la sottoscrizione della stessa non comporta l'accettazione degli asseriti inadempimenti, ma dà unicamente prova della presa visione della diffida e dell'effettivo versamento della somma di € 25.000 da parte dell'opponente, tenuto conto che in detta diffida non è contenuta alcuna dichiarazione da parte dell'opposta e considerato la stessa riporta le sole dichiarazioni dell'opponente.
9. Per completezza si rileva che la CTU, richiesta da parte opposta, risulta superflua, tenuto conto che l'effettuazione delle opere indicate nelle fatture nn. 7 e 10 risultano provate unitamente alla relativa quantificazione, mentre in merito alla fattura n. 18, come visto del tutto generica, l'eventuale disposta
CTU non avrebbe potuto offrire elementi idonei a ritenere dovute le somme ivi contenute e che una quantificazione complessiva delle opere, del tutto disancorata dalle fatture, renderebbe la CTU esplorativa.
Nessun rilievo assume il riferimento di parte opposta alla sentenza n. 1304/2025 pubblicata in data
16.07.2025 dall'intestato Tribunale, atteso che le allegazioni e le contestazioni delle parti risultano essere parzialmente diverse ed eterogenee rispetto a quelle rassegnate nel presente giudizio.
10. Per tali ragioni l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 10.236,26, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
11. Va rigettata la domanda riconvenzionale, formulata, da parte opponente, in ragione della corretta esecuzione dei lavori da parte dell'opposta.
12. Tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
622/2021 del 27.10.2021 (R.G. n. 2130/2021), emesso dall'intestato Tribunale;
2) condanna l'azienda agricola alla corresponsione, in favore della Parte_1 società cooperativa della somma di € 10.236,26, oltre interessi legali dalla data della CP_1 decisione al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Camodeca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Calabro, alla Via San Giovanni
Evangelista, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Bria ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al viale Guglielmo Marconi n. 110, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
pagina 1 di 7 Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre dell'anno 2025, in decisione all'udienza del
20.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione l'azienda agricola proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 622/2021 del 27.10.2021 (R.G. n. 2130/2021), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore della società cooperativa della CP_1 somma di € 40.246,26, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione delle somme di cui alle fatture n. 18 del 21.12.2017 dell'ammontare di € 10.010,00, n. 7 del 31.05.2018 recante l'importo di € 14.616,76 e n. 10 del 08.06.2018 portante la somma di €
20.619,50, relative ai lavori di trasformazione del terreno - sito in Castrovillari, alla contrada Familongo, - con fornitura di mano d'opera e di materiali, di cui al contratto di appalto del 01.02.2017, stipulato tra le parti.
L'opponente, in particolare, deduceva di aver versato un acconto di € 25.000,00; che l'opposta non aveva completato i lavori descritti nel contratto e che i lavori parziali non erano stato eseguiti in conformità al computo metrico;
che le fatture nn. 7 e 10 riportavano lavori non eseguiti e che la fattura n.
18 era del tutto generica;
che durante l'esecuzione dei lavori venivano svolte da essa opponente diverse contestazioni culminate con la diffida del 10.08.2018, sottoscritta anche dell'opposta, in cui, oltre a denunciare la mancata o inesatta esecuzione dei lavori e a rifiutare le citate fatture nn. 7 e 10, l'opponente contestava il mancato invio della dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati, della documentazione attestante la regolarità contributiva dei dipendenti, dello studio preventivo inerente le ragioni di scelta tecnica di lavori eseguiti, l'inesatta esecuzione delle opere;
che in data 29.07.2019 veniva inviata all'opposta un'ulteriore diffida;
che, di conseguenza, le lavorazioni omesse dall'opposta venivano eseguite dalla società che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, in quanto il CP_2 pagamento non era esigibile, non essendo mai stato emesso uno stato di avanzamento dei lavori e non essendo mai stato effettuato il collaudo delle opere.
Parte opponente proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la risoluzione del contratto di appalto in parola e la restituzione dell'acconto versato.
pagina 2 di 7 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società cooperativa CP_1 che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
3. La causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente e l'escussione testimoniale e all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al pagina 3 di 7 debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si segnala che parte opposta ha, relativamente alle fatture nn. 7 e 10, provato la fonte del proprio diritto attraverso il contratto di appalto, le predette fatture, che, seppure non rappresentino un sufficiente elemento probatorio, costituiscono, comunque, un indizio
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016) e l'escussione testimoniale e ha allegato l'inadempimento dell'opponente.
6. Parte opponente, come visto, ha contestato la mancata esecuzione delle opere, l'inesatta esecuzione delle opere parzialmente eseguite e la genericità della fattura n. 18.
Orbene, dette contestazioni risultano solo parzialmente fondate, alla luce dell'escussione testimoniale espletata.
Invero, i testi di parte opposta – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e la coerenza delle dichiarazioni – hanno confermato che parte opposta abbia effettuato le lavorazioni analiticamente indicata nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposta e riportate nelle citate fatture nn. 10 e 7.
In particolare, il teste conferma, avendo partecipato personalmente alle lavorazioni, Testimone_1 che la società opposta ha effettuato le opere sui terreni dell'opponente per la trasformazione dei terreni, con estirpazione e il reimpianto di piante, realizzazione di un impianto di irrigazione degli stessi e di strutture in cemento, canalizzazione dell'acqua del da un terreno a un altro;
che il detto CP_3 impianto di irrigazione era costituito da un'ala gocciolante con diametro da 20, marca METAFIN autocompensante per circa 5 ettari di terreno a coltura arance clementine;
che era stato effettuato Per_1
pagina 4 di 7 l'interramento di una nuova tubazione dell'impianto di irrigazione per l'estensione di 5 ettari di terreno a coltura arance Navel, clementine e pescheto;
che era stata realizzata la linea di mandata dell'acqua del fino alla nuova tubazione dell'impianto; che era stato utilizzato un tubo PVC di Controparte_4 diametro 90 PN6 e tubi da PVC di diametro 75 PN6, marca DALMINE e PICENUM PLAST, con staffe per il collegamento del gocciolatoio;
che erano stati inseriti anche tubi di scarico per l'acqua sporca con diametro di 40 PP di lunghezza 600 metri;
che erano stati effettuati scavi, montaggi e installate due valvole di chiusura da 3 pollici in ottone, completi di raccorderia e un bivio al tubo dell'acqua nel terreno del pescheto;
che era stato inserito, altresì, un tubo del diametro di 90 PVC PN6, di due linee basse divergenti per una lunghezza di 250 metri;
che era stata realizzata la linea acqua da 4 pollici PVC diametro 110 PN6 dalla cabina filtro (3x4) al pescheto, senza approvvigionamento acqua del , CP_3 per 425 metri lineari, con barre di 6 metri di lunghezza e 5 barre da 4 pollici zincate esterne, sul fiume;
che per realizzare i predetti lavori erano stati utilizzati mezzi meccanici, manodopera e materiali;
che era stato ritirato dall'opposta il materiale dalla CP_2
Il teste conferma l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture n. 10 e n. 7, pur Testimone_2 presentato delle dimenticanze, che, tuttavia, concernendo aspetti circostanziali, non son idonee a inficiare l'attendibilità della dichiarazione.
Il teste , invece, non offre elementi idonei a provare l'effettiva esecuzione delle opere Testimone_3 da parte dell'opposta.
Ciò detto in merito ai testi di parte opposta, si rileva che, al contrario, i testi di parte opponete non riescono a provare l'inesatta esecuzione dei lavori, atteso che - oltre a riferire di Controparte_5 vedere la ditta lavorare sui lavori già fatti dalla precedente ditta, ma non ricordando che tipo di CP_2 lavori fossero effettuati, ben potendo gli stessi concernere opere diverse rispetto a quelli indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto – rende una dichiarazione nulla, essendo state le ulteriori circostanze riferite apprese dalla stessa parte opponente, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI, 17/02/2016,
n. 3137).
Infine, la dichiarazione del secondo teste di parte opponente, risulta gravemente Testimone_4 lacunosa, essendosi lo stesso limitato a riferire esclusivamente di aver visto la completare i CP_6 lavori della precedente, ma non sapendo riferire la tipologia di lavori effettuati, ben potendo gli stessi essere opere diversi rispetto a quelle per cui è causa.
Ciò detto, ritenuta fondata la pretesa creditoria in merito alle fatture nn. 7 e 10, risulta inidonea a tal fine la fattura n. 18, in quanto del tutto generica.
pagina 5 di 7 7. Per tali ragioni, si ritiene che la pretesa creditoria risulti parzialmente fondata e che il costo delle opere eseguite ammonta a € 35.236,26 (€ 14.616,76 di cui alla fattura n. 7 e 20.619,50 di cui alla fattura n. 10), a cui va decurtata la somma di € 25.000,00 versata a titolo di acconto da parte dell'opponente, che costituisce circostanza pacifica, non avendo l'opposta contestato detto versamento, essendosi limitata a riferire che, comunque, i lavori effettuati comportassero un esborso maggiore.
8. Per quanto concerne la diffida del 10.08.2018, si rileva che la stessa non rappresenta alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell'opposta, in quanto la sottoscrizione della stessa non comporta l'accettazione degli asseriti inadempimenti, ma dà unicamente prova della presa visione della diffida e dell'effettivo versamento della somma di € 25.000 da parte dell'opponente, tenuto conto che in detta diffida non è contenuta alcuna dichiarazione da parte dell'opposta e considerato la stessa riporta le sole dichiarazioni dell'opponente.
9. Per completezza si rileva che la CTU, richiesta da parte opposta, risulta superflua, tenuto conto che l'effettuazione delle opere indicate nelle fatture nn. 7 e 10 risultano provate unitamente alla relativa quantificazione, mentre in merito alla fattura n. 18, come visto del tutto generica, l'eventuale disposta
CTU non avrebbe potuto offrire elementi idonei a ritenere dovute le somme ivi contenute e che una quantificazione complessiva delle opere, del tutto disancorata dalle fatture, renderebbe la CTU esplorativa.
Nessun rilievo assume il riferimento di parte opposta alla sentenza n. 1304/2025 pubblicata in data
16.07.2025 dall'intestato Tribunale, atteso che le allegazioni e le contestazioni delle parti risultano essere parzialmente diverse ed eterogenee rispetto a quelle rassegnate nel presente giudizio.
10. Per tali ragioni l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 10.236,26, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
11. Va rigettata la domanda riconvenzionale, formulata, da parte opponente, in ragione della corretta esecuzione dei lavori da parte dell'opposta.
12. Tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
622/2021 del 27.10.2021 (R.G. n. 2130/2021), emesso dall'intestato Tribunale;
2) condanna l'azienda agricola alla corresponsione, in favore della Parte_1 società cooperativa della somma di € 10.236,26, oltre interessi legali dalla data della CP_1 decisione al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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